Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1834.
(Depositi di danaro).
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.
(Depositi di danaro).
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.
Commentari • 132
- 1. Inefficacia esecutiva del mutuo notarile con deposito cauzionale o pegno delle somme mutuate (ex Cass. n. 12007Di Dario Nardone · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 dicembre 2024 · 241.62608
[…] ndr], integra il c.d. deposito bancario il quale, avendo natura di deposito irregolare, fa acquistare al depositario-mutuante la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.), con obbligo di quest'ultimo di restituirla nella stessa specie monetaria: tale obbligo, indicato dalle parti come “svincolo” della somma depositata, risulta subordinato al verificarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo (sostanzialmente, […] L'inesorabile effetto traslativo della proprietà sul denaro ai sensi degli artt. 1834 e 1851 c.c. […]
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Giurisprudenza • 441
- 1. Trib. Palermo, sentenza 02/12/2021, n. 4644Provvedimento: […] 2 aggiunto che anche la certificazione sulla giacenza media trasmessale annualmente dalla Banca (all. nn. 2 e 4) contrassegna il suo nome come unica intestataria del rapporto di deposito. Perciò, ha proseguito l'attrice, atteso quanto stabilisce l'art. 1834 c.c., in virtù del quale la CP_2 è obbligata a restituire le somme di denaro alla depositaria e tenuto conto del fatto che i libretti al portatore devono essere estinti per legge, la scelta della convenuta di trattenere il denaro è ingiustificata, non essendo pronosticabile la restituzione delle somme in favore di altro soggetto. Con le memorie assertive e istruttorie l'attrice ha ribadito la propria impostazione;Leggi di più...
- titolo di legittimazione·
- deposito bancario a risparmio·
- art. 2006 c.c.·
- libretto al portatore·
- art. 1834 c.c.·
- diritto di proprietà somme depositate·
- art. 1835 c.c.·
- art. 1836 c.c.·
- ammortamento titolo·
- obblighi di diligenza banca