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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/08/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
n. 587/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE
COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente;
dott. Ruggiero Berardi Giudice;
dott.ssa Giusy Ciampa Giudice istruttore ed estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 587 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'Avv. MARTINETTI ENRICO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._2
Mondovì (CN), Largo Campana n. 2;
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 come da procura in atti, dall'Avv. BORIOSI DARIA (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo (CN), Via Statuto n. 4;
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 16/01/2025 . In particolare:
- Per parte attrice: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
- disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e produzione;
- preso atto che la conchiudente dichiara formalmente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o produzioni e/o conclusioni nuove o modificate dalla controparte tardivamente proposte;
- dichiarare aperte le successioni testamentarie dei coniugi SI. ER
, nato a [...] in data [...], C.F.:
[...] C.F._5
, deceduto in Busca (CN) in data 10.11.2019, e della SI.ra ,
[...] Persona_2
nata a [...] il [...], C.F.: , deceduta in CodiceFiscale_6
Cuneo (CN) in data 07.03.2020;
- riconoscere in capo alla SI.ra la qualità di coerede e di Parte_1
legittimaria dei de cuius con ogni conseguenza di legge;
- accertare la consistenza delle due eredità rispettivamente alla data dell'apertura della successione del padre, (10.11.2019), ER
e della madre, (7.3.2020), previa C.T.U. contabile circa le Persona_2
consistenze mobiliari ed estimativa dei beni immobili ricompresi nel rispettivo asse ereditario, volta a ricostruire:
➢ le donazioni, dirette e indirette, delle somme di denaro elargite dai de cuius in favore della FI , a mezzo di bonifici e di assegni bancari Controparte_1
tratti dai conti correnti intestati ai de cuius;
➢ nonché i prelievi effettuati con qualunque modalità dalla medesima
sui conti correnti intestati ai de cuius, gli acquisti eseguiti Controparte_1
dalla convenuta con operazioni pago-bancomat e con carte di credito appoggiate sui conti correnti intestati ai de cuius, e con ogni altra modalità e/o tipologia di operazione;
➢ i valori mobiliari costituiti da residui di conti correnti, intestazioni di dossier titoli, fondi di investimento, gestioni patrimoniali, libretti di deposito e/o risparmio, e altri rapporti bancari di qualunque natura e tipologia, nonché derivanti da investimenti in prodotti assicurativi (polizze vita, ecc.);
2 ➢ i proventi della vendita di immobili di famiglia, beni di cui la SI.ra è CP_1 stata l'unica beneficiaria;
➢ i proventi della vendita di immobili acquistati con provvista proveniente dai de cuius ed intestati alla FI e poi successivamente alienati Controparte_1 da quest'ultima;
➢ l'immobile sito in Belvedere Langhe, di cui la SI.ra è stata l'unica CP_1
beneficiaria;
➢ i beni immobili oggetto dei prelegati istituiti nei testamenti, dei quali entrambe le sorelle sono state destinatarie;
il tutto come specificato nella narrativa dell'atto di citazione ai punti 71), 76),
79), 87) e 88), con la precisazione che i calcoli ivi riportati sono stati rideterminati come segue (doc. 43-bis) alla luce dell'esito dell'ordine giudiziale di esibizione a , in quanto dalle quietanze di riscossione dei due CP_2 investimenti in prodotti assicurativi (Polizze Vita) risulta che l'ammontare riscattato della Polizza Vita intestata al padre, , sia stato ER di € 257.664,14, anziché di € 258.465,11, e che l'ammontare riscattato della
Polizza Vita intestata alla madre, , sia stato di € 271.826,38, Persona_2 anziché € 294.708,75;
- accertare e dichiarare, la nullità delle suddette donazioni di denaro per difetto di forma prevista dall'art. 782 cod. civ., ovvero la loro natura di donazioni indirette ex art. 809 cod. civ., e ricondurle ai rispettivi assi ereditari;
- conseguentemente condannare la convenuta a conferire Controparte_1
alle due masse ereditarie le somme a lei elargite a titolo di disposizioni testamentarie lesive di legittima e di donazioni dirette ed indirette, ovvero dalla medesima prelevate, con qualunque modalità;
- determinare le quote spettanti ad ogni legittimaria inconseguenza della successione testamentaria del padre , e della madre ER
, in misura non inferiore a complessivi € 546.756,70 ciascuna (€ Persona_2
154.199,99 quota di legittima del padre + € 392.556,71 quota di legittima della madre), ovvero alla veriore somma risultante all'esito del giudizio;
somme dalle quali dovrà essere detratto quanto già percepito da ciascuna sorella, con
3 imputazione dei prelegati di cui è beneficiata l'esponente alle proprie due quote di legittima ex art. 564, comma 2°, cod. civ., e procedere alle operazioni di riduzione della massa ereditaria in favore della conchiudente secondo quanto previsto dagli artt. 553 e segg. cod. civ.;
- accertare e dichiarare la violazione di legittima in danno di Parte_1
in conseguenza dei due testamenti impugnati, e per l'effetto disporre la
[...]
reintegrazione, in favore di , delle due quote di legittima, Parte_1
come sopra determinate, detraendo dalle stesse quanto già percepito dalla conchiudente (successione del padre: € 154.199,99 - € 4.250,00 = € 149.949,99; successione della madre: € 392.556,71 - € 20.000,00 = € 372.556,71), per un ammontare complessivo non inferiore ad € 522.506,70, ovvero alla veriore somma risultante all'esito del giudizio, condannando la sorella CP_1
alla restituzione di tale somma in favore della sorella;
[...] Pt_1
- reintegrate le due quote di legittima in favore della conchiudente;
in ogni caso dichiarare la SI.ra tenuta a collazione e, quindi, a Controparte_1
conferire anche mediante imputazione e come per legge tutto quanto ricevuto a titolo di liberalità dai defunti genitori, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè di consentire a di concorrere pro quota Parte_1 sul valore delle donazioni ridotte che eventualmente sopravanzi l'ammontare della porzione indisponibile delle due masse ereditarie;
- per l'effetto condannare la SI.ra a conferire nelle due Controparte_1
eredità denaro sino alla concorrenza da determinarsi e comunque per un ammontare complessivo superiore ad € 522.506,70, ovverossia la somma maggiore o minore che sarà accertata anche a seguito di C.T.U. tecnico- contabile, che sin d'ora si richiede, o, in ogni caso, la somma che sarà ritenuta equa, satisfattiva e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata, assegnando un termine perentorio per
l'adempimento. Nell'ipotesi di inottemperanza entro il dedotto termine, autorizzare, qualora fosse possibile, la conchiudente a prelevare mobili e/o immobili ereditari dalla controparte, sino alla concorrenza del valore da determinarsi a seguito di C.T.U. tecnico-contabile, che sin d'ora si richiede, o, in
4 ogni caso, ritenuto equo, satisfattivo e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adìto, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata;
- procedere alle operazioni di divisione della massa ereditaria, previa se del caso
C.T.U., secondo quanto previsto dagli artt. 713 e segg. cod. civ.;
- con il favore delle spese e del compenso per la difesa in giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre C.P.A. ed I.V.A., oltre spese per C.T.U. e C.T.P., e successive spese e imposte occorrende.”;
- Per parte convenuta: “Contrarris rejectis;
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare improcedibile l'avversaria domanda non avendo, parte attrice, accettato l'eredità con beneficio di inventario.
In ogni caso dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per non aver rinunciato, parte attrice, al legato in sostituzione e tacitazione della legittima.
Ordinarsi la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc della frase “una certa avida ossessione per il denaro” riferita alla convenuta ed a entrambi i de cuius riportata a pag. 2 dell'atto di citazione punto 5) riga n. 5 con conseguente condanna al risarcimento del danno.
NEL MERITO
In via principale : prevalendo nell' interpretazione del testamento la volontà del de cuius, fermo il potere, assorbente delle eccezioni sollevate, respingere la domanda di parte attrice avendo i de cuius disposto in suo favore in qualità di legataria.
In via subordinata :
Nella denegata non creduto ipotesi che si dovessero ritenere sussistenti le condizioni previste per l'esercizio dell'azione di riduzione avanzata dal parte attrice, previa individuazione delle stesse non sulla sola scorta delle produzioni avversarie, assegnare le rispettive quote dll' eredità di ambo i de cuius ex art. 536
e segg. c.c.
Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
5 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio la germana, al fine di ottenere – previa Controparte_1
ricostruzione dei due assi ereditari dismessi dai genitori defunti ER
e (deceduti rispettivamente in data 10.11.2019 e 7.3.2020) e,
[...] Persona_2
soprattutto, previo accertamento delle donazioni dirette ed indirette ricevute dalla convenuta – la reintegrazione della propria quota di legittima, asseritamente lesa dai due testamenti olografi pubblicati al loro rispettivo decesso dal Notaio di Per_3
Cuneo, procedendo, all'esito, alla divisione della massa ereditaria, secondo quanto previsto dagli artt. 713 ss. c.c.
In particolare, a supporto della domanda, l'attrice ha allegato (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- durante tutto l'arco della vita i genitori hanno nutrito una smaccata predilezione per la FI minore , caratterialmente più simile a loro, con cui CP_1 condividevano maggiormente una certa visione pratica della vita e “una certa avida ossessione per il denaro” (pag. 2 par. 5 atto di citazione);
- la sorella “non ha praticamente mai lavorato in vita sua, tranne un breve periodo, essendo stata di fatto sempre mantenuta prima dai genitori e poi dal marito”, deceduto tragicamente in incidente stradale del 21.1.2012;
- da ricerche svolte emerge che il patrimonio dei genitori “è stato in gran parte occultato e comunque eroso da numerose donazioni dirette e/o indirette effettuate da questi ultimi in favore della sorella ”, nominata da Controparte_1 entrambi erede universale, a differenza dell'attrice “chiamata all'eredità come prelegataria e come coerede per la quota di legittima” e beneficiaria, in forza dei suddetti testamenti olografi, di un immobile di scarso valore (alloggio di
Murazzano) rispetto a quelli destinati alla sorella (alloggio in Mondovì e garage in Borghetto Santo Spirito);
- in particolare, contrariamente a quanto risulta dalle dichiarazioni di successione presentate dalla sorella, i coniugi detenevano “un cospicuo Persona_4
6 patrimonio mobiliare, oggi destinato a ricostituire i due assi ereditari, che negli anni sono stati erosi da numerose donazioni dirette e/o indirette effettuate da entrambi i genitori in favore della sorella ” (tramite: assegni emessi dai CP_1
genitori in favore di o direttamente intestati a lei, ovvero Controparte_1 emessi per sostenere spese di quest'ultima, ovvero assegni costituenti la provvista per l'acquisto di immobili intestati alla stessa, quale l'immobile in Cuneo, via
Frassino n. 11 ed il relativo terreno pertinenziale;
bonifici bancari;
prelevamenti e uscite dal conto corrente BCC di Boves) che dovranno essere considerate ai fini della riunione fittizia e della collazione, oltre ai “valori mobiliari costituiti da residui di conti correnti, intestazioni di dossier titoli, fondi di investimento, gestioni patrimoniali, libretti di deposito e/o risparmio, e altri rapporti bancari, nonché derivanti da investimenti in prodotti assicurativi (polizze vita, ecc.)” (tra cui le due polizze Fideuram Vita Insieme, del tipo unit Linked, stipulate da ciascun genitore, che risultano liquidate per sinistro in favore di “Persone diverse
i cui dati personali sono tutelati dalla normativa vigente in materia di privacy”, realisticamente individuabili nella convenuta), ai “proventi della vendita di immobili di famiglia, beni di cui la SI.ra è stata l'unica beneficiaria” e ai CP_1
“proventi della vendita di immobili acquistati con provvista proveniente dai de cuius ed intestati alla sorella e poi successivamente alienati Controparte_1 da quest'ultima”, all' “immobile sito in Belvedere Langhe, di cui la SI.ra CP_1
è stata l'unica destinataria” e “dai beni immobili oggetto dei prelegati istituiti nei testamenti, dei quali entrambe le sorelle sono state destinatarie”;
- l'attrice è stata lesa nella sua quota di legittima, pari a ¼ per la successione del padre (ai sensi degli artt. 537 co. 1 e 542 c.c.) e pari a 1/3 per la successione materna, ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.c.;
- la convenuta ha, nel tempo, dismesso gran parte del proprio compendio immobiliare, facendo in modo da risultare proprietaria, allo stato attuale, soltanto di un'autorimessa in Cuneo, Via Piercarlo Boggio e di un modesto alloggio con pertinenze in Mondovì, Via Giacomo Viale.
Con comparsa depositata in data 26.6.2023 si è costituita Controparte_1
chiedendo la cancellazione ex art. 89 c.p.c. dell'espressione offensiva “una certa
7 avida ossessione per il denaro” contenuta al punto 5 dell'atto di citazione, evidenziando di aver svolto attività lavorativa (pag. 3) ed eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 co. 1 c.c., per non avere l'attrice, “in quanto legittimaria pretermessa”, accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, nel merito – fermo restando che “la massa ereditaria così come ricostruita dalla controparte necessita comunque [di] accertamenti, con
l'ausilio nel caso della consulenza tecnica, dai quali non si puà prescindere per valutarne la effettiva consistenza” e che ogni iniziativa “riguardo ai propri beni è stata assunta in tempi non sospetti rispetto alle pretese avanzate dalla sorella”, non essendovi “alcuna ragione per la quale alla stessa [convenuta] fosse impedito di disporre dei propri beni” – limitandosi a contestare la riconducibilità nell'asse ereditario del capitale assicurato con le polizze vita “unit Linked” stipulate dai genitori, ai sensi dell'art. 1920 co. 3 c.c.
In esito allo scambio delle memorie istruttorie, il Giudice Istruttore ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalle parti ed ordinato al terzo Controparte_3
l'esibizione di documentazione attestante l'importo liquidato in relazione alle polizze vita per cui è causa, intestate ai de cuius, con indicazione del relativo beneficiario.
Ottenuta tale documentazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.1.2025 al fine di dirimere con sentenza, prima dell'istruzione a mezzo di CTU, i principali contrasti tra le parti in merito alla composizione degli assi ereditari.
A detta udienza, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione a queste ultime dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via del tutto preliminare, si evidenzia la controversia va decisa a mezzo di sentenza resa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis co. 1 n. 6) c.p.c.
(nella formulazione ratione temporis vigente al momento della proposizione della domanda), trattandosi di un giudizio di divisione di beni ereditari in cui vengono in rilievo anche domande di riduzione per lesione di legittima.
Giova, altresì, precisare che l'odierna decisione è volta essenzialmente ad accertare l'an dividendum sit ed a dirimere i principali contrasti tra le parti in ordine all'entità
8 effettiva del compendio ereditario ed a fornire precisazioni in merito alla corretta ricostruzione dei due assi ereditari, dovendosi, all'esito, rimettere sul ruolo la causa per la relativa istruzione in ordine alle domande di lesione di legittima e di divisione.
Cancellazione delle espressioni sconvenienti e condanna ex art. 89 c.p.c.
1. Anzitutto, merita accoglimento la richiesta di cancellazione ex art. 89 co. 2
c.p.c. formulata dalla difesa di parte convenuta poiché diretta nei confronti di espressione, direttamente riferibile ai de cuius ed alla odierna convenuta (i genitori e la convenuta condividevano “una certa avida ossessione per il denaro”), gratuitamente offensiva dell'onore e della reputazione, oltre che priva di rapporto diretto con la materia controversa e di effettivo rilievo ai fini dell'accoglimento dell'azione, da reputarsi – come tale – eccedente le esigenze difensive.
1.1. Deve, tuttavia, respingersi la richiesta, formulata dalla convenuta nelle proprie conclusioni, di “conseguente condanna al risarcimento del danno”, non avendo la stessa neppure allegato il pregiudizio, subito per effetto della citata frase, da cui pretenderebbe di essere ristorata.
1.2. Com'è noto, infatti, la cancellazione delle espressioni offensive e il risarcimento del danno previsti dall'art. 89 c.p.c. sono sanzioni diverse, distinte ed autonome: pertanto la prima, che non ha alcuna finalità risarcitoria, ma attua un fine preventivo, di polizia generale, impedendo l'immanenza di una causa di danno, può aver luogo senza la seconda a viceversa (Cass. civ. n. 11063/2002).
Apertura della successione di e ER Persona_2
2. Tanto precisato e passando ad analizzare il thema decidendum, in primo luogo, dev'essere dichiarata aperta la successione dei de cuius ER
(deceduto in Busca il 10.11.2019) e (deceduta in Cuneo il 7.3.2020), Persona_2
genitori delle odierne parti in causa, successioni entrambe regolate da testamento olografo, similare nei contenuti.
2.1. In particolare, nel testamento olografo del 16.03.2019 di
[...]
pubblicato in data 18.12.2019 – Rep. 96090 – Racc. 23941, registrato ER
a Cuneo il 24.12.2019, al n. 14636, serie 1T, si legge: “Mio testamento olografo. Io sottoscritto nato a [...] il [...] nelle mie ER
piene facoltà mentali, intendo disporre in vita delle mie sostanze, stabilisco quanto
9 qui di seguito. Prelego a mia moglie in sostituzione della legittima, Persona_2
l'usufrutto generale vitalizio su tutti gli immobili di mia proprietà. Prelego tutto il denaro a mia moglie in capo al sottoscritto nell'entità alla data della Persona_2
mia morte, perché possa disporre secondo le sue necessità. Prelego a mia FI
la mia porzione di casa in Murazzano escluso quanto in essa Parte_1
contenuto. Prelego a mia FI la quota di mia comproprietà Controparte_1 sull'alloggio in Mondovì con relative pertinenze e con quanto in esso contenuto.
Prelego a mia FI la quota di mia comproprietà sul garage a Controparte_1
Borghetto Santo Spirito. erede universale di tutte le mie sostanze mia FI CP
. Lascio la sola e semplice quota di legittima a mia FI Controparte_1
Qualora una delle mie figlie non accetti le suddette Parte_1
disposizioni testamentarie sarà automaticamente legittimata e qualora la stessa dovesse anche impugnare il mio testamento con esito a lei favorevole, dispongo comunque che la stessa sia sempre e solo legittimata su tutta la mia proprietà.
Queste sono le mie ultime volontà. Mondovì li 16-03-2019 ER
(doc. 1 produzione attorea, grassetto e sottolineature aggiunte).
2.2. Nel testamento olografo del 16.03.2019 di , pubblicato in data Persona_2
28.05.2020 – Rep. 96361 – Racc. 24150, registrato a Cuneo l'1.06.2020, e trascritto a
Finale Ligure l'1.6.2020 ai numeri 4353/3213, si legge: “Mio testamento olografo. Io sottoscritta nata a [...] il [...], nelle mie piene facoltà Persona_2
mentali, intendo disporre in vita delle mie sostanze stabilisco quanto di seguito.
Prelego a mio marito in sostituzione della legittima ER
l'usufrutto generale vitalizio su tutti gli immobili di mia proprietà. Prelego a mio marito tutto il denaro in capo alla sottoscritta nell'entità ER
alla data della mia morte, perché ne possa disporre secondo le sue necessità. Prelego
a mia FI la mia casa di Murazzano escluso quanto in essa Parte_1
contenuto. Prelego a mia FI la quota di mia comproprietà Controparte_1
sull'alloggio in Mondovì con relative pertinenze e con quanto in essa contenuto.
Prelego a mia FI la quota di mia proprietà sul garage a Controparte_1
Borghetto Santo Spirito. erede universale di tutte le mie sostanze mia FI CP
. Lascio la sola e semplice quota di legittima a mia FI Controparte_1
10 Qualora una delle mie figlie non accetti le suddette Parte_1
disposizioni testamentarie sarà automaticamente legittimata e qualora la stessa dovesse anche impugnare il mio testamento con esito a lei favorevole, dispongo comunque che la stessa sia sempre e solo legittimata su tutta la mia proprietà.
Queste sono le mie ultime volontà. Mondovì li 16.03.2019 ” (doc. 3 Persona_2
produzione attorea, grassetto e sottolineature aggiunte).
Qualità di erede - Eccezione di improcedibilità dell'azione di riduzione
3. Alla luce di tali disposizioni testamentarie, non può reputarsi fondata la preliminare eccezione (in rito) di improcedibilità dell'azione di riduzione, formulata da parte convenuta in comparsa costitutiva, per non avere l'attrice, in quanto
“legittimaria non pretermessa”, accettato l'eredità con beneficio di inventario, come imposto dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione.
3.1. La disposizione in commento, al comma 1 (“il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”, grassetto aggiunto), onera il legittimario dell'accettazione con beneficio d'inventario ai soli fini dell'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti del legatario o del donatario che non sia chiamato come erede, indipendentemente dalla circostanza che la vocazione abbia avuto luogo per legge o per testamento.
3.2. La ratio normativa è quella di porre in condizioni i legatari e donatari di verificare la consistenza dell'asse ereditario, sì da constatare se la lesione della legittima abbia effettivamente avuto luogo.
3.3. Ne deriva che, allorquando l'azione di riduzione non sia esercitata nei confronti dei terzi, ma di persone chiamate come coeredi, la norma che onera dell'accettazione beneficiata non opera (di recente, v. Cass. civ. n. 29891/2023).
3.4. Nella specie, quindi, la condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione di cui alla citata norma non può ritenersi operante, posto che l'azione risulta in specie rivolta nei confronti della sorella, nominata erede universale in Controparte_1
entrambi i testamenti, che non può quindi assolutamente considerarsi terza estranea all'eredità.
11 4. Tardiva e, come tale, inammissibile, è l'ulteriore eccezione formulata dalla convenuta in sede di seconda memoria istruttoria, circa la carenza di legittimazione dell'attrice per non aver rinunciato al legato in sostituzione e tacitazione della legittima.
4.1. In ogni caso, tale eccezione si reputa infondata.
4.2. Appare infatti evidente, dall'interpretazione dei testamenti poc'anzi riportati, come i lasciti siano stati eseguiti in conto e non già in sostituzione di legittima (con conseguente inapplicabilità della condizione di proponibilità di cui all'art. 551 c.c.), essendo in ciascun testamento l'opzione per il legato in sostituzione di legittima chiaramente espressa in rifermento al coniuge e non ripetuta per le figlie.
4.3. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte, “al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima” (cfr.
Cass. civ. n. 30082/2019).
4.4. Ne deriva che il legato contenuto in entrambi i testamenti in favore di
[...]
– oltre ad essere prelegato (sicché l'erede lo consegue in aggiunta alla Parte_1 quota ereditaria) – deve ritenersi “in conto di legittima”, e dev'essere pertanto imputato alla porzione di legittima dell'attrice come prescritto dall'art. 564 co. 2 c.c., avendo la stessa lamentato la lesione della propria quota di riserva.
5. Inoltre, essendo prevista la clausola – ulteriore e successiva, rispetto alle attribuzioni a titolo di prelegato ed alla nomina di quale “erede Controparte_1 universale”, “Lascio la sola e semplice quota di legittima a mia FI Parte_1
” – quest'ultima si reputa debba ritenersi istituita erede, sia pure nella sola
[...]
quota di legittima.
L'istituzione nella quota di legittima, infatti, non è altro che un'istituzione ereditaria in quota determinata tramite relatio alle norme sulla successione necessaria (che rimane pur sempre una successione testamentaria e non una successione necessaria per legge).
12 Accettazione dell'eredità e quote ereditarie
6. Tanto premesso, considerata la pacifica delazione ereditaria in favore di e uniche figlie dei sig.ri e Pt_1 Controparte_1 ER
può dirsi intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte di tutti i Persona_2
chiamati, certamente avvenuta ex art. 476 c.c., avendo questi ultimi agito/resistito nel presente giudizio professandosi eredi e svolgendo domande incompatibili con la volontà di non accettare. Costituisce, infatti, ius receptum che il principio secondo cui, “poichè l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. civ. n. 14499/2018; Cass. civ. n. 16814/2018).
7. Orbene, in base alle norme della successione testamentaria come sopra ricostruito, l'intero patrimonio ereditario andrà diviso tra le odierne parti in lite in favore dell'attrice per la sola quota di legittima alla stessa spettante – ovvero, pari ad
¼ in relazione all'eredità paterna (ai sensi degli artt. 537 co. 1 e 542 c.c., avendo il de cuius lasciato, oltre alle due figlie, anche il coniuge) e ad 1/3 per l'eredità materna (ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.c.) – e, per il resto, in favore della convenuta, istituita quale erede universale da parte di entrambi i genitori.
Asse ereditario
8. La corretta e separata ricostruzione delle due masse ereditarie è strumentale sia rispetto alla domanda di riduzione sia rispetto a quella, logicamente e cronologicamente successiva, di scioglimento della comunione (in cui potrà eventualmente valutarsi la possibilità di formare un unico progetto divisionale
13 mediante unificazione delle cd. masse plurime, previo consenso delle parti manifestato in forma scritta: v. sul punto Cass. civ. n. 5798/1992 e Cass. civ. n. 17576 del 5.09.2016).
9. Sotto tale profilo si impone qualche preliminare considerazione di carattere generale, tenuto conto della sovrapposizione tra gli istituti della riduzione e della collazione più volte ripetuta dall'attrice nei propri atti difensivi ed anche al fine di orientare il prosieguo istruttorio del giudizio.
9.1. L'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
9.1.1. L'azione mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
9.1.2. Si tratta di un'azione personale con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità e non già di un'azione reale con cui far valere un diritto sui beni di cui il defunto abbia disposto in violazione della legittima.
9.1.3. L'azione di riduzione ha, inoltre, effetti reali retroattivi nel senso che la pronuncia di inefficacia dell'atto lesivo ha effetto nei confronti sia del beneficiario della disposizione lesiva che dei suoi aventi causa.
9.1.4. Per accertare la lesione di legittima è, quindi, necessario determinare il valore della singola massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale,
14 quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.) calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del
“relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (in tal senso, tra le altre, Cass. civ. 11873/1993).
9.1.5. Essendo un'azione personale, la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con la quota complessiva di riserva, ma in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimati attori in riduzione (cfr. Cass. civ. n.
4698/99). In particolare, secondo il disposto dell'art. 559 c.c., le donazioni si riducono dall'ultima a quelle via via anteriori, finché la quota di riserva non viene integrata.
9.1.6. In ogni caso, le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima sono pienamente valide e spiegano per sé piena efficacia, efficacia che è destinata a venire meno unicamente nei riguardi del legittimario che abbia vittoriosamente spiegato l'azione di riduzione. Per tale ragione, la sentenza che accerta la lesione della quota di riserva del legittimario e ne dispone la integrazione ha natura costitutiva e non semplicemente dichiarativa (cfr. Cass. civ. 3177/1971;
Cass. civ. 8780/1987; Cass. civ. 2858/2006).
9.2. Diversamente, la collazione rappresenta una modalità della divisione ereditaria diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
9.2.1. In particolare, l'obbligo di collazione sorge automaticamente al momento dell'apertura della successione (salva dispensa da parte del de cuius, nei limiti in cui sia valida), indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti (Cass. civ. n.
6490/1986; Cass. civ. n. 1159/1995; Cass. civ. n. 15131/2005; Cass. civ. n.
8510/2018), essendo a tal fine sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. La collazione è, infatti, esclusa solo nell'ipotesi
15 di completa pretermissione di uno dei discendenti (il quale, in tale ipotesi, non concorrendo alla successione, non può far valere il diritto alla collazione, il quale presuppone che sia venuta a formarsi una comunione ereditaria da sciogliere, onde non può che ricorrere all'azione di riduzione).
9.2.2. L'istituto in esame ha, in astratto, una portata ben più incisiva di quello della riduzione, atteso che riguarda tutte le donazioni operate dal de cuius in favore di coniuge e figli, senza alcun limite e senza alcuna distinzione (e non solo quelle necessarie per reintegrare la quota di riserva) e – diversamente dall'azione di riduzione, ove la riunione è solo fittizia ed ha solo lo scopo di determinare l'entità della quota di legittima (al fine di verificare se la quota dei beni relitti spettante al legittimario, che si assume leso, sia sufficiente a soddisfare la sua quota di legittima o debba invece essere integrata grazie alla riduzione, in ordine progressivo di tempo dei legati e delle donazioni) – produce una riunione reale del donatum al relictum, nel senso che i beni donati rientrano effettivamente a far parte della massa da dividere tra i discendenti del de cuius, salvo il meccanismo della collazione per imputazione che opera avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione (art. 747 c.c.).
9.2.3. In ogni caso, il soggetto tenuto alla collazione, per aver ricevuto in donazione dal de cuius un bene immobile, può legittimamente alienare tale bene, atteso che l'art. 746 c.c. prevede due modalità di conferimento, in caso di immobili, in natura o per imputazione, a scelta di chi conferisce, disponendo che la collazione, nell'ipotesi di immobile alienato o ipotecato, possa operarsi solo per imputazione alla propria porzione. In particolare, “la collazione per imputazione costituisce una "fictio iuris" per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi” (Cass. civ. n. 2163/1998).
16 9.3. Nonostante la portata più incisiva della collazione rispetto agli effetti conseguenti alla domanda di riduzione, quest'ultima azione non può ritenersi preclusa al legittimario che lamenti la lesione della propria quota di riserva. In particolare, a tal riguardo è stato efficacemente evidenziato come, “mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 cod. civ., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude
l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire
l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile” (Cass. civ., n. 23403/2022; nonché, Cass. civ., n. 28196/2020).
10. Tanto precisato e passando al caso di specie, per quanto concerne il relictum – da ritenersi costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare ancora intestato ai de cuius al momento della relativa morte – è opportuno rinviare alla disponenda CTU, non sussistendo allo stato elementi sufficienti a consentirne la precisa ricostruzione.
10.1. A tal riguardo, giova tuttavia fin d'ora chiarire che il valore degli immobili attribuiti per testamento alle odierne parti in lite a titolo di “prelegato” ex art. 661 c.c.
(come tale intendendosi l'attribuzione a titolo particolare a favore di uno dei coeredi
17 ed a carico di tutta l'eredità) andrà detratto dal valore delle quote di eredità complessivamente spettanti ai coeredi onerati, incluso l'onorato, prima del calcolo del valore delle singole quote di eredità, ferma restando la soggezione dei predetti immobili all'azione di reintegrazione della quota di riserva ed alle eventuali conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art 558, co.1 c.c. (Cass. civ. n.
2776/1970; Cass. civ. n. 2006/1967).
10.2. Inoltre, anche tenuto conto dei su esposti principi (v., in particolare, paragrafi nn.
9.1.6 e 9.2.3), deve ritenersi destituita di fondamento la pretesa attorea di ricondurre all'asse ereditario “i proventi della vendita di immobili di famiglia” di cui
è stata l'unica beneficiaria e de“i proventi della vendita di Controparte_1
immobili acquistati con provvista proveniente dai de cuius ed intestati alla FI
e poi successivamente alienati da quest'ultima”. Controparte_1
11. Piuttosto, appare in questa sede opportuno svolgere delle precisazioni in merito al donatum, posto che l'attrice di fatto lamenta di essere stata lesa nella propria quota di legittima (non tanto e non già in forza dei lasciti immobiliari disposti in testamento quanto, piuttosto) per effetto delle molteplici donazioni “dirette e/o indirette” effettuate in vita dai genitori in favore della germana. Ed infatti, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo nonché delle argomentazioni ribadite nelle successive difese svolte, reputa il Collegio che l'azione promossa da
[...]
nei confronti della germana, sia volta Parte_1 Controparte_1
principalmente ad accertare la natura donativa degli atti dispositivi realizzati in vita dai de cuius, allo scopo di ottenerne la ricomprensione nell'asse ereditario, anzitutto ai fini del calcolo della quota di legittima ad essa spettante.
11.1. Sotto tale profilo non può non considerarsi che alcuna specifica contestazione sia stata mossa dalla convenuta rispetto alla natura donativa delle somme corrisposte in vita dai de cuius (e, quindi, rispetto al titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione) tramite bonifici ed assegni disposti in proprio favore o per sostenere spese di sua esclusiva pertinenza, con provvista proveniente da conti correnti agli stessi intestati ovvero mediante prelievi autonomamente eseguiti da detti conti, talché
l'esistenza di dette donazioni di denaro deve ritenersi avulsa dall'odierno thema probandum (sia pure con le precisazioni ed i limiti di cui infra, alla luce dei
18 chiarimenti imposti dalla confusa esposizione attorea).
11.2. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “...i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda...debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (Cass. civ. n. 26908/2020).
