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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 4348/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso
Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il
20/11/2023 al n. 4348/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 597/2023 resa dal Giudice di Pace di Potenza in data 17 maggio 2023
TRA C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Stella Bozzi, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso
[...]
a BARI C/o Bari- Z.I. Modugno Viale De Blasio snc;
Parte_1 Codic
APPELLANTE E (C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Telesca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Pretoria n.125
APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 17/10/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, interponeva Parte_1 gravame avverso alla sentenza n. 597/2023 resa dal Giudice di Pace di Potenza in data 17 maggio
2023, con la quale il primo giudice, in accoglimento della domanda presentata da
[...]
, aveva condannato previa declaratoria della relativa responsabilità CP_1 Parte_1 contrattuale per violazione degli obblighi informativi, al risarcimento del danno, pari ad € 1.000,00,
1 Proc. N. 4348/2023 R.G.
connesso all'impossibilità (per intervenuta prescrizione) di riscossione del buono postale fruttifero sottoscritto inter partes in data 08/09/2007, appartenente alla serie a “18Y”.
1.1 In estrema sintesi, l'appellante deduceva l'errata applicazione, da parte del primo giudice, della normativa concernente la prescrizione dei buoni, contestando la sussistenza di alcuna violazione degli obblighi informativi (assolti attraverso la pubblicazione in G.U.) e, comunque, l'assenza di prova circa l'omessa consegna del foglio informativo.
1.2. In ragione di ciò, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello, dichiarare l'intervenuta prescrizione del titolo
e, per l'effetto rigettare la domanda avanzata dai sig. poiché infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto. Condannare altresì parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in Parte_1 esecuzione della sentenza di I° grado.”
2. Ritualmente costituitosi in giudizio, con comparsa del 02/04/2024, l'appellante avversava il gravame sul rilievo per cui la problematica concernente la prescrizione del buono fosse irrilevante, essendo stato fatto valere il, diverso, profilo concernente l'inadempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi codificati con Decreto del Ministero del Tesoro del 19.12.2000, e in particolare la mancata consegna dell'ivi richiamato F.I.A. (Foglio Informativo
Analitico), concludendo per il rigetto del gravame.
3. La controversia, istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 17/10/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e, pertanto, meritevole di reiezione.
5. È anzitutto da premettere, quad factum, che la presente vertenza involge un buono postale fruttifero a termine, serie “18Y”, emesso in data 08/09/2007 per l'importo capitale complessivo di €
1.000,00. In relazione a tale buono, l'intestatario ha, in primo grado, inteso conseguire non già il rimborso dei titoli (precluso dall'intervenuta prescrizione del relativo diritto, circostanza peraltro non oggetto di contestazione) bensì il risarcimento dei danni derivanti dal, diverso, profilo della violazione di tutti gli obblighi informativi gravanti su conseguentemente invocandone la Parte_1 responsabilità precontrattuale.
Tale precisazione si presenta di significativo rilievo, poiché rende non pertinenti le prospettazioni difensive legate, da alla disciplina della prescrizione. Parte_1
2 Proc. N. 4348/2023 R.G.
Tale istituto, infatti, se può ritenersi idoneo a paralizzare una domanda di esatto adempimento del rapporto negoziale istauratosi attraverso la sottoscrizione del buono, ossia di riscossione di esso e dei relativi rendimenti (domanda azionata nel procedimento definito con la sentenza allegata dalla difesa di nelle note del 09/09/2025), si presenta inconferente quando venga (come nel Parte_1 caso di specie) azionata una richiesta risarcitoria, collegata all'inadempimento degli obblighi informativi declinati dalla normativa primaria (art. 1175 e 1375 c.c.) e secondaria (art. 6 del D.M.
18 dicembre 2000). In altri termini, a prescindere dalla prescrizione del diritto alla riscossione del b.p.f. (che non può ritenersi inficiato dalle omissioni informative addebitate alle ), il risparmiatore, dolendosi di Pt_1 violazione degli obblighi precontrattuali di informativa, ben può agire - nel quinquennio a partire dal momento di richiesta della liquidazione rimasta insoddisfatta trattandosi del frangente in cui il risparmiatore acquista conoscenza o è comunque in grado di riconoscere il fatto illecito, il danno e la derivazione causale dell'uno dall'altro (cfr. Coll. ABF Roma, 20.06.2020, n. 11045) - per la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (cfr. Coll. CP_2
18.07.2019, n. 17841), potenzialmente comportante un danno economicamente commisurabile al valore nominale dei buoni la cui riscossione è rimasta preclusa.
