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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6304 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
Dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 492/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7642/2020 pubblicata il 17.11.2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Francesco De Giovanni (C.F. ), pec. C.F._2 [...]
.salerno.it, in virtù di giusta mandato a margine dell'atto di Email_1 CP_1 citazione notificato il 4 e 8 aprile 2016, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Montoro (AV), alla Via Spiniello n.3.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e p.iva , in persona del suo procuratore e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. Dr. rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_3
NO RD (C.F. ), C.F._3
in virtù di procura a margine della Email_2 comparsa di risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Antimo, alla Via Polito n.5.
APPELLATA
E
(C.F. Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 7642/2020, pubblicata il 17.11.2020, mai notificata, il Tribunale di
Napoli rigettava la domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del Parte_1 sig. e della con la quale l'istante aveva Controparte_4 Controparte_2
chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lei subiti a causa del sinistro stradale avvenuto in data 18.09.2014, alle ore 13:00 circa, in Napoli, quartiere
Vomero, nei pressi dell'incrocio tra Via Ribera e Vico Acitillo, allorquando, mentre attraversava sulle strisce pedonali, era stata investita da un motociclo modello Honda tg. CP80190, condotto dal proprietario (coperto per la RC dalla Controparte_4
polizza n.
1.211193079548157 della , il quale, procedendo Controparte_2 ad elevata velocità, dopo aver effettuato un sorpasso, l'aveva investiva, provocandole gravi lesioni personali. Aveva riferito l'attrice che, in seguito al sinistro, era stata ricoverata presso l'ospedale Fatebenefratelli di Napoli ed era stata costretta a sottoporsi a molteplici trattamenti medici.
Ritenendo esclusivo responsabile dell'accaduto il motociclo, con citazione notificata il
4.4.2016 aveva convenuto innanzi il tribunale partenopeo proprietario e Controparte_4
conducente del mezzo investitore, e la società Controparte_5 assicuratrice per la “RCA”, per conseguire il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale) subiti in conseguenza del sinistro stradale suddetto.
1.2. Si era costituita la compagnia assicuratrice contestando l'accadimento del sinistro ed instando per il rigetto della domanda. 1.3. Nella contumacia del la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di CP_4
prova testimoniale, all'esito della quale il primo giudice rigettava la domanda attorea ritenendo non provato il sinistro oggetto di causa, atteso che nessuno dei testi addotti dalla aveva assistito all'evento. Parte_1
Nello specifico, osservava il primo giudice che il teste sig.ra (figlia Testimone_1
dell'attrice) aveva narrato di fatti di cui era venuta a conoscenza perché raccontati da altri familiari che, a loro volta, non avevano assistito al presunto sinistro. L'altro teste sig.
, invece, aveva riferito di accadimenti successivi che, comunque, non erano Testimone_2 prova dell'evento dannoso subito dall'odierna appellante, riguardando prestazioni medico- infermieristiche prestate all'odierna appellante.
Il tribunale regolava, poi, le spese del giudizio in forza del principio della soccombenza.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la sig.ra sulla base di Parte_1
quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia “Erronea ricostruzione del fatto e prova dell'evento”.
L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto non provato l'evento basandosi sulle sole dichiarazioni dei due testi indicati da essa attrice, che non avevano assistito al sinistro, senza, tuttavia, considerare che non vi era alcun dubbio che il sinistro di fosse verificato, come poteva ricavarsi dalla dichiarazione del 22.9.2014 resa da alla Controparte_4
e da quest'ultima prodotta in giudizio che, sebbene “di Controparte_5 comodo”- perché descriveva una dinamica inverosimile secondo cui sarebbe stato il pedone ad investire il motociclo fermo a ridosso delle strisce pedonali- dava conto dell'effettivo accadimento del sinistro.
2.2. Con la seconda ragione, intitolata “Omessa valutazione del comportamento processuale del , l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di CP_4 valutare l'assenza ingiustificata in udienza di per rendere l'interrogatorio Controparte_4
formale, ammesso con ordinanza resa fuori udienza il 13.12.2016, notificatagli il 7.03.2017.
Nella specie, infatti, essendo indubbio che vi era stato un contatto tra motociclo e pedone
(circostanza ammessa dal convenuto), il primo giudice, già solo in considerazione del comportamento del avrebbe dovuto ritenere ammesso che il motociclo, dopo aver CP_4
effettuato un soprasso, aveva investito il pedone sulle strisce (capi “a” e “b” dell'interrogatorio).
In ogni caso, essendo provato che il sinistro ci fu, sarebbe stato onere del convenuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, prova particolarmente rigorosa ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2054 c.c.
2.3. Con il terzo mezzo, rubricato “Omessa valutazione delle dichiarazioni del teste di parte Convenuta”, l'appellante protesta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ignorato le circostanze emergenti dalle dichiarazioni del teste addotto da parte convenuta,
, figlio del convenuto che, sebbene piene di Testimone_3 Controparte_4
contraddizioni, in realtà, a dire dell'appellante, finirebbero per confermare gli assunti attorei.