Affinché un fatto possa ritenersi contestato e dunque oggetto di prova, infatti, è necessaria, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. una contestazione chiara e specifica, non potendo certo ritenersi tale – a fronte delle plurime e circostanziate allegazioni in specie svolte dall'attrice nel proprio atto introduttivo, supportate da copiosa produzione documentale – la richiesta di disporre CTU al fine di valutare l'effettiva consistenza della massa ereditaria “così come ricostruita dalla controparte”.
11.3. Ai fini di una più corretta individuazione di tali importi di denaro (soggetti in ogni caso al principio nominalistico), tuttavia, occorre ancora una volta fare ricorso all'ausilio del CTU, avendo l'attrice operato, in ragione della cointestazione di gran parte dei conti correnti (di cui, peraltro, alcuni cointestati anche o solo con la odierna convenuta), una commistione tra le somme elargite da ciascun genitore (che devono, invece, tenersi distinte tra loro, ai fini della ricostruzione del donatum per ciascun asse) nonché sovrapposto o duplicato, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario
(impropriamente “unificato”), donazioni di natura diversa, come verrà meglio chiarito in appresso.
12. Ebbene, nella specie, l'unica specifica contestazione svolta da
[...] concerne la riconducibilità nell'asse del denaro derivante da CP_1 investimenti nelle polizze vita Fideuram, del tipo “unit Linked”, indicate dall'attrice
(Polizza “Fideuram Vita Insieme” n. 70004141501, corrispondente alla proposta contrattuale n. RS00250780l sottoscritta in data 03/08/2011 da;
Polizza Persona_2
“Fideuram Vita Insieme” n. 70004161711, corrispondente alla proposta contrattuale n. RS00l 168511, sottoscritta in data 03/08/2011 da ). ER
12.1. Com'è noto, le polizze del tipo unit linked hanno doppia natura di prodotto finanziario e prodotto assicurativo, nel quale le somme corrisposte dall'assicurato quale premio vengono versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore. Il contenuto finanziario di dette polizze è innegabile, in quanto in
19 esse la componente vita e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografica-previdenziale tipica delle polizze di assicurazioni sulla vita c.d.
“tradizionali” di cui all'art. 1882 c.c.: in particolare, mentre nelle polizze-vita di tipo classico l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma a familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero (essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto, almeno pari al capitale versato come premio), nelle polizze unit e index linked, al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che, quindi, varia in base a una serie di fattori, quali l'andamento del mercato e dei titoli investiti. L'elemento caratterizzante di tale tipologia di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked “pure” grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimento minimi.
12.2. Tuttavia, la natura finanziaria di tali polizze è priva di rilievo con riguardo all'esito del giudizio, posto che l'intervenuta nomina di quale Controparte_1 beneficiario e la riscossione da parte di quest'ultima del capitale a fronte decesso degli assicurati – circostanze definitivamente appurate a fronte del disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – non consentono di ritenere tale somma ricompresa nell'asse ereditario (relictum).
12.2.1. Costituisce principio acquisito, infatti, che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. civ. n. 3263/2016). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass. civ., Sez. Un., n. 11421/2021; Cass. civ. n. 25635/2018; Cass. civ. n. 15407/2000).
12.2.2. È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. civ. n. 4833/1978).
20 12.2.3. Dunque, non può dubitarsi che la convenuta abbia acquistato già per effetto della designazione e ai sensi dell'art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione e che, a seguito del decesso dei genitori stipulanti, tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l'attribuzione in suo favore delle somme risultanti dalle polizze.
12.3. Piuttosto, sono i premi versati dai de cuius a dover essere ricompresi ai fini del calcolo dell'eventuale lesione di legittima, sub specie di donatum, configurando un'ipotesi di donazione indiretta.
12.3.1. Infatti, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – espresso proprio in riferimento a polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario analoghe a quelle per cui è causa – “nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta” (Cass. civ. n. 29583/2021; Cass. civ. n. 3263/2016; Cass. civ. n. 7683/2015).
12.3.2. Nella specie, non essendo emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità (ragioni neppure paventate dalla convenuta stessa), deve concludersi che l'operazione è stata concepita come donazione indiretta a favore di e come tale si è poi concretizzata. Controparte_1
12.3.3. La qualificazione delle due polizze come donazioni indirette comporta che “il pagamento del premio costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del «negozio fine» (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809
c.c.” (tra le tante, le già menzionate Cass. civ. n. 29583/2021 e n. 7683/2015, nonché
Cass. civ. n. 6528/2006).
12.3.4. D'altronde, ex art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai primi pagati dallo stipulante non alle somme percepite dal beneficiario.
Analogamente l'art. 741 c.c., dice soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a
21 favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
12.4. Tanto chiarito, va tuttavia, doverosamente evidenziato che, laddove il capitale assicurato si rilevi di fatto inferiore ai premi, l'obbligo di collazione va precisato nel senso che si deve conferire la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati e il capitale, non potendo la collazione avere per oggetto che il vantaggio conseguito dal discendente.
13. Occorre, infine, meglio indagare la natura delle somme elargite dai de cuius in favore di per l'acquisto dell'immobile in Cuneo, via Frassino e Controparte_1
del relativo terreno pertinenziale.
13.1. Come infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla pronuncia a
Sezioni Unite del 1992 n. 9282 (confermata dalle successive: ex multis, Cass. civ. n.
4986/1991; Cass. civ. n. 15778/2000; Cass. civ. n. 26746/2008; Cass. civ. n.
11035/2014), “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto”.
13.2. L'acquisto dell'immobile con denaro del genitore, costituisce quindi una donazione indiretta dell'immobile (non del denaro), per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico prevista per la donazione (art. 782 c.c.), ma basta l'osservanza della forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta (Cass. civ. n. 4231/1997); ciò sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio.
22 13.3. A tal fine, la prova che l'elargizione di denaro abbia lo scopo, preciso e specifico, di fare acquistare al beneficiato l'immobile, si può evincere dall'esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. civ. n. 9379/2020).
13.4. Nel caso di specie, emerge chiaramente dagli atti l'avvenuto integrale pagamento del prezzo dell'immobile in Cuneo, distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Cuneo al Foglio 60, Mappale 508, Sub. 8, Cat. A2, vani 8,5 – acquistato dalla convenuta mediante rogito del 13.2.1997 (doc. 31 produzione attorea, dove figura, quale parte acquirente la Emmegi Costruzioni s.r.l.) ad un prezzo indicato dall'attrice come pari a Lire 300.000.000,00 (v. pag. 43 citazione: si evidenzia che, pur difettando sul punto qualsivoglia elemento di riscontro, la convenuta nulla ha contestato) – mediante tre assegni emessi dalla de cuius , di cui il primo Persona_2
(n. 0101728222) pari a Lire 45.000.000 (doc. 23 produzione attorea), il secondo (n.
0101728223) ed il terzo (n. 0101728224), datati dicembre 1996 e febbraio 1997, direttamente intestati alla Emmegi, rispettivamente pari a Lire 249.600.000 e
10.400.000 e recanti indicazione di causale “2° acconto” e “saldovill.” (docc. nn. 24 e
25 produzione attorea).
13.5. D'altronde, neppure la convenuta ha fornito prova di avere la possibilità economica di acquistare l'immobile in commento, al fine di sconfessare la contraria allegazione attorea.
13.6. Talché deve ritenersi ricompreso nel donatum non già l'importo portato dai predetti assegni (né tantomeno il valore “attualizzato” dell'immobile in base al ricavato della relativa successiva vendita: v. pag. 43 citazione) bensì l'immobile stesso.
13.7. Analoghe considerazioni valgono per l'acquisto – per la quota di 1/7 – del terreno pertinenziale di detto immobile, censito al Catasto Terreni del Comune di
Cuneo, Foglio 60, Mappale 537, are 5,78, avvenuto mediante rogito del 5.5.2001 (v. doc. 30 produzione attorea) al prezzo di Euro 10.000,00, corrisposto mediante denaro versato dai genitori, non essendo state le circostanze allegate dall'attrice alla pag. 40 par. 65 ed a pag. 47 punto “i” dell'atto di citazione contestate in alcun modo dalla convenuta. A tal riguardo, si precisa che, essendo l'ulteriore allegazione attorea
23 contenuta alle pag. 50 e 51 della citazione (secondo cui nell'asse ereditario paterno andrebbe ricompresa la somma di “€ 10.000,00 acquisto da parte del padre,
, in favore della FI del terreno pertinenziale ER CP_1 dell'immobile sito in Cuneo, Via Frassino n. 11”) generica e contraddittoria rispetto alle precedenti allegazioni e del tutto sfornita di concreto supporto probatorio, la donazione indiretta del predetto terreno deve piuttosto presumersi come riconducibile ad entrambi i genitori, in pari quota.
14. La controversia va rimessa in istruttoria affinché si possa procedere, sulla scorta di quanto finora accertato e dei chiarimenti svolti, all'istruzione delle domande di riduzione e divisione, nominando CTU al fine di procedere alla riunione fittizia per ciascuno dei due assi ereditari e predisporre un progetto di divisione tenendo conto di quanto affermato nella presente sentenza.
15. Nulla sulle spese, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ordina ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase contenuta al punto 5) dell'atto di citazione, meglio indicata al par. 1 della parte motiva;
2. dichiara aperte le successioni di (deceduto in Busca il ER
10.11.2019) e (deceduta in Cuneo il 7.3.2020), rispettivamente Persona_2
regolate dal testamento olografo del 16.03.2019, pubblicato in data 18.12.2019
(Rep. 96090 – Racc. 23941, registrato a Cuneo il 24.12.2019, al n. 14636, serie
1T) e dal testamento olografo del 16.03.2019, pubblicato in data 28.05.2020 (Rep.
96361 – Racc. 24150, registrato a Cuneo l'1.06.2020, e trascritto a Finale Ligure
l'1.6.2020 ai numeri 4353/3213);
3. dichiara che eredi di e sono ER Persona_2 [...]
(quale erede universale) e (quale erede CP_1 Parte_1
istituita nella sola quota di legittima);
4. accerta la natura di donazione indiretta della nomina di Controparte_1 quale beneficiaria delle polizze “Fideuram Vita Insieme” n. 70004141501
24 stipulata da e n. 70004161711 stipulata da Persona_2 ER
;
[...]
5. accerta la natura di donazione indiretta, per versamento della provvista da parte di
, dell'acquisto effettuato in data 13.2.1997 da Persona_2 Controparte_1 avente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile in Cuneo distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Cuneo al Foglio 60, Mappale 508, Sub. 8, Cat. A2, vani
8,5;
6. accerta la natura di donazione indiretta, per versamento della provvista da parte di e dell'acquisto effettuato in data 5.5.2001 Persona_2 ER da avente ad oggetto 1/7 della piena proprietà dell'immobile Controparte_1
in Cuneo censito al Catasto Terreni del Comune di Cuneo, Foglio 60, Mappale
537, are 5,78;
7. dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
8. spese al definitivo.
Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Bonaudi Dott.ssa Giusy Ciampa
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE
COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente;
dott. Ruggiero Berardi Giudice;
dott.ssa Giusy Ciampa Giudice istruttore ed estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 587 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'Avv. MARTINETTI ENRICO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._2
Mondovì (CN), Largo Campana n. 2;
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 come da procura in atti, dall'Avv. BORIOSI DARIA (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo (CN), Via Statuto n. 4;
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 16/01/2025 . In particolare:
- Per parte attrice: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
- disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e produzione;
- preso atto che la conchiudente dichiara formalmente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o produzioni e/o conclusioni nuove o modificate dalla controparte tardivamente proposte;
- dichiarare aperte le successioni testamentarie dei coniugi SI. ER
, nato a [...] in data [...], C.F.:
[...] C.F._5
, deceduto in Busca (CN) in data 10.11.2019, e della SI.ra ,
[...] Persona_2
nata a [...] il [...], C.F.: , deceduta in CodiceFiscale_6
Cuneo (CN) in data 07.03.2020;
- riconoscere in capo alla SI.ra la qualità di coerede e di Parte_1
legittimaria dei de cuius con ogni conseguenza di legge;
- accertare la consistenza delle due eredità rispettivamente alla data dell'apertura della successione del padre, (10.11.2019), ER
e della madre, (7.3.2020), previa C.T.U. contabile circa le Persona_2
consistenze mobiliari ed estimativa dei beni immobili ricompresi nel rispettivo asse ereditario, volta a ricostruire:
➢ le donazioni, dirette e indirette, delle somme di denaro elargite dai de cuius in favore della FI , a mezzo di bonifici e di assegni bancari Controparte_1
tratti dai conti correnti intestati ai de cuius;
➢ nonché i prelievi effettuati con qualunque modalità dalla medesima
sui conti correnti intestati ai de cuius, gli acquisti eseguiti Controparte_1
dalla convenuta con operazioni pago-bancomat e con carte di credito appoggiate sui conti correnti intestati ai de cuius, e con ogni altra modalità e/o tipologia di operazione;
➢ i valori mobiliari costituiti da residui di conti correnti, intestazioni di dossier titoli, fondi di investimento, gestioni patrimoniali, libretti di deposito e/o risparmio, e altri rapporti bancari di qualunque natura e tipologia, nonché derivanti da investimenti in prodotti assicurativi (polizze vita, ecc.);
2 ➢ i proventi della vendita di immobili di famiglia, beni di cui la SI.ra è CP_1 stata l'unica beneficiaria;
➢ i proventi della vendita di immobili acquistati con provvista proveniente dai de cuius ed intestati alla FI e poi successivamente alienati Controparte_1 da quest'ultima;
➢ l'immobile sito in Belvedere Langhe, di cui la SI.ra è stata l'unica CP_1
beneficiaria;
➢ i beni immobili oggetto dei prelegati istituiti nei testamenti, dei quali entrambe le sorelle sono state destinatarie;
il tutto come specificato nella narrativa dell'atto di citazione ai punti 71), 76),
79), 87) e 88), con la precisazione che i calcoli ivi riportati sono stati rideterminati come segue (doc. 43-bis) alla luce dell'esito dell'ordine giudiziale di esibizione a , in quanto dalle quietanze di riscossione dei due CP_2 investimenti in prodotti assicurativi (Polizze Vita) risulta che l'ammontare riscattato della Polizza Vita intestata al padre, , sia stato ER di € 257.664,14, anziché di € 258.465,11, e che l'ammontare riscattato della
Polizza Vita intestata alla madre, , sia stato di € 271.826,38, Persona_2 anziché € 294.708,75;
- accertare e dichiarare, la nullità delle suddette donazioni di denaro per difetto di forma prevista dall'art. 782 cod. civ., ovvero la loro natura di donazioni indirette ex art. 809 cod. civ., e ricondurle ai rispettivi assi ereditari;
- conseguentemente condannare la convenuta a conferire Controparte_1
alle due masse ereditarie le somme a lei elargite a titolo di disposizioni testamentarie lesive di legittima e di donazioni dirette ed indirette, ovvero dalla medesima prelevate, con qualunque modalità;
- determinare le quote spettanti ad ogni legittimaria inconseguenza della successione testamentaria del padre , e della madre ER
, in misura non inferiore a complessivi € 546.756,70 ciascuna (€ Persona_2
154.199,99 quota di legittima del padre + € 392.556,71 quota di legittima della madre), ovvero alla veriore somma risultante all'esito del giudizio;
somme dalle quali dovrà essere detratto quanto già percepito da ciascuna sorella, con
3 imputazione dei prelegati di cui è beneficiata l'esponente alle proprie due quote di legittima ex art. 564, comma 2°, cod. civ., e procedere alle operazioni di riduzione della massa ereditaria in favore della conchiudente secondo quanto previsto dagli artt. 553 e segg. cod. civ.;
- accertare e dichiarare la violazione di legittima in danno di Parte_1
in conseguenza dei due testamenti impugnati, e per l'effetto disporre la
[...]
reintegrazione, in favore di , delle due quote di legittima, Parte_1
come sopra determinate, detraendo dalle stesse quanto già percepito dalla conchiudente (successione del padre: € 154.199,99 - € 4.250,00 = € 149.949,99; successione della madre: € 392.556,71 - € 20.000,00 = € 372.556,71), per un ammontare complessivo non inferiore ad € 522.506,70, ovvero alla veriore somma risultante all'esito del giudizio, condannando la sorella CP_1
alla restituzione di tale somma in favore della sorella;
[...] Pt_1
- reintegrate le due quote di legittima in favore della conchiudente;
in ogni caso dichiarare la SI.ra tenuta a collazione e, quindi, a Controparte_1
conferire anche mediante imputazione e come per legge tutto quanto ricevuto a titolo di liberalità dai defunti genitori, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè di consentire a di concorrere pro quota Parte_1 sul valore delle donazioni ridotte che eventualmente sopravanzi l'ammontare della porzione indisponibile delle due masse ereditarie;
- per l'effetto condannare la SI.ra a conferire nelle due Controparte_1
eredità denaro sino alla concorrenza da determinarsi e comunque per un ammontare complessivo superiore ad € 522.506,70, ovverossia la somma maggiore o minore che sarà accertata anche a seguito di C.T.U. tecnico- contabile, che sin d'ora si richiede, o, in ogni caso, la somma che sarà ritenuta equa, satisfattiva e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata, assegnando un termine perentorio per
l'adempimento. Nell'ipotesi di inottemperanza entro il dedotto termine, autorizzare, qualora fosse possibile, la conchiudente a prelevare mobili e/o immobili ereditari dalla controparte, sino alla concorrenza del valore da determinarsi a seguito di C.T.U. tecnico-contabile, che sin d'ora si richiede, o, in
4 ogni caso, ritenuto equo, satisfattivo e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adìto, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata;
- procedere alle operazioni di divisione della massa ereditaria, previa se del caso
C.T.U., secondo quanto previsto dagli artt. 713 e segg. cod. civ.;
- con il favore delle spese e del compenso per la difesa in giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre C.P.A. ed I.V.A., oltre spese per C.T.U. e C.T.P., e successive spese e imposte occorrende.”;
- Per parte convenuta: “Contrarris rejectis;
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare improcedibile l'avversaria domanda non avendo, parte attrice, accettato l'eredità con beneficio di inventario.
In ogni caso dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per non aver rinunciato, parte attrice, al legato in sostituzione e tacitazione della legittima.
Ordinarsi la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc della frase “una certa avida ossessione per il denaro” riferita alla convenuta ed a entrambi i de cuius riportata a pag. 2 dell'atto di citazione punto 5) riga n. 5 con conseguente condanna al risarcimento del danno.
NEL MERITO
In via principale : prevalendo nell' interpretazione del testamento la volontà del de cuius, fermo il potere, assorbente delle eccezioni sollevate, respingere la domanda di parte attrice avendo i de cuius disposto in suo favore in qualità di legataria.
In via subordinata :
Nella denegata non creduto ipotesi che si dovessero ritenere sussistenti le condizioni previste per l'esercizio dell'azione di riduzione avanzata dal parte attrice, previa individuazione delle stesse non sulla sola scorta delle produzioni avversarie, assegnare le rispettive quote dll' eredità di ambo i de cuius ex art. 536
e segg. c.c.
Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
5 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio la germana, al fine di ottenere – previa Controparte_1
ricostruzione dei due assi ereditari dismessi dai genitori defunti ER
e (deceduti rispettivamente in data 10.11.2019 e 7.3.2020) e,
[...] Persona_2
soprattutto, previo accertamento delle donazioni dirette ed indirette ricevute dalla convenuta – la reintegrazione della propria quota di legittima, asseritamente lesa dai due testamenti olografi pubblicati al loro rispettivo decesso dal Notaio di Per_3
Cuneo, procedendo, all'esito, alla divisione della massa ereditaria, secondo quanto previsto dagli artt. 713 ss. c.c.
In particolare, a supporto della domanda, l'attrice ha allegato (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- durante tutto l'arco della vita i genitori hanno nutrito una smaccata predilezione per la FI minore , caratterialmente più simile a loro, con cui CP_1 condividevano maggiormente una certa visione pratica della vita e “una certa avida ossessione per il denaro” (pag. 2 par. 5 atto di citazione);
- la sorella “non ha praticamente mai lavorato in vita sua, tranne un breve periodo, essendo stata di fatto sempre mantenuta prima dai genitori e poi dal marito”, deceduto tragicamente in incidente stradale del 21.1.2012;
- da ricerche svolte emerge che il patrimonio dei genitori “è stato in gran parte occultato e comunque eroso da numerose donazioni dirette e/o indirette effettuate da questi ultimi in favore della sorella ”, nominata da Controparte_1 entrambi erede universale, a differenza dell'attrice “chiamata all'eredità come prelegataria e come coerede per la quota di legittima” e beneficiaria, in forza dei suddetti testamenti olografi, di un immobile di scarso valore (alloggio di
Murazzano) rispetto a quelli destinati alla sorella (alloggio in Mondovì e garage in Borghetto Santo Spirito);
- in particolare, contrariamente a quanto risulta dalle dichiarazioni di successione presentate dalla sorella, i coniugi detenevano “un cospicuo Persona_4
6 patrimonio mobiliare, oggi destinato a ricostituire i due assi ereditari, che negli anni sono stati erosi da numerose donazioni dirette e/o indirette effettuate da entrambi i genitori in favore della sorella ” (tramite: assegni emessi dai CP_1
genitori in favore di o direttamente intestati a lei, ovvero Controparte_1 emessi per sostenere spese di quest'ultima, ovvero assegni costituenti la provvista per l'acquisto di immobili intestati alla stessa, quale l'immobile in Cuneo, via
Frassino n. 11 ed il relativo terreno pertinenziale;
bonifici bancari;
prelevamenti e uscite dal conto corrente BCC di Boves) che dovranno essere considerate ai fini della riunione fittizia e della collazione, oltre ai “valori mobiliari costituiti da residui di conti correnti, intestazioni di dossier titoli, fondi di investimento, gestioni patrimoniali, libretti di deposito e/o risparmio, e altri rapporti bancari, nonché derivanti da investimenti in prodotti assicurativi (polizze vita, ecc.)” (tra cui le due polizze Fideuram Vita Insieme, del tipo unit Linked, stipulate da ciascun genitore, che risultano liquidate per sinistro in favore di “Persone diverse
i cui dati personali sono tutelati dalla normativa vigente in materia di privacy”, realisticamente individuabili nella convenuta), ai “proventi della vendita di immobili di famiglia, beni di cui la SI.ra è stata l'unica beneficiaria” e ai CP_1
“proventi della vendita di immobili acquistati con provvista proveniente dai de cuius ed intestati alla sorella e poi successivamente alienati Controparte_1 da quest'ultima”, all' “immobile sito in Belvedere Langhe, di cui la SI.ra CP_1
è stata l'unica destinataria” e “dai beni immobili oggetto dei prelegati istituiti nei testamenti, dei quali entrambe le sorelle sono state destinatarie”;
- l'attrice è stata lesa nella sua quota di legittima, pari a ¼ per la successione del padre (ai sensi degli artt. 537 co. 1 e 542 c.c.) e pari a 1/3 per la successione materna, ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.c.;
- la convenuta ha, nel tempo, dismesso gran parte del proprio compendio immobiliare, facendo in modo da risultare proprietaria, allo stato attuale, soltanto di un'autorimessa in Cuneo, Via Piercarlo Boggio e di un modesto alloggio con pertinenze in Mondovì, Via Giacomo Viale.
