Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2016, proposto da
LI AN quale legale rappresentante della Società Impresa LI AN e C. snc, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Chioini, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Camerino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 25 del 29 aprile 2016 di demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi, nonché di tutto gli atti preordinati, conseguenti e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camerino;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, come allegato e documentato in atti, il Comune ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento impugnato, contestualmente adottando una nuova ordinanza di demolizione (cfr., ordinanza n. 25 del 24 febbraio 2025), e ha rilevato che tale circostanza determini l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che parte ricorrente, nell’aderire alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, ha chiesto disporsi la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l’atto gravato è stato sostituito dal nuovo provvedimento;
Ritenuto che vi siano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo al fatto che l’annullamento in autotutela non mette in discussione la sussistenza dell’abuso, tanto che il Comune ha emanato una nuova ordinanza di demolizione e ripristino, seppur depurata dai vizi che affliggevano la precedente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO