Articolo 1191 del Codice civile
Articolo 1190Articolo 1135
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19 aprile 1942
Art. 1191.

(Pagamento eseguito da un incapace).

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo' impugnare il pagamento a causa della propria incapacita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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