Con comparsa depositata in data 26.6.2023 si è costituita Controparte_1
chiedendo la cancellazione ex art. 89 c.p.c. dell'espressione offensiva “una certa
7 avida ossessione per il denaro” contenuta al punto 5 dell'atto di citazione, evidenziando di aver svolto attività lavorativa (pag. 3) ed eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 co. 1 c.c., per non avere l'attrice, “in quanto legittimaria pretermessa”, accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, nel merito – fermo restando che “la massa ereditaria così come ricostruita dalla controparte necessita comunque [di] accertamenti, con
l'ausilio nel caso della consulenza tecnica, dai quali non si puà prescindere per valutarne la effettiva consistenza” e che ogni iniziativa “riguardo ai propri beni è stata assunta in tempi non sospetti rispetto alle pretese avanzate dalla sorella”, non essendovi “alcuna ragione per la quale alla stessa [convenuta] fosse impedito di disporre dei propri beni” – limitandosi a contestare la riconducibilità nell'asse ereditario del capitale assicurato con le polizze vita “unit Linked” stipulate dai genitori, ai sensi dell'art. 1920 co. 3 c.c.
In esito allo scambio delle memorie istruttorie, il Giudice Istruttore ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalle parti ed ordinato al terzo Controparte_3
l'esibizione di documentazione attestante l'importo liquidato in relazione alle polizze vita per cui è causa, intestate ai de cuius, con indicazione del relativo beneficiario.
Ottenuta tale documentazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.1.2025 al fine di dirimere con sentenza, prima dell'istruzione a mezzo di CTU, i principali contrasti tra le parti in merito alla composizione degli assi ereditari.
A detta udienza, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione a queste ultime dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via del tutto preliminare, si evidenzia la controversia va decisa a mezzo di sentenza resa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis co. 1 n. 6) c.p.c.
(nella formulazione ratione temporis vigente al momento della proposizione della domanda), trattandosi di un giudizio di divisione di beni ereditari in cui vengono in rilievo anche domande di riduzione per lesione di legittima.
Giova, altresì, precisare che l'odierna decisione è volta essenzialmente ad accertare l'an dividendum sit ed a dirimere i principali contrasti tra le parti in ordine all'entità
8 effettiva del compendio ereditario ed a fornire precisazioni in merito alla corretta ricostruzione dei due assi ereditari, dovendosi, all'esito, rimettere sul ruolo la causa per la relativa istruzione in ordine alle domande di lesione di legittima e di divisione.
Cancellazione delle espressioni sconvenienti e condanna ex art. 89 c.p.c.
1. Anzitutto, merita accoglimento la richiesta di cancellazione ex art. 89 co. 2
c.p.c. formulata dalla difesa di parte convenuta poiché diretta nei confronti di espressione, direttamente riferibile ai de cuius ed alla odierna convenuta (i genitori e la convenuta condividevano “una certa avida ossessione per il denaro”), gratuitamente offensiva dell'onore e della reputazione, oltre che priva di rapporto diretto con la materia controversa e di effettivo rilievo ai fini dell'accoglimento dell'azione, da reputarsi – come tale – eccedente le esigenze difensive.
1.1. Deve, tuttavia, respingersi la richiesta, formulata dalla convenuta nelle proprie conclusioni, di “conseguente condanna al risarcimento del danno”, non avendo la stessa neppure allegato il pregiudizio, subito per effetto della citata frase, da cui pretenderebbe di essere ristorata.
1.2. Com'è noto, infatti, la cancellazione delle espressioni offensive e il risarcimento del danno previsti dall'art. 89 c.p.c. sono sanzioni diverse, distinte ed autonome: pertanto la prima, che non ha alcuna finalità risarcitoria, ma attua un fine preventivo, di polizia generale, impedendo l'immanenza di una causa di danno, può aver luogo senza la seconda a viceversa (Cass. civ. n. 11063/2002).
Apertura della successione di e ER Persona_2
2. Tanto precisato e passando ad analizzare il thema decidendum, in primo luogo, dev'essere dichiarata aperta la successione dei de cuius ER
(deceduto in Busca il 10.11.2019) e (deceduta in Cuneo il 7.3.2020), Persona_2
genitori delle odierne parti in causa, successioni entrambe regolate da testamento olografo, similare nei contenuti.
2.1. In particolare, nel testamento olografo del 16.03.2019 di
[...]
pubblicato in data 18.12.2019 – Rep. 96090 – Racc. 23941, registrato ER
a Cuneo il 24.12.2019, al n. 14636, serie 1T, si legge: “Mio testamento olografo. Io sottoscritto nato a [...] il [...] nelle mie ER
piene facoltà mentali, intendo disporre in vita delle mie sostanze, stabilisco quanto
9 qui di seguito. Prelego a mia moglie in sostituzione della legittima, Persona_2
l'usufrutto generale vitalizio su tutti gli immobili di mia proprietà. Prelego tutto il denaro a mia moglie in capo al sottoscritto nell'entità alla data della Persona_2
mia morte, perché possa disporre secondo le sue necessità. Prelego a mia FI
la mia porzione di casa in Murazzano escluso quanto in essa Parte_1
contenuto. Prelego a mia FI la quota di mia comproprietà Controparte_1 sull'alloggio in Mondovì con relative pertinenze e con quanto in esso contenuto.
Prelego a mia FI la quota di mia comproprietà sul garage a Controparte_1
Borghetto Santo Spirito. erede universale di tutte le mie sostanze mia FI CP
. Lascio la sola e semplice quota di legittima a mia FI Controparte_1
Qualora una delle mie figlie non accetti le suddette Parte_1
disposizioni testamentarie sarà automaticamente legittimata e qualora la stessa dovesse anche impugnare il mio testamento con esito a lei favorevole, dispongo comunque che la stessa sia sempre e solo legittimata su tutta la mia proprietà.
Queste sono le mie ultime volontà. Mondovì li 16-03-2019 ER
(doc. 1 produzione attorea, grassetto e sottolineature aggiunte).
2.2. Nel testamento olografo del 16.03.2019 di , pubblicato in data Persona_2
28.05.2020 – Rep. 96361 – Racc. 24150, registrato a Cuneo l'1.06.2020, e trascritto a
Finale Ligure l'1.6.2020 ai numeri 4353/3213, si legge: “Mio testamento olografo. Io sottoscritta nata a [...] il [...], nelle mie piene facoltà Persona_2
mentali, intendo disporre in vita delle mie sostanze stabilisco quanto di seguito.
Prelego a mio marito in sostituzione della legittima ER
l'usufrutto generale vitalizio su tutti gli immobili di mia proprietà. Prelego a mio marito tutto il denaro in capo alla sottoscritta nell'entità ER
alla data della mia morte, perché ne possa disporre secondo le sue necessità. Prelego
a mia FI la mia casa di Murazzano escluso quanto in essa Parte_1
contenuto. Prelego a mia FI la quota di mia comproprietà Controparte_1
sull'alloggio in Mondovì con relative pertinenze e con quanto in essa contenuto.
Prelego a mia FI la quota di mia proprietà sul garage a Controparte_1
Borghetto Santo Spirito. erede universale di tutte le mie sostanze mia FI CP
. Lascio la sola e semplice quota di legittima a mia FI Controparte_1
10 Qualora una delle mie figlie non accetti le suddette Parte_1
disposizioni testamentarie sarà automaticamente legittimata e qualora la stessa dovesse anche impugnare il mio testamento con esito a lei favorevole, dispongo comunque che la stessa sia sempre e solo legittimata su tutta la mia proprietà.
Queste sono le mie ultime volontà. Mondovì li 16.03.2019 ” (doc. 3 Persona_2
produzione attorea, grassetto e sottolineature aggiunte).
Qualità di erede - Eccezione di improcedibilità dell'azione di riduzione
3. Alla luce di tali disposizioni testamentarie, non può reputarsi fondata la preliminare eccezione (in rito) di improcedibilità dell'azione di riduzione, formulata da parte convenuta in comparsa costitutiva, per non avere l'attrice, in quanto
“legittimaria non pretermessa”, accettato l'eredità con beneficio di inventario, come imposto dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione.
3.1. La disposizione in commento, al comma 1 (“il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”, grassetto aggiunto), onera il legittimario dell'accettazione con beneficio d'inventario ai soli fini dell'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti del legatario o del donatario che non sia chiamato come erede, indipendentemente dalla circostanza che la vocazione abbia avuto luogo per legge o per testamento.
3.2. La ratio normativa è quella di porre in condizioni i legatari e donatari di verificare la consistenza dell'asse ereditario, sì da constatare se la lesione della legittima abbia effettivamente avuto luogo.
3.3. Ne deriva che, allorquando l'azione di riduzione non sia esercitata nei confronti dei terzi, ma di persone chiamate come coeredi, la norma che onera dell'accettazione beneficiata non opera (di recente, v. Cass. civ. n. 29891/2023).
3.4. Nella specie, quindi, la condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione di cui alla citata norma non può ritenersi operante, posto che l'azione risulta in specie rivolta nei confronti della sorella, nominata erede universale in Controparte_1
entrambi i testamenti, che non può quindi assolutamente considerarsi terza estranea all'eredità.
11 4. Tardiva e, come tale, inammissibile, è l'ulteriore eccezione formulata dalla convenuta in sede di seconda memoria istruttoria, circa la carenza di legittimazione dell'attrice per non aver rinunciato al legato in sostituzione e tacitazione della legittima.
