TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2123/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti MISURACA MARGHERITA e SCOTTO DI TELLA EUGENIO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 29/01/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità l. 222/84) a far data dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Misuraca Margherita e Scotto di Tella Eugenio, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 14/02/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (assegno ordinario di invalidità ai sensi della l. 222/84) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 29.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2123/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti MISURACA MARGHERITA e SCOTTO DI TELLA EUGENIO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 29/01/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità l. 222/84) a far data dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Misuraca Margherita e Scotto di Tella Eugenio, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 14/02/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (assegno ordinario di invalidità ai sensi della l. 222/84) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 29.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno