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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RE
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17891/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. COEN RAFFAELE) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6/6/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) Il Sig. ha già corrisposto alla Sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di € 130.000,00 (centotrentamila/00) a definizione delle questioni economiche e patrimoniali afferenti la loro separazione coniugale e l'iniziale regime patrimoniale di comunione dei beni. La Sig.ra anche
CP_1 con la sottoscrizione del presente atto, ne rilascia ampia quietanza e rinuncia a qualsiasi pretesa e/o richiesta con riferimento anche allo stato di iniziale di comunione legale dei beni. b) Qualora la Sig.ra decidesse
CP_1 di non proseguire, per qualsiasi motivo, nella procedura di separazione ovvero nella successiva procedura divorzile alle condizioni indicate nel presente ricorso, ovvero di partecipare alle udienze o sottoscrivere le note scritte di udienza disposte in sostituzione dal Tribunale, la stessa dovrà restituire al Sig. entro 30 giorni dalla Parte_1 richiesta, la somma percepita sopra indicata pari ad € 130.000,00 (centotrentamila/00). c) La Sig.ra
CP_1 rinuncia ad ogni contributo al proprio mantenimento a carico del marito dichiarandosi economicamente autosufficiente. d) La Sig.ra si trasferirà in Brescia, Via Arrigo Boito n. 4 nell'appartamento di sua proprietà
CP_1 catastalmente identificato al Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 150 Particella 181 Subalterno
11 (Categoria C/6, Classe 6, Consistenza 15 m2) e Subalterno 11 (Categoria A/3b, Classe 4, Consistenza 6,0 vani) entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio. Sino ad allora potrà permanere
1 nell'immobile sito in Brescia, Via Bernardino Varisco 4 di proprietà del marito ove attualmente risiede. La Sig.ra qualora possibile, potrà in ogni caso in ogni momento lasciare il predetto immobile sito in Brescia, Via CP_1
Bernardino Varisco 4, anche prima del termine sopra indicato. Successivamente al predetto trasferimento verrà trasferita anche la residenza. e) La Sig.ra avrà la possibilità di asportare dall'immobile sito in Brescia, Via CP_1
Bernardino Varisco 4 e relativa pertinenza i beni mobili meglio identificati e concordati tra le parti come da inventario in atti e che si riproduce. f) Il Sig. dichiara di rinunciare sin d'ora, per qualsiasi titolo e/o Parte_1 ragione, a qualsiasi pretesa / richiesta con riferimento all'immobile sito in Brescia Via Angelo Maria Benincori /Via
Arrigo Boito n. 4/, catastalmente identificati come segue: • Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio
150 Particella 181 Subalterno 11 (Categoria C/6° , Classe 6, Consistenza 15 m2) – Via Maria Benincori;
• Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 150 Particella 181 Subalterno 1 (Categoria A/3b, Classe 4,
Consistenza 6,0 vani), Via Arrigo Boito n. 4; appartenenti alla Sig.ra e ne riconosce la proprietà CP_1 esclusiva di quest'ultima; g) La Sig.ra da parte sua dichiara di rinunciare sin d'ora, per qualsiasi CP_1 titolo e/o ragione, a qualsiasi pretesa / richiesta con riferimento alle unità immobiliari correnti in Brescia, Via
Bernardino Varisco 4, di proprietà del Sig. catastalmente identificati come segue: • Comune di Parte_1
RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 141 Particella 32 Subalterno 18 (Rendita: Euro 193,21 Zona censuaria
2, Categoria C/2a), Classe 2, Consistenza 129 m2); • Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 141
Particella 32 Subalterno 17 (Rendita: Euro 1,76 Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 3, Consistenza 1 m2); •
Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 141 Particella 32 Subalterno 21 (Rendita: Euro 738,53
Zona censuaria 2, Categoria A/7b), Classe 1, Consistenza 6,5 vani); • Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb.