6. Ciò chiarito, risulta utile, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie sub iudice, operare la premessa sistematica che segue.
6.1. I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal“regolamento”. Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , Pt_1 oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
6.2. Per quanto di interesse per la presente controversia, è a dirsi che l'art. 3 del D.M. del Tesoro del 19/12/2000 (applicabile ratione temporis) prevede che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre l'art. 6 del
3 Proc. N. 4348/2023 R.G.
citato D.M. dispone che espone nei propri locali aperti al pubblico un Parte_1 avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, dovendosi evidentemente intendere, per “caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale.
6.3. L'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, poi, (disposizione anch'essa qui ratione temporis vigente), richiama, ex aliis, le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (artt. 115-117 T.U.B., giustarelatio dell'art. 2, co. III, D.P.R. citato) e nell'intermediazione finanziaria (artt. 21-23 T.U.F., giusta relatio dell'art. 2, co. IV, D.P.R. citato), facendo gravare su specifici obblighi Parte_1 informativi, a tutela del risparmiatore.
7. Così brevemente delineate le coordinate normative di rilievo, nel caso di specie si riscontra l'inadempimento, da parte di degli obblighi informativi su di essa ricadenti ai sensi Parte_1 delle citate disposizioni normative.
7.1. Premesso che, a fronte di una puntuale contestazione, l'onere di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi ricade sull'intermediario [giusto il disposto, compreso nel richiamo di cui all'art. 2, comma IV, del D.P.R. n. 144/2001, di cui all'art. 23, comma VI, T.U.F. (“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova”), nonché secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23268/2016; Cass. n.
18702/2016; Cass. n. 12544/2017; Cass. n. 18039/2012; Cass. n. 22147/2010; Cass. n. 2773/2009)], nel caso di specie alcuna dimostrazione è stata fornita, né risulta che l'appellante avesse esposto gli avvisi sulle condizioni praticate pure citati dall'art. 6 del D.M. summenzionato (esposizione che, in ogni caso, non potrebbe dirsi di per sé sola bastevole ad ottemperare all'obbligo di trasparenza e informazione ricadente su , poiché è la stessa norma citata a precisare che “la descrizione Pt_1 dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” viene rinviata “a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori”).
7.2. Non è tampoco idonea a surrogare la consegna del F.I.A., e perciò a recidere l'attitudine lesiva di tale omissione (che si traduce nella privazione, per il cliente, dello strumento normativamente concepito per informarlo delle caratteristiche giuridiche del buono, al fine di un consapevole esercizio dei diritti spettanti dal rapporto negoziale che si costituisce mediante la relativa sottoscrizione) la mera pubblicazione in G.U. del D.M. istitutivo della relativa serie, posto che il ricorso alla G.U. non appare idonea ad elidere gli obblighi informativi cui di era Parte_1 specificatamente tenuta in virtù della disciplina applicabile al caso in esame, né il risparmiatore
4 Proc. N. 4348/2023 R.G.
deve ritenersi onerato di attivarsi per verificare la scadenza del buono e conseguentemente i termini di prescrizione (crf. CdA Napoli n. 3719/2024; Trib. Cassino 2024), dal momento che la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto (v. Tribunale Monza sez. I, 31/01/2025).
7.3. Non vale ad elidere la responsabilità dell'appellante, dinanzi all'inadempimento dello specifico obbligo informativo di cui si è detto, la circostanza che gli appellati avrebbero potuto procurarsi aliunde informazioni sulla scadenza dei titoli (che, nel caso di specie, non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la loro durata ovvero il termine di scadenza) e quindi sul decorso della prescrizione, giacché la valutazione della responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non riguarda la possibilità che la controparte possa procurarsi in altro modo l'informazione necessaria (cfr. App. Cagliari n. 136/23; Trib.
Frosinone 12.7.24).
7.4. Del resto, “gli obblighi di trasparenza - che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr a titolo esemplificativo art..21 TUF, 117 TUB e 3 DM
19/12/2000) - costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337,1366,1375 cc) il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Casta fondamentale”, pertanto “rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata, e quindi il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione" (Corte d'Appello di Napoli n. 3719/2024, Tribunale Frosinone, 06/05/2025, n. 335).
7.5. Non smentisce il percorso logico sin qui esposto il richiamo, operato dall'appellante, all'arresto di Cass. n. 3963/2019, afferendo quest'ultimo a una fattispecie del tutto diversa, considerando che nel caso esaminato dalla S. Corte si trattava di Buoni del 1982 e del 1983 per i quali non era previsto alcun obbligo di consegna del (come invece per il Buono oggetto di causa, emesso CP_3 nel 2007 e dunque già soggetto all'obbligo ex art. 3 D.M. 19.12.2000) e le cui condizioni regolative erano riportate su tali Buoni (a differenza, pur a tal riguardo, dei Buoni successivi al D.M.
