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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SS RI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Via Barbantini n. 930 S. Marco, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 15.10.2025 con riferimento a quelle rassegnate in ricorso, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso per divorzio chiedendo dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto a Lucca il 10.02.1985 con senza ulteriori CP_1 condizioni.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 15.10.2025 il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma (cfr. sentenza di separazione su ricorso congiunto di cui al doc. 3 allegato al ricorso) e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dal tenore del ricorso e dalla mancata opposizione del convenuto, non costituitosi in giudizio.
Considerato il limitato oggetto del giudizio, inerente al solo status, e tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia, delle spese processuali devono farsi carico entrambe le parti.
Pertanto, parte convenuta viene condannata al pagamento della metà di dette spese, che ammontanti ad € 3.000,00 nella misura intera, si liquida in € 1.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge e che debbono essere versate in favore dello Stato, in ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese di questo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Lucca il 10/02/1985 tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...],
[...] CP_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucca al n. 12, Parte 2, Serie A, anno 1985;
pagina 2 di 3 II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensate le spese processuali nella misura del 50%, condanna parte convenuta al pagamento a tale titolo di € 1.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SS RI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Via Barbantini n. 930 S. Marco, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 15.10.2025 con riferimento a quelle rassegnate in ricorso, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso per divorzio chiedendo dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto a Lucca il 10.02.1985 con senza ulteriori CP_1 condizioni.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 15.10.2025 il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma (cfr. sentenza di separazione su ricorso congiunto di cui al doc. 3 allegato al ricorso) e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dal tenore del ricorso e dalla mancata opposizione del convenuto, non costituitosi in giudizio.
Considerato il limitato oggetto del giudizio, inerente al solo status, e tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia, delle spese processuali devono farsi carico entrambe le parti.
Pertanto, parte convenuta viene condannata al pagamento della metà di dette spese, che ammontanti ad € 3.000,00 nella misura intera, si liquida in € 1.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge e che debbono essere versate in favore dello Stato, in ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese di questo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Lucca il 10/02/1985 tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...],
[...] CP_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucca al n. 12, Parte 2, Serie A, anno 1985;
pagina 2 di 3 II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensate le spese processuali nella misura del 50%, condanna parte convenuta al pagamento a tale titolo di € 1.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 3 di 3