Articolo 1376 del Codice civile
Articolo 1375Articolo 1377
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19 aprile 1942
Art. 1376.

(Contratto con effetti reali).

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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