NCT Foglio 141 Particella 32 Subalterno 12 (Rendita: Euro 5,27 Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 3,
Consistenza 3 m2); • Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 141 Particella 32 Subalterno 15
(Categoria F/1d), Consistenza 57 m2); e ne riconosce la proprietà esclusiva del Sig. Le parti si Parte_1 impegnano sin d'ora ed in ogni caso, qualora richiesto, a collaborare tra loro per eventuali pratiche amministrative/notarili che si rendessero necessarie per assicurare il pieno godimento, l'uso e/o il trasferimento a terzi dei predetti immobili. h) Le parti si impegnano al reciproco rispetto ed alla non ingerenza nelle scelte di vita personali e professionali. i) Null'altro disporsi avendo le parti già definito tra loro tutte le questioni personali e patrimoniali afferenti il loro matrimonio e la loro separazione e tutte le questioni direttamente e/o indirettamente connesse al rapporto di iniziale regime patrimoniale di comunione dei beni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (BS) (atto n. 177, parte II, serie C, anno 1999).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché
2 questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RE
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17891/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. COEN RAFFAELE) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6/6/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) Il Sig. ha già corrisposto alla Sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di € 130.000,00 (centotrentamila/00) a definizione delle questioni economiche e patrimoniali afferenti la loro separazione coniugale e l'iniziale regime patrimoniale di comunione dei beni. La Sig.ra anche
CP_1 con la sottoscrizione del presente atto, ne rilascia ampia quietanza e rinuncia a qualsiasi pretesa e/o richiesta con riferimento anche allo stato di iniziale di comunione legale dei beni. b) Qualora la Sig.ra decidesse
CP_1 di non proseguire, per qualsiasi motivo, nella procedura di separazione ovvero nella successiva procedura divorzile alle condizioni indicate nel presente ricorso, ovvero di partecipare alle udienze o sottoscrivere le note scritte di udienza disposte in sostituzione dal Tribunale, la stessa dovrà restituire al Sig. entro 30 giorni dalla Parte_1 richiesta, la somma percepita sopra indicata pari ad € 130.000,00 (centotrentamila/00). c) La Sig.ra
CP_1 rinuncia ad ogni contributo al proprio mantenimento a carico del marito dichiarandosi economicamente autosufficiente. d) La Sig.ra si trasferirà in Brescia, Via Arrigo Boito n. 4 nell'appartamento di sua proprietà
CP_1 catastalmente identificato al Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 150 Particella 181 Subalterno
11 (Categoria C/6, Classe 6, Consistenza 15 m2) e Subalterno 11 (Categoria A/3b, Classe 4, Consistenza 6,0 vani) entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio. Sino ad allora potrà permanere
1 nell'immobile sito in Brescia, Via Bernardino Varisco 4 di proprietà del marito ove attualmente risiede. La Sig.ra qualora possibile, potrà in ogni caso in ogni momento lasciare il predetto immobile sito in Brescia, Via CP_1
Bernardino Varisco 4, anche prima del termine sopra indicato. Successivamente al predetto trasferimento verrà trasferita anche la residenza. e) La Sig.ra avrà la possibilità di asportare dall'immobile sito in Brescia, Via CP_1
Bernardino Varisco 4 e relativa pertinenza i beni mobili meglio identificati e concordati tra le parti come da inventario in atti e che si riproduce. f) Il Sig. dichiara di rinunciare sin d'ora, per qualsiasi titolo e/o Parte_1 ragione, a qualsiasi pretesa / richiesta con riferimento all'immobile sito in Brescia Via Angelo Maria Benincori /Via
Arrigo Boito n. 4/, catastalmente identificati come segue: • Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio
150 Particella 181 Subalterno 11 (Categoria C/6° , Classe 6, Consistenza 15 m2) – Via Maria Benincori;
• Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 150 Particella 181 Subalterno 1 (Categoria A/3b, Classe 4,
Consistenza 6,0 vani), Via Arrigo Boito n. 4; appartenenti alla Sig.ra e ne riconosce la proprietà CP_1 esclusiva di quest'ultima; g) La Sig.ra da parte sua dichiara di rinunciare sin d'ora, per qualsiasi CP_1 titolo e/o ragione, a qualsiasi pretesa / richiesta con riferimento alle unità immobiliari correnti in Brescia, Via
Bernardino Varisco 4, di proprietà del Sig. catastalmente identificati come segue: • Comune di Parte_1
RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 141 Particella 32 Subalterno 18 (Rendita: Euro 193,21 Zona censuaria
2, Categoria C/2a), Classe 2, Consistenza 129 m2); • Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 141
Particella 32 Subalterno 17 (Rendita: Euro 1,76 Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 3, Consistenza 1 m2); •
Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 141 Particella 32 Subalterno 21 (Rendita: Euro 738,53
Zona censuaria 2, Categoria A/7b), Classe 1, Consistenza 6,5 vani); • Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb.
NCT Foglio 141 Particella 32 Subalterno 12 (Rendita: Euro 5,27 Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 3,
Consistenza 3 m2); • Comune di RE (B157) (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 141 Particella 32 Subalterno 15
(Categoria F/1d), Consistenza 57 m2); e ne riconosce la proprietà esclusiva del Sig. Le parti si Parte_1 impegnano sin d'ora ed in ogni caso, qualora richiesto, a collaborare tra loro per eventuali pratiche amministrative/notarili che si rendessero necessarie per assicurare il pieno godimento, l'uso e/o il trasferimento a terzi dei predetti immobili. h) Le parti si impegnano al reciproco rispetto ed alla non ingerenza nelle scelte di vita personali e professionali. i) Null'altro disporsi avendo le parti già definito tra loro tutte le questioni personali e patrimoniali afferenti il loro matrimonio e la loro separazione e tutte le questioni direttamente e/o indirettamente connesse al rapporto di iniziale regime patrimoniale di comunione dei beni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (BS) (atto n. 177, parte II, serie C, anno 1999).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché
2 questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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