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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5305/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Calabro - Via Bianchi 87033 Belmonte Calabro CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 233 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3035/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 28 giugno 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento nr.233 notificatogli dal comune di Belmonte Calabro in data 30 marzo 2024 ed avente ad aggetto il mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2018,
deduceva :
l'infondatezza della pretesa per vizi propri dell'atto l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione,
i vizi della notifica dell'atto; e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualmente costituito il contraddittorio a seguito di ordinanza ex art.291 c.p.c. ed art.21 D. L.vo nr.5465/1992, non si costituiva parte resiste.
All'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nella misura in cui l'atto di accertamento non dà conto della misura delle sanzioni applicate o meglio della motivazione della misura delle sanzioni che vengono sì quantificate con riferimento all'omesso versamento dell'IMU 2018, ma senza indicazione della specifica fonte normativa che avrebbe consentito al contribuente la verifica del calcolo. La natura afflittiva del credito per sanzione impone un onere di specificazione . Non ignora questo giudice il contrario orientamento del S.C. . 2 In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali. “ ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 11610 del 04/05/2021), ma intende discostarsene in funzione della natura del credito per sanzioni, non equiparabile a quello automatico per interessi legali ed anzi modulabile e graduabile nella misura e quindi espressione di discrezionalità.
L'opposizione va quindi accolta;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Accoglie il ricorso;
Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA,CP,RF e spese vive come per legge,con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5305/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Calabro - Via Bianchi 87033 Belmonte Calabro CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 233 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3035/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 28 giugno 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento nr.233 notificatogli dal comune di Belmonte Calabro in data 30 marzo 2024 ed avente ad aggetto il mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2018,
deduceva :
l'infondatezza della pretesa per vizi propri dell'atto l'avvenuta estinzione del credito per prescrizione,
i vizi della notifica dell'atto; e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualmente costituito il contraddittorio a seguito di ordinanza ex art.291 c.p.c. ed art.21 D. L.vo nr.5465/1992, non si costituiva parte resiste.
All'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nella misura in cui l'atto di accertamento non dà conto della misura delle sanzioni applicate o meglio della motivazione della misura delle sanzioni che vengono sì quantificate con riferimento all'omesso versamento dell'IMU 2018, ma senza indicazione della specifica fonte normativa che avrebbe consentito al contribuente la verifica del calcolo. La natura afflittiva del credito per sanzione impone un onere di specificazione . Non ignora questo giudice il contrario orientamento del S.C. . 2 In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali. “ ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 11610 del 04/05/2021), ma intende discostarsene in funzione della natura del credito per sanzioni, non equiparabile a quello automatico per interessi legali ed anzi modulabile e graduabile nella misura e quindi espressione di discrezionalità.
L'opposizione va quindi accolta;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Accoglie il ricorso;
Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA,CP,RF e spese vive come per legge,con attribuzione al difensore antistatario.