Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 febbraio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 marzo 2024 |
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Giovedi 16 luglio 2020 14:30 Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15-7-2020 è stata pubblicata la Legge 14 luglio 2020, n. 33 relativa alla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure... Giovedi 16 luglio 2020 14:30 Acquisto per usucapione del diritto di mantenere la propria costruzione a distanza inferiore a quella di legge: il parere della Corte di Cassazione. à noto a tutti che gli strumenti urbanistici locali,... Giovedi 16 luglio 2020 14:30 I principi e le regole da seguire per il creditore di un condominio per avviare un'azione esecutiva nei confronti del singolo proprietario. Alle volte sorgono difficoltà tra il …
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Giurisprudenza • +500
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- abrogazione·
- conseguenze·
- quater, del d.l. n. 207 del 2008·
- noleggio di autovetture con conducente·
- interpretazione autentica ex art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017·
- esclusione·
- effetti sulle originarie disposizioni di cui alla l. n. 21 del 1992·
- circolazione stradale·
- contratti aventi ad oggetto veicoli·
- noleggio
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali
- Art. 1. ((I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22. - Art. 2.
Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei ((membri)) spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.