19.12.2000 e, fra essi, al buono oggetto di causa, non riportante alcuna condizione, trattandosi di profilo integralmente rimesso al , evocando poi (la citata S. Corte del 2019) il profilo del CP_3 meccanismo etero-integrativo non già per sostenere l'irrilevanza della consegna del bensì in CP_3
5 Proc. N. 4348/2023 R.G.
relazione allo ius variandi per D.M. sopravvenuti alla sottoscrizione del buono, essendo invece l'etero-integrazione, con riguardo a D.M. antecedenti e per surrogare buoni privi di condizioni
(come nel caso di buoni successivi al D.M. 19.12.2000 in uno ai quali non venga consegnato il
, invece pacificamente da escludersi, prevalendo in tale secondo caso il contenuto dei Buoni CP_3
e l'accordo negoziale ivi espresso (v. Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979, salve le precisazioni a tal riguardo di Cass. n. 4384 del 2022), con conseguente applicabilità degli ordinari rimedi e, in particolare, del risarcimento del danno per le omissioni informative incidenti sul predetto accordo (v. Tribunale Potenza sez. I, 03/01/2024, n.2).
8. Acclarata la sussistenza di un addebito di responsabilità di tipo precontrattuale a carico di la decisione del primo giudice, qui impugnata, appare corretta, anche sul profilo del Parte_1 quantum debeatur riconosciuto a titolo risarcitorio, essendosi condivisibilmente osservato che, nel caso di “omessa ricezione del foglio informativo da parte dell'intermediario resistente”, il danno “è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente)”, essendo “ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso”, non potendosi invece accordare anche il “rendimento del titolo”, essendo “impossibile determinare il giorno [preciso] in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)” (cfr. Coll. ABF Roma, 12.03.2021, n. 6903).
9. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e correlativamente per la conferma della sentenza quivi impugnata.
10. Le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione fino a € 1.100) con esclusione della fase di istruzione/trattazione in quanto non svolta.
11. Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
6 Proc. N. 4348/2023 R.G.
4348/2023 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 442,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Potenza, lì 20/10/2025 Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso
Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il
20/11/2023 al n. 4348/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 597/2023 resa dal Giudice di Pace di Potenza in data 17 maggio 2023
TRA C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Stella Bozzi, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso
[...]
a BARI C/o Bari- Z.I. Modugno Viale De Blasio snc;
Parte_1 Codic
APPELLANTE E (C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Telesca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Pretoria n.125
APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 17/10/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, interponeva Parte_1 gravame avverso alla sentenza n. 597/2023 resa dal Giudice di Pace di Potenza in data 17 maggio
2023, con la quale il primo giudice, in accoglimento della domanda presentata da
[...]
, aveva condannato previa declaratoria della relativa responsabilità CP_1 Parte_1 contrattuale per violazione degli obblighi informativi, al risarcimento del danno, pari ad € 1.000,00,
1 Proc. N. 4348/2023 R.G.
connesso all'impossibilità (per intervenuta prescrizione) di riscossione del buono postale fruttifero sottoscritto inter partes in data 08/09/2007, appartenente alla serie a “18Y”.
1.1 In estrema sintesi, l'appellante deduceva l'errata applicazione, da parte del primo giudice, della normativa concernente la prescrizione dei buoni, contestando la sussistenza di alcuna violazione degli obblighi informativi (assolti attraverso la pubblicazione in G.U.) e, comunque, l'assenza di prova circa l'omessa consegna del foglio informativo.
1.2. In ragione di ciò, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello, dichiarare l'intervenuta prescrizione del titolo
e, per l'effetto rigettare la domanda avanzata dai sig. poiché infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto. Condannare altresì parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in Parte_1 esecuzione della sentenza di I° grado.”
2. Ritualmente costituitosi in giudizio, con comparsa del 02/04/2024, l'appellante avversava il gravame sul rilievo per cui la problematica concernente la prescrizione del buono fosse irrilevante, essendo stato fatto valere il, diverso, profilo concernente l'inadempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi codificati con Decreto del Ministero del Tesoro del 19.12.2000, e in particolare la mancata consegna dell'ivi richiamato F.I.A. (Foglio Informativo
Analitico), concludendo per il rigetto del gravame.
3. La controversia, istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 17/10/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e, pertanto, meritevole di reiezione.
