Art. 1191.
(Pagamento eseguito da un incapace).
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo' impugnare il pagamento a causa della propria incapacita'.
(Pagamento eseguito da un incapace).
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo' impugnare il pagamento a causa della propria incapacita'.