Art. 4. Contributi ai consorzi all'esportazione 1. Per l'integrazione dell'ammontare dei contributi concedibili, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa, ai sensi dell' articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 , e' autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi.
2. L'integrazione di cui al comma 1 ha carattere straordinario ed e' volta ad elevare la misura del contributo concedibile a ciascun consorzio o societa' consortile fino ai limiti massimi d'intervento previsti dal citato articolo 5 della legge n. 83 del 1989 , secondo le modalita' fissate dai decreti applicativi del Ministro del commercio con l'estero.
3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte con le disponibilita' del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all' articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 .
La somma di lire 5 miliardi, versata all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e' ridotta nella misura corrispondente all'ulteriore spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane) e' il seguente:
"Art. 5 (Ammontare dei contributi). - 1. I contributi a favore dei consorzi e societa' consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.
2. Per i consorzi e le societa' consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 e' elevato a 200 milioni di lire.
3. Il limite anzidetto e' ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le societa' consortili costituiti da non meno di 75 imprese.
4. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , la percetuale massima dei contributi indicata nel comma 1 e' elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Ai consorzi e alle societa' consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.
6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.".
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e' il seguente:
" Art. 1 (Costituzione del fondo e sua destinazione). - E' costituito il Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 milardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.
Al Fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all' art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 .
Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto.
Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'.".
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 ) e' il seguente:
"Art. 9. - Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all' art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 , nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 5 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.
In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostruzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 .
Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.
Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.
Per le finalita' di cui ai commi primo e secondo del presente articolo e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalita' di cui al comma quarto, e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.".
2. L'integrazione di cui al comma 1 ha carattere straordinario ed e' volta ad elevare la misura del contributo concedibile a ciascun consorzio o societa' consortile fino ai limiti massimi d'intervento previsti dal citato articolo 5 della legge n. 83 del 1989 , secondo le modalita' fissate dai decreti applicativi del Ministro del commercio con l'estero.
3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte con le disponibilita' del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all' articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 .
La somma di lire 5 miliardi, versata all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e' ridotta nella misura corrispondente all'ulteriore spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane) e' il seguente:
"Art. 5 (Ammontare dei contributi). - 1. I contributi a favore dei consorzi e societa' consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.
2. Per i consorzi e le societa' consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 e' elevato a 200 milioni di lire.
3. Il limite anzidetto e' ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le societa' consortili costituiti da non meno di 75 imprese.
4. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , la percetuale massima dei contributi indicata nel comma 1 e' elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Ai consorzi e alle societa' consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.
6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.".
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e' il seguente:
" Art. 1 (Costituzione del fondo e sua destinazione). - E' costituito il Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 milardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.
Al Fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all' art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 .
Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto.
Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'.".
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 ) e' il seguente:
"Art. 9. - Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all' art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 , nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 5 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.
In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostruzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 .
Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.
Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.
Per le finalita' di cui ai commi primo e secondo del presente articolo e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalita' di cui al comma quarto, e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.".