Rileva, al riguardo, che pur essendo il teste inattendibile nel suo complesso, in quanto il sinistro si era verificato con modalità diverse da quelle da lui riferite, tuttavia dallo stesso grafico redatto dal dichiarante (allegato al verbale di udienza) risultava, quantomeno, che:
l'evento si era verificato in via Ribera, subito dopo l'incrocio con Vico Acitillo;
la via
Ribera era una strada larga a senso unico;
il furgone si trovava in sosta sul margine sinistro della strada e precisamente subito dopo l'intersezione con il vicolo Acitillo e prima delle strisce pedonali;
la sig.ra attraversava la strada da sinistra a destra a ridosso Parte_1
delle strisce pedonali e non a 50 mt di distanza, il motorino era in movimento mentre la signora attraversava la strada;
il punto di impatto con il motociclo (contrassegnato con la X) veniva individuato dal teste sul lato sinistro della strada e, precisamente, nello spazio tra la parte anteriore del furgone e le strisce pedonali;
l'impatto con il motociclo veniva indicato sulla parte anteriore e laterale sx.
2.4. Con la quarta doglianza, si denuncia “Omessa valutazione della relazione di parte prodotta dalla convenuta”.
Assume l'appellante che la perizia medica redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa, il Dott. , prodotta in primo grado, confermava la sussistenza Persona_1 del nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni documentate (consulenza acquisita agli atti, per ordine del Giudice, in data 23.05.2017).
Anche di tale documento il primo giudice aveva omesso di fare menzione nella sentenza gravata.
2.5. Con il quinto motivo, rubricato “Condotta del conducente”, l'appellante sostiene che il comportamento tenuto dal conducente del motoveicolo – non considerato dal Giudice di prime cure – al momento del verificarsi del sinistro stradale oggetto di causa risultava essere contrario alla normativa imposta del Codice della Strada segnatamente gli artt. 141 lett.
1,2,3 e 4, 148 co. 2 lett. a) e d), 143 e 191 in quanto: il conducente del motociclo non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone , nonostante in prossimità di una intersezione, le condizioni del traffico, la presenza di strisce pedonali e la presenza del pedone;
non aveva dimostrato di aver compiuto tutte quelle manovre necessarie arrestando tempestivamente il mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità; essendo in fase di soprasso, non aveva dimostrato di aver osservato l'obbligo di essersi accertato preventivamente che la visibilità fosse tale da consentire la manovra e che la stessa potesse compiersi senza costituire pericolo;
non aveva osservato l'obbligo di marciare sulla parte destra o in prossimità del margine destro della strada;
aveva omesso di dare la precedenza al pedone in prossimità delle strisce pedonali.
2.6. Con la sesta ragione, denominata “Responsabilità esclusiva del convenuto”,
l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver mancato di fare applicazione della normativa civilistica in tema di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c.
Rileva, al riguardo, che in caso di investimento di un pedone la responsabilità del conducente può essere esclusa soltanto nel casi in cui risulti provato che non vi era da parte del presunto danneggiante alcuna possibilità di evitare l'evento: ebbene, l'appellante ritiene che nel caso sub specie la propria condotta non presentasse in alcuno modo i caratteri di un comportamento/condotta imprevedibile o anormale, sicché il conducente non si era trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarla.
2.7. Con il settimo rilievo, intestato “Rilievo delle dichiarazioni dei testi indicati dall'Attrice ai fini della quantificazione del danno”, l'appellante mette in luce l'importanza delle dichiarazioni rese dai testi addotti da essa attrice in primo grado ai fini della quantificazione del danno.
2.8. Con l'ottava ragione, rubricata “Nesso causale: quantum”, si sollecita la valorizzazione della perizia medico-legale eseguita dal fiduciario della compagnia assicurativa quale elemento indiziario da poter porre a base della decisione, atteso che il medico incaricato dalla compagnia convenuta, dopo aver decritto dettagliatamente le lesioni riportate da essa attrice, aveva espresso un giudizio positivo circa la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni e tra lesioni e menomazione, riconoscendo una invalidità permanente dell'11%, una ITT di gg.30, una ITP parziale al 75% di gg.30, una IPT al 50% di gg. 20 e una ITP al 25% di gg. 20.
2.9. Infine, con l'ultimo motivo, intitolato “Sulle spese di lite”, si censura la decisione impugnata quanto al governo delle spese, chiedendone la riforma in conseguenza dell'accoglimento del gravame, con condanna di controparte per entrambi i gradi e attribuzione all'avvocato antistatario di essa impugnante.
2.10. Sulla base dei su riportati motivi, l'appellante ha concluso chiedendo, in totale riforma della decisione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. Controparte_4 nella causazione del sinistro stradale oggetto di causa, e conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore di tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti a causa del sinistro in questione ed, in particolare del danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico, morale e del danno esistenziale), come elencati ai capi da D) ad F) dell'atto di citazione, nella misura indicata ovvero in quella maggiore o minore risultante in corso di causa mediante specifica C.T.U. medica, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute pari all'importo totale di € 2.720,46 nonché di quelle a sostenersi;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
3. Ha resistito al gravame la con comparsa di risposta depositata Controparte_2 telematicamente in data 23.04.2021, instando per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
4. Il Sig. non si è costituito, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto Controparte_4
d'appello, e ne è stata dichiarata la contumacia. 5. Nel presente grado è stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado in formato telematico e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa, scardinata dalla V sezione originaria assegnataria, è stata trasmessa a questa II sezione ed è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 21.5.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc
6. Preliminarmente, va dato atto, all'esito della verifica d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione.
Ed invero, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7642/2020
è stata pubblicata in data 17.11.2020, non è stata notificata, e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 22.01.2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. – dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dieru.
7. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
7.1 Per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente il primo, il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo d'appello con cui si lamenta, in sostanza, il cattivo governo che il tribunale avrebbe fatto della regola probatoria dettata dall'art. 2054 comma 1 c.c. nonché dell'art. 116 cpc quanto alla valutazione del complessivo materiale istruttorio raccolto in primo grado, per aver obliterato una serie di risultanze processuali ricavabili dai documenti, dalla prova testimoniale e dal contegno processuale del convenuto idonee Controparte_4
a dimostrare, a dire dell'appellante, la verificazione del fatto storico dedotto in citazione, negato dal primo giudice.
7.2. Prima di procedere al riesame del quadro probatorio sollecitato dai predetti motivi di censura, è utile rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio, riconducibile nell'alveo dell'art. 2054 comma 1 c.c., non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dunque, non preclude nell'ipotesi, come quella prospettata in giudizio di investimento di un pedone, anche se il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c., l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., potendo anche escludere ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di un pedone” (ex plurimis
Cass. ordinanza n. 28281/2025; Cass. n. 17985/2020).
Dunque, anche in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, la dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane a carico del danneggiato. Ed infatti, solo se è ritenuta provata la verificazione dell'investimento, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c.
(cfr. Cass. civ., ordinanza 22844/2024).
7.3. Ciò precisato, ritiene questa Corte territoriale che il primo giudice abbia correttamente ritenuto non provato il fatto storico come dedotto in citazione dalla Parte_1
7.4. Non è contestato che le dichiarazioni testimoniali dei testi escussi su istanza di parte attrice siano del tutto inutili per la ricostruzione dell'accaduto, come già osservato dal primo giudice.
Ed invero, testimonianza della sig.ra. , escussa all'udienza del 21.11.2017, Testimone_1
si inserisce nel novero delle c.d. testimonianze de relato. Difatti, la teste riferisce di fatti appresi, non perché presente al sinistro oggetto di causa, bensì perché raccontati da terzi, a loro volta non presenti al momento del sinistro. Si legge chiaramente nella sua deposizione:
“non ho assistito al sinistro ma confermo che la circostanza mi è stata riferita dalla sorella di mia madre e da mia cugina” – “preciso che mia zia e mia cugina, le quali mi riferivano le circostanze di cui al capo a) non hanno assistito all'incidente, ma mi riferivano di essere state a loro volta informate dal medico fiduciario di famiglia”. Ebbene, con la deposizione testimoniale de relato, come è noto, i testimoni de relato in genere (diversamente dai testimoni de relato actoris che sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa) depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, con il concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. civ., sez. I, del 15 gennaio 2015, n. 569).
Nel caso sub specie si tratta di una testimonianza che non ha la sua “base” in testimoni diretti, bensì in ulteriori dichiarazioni provenienti da soggetti che non hanno assistito ad alcunché.
Il Giudice di prime cure non ha violato alcuna regola giuridica laddove ha ritenuto che la testimonianza de relato non potesse costituire prova sufficiente a fondare la dimostrazione della dinamica dell'evento come raccontato dall'odierna appellante.
La testimonianza resa dal , escusso all'udienza del 27.03.2018, invece Testimone_2
riferisce di fatti successivi al presunto fatto illecito, ossia alle presunte conseguenze di esso.
Non avendo assistito all'evento, anche tale testimonianza è del tutto insufficiente a fornire elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto, come già ritenuto dal primo giudice.
7.5. Assodata l'insufficienza probatoria rinvenibile dalle prove testimoniali dirette offerte dall'appellante, occorre passare alla verifica delle altre risultanze processuali di cui il primo giudice non ha fatto menzione nel suo percorso logico argomentativo e che l'appellante ha chiesto se ne tenga conto in questo grado, ritenendole significative per dimostrare il fatto storico dell'investimento subito.
7.6. Ritiene la Corte che anche all'esito del riesame condotto in questa sede non emergano elementi sufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro dedotto in citazione in termini di investimento della ad opera del motociclo condotto da Parte_1 Controparte_4 7.7. Non soccorre al riguardo la documentazione versata in atti, dalla quale non è possibile rinvenire alcun elemento probatorio utile a consentire un'adeguata e verosimile ricostruzione della vicenda storica nei termini voluti dall'appellante.
7.7.1.In particolare, la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa effettuata da in data 22.9.2014 prodotta in atti dalla Controparte_4 Controparte_5
contiene una descrizione dell'evento dalla quale non è dato desumere che si sia trattato di
“investimento”, avendo il denunciate dichiarato che il motociclo da lui condotto era fermo e che era stata la ad impattare contro il mezzo per poi barcollare e cadere Parte_1 lentamente a terra, in tal modo addossando totalmente alla condotta del pedone la verificazione dell'evento.
Peraltro, tale denuncia, proveniente dal presunto danneggiante, non sarebbe in ogni caso utilizzabile come prova in danno della compagnia assicurativa, nei cui confronti sarebbe solo liberamente apprezzabile ex art. 2733 c.c. unitamente ad altre emergenze istruttorie (ex plurimis Cass. 6857/2000).
7.7.2. Del pari, non è utile a fornire la prova dell'investimento la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa, il Dott. (consulenza Persona_1 acquisita agli atti, per ordine del Giudice, in data 23.05.2017).
Occorre evidenziare, in generale, che la consulenza tecnica ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere.
La consulenza di parte, poi, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili.
La stessa, nel caso di specie, non fornisce alcun elemento utile a ricostruire l'effettiva dinamica dell'evento, avendo come suo oggetto solo la valutazione di compatibilità, in termini di nesso eziologico, tra il sinistro dedotto in giudizio e le lesioni riportate dalla appellante ma non anche le modalità di verificazione dell'accaduto. 8. Neanche la testimonianza circa la dinamica dell'evento resa da Testimone_3
(unico teste oculare, addotto dalla compagnia assicurativa convenuta) è utile a suffragare l'accadimento come narrato dall'appellante.
Lo stesso, invero, ha confermato la dichiarazione resa dal padre in occasione della denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa nei termini che di seguito sono testualmente riportati
(v. verbale udienza del 27.3.2018): “Sono il figlio del conducente del motociclo Honda e mi trovavo come passeggero a bordo dello stesso al momento dell'incidente…. A metà settembre del 2014 verso le due e mezza-tre di pomeriggio, mentre mio padre mi accompagnava a casa, a bordo del suo motociclo, dopo avermi prelevato da scuola, nei pressi dell'incrocio tra via Ribera e V.co Acitillo, rallentò prima delle strisce pedonali… preciso che la sig.ra uscì dietro un furgone fuori dalle strisce pedonali mentre Parte_1 il motorino stava superando il furgone che era fermo sul lato sinistro della strada;
… la sig.ra ha barcollato ed è caduta vicino al motorino di fianco all'edicola e la Parte_1 signora mentre barcollava ha toccato il motorino , la signora è caduta a terra… Preciso che quando la signora è caduta a terra o meglio quando ha urtato il motorino, lo stesso era fermo…Preciso che l'incidente si è verificato una cinquantina di metri prima delle strisce pedonali. La signora attraversava in diagonale da sinistra rispetto al nostro senso di marcia. Preciso che la strada dove si è verificato l'incidente è a senso unico e l'incidente si
è verificato nel lato centro sinistra della strada”.
Tale deposizione, anche alla luce di una valutazione frazionata come suggerito dall'appellante, volta a valorizzarne l'attendibilità limitatamente a determinati contenuti, non è sufficiente a costituire prova del sinistro con le modalità dedotte dall'appellante in quanto non risulta provato che il motorino fosse in movimento e procedesse a elevata velocità e che la stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. Parte_1
Piuttosto, la dinamica dei fatti che emerge dalla deposizione sopra riportata è che il motorino, percorrendo la via Ribera, strada a senso unico, rallentava e si fermava prima delle strisce pedonali quando, da dietro un furgone parcheggiato sul lato sinistro della strada, “sbucava” la sig.ra che andava essa ad urtare il motociclo perdendo Parte_1
l'equilibrio e cadendo a terra. Tale versione dell'accadimento è l'unica che risulta dal materiale probatorio raccolto e non
è smentita da prove di segno opposto.
9. Infine, non è condivisibile il rilievo con cui l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui non prende in considerazione l'ingiustificata assenza del CP_4 all'udienza del 30.05.2017 (udienza volta a rendere interrogatorio formale deferito giusta
Ordinanza resa fuori udienza il 13.12.206 e notificatagli in data 07.03.2017).
Ebbene, effettivamente ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può, valutato ogni altro elemento di prova, ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Nel caso di specie, tuttavia, ulteriori elementi probatori – come già motivato sopra – non sono rinvenibili: il thema probandum necessario all'accoglimento della domanda su cui poteva innestarsi il dettato dell'art. 232 c.p.c. non risulta essere stato dimostrato.
Non appare superfluo sottolineare che la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Dunque, diversamente dal giuramento decisorio – che ai sensi dell'art. 233 e ss. c.p.c. è prova legale e se non reso, per assenza ingiustificata o rifiuto di prestarlo, determina la soccombenza in giudizio – in questo caso il giudice può, ma non deve, ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
10. A fronte di un siffatto quadro probatorio, il Giudice di prime cure bene ha ritenuto di rigettare la domanda.
Del resto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., sez. I, del 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. civ., sez. VI, ord., del 4 luglio 2017, n.
16467; Cass. sez. lavoro, del 7 gennaio 2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., sez. I, del 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. civ., sez. II, ord., del 28 dicembre 2023, n. 36298).
Ciò posto, ad avviso di questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stato provato dall'attrice il verificarsi dell'evento lesivo così come descritto in citazione.
11. Restano assorbiti gli altri motivi di gravame, relativi al quantum debeatur e alle spese del primo grado, stante la conferma del rigetto della domanda attorea sotto il profilo dell'”an”.
12. In conclusione, l'appello è infondato e va integralmente respinto.
13. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base parametrica degli importi minimi (stante la semplicità delle questioni controverse) di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta (studio, introduttiva e decisoria) e del valore della causa (indeterminato basso, scaglione da € 52001,00 ad € 26.000,00).
14. Non è luogo a provvedere quanto alle spese in relazione all'appellato rimasto contumace.
15. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da (C.F. ) avverso la Parte_1 C.F._1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 7642/2020, pubblicata il 17.11.2020, così definitivamente provvede: 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore della che liquida nel complessivo importo di € Controparte_5
1984,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Nulla per le spese del grado nei confronti dell'appellato rimasto contumace;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, li 5.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Giaccio, Magistrato
Ordinario in Tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
Dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 492/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7642/2020 pubblicata il 17.11.2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Francesco De Giovanni (C.F. ), pec. C.F._2 [...]
.salerno.it, in virtù di giusta mandato a margine dell'atto di Email_1 CP_1 citazione notificato il 4 e 8 aprile 2016, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Montoro (AV), alla Via Spiniello n.3.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e p.iva , in persona del suo procuratore e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. Dr. rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_3
NO RD (C.F. ), C.F._3
in virtù di procura a margine della Email_2 comparsa di risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Antimo, alla Via Polito n.5.
APPELLATA
E
(C.F. Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 7642/2020, pubblicata il 17.11.2020, mai notificata, il Tribunale di
Napoli rigettava la domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del Parte_1 sig. e della con la quale l'istante aveva Controparte_4 Controparte_2
chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lei subiti a causa del sinistro stradale avvenuto in data 18.09.2014, alle ore 13:00 circa, in Napoli, quartiere
Vomero, nei pressi dell'incrocio tra Via Ribera e Vico Acitillo, allorquando, mentre attraversava sulle strisce pedonali, era stata investita da un motociclo modello Honda tg. CP80190, condotto dal proprietario (coperto per la RC dalla Controparte_4
polizza n.
1.211193079548157 della , il quale, procedendo Controparte_2 ad elevata velocità, dopo aver effettuato un sorpasso, l'aveva investiva, provocandole gravi lesioni personali. Aveva riferito l'attrice che, in seguito al sinistro, era stata ricoverata presso l'ospedale Fatebenefratelli di Napoli ed era stata costretta a sottoporsi a molteplici trattamenti medici.
Ritenendo esclusivo responsabile dell'accaduto il motociclo, con citazione notificata il
4.4.2016 aveva convenuto innanzi il tribunale partenopeo proprietario e Controparte_4
conducente del mezzo investitore, e la società Controparte_5 assicuratrice per la “RCA”, per conseguire il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale) subiti in conseguenza del sinistro stradale suddetto.
1.2. Si era costituita la compagnia assicuratrice contestando l'accadimento del sinistro ed instando per il rigetto della domanda. 1.3. Nella contumacia del la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di CP_4
prova testimoniale, all'esito della quale il primo giudice rigettava la domanda attorea ritenendo non provato il sinistro oggetto di causa, atteso che nessuno dei testi addotti dalla aveva assistito all'evento. Parte_1
Nello specifico, osservava il primo giudice che il teste sig.ra (figlia Testimone_1
dell'attrice) aveva narrato di fatti di cui era venuta a conoscenza perché raccontati da altri familiari che, a loro volta, non avevano assistito al presunto sinistro. L'altro teste sig.
, invece, aveva riferito di accadimenti successivi che, comunque, non erano Testimone_2 prova dell'evento dannoso subito dall'odierna appellante, riguardando prestazioni medico- infermieristiche prestate all'odierna appellante.
Il tribunale regolava, poi, le spese del giudizio in forza del principio della soccombenza.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la sig.ra sulla base di Parte_1
quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia “Erronea ricostruzione del fatto e prova dell'evento”.
L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto non provato l'evento basandosi sulle sole dichiarazioni dei due testi indicati da essa attrice, che non avevano assistito al sinistro, senza, tuttavia, considerare che non vi era alcun dubbio che il sinistro di fosse verificato, come poteva ricavarsi dalla dichiarazione del 22.9.2014 resa da alla Controparte_4
e da quest'ultima prodotta in giudizio che, sebbene “di Controparte_5 comodo”- perché descriveva una dinamica inverosimile secondo cui sarebbe stato il pedone ad investire il motociclo fermo a ridosso delle strisce pedonali- dava conto dell'effettivo accadimento del sinistro.
2.2. Con la seconda ragione, intitolata “Omessa valutazione del comportamento processuale del , l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di CP_4 valutare l'assenza ingiustificata in udienza di per rendere l'interrogatorio Controparte_4
formale, ammesso con ordinanza resa fuori udienza il 13.12.2016, notificatagli il 7.03.2017.
Nella specie, infatti, essendo indubbio che vi era stato un contatto tra motociclo e pedone
(circostanza ammessa dal convenuto), il primo giudice, già solo in considerazione del comportamento del avrebbe dovuto ritenere ammesso che il motociclo, dopo aver CP_4
effettuato un soprasso, aveva investito il pedone sulle strisce (capi “a” e “b” dell'interrogatorio).
In ogni caso, essendo provato che il sinistro ci fu, sarebbe stato onere del convenuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, prova particolarmente rigorosa ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2054 c.c.
2.3. Con il terzo mezzo, rubricato “Omessa valutazione delle dichiarazioni del teste di parte Convenuta”, l'appellante protesta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ignorato le circostanze emergenti dalle dichiarazioni del teste addotto da parte convenuta,
, figlio del convenuto che, sebbene piene di Testimone_3 Controparte_4
contraddizioni, in realtà, a dire dell'appellante, finirebbero per confermare gli assunti attorei.
Rileva, al riguardo, che pur essendo il teste inattendibile nel suo complesso, in quanto il sinistro si era verificato con modalità diverse da quelle da lui riferite, tuttavia dallo stesso grafico redatto dal dichiarante (allegato al verbale di udienza) risultava, quantomeno, che:
l'evento si era verificato in via Ribera, subito dopo l'incrocio con Vico Acitillo;
la via
Ribera era una strada larga a senso unico;
il furgone si trovava in sosta sul margine sinistro della strada e precisamente subito dopo l'intersezione con il vicolo Acitillo e prima delle strisce pedonali;
la sig.ra attraversava la strada da sinistra a destra a ridosso Parte_1
delle strisce pedonali e non a 50 mt di distanza, il motorino era in movimento mentre la signora attraversava la strada;
il punto di impatto con il motociclo (contrassegnato con la X) veniva individuato dal teste sul lato sinistro della strada e, precisamente, nello spazio tra la parte anteriore del furgone e le strisce pedonali;
l'impatto con il motociclo veniva indicato sulla parte anteriore e laterale sx.
2.4. Con la quarta doglianza, si denuncia “Omessa valutazione della relazione di parte prodotta dalla convenuta”.
Assume l'appellante che la perizia medica redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa, il Dott. , prodotta in primo grado, confermava la sussistenza Persona_1 del nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni documentate (consulenza acquisita agli atti, per ordine del Giudice, in data 23.05.2017).
Anche di tale documento il primo giudice aveva omesso di fare menzione nella sentenza gravata.
2.5. Con il quinto motivo, rubricato “Condotta del conducente”, l'appellante sostiene che il comportamento tenuto dal conducente del motoveicolo – non considerato dal Giudice di prime cure – al momento del verificarsi del sinistro stradale oggetto di causa risultava essere contrario alla normativa imposta del Codice della Strada segnatamente gli artt. 141 lett.
1,2,3 e 4, 148 co. 2 lett. a) e d), 143 e 191 in quanto: il conducente del motociclo non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone , nonostante in prossimità di una intersezione, le condizioni del traffico, la presenza di strisce pedonali e la presenza del pedone;
non aveva dimostrato di aver compiuto tutte quelle manovre necessarie arrestando tempestivamente il mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità; essendo in fase di soprasso, non aveva dimostrato di aver osservato l'obbligo di essersi accertato preventivamente che la visibilità fosse tale da consentire la manovra e che la stessa potesse compiersi senza costituire pericolo;
non aveva osservato l'obbligo di marciare sulla parte destra o in prossimità del margine destro della strada;
aveva omesso di dare la precedenza al pedone in prossimità delle strisce pedonali.
2.6. Con la sesta ragione, denominata “Responsabilità esclusiva del convenuto”,
l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver mancato di fare applicazione della normativa civilistica in tema di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c.
Rileva, al riguardo, che in caso di investimento di un pedone la responsabilità del conducente può essere esclusa soltanto nel casi in cui risulti provato che non vi era da parte del presunto danneggiante alcuna possibilità di evitare l'evento: ebbene, l'appellante ritiene che nel caso sub specie la propria condotta non presentasse in alcuno modo i caratteri di un comportamento/condotta imprevedibile o anormale, sicché il conducente non si era trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarla.
2.7. Con il settimo rilievo, intestato “Rilievo delle dichiarazioni dei testi indicati dall'Attrice ai fini della quantificazione del danno”, l'appellante mette in luce l'importanza delle dichiarazioni rese dai testi addotti da essa attrice in primo grado ai fini della quantificazione del danno.
2.8. Con l'ottava ragione, rubricata “Nesso causale: quantum”, si sollecita la valorizzazione della perizia medico-legale eseguita dal fiduciario della compagnia assicurativa quale elemento indiziario da poter porre a base della decisione, atteso che il medico incaricato dalla compagnia convenuta, dopo aver decritto dettagliatamente le lesioni riportate da essa attrice, aveva espresso un giudizio positivo circa la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni e tra lesioni e menomazione, riconoscendo una invalidità permanente dell'11%, una ITT di gg.30, una ITP parziale al 75% di gg.30, una IPT al 50% di gg. 20 e una ITP al 25% di gg. 20.
2.9. Infine, con l'ultimo motivo, intitolato “Sulle spese di lite”, si censura la decisione impugnata quanto al governo delle spese, chiedendone la riforma in conseguenza dell'accoglimento del gravame, con condanna di controparte per entrambi i gradi e attribuzione all'avvocato antistatario di essa impugnante.
2.10. Sulla base dei su riportati motivi, l'appellante ha concluso chiedendo, in totale riforma della decisione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. Controparte_4 nella causazione del sinistro stradale oggetto di causa, e conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore di tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti a causa del sinistro in questione ed, in particolare del danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico, morale e del danno esistenziale), come elencati ai capi da D) ad F) dell'atto di citazione, nella misura indicata ovvero in quella maggiore o minore risultante in corso di causa mediante specifica C.T.U. medica, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute pari all'importo totale di € 2.720,46 nonché di quelle a sostenersi;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
3. Ha resistito al gravame la con comparsa di risposta depositata Controparte_2 telematicamente in data 23.04.2021, instando per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
4. Il Sig. non si è costituito, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto Controparte_4
d'appello, e ne è stata dichiarata la contumacia. 5. Nel presente grado è stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado in formato telematico e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa, scardinata dalla V sezione originaria assegnataria, è stata trasmessa a questa II sezione ed è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 21.5.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc
6. Preliminarmente, va dato atto, all'esito della verifica d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione.
Ed invero, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7642/2020
è stata pubblicata in data 17.11.2020, non è stata notificata, e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 22.01.2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. – dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dieru.
7. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
7.1 Per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente il primo, il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo d'appello con cui si lamenta, in sostanza, il cattivo governo che il tribunale avrebbe fatto della regola probatoria dettata dall'art. 2054 comma 1 c.c. nonché dell'art. 116 cpc quanto alla valutazione del complessivo materiale istruttorio raccolto in primo grado, per aver obliterato una serie di risultanze processuali ricavabili dai documenti, dalla prova testimoniale e dal contegno processuale del convenuto idonee Controparte_4
a dimostrare, a dire dell'appellante, la verificazione del fatto storico dedotto in citazione, negato dal primo giudice.
7.2. Prima di procedere al riesame del quadro probatorio sollecitato dai predetti motivi di censura, è utile rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio, riconducibile nell'alveo dell'art. 2054 comma 1 c.c., non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dunque, non preclude nell'ipotesi, come quella prospettata in giudizio di investimento di un pedone, anche se il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c., l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., potendo anche escludere ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di un pedone” (ex plurimis
Cass. ordinanza n. 28281/2025; Cass. n. 17985/2020).
Dunque, anche in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, la dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane a carico del danneggiato. Ed infatti, solo se è ritenuta provata la verificazione dell'investimento, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c.
(cfr. Cass. civ., ordinanza 22844/2024).
7.3. Ciò precisato, ritiene questa Corte territoriale che il primo giudice abbia correttamente ritenuto non provato il fatto storico come dedotto in citazione dalla Parte_1
7.4. Non è contestato che le dichiarazioni testimoniali dei testi escussi su istanza di parte attrice siano del tutto inutili per la ricostruzione dell'accaduto, come già osservato dal primo giudice.
Ed invero, testimonianza della sig.ra. , escussa all'udienza del 21.11.2017, Testimone_1
si inserisce nel novero delle c.d. testimonianze de relato. Difatti, la teste riferisce di fatti appresi, non perché presente al sinistro oggetto di causa, bensì perché raccontati da terzi, a loro volta non presenti al momento del sinistro. Si legge chiaramente nella sua deposizione:
“non ho assistito al sinistro ma confermo che la circostanza mi è stata riferita dalla sorella di mia madre e da mia cugina” – “preciso che mia zia e mia cugina, le quali mi riferivano le circostanze di cui al capo a) non hanno assistito all'incidente, ma mi riferivano di essere state a loro volta informate dal medico fiduciario di famiglia”. Ebbene, con la deposizione testimoniale de relato, come è noto, i testimoni de relato in genere (diversamente dai testimoni de relato actoris che sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa) depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, con il concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. civ., sez. I, del 15 gennaio 2015, n. 569).
Nel caso sub specie si tratta di una testimonianza che non ha la sua “base” in testimoni diretti, bensì in ulteriori dichiarazioni provenienti da soggetti che non hanno assistito ad alcunché.
Il Giudice di prime cure non ha violato alcuna regola giuridica laddove ha ritenuto che la testimonianza de relato non potesse costituire prova sufficiente a fondare la dimostrazione della dinamica dell'evento come raccontato dall'odierna appellante.
La testimonianza resa dal , escusso all'udienza del 27.03.2018, invece Testimone_2
riferisce di fatti successivi al presunto fatto illecito, ossia alle presunte conseguenze di esso.
Non avendo assistito all'evento, anche tale testimonianza è del tutto insufficiente a fornire elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto, come già ritenuto dal primo giudice.
7.5. Assodata l'insufficienza probatoria rinvenibile dalle prove testimoniali dirette offerte dall'appellante, occorre passare alla verifica delle altre risultanze processuali di cui il primo giudice non ha fatto menzione nel suo percorso logico argomentativo e che l'appellante ha chiesto se ne tenga conto in questo grado, ritenendole significative per dimostrare il fatto storico dell'investimento subito.
7.6. Ritiene la Corte che anche all'esito del riesame condotto in questa sede non emergano elementi sufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro dedotto in citazione in termini di investimento della ad opera del motociclo condotto da Parte_1 Controparte_4 7.7. Non soccorre al riguardo la documentazione versata in atti, dalla quale non è possibile rinvenire alcun elemento probatorio utile a consentire un'adeguata e verosimile ricostruzione della vicenda storica nei termini voluti dall'appellante.
7.7.1.In particolare, la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa effettuata da in data 22.9.2014 prodotta in atti dalla Controparte_4 Controparte_5
contiene una descrizione dell'evento dalla quale non è dato desumere che si sia trattato di
“investimento”, avendo il denunciate dichiarato che il motociclo da lui condotto era fermo e che era stata la ad impattare contro il mezzo per poi barcollare e cadere Parte_1 lentamente a terra, in tal modo addossando totalmente alla condotta del pedone la verificazione dell'evento.
Peraltro, tale denuncia, proveniente dal presunto danneggiante, non sarebbe in ogni caso utilizzabile come prova in danno della compagnia assicurativa, nei cui confronti sarebbe solo liberamente apprezzabile ex art. 2733 c.c. unitamente ad altre emergenze istruttorie (ex plurimis Cass. 6857/2000).
7.7.2. Del pari, non è utile a fornire la prova dell'investimento la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa, il Dott. (consulenza Persona_1 acquisita agli atti, per ordine del Giudice, in data 23.05.2017).
Occorre evidenziare, in generale, che la consulenza tecnica ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere.