5. È anzitutto da premettere, quad factum, che la presente vertenza involge un buono postale fruttifero a termine, serie “18Y”, emesso in data 08/09/2007 per l'importo capitale complessivo di €
1.000,00. In relazione a tale buono, l'intestatario ha, in primo grado, inteso conseguire non già il rimborso dei titoli (precluso dall'intervenuta prescrizione del relativo diritto, circostanza peraltro non oggetto di contestazione) bensì il risarcimento dei danni derivanti dal, diverso, profilo della violazione di tutti gli obblighi informativi gravanti su conseguentemente invocandone la Parte_1 responsabilità precontrattuale.
Tale precisazione si presenta di significativo rilievo, poiché rende non pertinenti le prospettazioni difensive legate, da alla disciplina della prescrizione. Parte_1
2 Proc. N. 4348/2023 R.G.
Tale istituto, infatti, se può ritenersi idoneo a paralizzare una domanda di esatto adempimento del rapporto negoziale istauratosi attraverso la sottoscrizione del buono, ossia di riscossione di esso e dei relativi rendimenti (domanda azionata nel procedimento definito con la sentenza allegata dalla difesa di nelle note del 09/09/2025), si presenta inconferente quando venga (come nel Parte_1 caso di specie) azionata una richiesta risarcitoria, collegata all'inadempimento degli obblighi informativi declinati dalla normativa primaria (art. 1175 e 1375 c.c.) e secondaria (art. 6 del D.M.
18 dicembre 2000). In altri termini, a prescindere dalla prescrizione del diritto alla riscossione del b.p.f. (che non può ritenersi inficiato dalle omissioni informative addebitate alle ), il risparmiatore, dolendosi di Pt_1 violazione degli obblighi precontrattuali di informativa, ben può agire - nel quinquennio a partire dal momento di richiesta della liquidazione rimasta insoddisfatta trattandosi del frangente in cui il risparmiatore acquista conoscenza o è comunque in grado di riconoscere il fatto illecito, il danno e la derivazione causale dell'uno dall'altro (cfr. Coll. ABF Roma, 20.06.2020, n. 11045) - per la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (cfr. Coll. CP_2
18.07.2019, n. 17841), potenzialmente comportante un danno economicamente commisurabile al valore nominale dei buoni la cui riscossione è rimasta preclusa.
6. Ciò chiarito, risulta utile, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie sub iudice, operare la premessa sistematica che segue.
6.1. I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal“regolamento”. Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , Pt_1 oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
6.2. Per quanto di interesse per la presente controversia, è a dirsi che l'art. 3 del D.M. del Tesoro del 19/12/2000 (applicabile ratione temporis) prevede che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre l'art. 6 del
3 Proc. N. 4348/2023 R.G.
citato D.M. dispone che espone nei propri locali aperti al pubblico un Parte_1 avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, dovendosi evidentemente intendere, per “caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale.
6.3. L'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, poi, (disposizione anch'essa qui ratione temporis vigente), richiama, ex aliis, le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (artt. 115-117 T.U.B., giustarelatio dell'art. 2, co. III, D.P.R. citato) e nell'intermediazione finanziaria (artt. 21-23 T.U.F., giusta relatio dell'art. 2, co. IV, D.P.R. citato), facendo gravare su specifici obblighi Parte_1 informativi, a tutela del risparmiatore.
7. Così brevemente delineate le coordinate normative di rilievo, nel caso di specie si riscontra l'inadempimento, da parte di degli obblighi informativi su di essa ricadenti ai sensi Parte_1 delle citate disposizioni normative.
7.1. Premesso che, a fronte di una puntuale contestazione, l'onere di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi ricade sull'intermediario [giusto il disposto, compreso nel richiamo di cui all'art. 2, comma IV, del D.P.R. n. 144/2001, di cui all'art. 23, comma VI, T.U.F. (“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova”), nonché secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23268/2016; Cass. n.
18702/2016; Cass. n. 12544/2017; Cass. n. 18039/2012; Cass. n. 22147/2010; Cass. n. 2773/2009)], nel caso di specie alcuna dimostrazione è stata fornita, né risulta che l'appellante avesse esposto gli avvisi sulle condizioni praticate pure citati dall'art. 6 del D.M. summenzionato (esposizione che, in ogni caso, non potrebbe dirsi di per sé sola bastevole ad ottemperare all'obbligo di trasparenza e informazione ricadente su , poiché è la stessa norma citata a precisare che “la descrizione Pt_1 dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” viene rinviata “a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori”).