4.1. In ogni caso, tale eccezione si reputa infondata.
4.2. Appare infatti evidente, dall'interpretazione dei testamenti poc'anzi riportati, come i lasciti siano stati eseguiti in conto e non già in sostituzione di legittima (con conseguente inapplicabilità della condizione di proponibilità di cui all'art. 551 c.c.), essendo in ciascun testamento l'opzione per il legato in sostituzione di legittima chiaramente espressa in rifermento al coniuge e non ripetuta per le figlie.
4.3. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte, “al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima” (cfr.
Cass. civ. n. 30082/2019).
4.4. Ne deriva che il legato contenuto in entrambi i testamenti in favore di
[...]
– oltre ad essere prelegato (sicché l'erede lo consegue in aggiunta alla Parte_1 quota ereditaria) – deve ritenersi “in conto di legittima”, e dev'essere pertanto imputato alla porzione di legittima dell'attrice come prescritto dall'art. 564 co. 2 c.c., avendo la stessa lamentato la lesione della propria quota di riserva.
5. Inoltre, essendo prevista la clausola – ulteriore e successiva, rispetto alle attribuzioni a titolo di prelegato ed alla nomina di quale “erede Controparte_1 universale”, “Lascio la sola e semplice quota di legittima a mia FI Parte_1
” – quest'ultima si reputa debba ritenersi istituita erede, sia pure nella sola
[...]
quota di legittima.
L'istituzione nella quota di legittima, infatti, non è altro che un'istituzione ereditaria in quota determinata tramite relatio alle norme sulla successione necessaria (che rimane pur sempre una successione testamentaria e non una successione necessaria per legge).
12 Accettazione dell'eredità e quote ereditarie
6. Tanto premesso, considerata la pacifica delazione ereditaria in favore di e uniche figlie dei sig.ri e Pt_1 Controparte_1 ER
può dirsi intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte di tutti i Persona_2
chiamati, certamente avvenuta ex art. 476 c.c., avendo questi ultimi agito/resistito nel presente giudizio professandosi eredi e svolgendo domande incompatibili con la volontà di non accettare. Costituisce, infatti, ius receptum che il principio secondo cui, “poichè l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. civ. n. 14499/2018; Cass. civ. n. 16814/2018).
7. Orbene, in base alle norme della successione testamentaria come sopra ricostruito, l'intero patrimonio ereditario andrà diviso tra le odierne parti in lite in favore dell'attrice per la sola quota di legittima alla stessa spettante – ovvero, pari ad
¼ in relazione all'eredità paterna (ai sensi degli artt. 537 co. 1 e 542 c.c., avendo il de cuius lasciato, oltre alle due figlie, anche il coniuge) e ad 1/3 per l'eredità materna (ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.c.) – e, per il resto, in favore della convenuta, istituita quale erede universale da parte di entrambi i genitori.
Asse ereditario
8. La corretta e separata ricostruzione delle due masse ereditarie è strumentale sia rispetto alla domanda di riduzione sia rispetto a quella, logicamente e cronologicamente successiva, di scioglimento della comunione (in cui potrà eventualmente valutarsi la possibilità di formare un unico progetto divisionale
13 mediante unificazione delle cd. masse plurime, previo consenso delle parti manifestato in forma scritta: v. sul punto Cass. civ. n. 5798/1992 e Cass. civ. n. 17576 del 5.09.2016).
9. Sotto tale profilo si impone qualche preliminare considerazione di carattere generale, tenuto conto della sovrapposizione tra gli istituti della riduzione e della collazione più volte ripetuta dall'attrice nei propri atti difensivi ed anche al fine di orientare il prosieguo istruttorio del giudizio.
9.1. L'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
9.1.1. L'azione mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
9.1.2. Si tratta di un'azione personale con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità e non già di un'azione reale con cui far valere un diritto sui beni di cui il defunto abbia disposto in violazione della legittima.
9.1.3. L'azione di riduzione ha, inoltre, effetti reali retroattivi nel senso che la pronuncia di inefficacia dell'atto lesivo ha effetto nei confronti sia del beneficiario della disposizione lesiva che dei suoi aventi causa.
9.1.4. Per accertare la lesione di legittima è, quindi, necessario determinare il valore della singola massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale,
14 quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.) calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del
“relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (in tal senso, tra le altre, Cass. civ. 11873/1993).
9.1.5. Essendo un'azione personale, la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con la quota complessiva di riserva, ma in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimati attori in riduzione (cfr. Cass. civ. n.
4698/99). In particolare, secondo il disposto dell'art. 559 c.c., le donazioni si riducono dall'ultima a quelle via via anteriori, finché la quota di riserva non viene integrata.
9.1.6. In ogni caso, le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima sono pienamente valide e spiegano per sé piena efficacia, efficacia che è destinata a venire meno unicamente nei riguardi del legittimario che abbia vittoriosamente spiegato l'azione di riduzione. Per tale ragione, la sentenza che accerta la lesione della quota di riserva del legittimario e ne dispone la integrazione ha natura costitutiva e non semplicemente dichiarativa (cfr. Cass. civ. 3177/1971;
Cass. civ. 8780/1987; Cass. civ. 2858/2006).
9.2. Diversamente, la collazione rappresenta una modalità della divisione ereditaria diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
9.2.1. In particolare, l'obbligo di collazione sorge automaticamente al momento dell'apertura della successione (salva dispensa da parte del de cuius, nei limiti in cui sia valida), indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti (Cass. civ. n.
6490/1986; Cass. civ. n. 1159/1995; Cass. civ. n. 15131/2005; Cass. civ. n.
8510/2018), essendo a tal fine sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. La collazione è, infatti, esclusa solo nell'ipotesi
15 di completa pretermissione di uno dei discendenti (il quale, in tale ipotesi, non concorrendo alla successione, non può far valere il diritto alla collazione, il quale presuppone che sia venuta a formarsi una comunione ereditaria da sciogliere, onde non può che ricorrere all'azione di riduzione).
9.2.2. L'istituto in esame ha, in astratto, una portata ben più incisiva di quello della riduzione, atteso che riguarda tutte le donazioni operate dal de cuius in favore di coniuge e figli, senza alcun limite e senza alcuna distinzione (e non solo quelle necessarie per reintegrare la quota di riserva) e – diversamente dall'azione di riduzione, ove la riunione è solo fittizia ed ha solo lo scopo di determinare l'entità della quota di legittima (al fine di verificare se la quota dei beni relitti spettante al legittimario, che si assume leso, sia sufficiente a soddisfare la sua quota di legittima o debba invece essere integrata grazie alla riduzione, in ordine progressivo di tempo dei legati e delle donazioni) – produce una riunione reale del donatum al relictum, nel senso che i beni donati rientrano effettivamente a far parte della massa da dividere tra i discendenti del de cuius, salvo il meccanismo della collazione per imputazione che opera avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione (art. 747 c.c.).
9.2.3. In ogni caso, il soggetto tenuto alla collazione, per aver ricevuto in donazione dal de cuius un bene immobile, può legittimamente alienare tale bene, atteso che l'art. 746 c.c. prevede due modalità di conferimento, in caso di immobili, in natura o per imputazione, a scelta di chi conferisce, disponendo che la collazione, nell'ipotesi di immobile alienato o ipotecato, possa operarsi solo per imputazione alla propria porzione. In particolare, “la collazione per imputazione costituisce una "fictio iuris" per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi” (Cass. civ. n. 2163/1998).
16 9.3. Nonostante la portata più incisiva della collazione rispetto agli effetti conseguenti alla domanda di riduzione, quest'ultima azione non può ritenersi preclusa al legittimario che lamenti la lesione della propria quota di riserva. In particolare, a tal riguardo è stato efficacemente evidenziato come, “mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 cod. civ., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude
l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire
l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile” (Cass. civ., n. 23403/2022; nonché, Cass. civ., n. 28196/2020).
10. Tanto precisato e passando al caso di specie, per quanto concerne il relictum – da ritenersi costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare ancora intestato ai de cuius al momento della relativa morte – è opportuno rinviare alla disponenda CTU, non sussistendo allo stato elementi sufficienti a consentirne la precisa ricostruzione.
10.1. A tal riguardo, giova tuttavia fin d'ora chiarire che il valore degli immobili attribuiti per testamento alle odierne parti in lite a titolo di “prelegato” ex art. 661 c.c.
(come tale intendendosi l'attribuzione a titolo particolare a favore di uno dei coeredi
17 ed a carico di tutta l'eredità) andrà detratto dal valore delle quote di eredità complessivamente spettanti ai coeredi onerati, incluso l'onorato, prima del calcolo del valore delle singole quote di eredità, ferma restando la soggezione dei predetti immobili all'azione di reintegrazione della quota di riserva ed alle eventuali conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art 558, co.1 c.c. (Cass. civ. n.
2776/1970; Cass. civ. n. 2006/1967).
10.2. Inoltre, anche tenuto conto dei su esposti principi (v., in particolare, paragrafi nn.
9.1.6 e 9.2.3), deve ritenersi destituita di fondamento la pretesa attorea di ricondurre all'asse ereditario “i proventi della vendita di immobili di famiglia” di cui
è stata l'unica beneficiaria e de“i proventi della vendita di Controparte_1
immobili acquistati con provvista proveniente dai de cuius ed intestati alla FI
e poi successivamente alienati da quest'ultima”. Controparte_1
11. Piuttosto, appare in questa sede opportuno svolgere delle precisazioni in merito al donatum, posto che l'attrice di fatto lamenta di essere stata lesa nella propria quota di legittima (non tanto e non già in forza dei lasciti immobiliari disposti in testamento quanto, piuttosto) per effetto delle molteplici donazioni “dirette e/o indirette” effettuate in vita dai genitori in favore della germana. Ed infatti, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo nonché delle argomentazioni ribadite nelle successive difese svolte, reputa il Collegio che l'azione promossa da
[...]
nei confronti della germana, sia volta Parte_1 Controparte_1
principalmente ad accertare la natura donativa degli atti dispositivi realizzati in vita dai de cuius, allo scopo di ottenerne la ricomprensione nell'asse ereditario, anzitutto ai fini del calcolo della quota di legittima ad essa spettante.
11.1. Sotto tale profilo non può non considerarsi che alcuna specifica contestazione sia stata mossa dalla convenuta rispetto alla natura donativa delle somme corrisposte in vita dai de cuius (e, quindi, rispetto al titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione) tramite bonifici ed assegni disposti in proprio favore o per sostenere spese di sua esclusiva pertinenza, con provvista proveniente da conti correnti agli stessi intestati ovvero mediante prelievi autonomamente eseguiti da detti conti, talché
l'esistenza di dette donazioni di denaro deve ritenersi avulsa dall'odierno thema probandum (sia pure con le precisazioni ed i limiti di cui infra, alla luce dei
18 chiarimenti imposti dalla confusa esposizione attorea).
11.2. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “...i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda...debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (Cass. civ. n. 26908/2020).
Affinché un fatto possa ritenersi contestato e dunque oggetto di prova, infatti, è necessaria, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. una contestazione chiara e specifica, non potendo certo ritenersi tale – a fronte delle plurime e circostanziate allegazioni in specie svolte dall'attrice nel proprio atto introduttivo, supportate da copiosa produzione documentale – la richiesta di disporre CTU al fine di valutare l'effettiva consistenza della massa ereditaria “così come ricostruita dalla controparte”.
11.3. Ai fini di una più corretta individuazione di tali importi di denaro (soggetti in ogni caso al principio nominalistico), tuttavia, occorre ancora una volta fare ricorso all'ausilio del CTU, avendo l'attrice operato, in ragione della cointestazione di gran parte dei conti correnti (di cui, peraltro, alcuni cointestati anche o solo con la odierna convenuta), una commistione tra le somme elargite da ciascun genitore (che devono, invece, tenersi distinte tra loro, ai fini della ricostruzione del donatum per ciascun asse) nonché sovrapposto o duplicato, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario
(impropriamente “unificato”), donazioni di natura diversa, come verrà meglio chiarito in appresso.
12. Ebbene, nella specie, l'unica specifica contestazione svolta da
[...] concerne la riconducibilità nell'asse del denaro derivante da CP_1 investimenti nelle polizze vita Fideuram, del tipo “unit Linked”, indicate dall'attrice
(Polizza “Fideuram Vita Insieme” n. 70004141501, corrispondente alla proposta contrattuale n. RS00250780l sottoscritta in data 03/08/2011 da;
Polizza Persona_2
“Fideuram Vita Insieme” n. 70004161711, corrispondente alla proposta contrattuale n. RS00l 168511, sottoscritta in data 03/08/2011 da ). ER
12.1. Com'è noto, le polizze del tipo unit linked hanno doppia natura di prodotto finanziario e prodotto assicurativo, nel quale le somme corrisposte dall'assicurato quale premio vengono versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore. Il contenuto finanziario di dette polizze è innegabile, in quanto in
19 esse la componente vita e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografica-previdenziale tipica delle polizze di assicurazioni sulla vita c.d.
“tradizionali” di cui all'art. 1882 c.c.: in particolare, mentre nelle polizze-vita di tipo classico l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma a familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero (essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto, almeno pari al capitale versato come premio), nelle polizze unit e index linked, al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che, quindi, varia in base a una serie di fattori, quali l'andamento del mercato e dei titoli investiti. L'elemento caratterizzante di tale tipologia di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked “pure” grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimento minimi.
12.2. Tuttavia, la natura finanziaria di tali polizze è priva di rilievo con riguardo all'esito del giudizio, posto che l'intervenuta nomina di quale Controparte_1 beneficiario e la riscossione da parte di quest'ultima del capitale a fronte decesso degli assicurati – circostanze definitivamente appurate a fronte del disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – non consentono di ritenere tale somma ricompresa nell'asse ereditario (relictum).
12.2.1. Costituisce principio acquisito, infatti, che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. civ. n. 3263/2016). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass. civ., Sez. Un., n. 11421/2021; Cass. civ. n. 25635/2018; Cass. civ. n. 15407/2000).
12.2.2. È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. civ. n. 4833/1978).
20 12.2.3. Dunque, non può dubitarsi che la convenuta abbia acquistato già per effetto della designazione e ai sensi dell'art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione e che, a seguito del decesso dei genitori stipulanti, tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l'attribuzione in suo favore delle somme risultanti dalle polizze.
12.3. Piuttosto, sono i premi versati dai de cuius a dover essere ricompresi ai fini del calcolo dell'eventuale lesione di legittima, sub specie di donatum, configurando un'ipotesi di donazione indiretta.
12.3.1. Infatti, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – espresso proprio in riferimento a polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario analoghe a quelle per cui è causa – “nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta” (Cass. civ. n. 29583/2021; Cass. civ. n. 3263/2016; Cass. civ. n. 7683/2015).
12.3.2. Nella specie, non essendo emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità (ragioni neppure paventate dalla convenuta stessa), deve concludersi che l'operazione è stata concepita come donazione indiretta a favore di e come tale si è poi concretizzata. Controparte_1
12.3.3. La qualificazione delle due polizze come donazioni indirette comporta che “il pagamento del premio costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del «negozio fine» (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809
c.c.” (tra le tante, le già menzionate Cass. civ. n. 29583/2021 e n. 7683/2015, nonché
Cass. civ. n. 6528/2006).
12.3.4. D'altronde, ex art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai primi pagati dallo stipulante non alle somme percepite dal beneficiario.
Analogamente l'art. 741 c.c., dice soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a
21 favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
12.4. Tanto chiarito, va tuttavia, doverosamente evidenziato che, laddove il capitale assicurato si rilevi di fatto inferiore ai premi, l'obbligo di collazione va precisato nel senso che si deve conferire la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati e il capitale, non potendo la collazione avere per oggetto che il vantaggio conseguito dal discendente.
13. Occorre, infine, meglio indagare la natura delle somme elargite dai de cuius in favore di per l'acquisto dell'immobile in Cuneo, via Frassino e Controparte_1
del relativo terreno pertinenziale.
13.1. Come infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla pronuncia a
Sezioni Unite del 1992 n. 9282 (confermata dalle successive: ex multis, Cass. civ. n.
4986/1991; Cass. civ. n. 15778/2000; Cass. civ. n. 26746/2008; Cass. civ. n.
11035/2014), “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto”.
13.2. L'acquisto dell'immobile con denaro del genitore, costituisce quindi una donazione indiretta dell'immobile (non del denaro), per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico prevista per la donazione (art. 782 c.c.), ma basta l'osservanza della forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta (Cass. civ. n. 4231/1997); ciò sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio.
22 13.3. A tal fine, la prova che l'elargizione di denaro abbia lo scopo, preciso e specifico, di fare acquistare al beneficiato l'immobile, si può evincere dall'esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. civ. n. 9379/2020).
13.4. Nel caso di specie, emerge chiaramente dagli atti l'avvenuto integrale pagamento del prezzo dell'immobile in Cuneo, distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Cuneo al Foglio 60, Mappale 508, Sub. 8, Cat. A2, vani 8,5 – acquistato dalla convenuta mediante rogito del 13.2.1997 (doc. 31 produzione attorea, dove figura, quale parte acquirente la Emmegi Costruzioni s.r.l.) ad un prezzo indicato dall'attrice come pari a Lire 300.000.000,00 (v. pag. 43 citazione: si evidenzia che, pur difettando sul punto qualsivoglia elemento di riscontro, la convenuta nulla ha contestato) – mediante tre assegni emessi dalla de cuius , di cui il primo Persona_2
(n. 0101728222) pari a Lire 45.000.000 (doc. 23 produzione attorea), il secondo (n.
0101728223) ed il terzo (n. 0101728224), datati dicembre 1996 e febbraio 1997, direttamente intestati alla Emmegi, rispettivamente pari a Lire 249.600.000 e
10.400.000 e recanti indicazione di causale “2° acconto” e “saldovill.” (docc. nn. 24 e
25 produzione attorea).
13.5. D'altronde, neppure la convenuta ha fornito prova di avere la possibilità economica di acquistare l'immobile in commento, al fine di sconfessare la contraria allegazione attorea.
13.6. Talché deve ritenersi ricompreso nel donatum non già l'importo portato dai predetti assegni (né tantomeno il valore “attualizzato” dell'immobile in base al ricavato della relativa successiva vendita: v. pag. 43 citazione) bensì l'immobile stesso.
13.7. Analoghe considerazioni valgono per l'acquisto – per la quota di 1/7 – del terreno pertinenziale di detto immobile, censito al Catasto Terreni del Comune di
Cuneo, Foglio 60, Mappale 537, are 5,78, avvenuto mediante rogito del 5.5.2001 (v. doc. 30 produzione attorea) al prezzo di Euro 10.000,00, corrisposto mediante denaro versato dai genitori, non essendo state le circostanze allegate dall'attrice alla pag. 40 par. 65 ed a pag. 47 punto “i” dell'atto di citazione contestate in alcun modo dalla convenuta. A tal riguardo, si precisa che, essendo l'ulteriore allegazione attorea
23 contenuta alle pag. 50 e 51 della citazione (secondo cui nell'asse ereditario paterno andrebbe ricompresa la somma di “€ 10.000,00 acquisto da parte del padre,
, in favore della FI del terreno pertinenziale ER CP_1 dell'immobile sito in Cuneo, Via Frassino n. 11”) generica e contraddittoria rispetto alle precedenti allegazioni e del tutto sfornita di concreto supporto probatorio, la donazione indiretta del predetto terreno deve piuttosto presumersi come riconducibile ad entrambi i genitori, in pari quota.
14. La controversia va rimessa in istruttoria affinché si possa procedere, sulla scorta di quanto finora accertato e dei chiarimenti svolti, all'istruzione delle domande di riduzione e divisione, nominando CTU al fine di procedere alla riunione fittizia per ciascuno dei due assi ereditari e predisporre un progetto di divisione tenendo conto di quanto affermato nella presente sentenza.
15. Nulla sulle spese, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ordina ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase contenuta al punto 5) dell'atto di citazione, meglio indicata al par. 1 della parte motiva;
2. dichiara aperte le successioni di (deceduto in Busca il ER
10.11.2019) e (deceduta in Cuneo il 7.3.2020), rispettivamente Persona_2
regolate dal testamento olografo del 16.03.2019, pubblicato in data 18.12.2019
(Rep. 96090 – Racc. 23941, registrato a Cuneo il 24.12.2019, al n. 14636, serie
1T) e dal testamento olografo del 16.03.2019, pubblicato in data 28.05.2020 (Rep.
96361 – Racc. 24150, registrato a Cuneo l'1.06.2020, e trascritto a Finale Ligure
l'1.6.2020 ai numeri 4353/3213);
3. dichiara che eredi di e sono ER Persona_2 [...]
(quale erede universale) e (quale erede CP_1 Parte_1
istituita nella sola quota di legittima);
4. accerta la natura di donazione indiretta della nomina di Controparte_1 quale beneficiaria delle polizze “Fideuram Vita Insieme” n. 70004141501
24 stipulata da e n. 70004161711 stipulata da Persona_2 ER
;
[...]
5. accerta la natura di donazione indiretta, per versamento della provvista da parte di
, dell'acquisto effettuato in data 13.2.1997 da Persona_2 Controparte_1 avente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile in Cuneo distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Cuneo al Foglio 60, Mappale 508, Sub. 8, Cat. A2, vani
8,5;
6. accerta la natura di donazione indiretta, per versamento della provvista da parte di e dell'acquisto effettuato in data 5.5.2001 Persona_2 ER da avente ad oggetto 1/7 della piena proprietà dell'immobile Controparte_1
in Cuneo censito al Catasto Terreni del Comune di Cuneo, Foglio 60, Mappale
537, are 5,78;
7. dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
8. spese al definitivo.
Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Bonaudi Dott.ssa Giusy Ciampa
25