(Nozione).
L'apertura di credito bancario e' il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
[…] Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Liquidazione – [continua ..] TRIBUNALE DI ROMA, 20 ottobre 2011, n. 20357 – D'Ovidio, Giudice Unico R.G. 28723/06 Contratto bancario – Conto corrente – Ricorso per decreto ingiuntivo – Opposizione – Regime probatorio (Art. 1842 c.c.) L'esibizione del contratto di conto corrente e degli estratti conto è prova sufficiente in sede monitoria, che deve essere contestata analiticamente, e non solo genericamente, nel conseguente giudizio di opposizione. […]
Leggi di più…[…] Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Liquidazione – [continua ..] TRIBUNALE DI ROMA, 20 ottobre 2011, n. 20357 – D'Ovidio, Giudice Unico R.G. 28723/06 Contratto bancario – Conto corrente – Ricorso per decreto ingiuntivo – Opposizione – Regime probatorio (Art. 1842 c.c.) L'esibizione del contratto di conto corrente e degli estratti conto è prova sufficiente in sede monitoria, che deve essere contestata analiticamente, e non solo genericamente, nel conseguente giudizio di opposizione. […]
Leggi di più…[…] Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Liquidazione – [continua ..] TRIBUNALE DI ROMA, 20 ottobre 2011, n. 20357 – D'Ovidio, Giudice Unico R.G. 28723/06 Contratto bancario – Conto corrente – Ricorso per decreto ingiuntivo – Opposizione – Regime probatorio (Art. 1842 c.c.) L'esibizione del contratto di conto corrente e degli estratti conto è prova sufficiente in sede monitoria, che deve essere contestata analiticamente, e non solo genericamente, nel conseguente giudizio di opposizione. […]
Leggi di più…[…] Geraci, Compendio di diritto civile, Nel Diritto editore, 2021. [2] Art. 1842 c.c.
Leggi di più…[…] Ma, perché possa parlarsi di «fido mobile», ossia di un'apertura di credito ad importo variabile, occorre che la messa a disposizione della somma di denaro, ai sensi dell'articolo 1842 c.c., non sia sottoposta ad una valutazione compiuta dalla banca ex post, cosa che pare verificarsi in caso di clausola salvo buon fine, la quale comporti che eventuali insoluti, in base ai quali era stato concesso un fido per cassa, determinino una riduzione retroattiva del saldo.
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