Versione
6 febbraio 2018
6 febbraio 2018
Art. 21.
Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca ( Articoli 3-bis, comma 2 , 9 , 11 e 17, legge 225/1992 ; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001 , conv. legge 410/2001 )
1. Nell'ambito della comunita' scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attivita' di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
2. Con le medesime modalita' possono essere, altresi', individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attivita' di protezione civile.
3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.
4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attivita' per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonche' con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.
Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca ( Articoli 3-bis, comma 2 , 9 , 11 e 17, legge 225/1992 ; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001 , conv. legge 410/2001 )
1. Nell'ambito della comunita' scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attivita' di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
2. Con le medesime modalita' possono essere, altresi', individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attivita' di protezione civile.
3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.
4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attivita' per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonche' con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.
Commentari • 51
- 1. Patto di non concorrenza: tassazioneFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 24 aprile 2025 · 1
Il patto di non concorrenza rappresenta uno strumento contrattuale sempre più diffuso, specialmente al termine di rapporti di lavoro dirigenziali, mediante il quale un'azienda si tutela assicurandosi che l'ex dipendente non metta a disposizione di imprese concorrenti il proprio know-how per un determinato periodo. A fronte di tale obbligo limitativo, viene corrisposto un compenso specifico. La corretta qualificazione fiscale di questi compensi assume un'importanza cruciale, in particolare quando le parti coinvolte (ex datore di lavoro ed ex dipendente) risiedono in Stati diversi. La questione centrale riguarda l'individuazione dello Stato (o degli Stati) avente diritto a tassare tali …
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Giurisprudenza • 282
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