7.2. Non è tampoco idonea a surrogare la consegna del F.I.A., e perciò a recidere l'attitudine lesiva di tale omissione (che si traduce nella privazione, per il cliente, dello strumento normativamente concepito per informarlo delle caratteristiche giuridiche del buono, al fine di un consapevole esercizio dei diritti spettanti dal rapporto negoziale che si costituisce mediante la relativa sottoscrizione) la mera pubblicazione in G.U. del D.M. istitutivo della relativa serie, posto che il ricorso alla G.U. non appare idonea ad elidere gli obblighi informativi cui di era Parte_1 specificatamente tenuta in virtù della disciplina applicabile al caso in esame, né il risparmiatore
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deve ritenersi onerato di attivarsi per verificare la scadenza del buono e conseguentemente i termini di prescrizione (crf. CdA Napoli n. 3719/2024; Trib. Cassino 2024), dal momento che la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto (v. Tribunale Monza sez. I, 31/01/2025).
7.3. Non vale ad elidere la responsabilità dell'appellante, dinanzi all'inadempimento dello specifico obbligo informativo di cui si è detto, la circostanza che gli appellati avrebbero potuto procurarsi aliunde informazioni sulla scadenza dei titoli (che, nel caso di specie, non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la loro durata ovvero il termine di scadenza) e quindi sul decorso della prescrizione, giacché la valutazione della responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non riguarda la possibilità che la controparte possa procurarsi in altro modo l'informazione necessaria (cfr. App. Cagliari n. 136/23; Trib.
Frosinone 12.7.24).
7.4. Del resto, “gli obblighi di trasparenza - che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr a titolo esemplificativo art..21 TUF, 117 TUB e 3 DM
19/12/2000) - costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337,1366,1375 cc) il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Casta fondamentale”, pertanto “rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata, e quindi il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione" (Corte d'Appello di Napoli n. 3719/2024, Tribunale Frosinone, 06/05/2025, n. 335).
7.5. Non smentisce il percorso logico sin qui esposto il richiamo, operato dall'appellante, all'arresto di Cass. n. 3963/2019, afferendo quest'ultimo a una fattispecie del tutto diversa, considerando che nel caso esaminato dalla S. Corte si trattava di Buoni del 1982 e del 1983 per i quali non era previsto alcun obbligo di consegna del (come invece per il Buono oggetto di causa, emesso CP_3 nel 2007 e dunque già soggetto all'obbligo ex art. 3 D.M. 19.12.2000) e le cui condizioni regolative erano riportate su tali Buoni (a differenza, pur a tal riguardo, dei Buoni successivi al D.M.
19.12.2000 e, fra essi, al buono oggetto di causa, non riportante alcuna condizione, trattandosi di profilo integralmente rimesso al , evocando poi (la citata S. Corte del 2019) il profilo del CP_3 meccanismo etero-integrativo non già per sostenere l'irrilevanza della consegna del bensì in CP_3
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relazione allo ius variandi per D.M. sopravvenuti alla sottoscrizione del buono, essendo invece l'etero-integrazione, con riguardo a D.M. antecedenti e per surrogare buoni privi di condizioni
(come nel caso di buoni successivi al D.M. 19.12.2000 in uno ai quali non venga consegnato il
, invece pacificamente da escludersi, prevalendo in tale secondo caso il contenuto dei Buoni CP_3
e l'accordo negoziale ivi espresso (v. Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979, salve le precisazioni a tal riguardo di Cass. n. 4384 del 2022), con conseguente applicabilità degli ordinari rimedi e, in particolare, del risarcimento del danno per le omissioni informative incidenti sul predetto accordo (v. Tribunale Potenza sez. I, 03/01/2024, n.2).
8. Acclarata la sussistenza di un addebito di responsabilità di tipo precontrattuale a carico di la decisione del primo giudice, qui impugnata, appare corretta, anche sul profilo del Parte_1 quantum debeatur riconosciuto a titolo risarcitorio, essendosi condivisibilmente osservato che, nel caso di “omessa ricezione del foglio informativo da parte dell'intermediario resistente”, il danno “è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente)”, essendo “ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso”, non potendosi invece accordare anche il “rendimento del titolo”, essendo “impossibile determinare il giorno [preciso] in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)” (cfr. Coll. ABF Roma, 12.03.2021, n. 6903).
9. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e correlativamente per la conferma della sentenza quivi impugnata.
10. Le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione fino a € 1.100) con esclusione della fase di istruzione/trattazione in quanto non svolta.
11. Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
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4348/2023 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 442,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Potenza, lì 20/10/2025 Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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