Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 febbraio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 marzo 2024 |
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- 1. Lo strano caso, o forse no, delle elezioni dei Consigli giudiziariRiccardo Ionta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Riccardo Ionta Un gruppo di uomini indecisi a tutto. La pratica letteraria, icastica, di Ennio Flaiano restituisce sempre una immagine della nostra complessa realtà. Il presente scritto ripercorre la vicenda, ancora aperta, delle elezioni dei Consigli giudiziari (e, seppur non espressamente, del Consiglio direttivo della Cassazione) come occasione per una riflessione sullo stato, e sulle sorti, della nostra democrazia ordinamentale. Sommario: 1. La tormentata epoca delle nuove elezioni: parte prima (3 aprile 2016-13 dicembre 2023) - 2. I termini del procedimento elettorale e la durata dei Consigli - 3. La tormentata epoca delle nuove elezioni: parte seconda (13 dicembre 2023-25 …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2023, n. 17541Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 31123-2018 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 17541 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 20/06/2023 2 di 43 VA DR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO REPETTI; - ricorrente - contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, NC LM, OL IA LI ed EL MANDARANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3291/2017 del TRIBUNALE di MILANO, …Leggi di più...
- abrogazione·
- conseguenze·
- quater, del d.l. n. 207 del 2008·
- noleggio di autovetture con conducente·
- interpretazione autentica ex art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017·
- esclusione·
- effetti sulle originarie disposizioni di cui alla l. n. 21 del 1992·
- circolazione stradale·
- contratti aventi ad oggetto veicoli·
- noleggio
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali
- Art. 1. ((I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22. - Art. 2.
Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei ((membri)) spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.