La consulenza di parte, poi, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili.
La stessa, nel caso di specie, non fornisce alcun elemento utile a ricostruire l'effettiva dinamica dell'evento, avendo come suo oggetto solo la valutazione di compatibilità, in termini di nesso eziologico, tra il sinistro dedotto in giudizio e le lesioni riportate dalla appellante ma non anche le modalità di verificazione dell'accaduto. 8. Neanche la testimonianza circa la dinamica dell'evento resa da Testimone_3
(unico teste oculare, addotto dalla compagnia assicurativa convenuta) è utile a suffragare l'accadimento come narrato dall'appellante.
Lo stesso, invero, ha confermato la dichiarazione resa dal padre in occasione della denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa nei termini che di seguito sono testualmente riportati
(v. verbale udienza del 27.3.2018): “Sono il figlio del conducente del motociclo Honda e mi trovavo come passeggero a bordo dello stesso al momento dell'incidente…. A metà settembre del 2014 verso le due e mezza-tre di pomeriggio, mentre mio padre mi accompagnava a casa, a bordo del suo motociclo, dopo avermi prelevato da scuola, nei pressi dell'incrocio tra via Ribera e V.co Acitillo, rallentò prima delle strisce pedonali… preciso che la sig.ra uscì dietro un furgone fuori dalle strisce pedonali mentre Parte_1 il motorino stava superando il furgone che era fermo sul lato sinistro della strada;
… la sig.ra ha barcollato ed è caduta vicino al motorino di fianco all'edicola e la Parte_1 signora mentre barcollava ha toccato il motorino , la signora è caduta a terra… Preciso che quando la signora è caduta a terra o meglio quando ha urtato il motorino, lo stesso era fermo…Preciso che l'incidente si è verificato una cinquantina di metri prima delle strisce pedonali. La signora attraversava in diagonale da sinistra rispetto al nostro senso di marcia. Preciso che la strada dove si è verificato l'incidente è a senso unico e l'incidente si
è verificato nel lato centro sinistra della strada”.
Tale deposizione, anche alla luce di una valutazione frazionata come suggerito dall'appellante, volta a valorizzarne l'attendibilità limitatamente a determinati contenuti, non è sufficiente a costituire prova del sinistro con le modalità dedotte dall'appellante in quanto non risulta provato che il motorino fosse in movimento e procedesse a elevata velocità e che la stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. Parte_1
Piuttosto, la dinamica dei fatti che emerge dalla deposizione sopra riportata è che il motorino, percorrendo la via Ribera, strada a senso unico, rallentava e si fermava prima delle strisce pedonali quando, da dietro un furgone parcheggiato sul lato sinistro della strada, “sbucava” la sig.ra che andava essa ad urtare il motociclo perdendo Parte_1
l'equilibrio e cadendo a terra. Tale versione dell'accadimento è l'unica che risulta dal materiale probatorio raccolto e non
è smentita da prove di segno opposto.
9. Infine, non è condivisibile il rilievo con cui l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui non prende in considerazione l'ingiustificata assenza del CP_4 all'udienza del 30.05.2017 (udienza volta a rendere interrogatorio formale deferito giusta
Ordinanza resa fuori udienza il 13.12.206 e notificatagli in data 07.03.2017).
Ebbene, effettivamente ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può, valutato ogni altro elemento di prova, ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Nel caso di specie, tuttavia, ulteriori elementi probatori – come già motivato sopra – non sono rinvenibili: il thema probandum necessario all'accoglimento della domanda su cui poteva innestarsi il dettato dell'art. 232 c.p.c. non risulta essere stato dimostrato.
Non appare superfluo sottolineare che la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Dunque, diversamente dal giuramento decisorio – che ai sensi dell'art. 233 e ss. c.p.c. è prova legale e se non reso, per assenza ingiustificata o rifiuto di prestarlo, determina la soccombenza in giudizio – in questo caso il giudice può, ma non deve, ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
10. A fronte di un siffatto quadro probatorio, il Giudice di prime cure bene ha ritenuto di rigettare la domanda.
Del resto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., sez. I, del 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. civ., sez. VI, ord., del 4 luglio 2017, n.
16467; Cass. sez. lavoro, del 7 gennaio 2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., sez. I, del 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. civ., sez. II, ord., del 28 dicembre 2023, n. 36298).
Ciò posto, ad avviso di questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stato provato dall'attrice il verificarsi dell'evento lesivo così come descritto in citazione.
11. Restano assorbiti gli altri motivi di gravame, relativi al quantum debeatur e alle spese del primo grado, stante la conferma del rigetto della domanda attorea sotto il profilo dell'”an”.
12. In conclusione, l'appello è infondato e va integralmente respinto.
13. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base parametrica degli importi minimi (stante la semplicità delle questioni controverse) di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta (studio, introduttiva e decisoria) e del valore della causa (indeterminato basso, scaglione da € 52001,00 ad € 26.000,00).
14. Non è luogo a provvedere quanto alle spese in relazione all'appellato rimasto contumace.
15. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da (C.F. ) avverso la Parte_1 C.F._1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 7642/2020, pubblicata il 17.11.2020, così definitivamente provvede: 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore della che liquida nel complessivo importo di € Controparte_5
1984,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Nulla per le spese del grado nei confronti dell'appellato rimasto contumace;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, li 5.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Giaccio, Magistrato
Ordinario in Tirocinio