Articolo 1824 del Codice civile
Articolo 1785 quaterArticolo 1825
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19 aprile 1942
Art. 1824.

(Crediti esclusi dal conto corrente).

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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