TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/09/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SCHIARITI ANNA MARIA e dell'avv. SARRA FABIO MARIA ed elettivamente domiciliato in Ricadi (VV), alla via G.
Garibaldi n. 14 presso il difensore;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. MASSARA ICONIO ed elettivamente domiciliato in
Vibo Valentia Via Spinelli presso il difensore;
OGGETTO: opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 32 D.Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., si opponeva all'Ingiunzione di pagamento -
R.d. n. 639/1910- n. 23 del 11.03.2019, con la quale il gli Controparte_1 intimava il pagamento di complessivi euro 14.537,88, per le somme portate nella pagina 1 di 9 fattura n. 1244, emessa in data 09.09.2016, dell'importo di € 1.800,55 e nella fattura n. 1245, emessa in data 26.07.2018, per un importo di euro 12.697,24 oltre spese di notifica del sollecito di pagamento a titolo di canoni di acqua, depurazione e fognatura anni 2013 e 2014,
A fondamento dell'opposizione l'opponente deduceva che le somme oggetto dell'ingiunzione non erano dovute sul presupposto che il consumo dell'acqua era stato calcolato in eccesso, in via forfettaria e non era riferibile al consumo effettivo.
Specificava che gli importi ingiunti scaturivano dall'applicazione nei confronti dell'utente del regime forfettario istituito dal Comune di Ricadi con delibera n.54 del
08.09.2014 per l'anno 2014 e con delibera n.25 del 29.11.2013 per l'anno 2013 con cui veniva disposta la suddivisione degli utenti fruitori per fasce di consumo.
Eccepiva che il sistema di calcolo presunto posto in essere dall'ente locale, oltre a violare il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. richiedendo a tutti gli appartenenti alla fascia di consumo il pagamento degli stessi importi pur in presenza di consumi differenti, integrava altresì una grave violazione degli obblighi contrattuali assunti in forza di regolare contratto di somministrazione di acqua potabile ex art. 1559 c.c.
Deduceva altresì che per entrambe le fatture il consumo era calcolato in eccesso per evidente errore di calcolo o lettura del contatore come emergeva dal fatto che in data
6 aprile 2019 il contatore segnava un consumo di molto inferiore (mc.
6.5345 vedi comunicazione di autolettura n. prot. 4590) di quello che risultava nella fattura del
2014 (mc. 8.062) e che la medesima anomalia emergeva con riguardo alla fattura del
2013 che riportava un consumo di mc 5.414,00
Aggiungeva altresì che negli anni in contestazione il non aveva provveduto CP_1 alla lettura dei contatori in violazione degli obblighi contrattuali e che in ogni caso non aveva mai disposto la regolarizzazione delle forniture mediante stipula dei relativi contratti in forma scritta per quanto riguarda le modifiche dei termini di fornitura e l'aumento del canone, non trovando la variazione tariffaria disposta unilateralmente giustificazione in nessuna norma di legge.
Pertanto chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.23 del 11.03.2019, di dichiarare l'illegittimità dell'impugnata pagina 2 di 9 intimazione, disapplicare le delibere emesse illegittimamente dal e Controparte_1 per l'effetto annullare le fatture emesse dal 2013 e Controparte_2 canone idrico 2014 formulando le seguenti conclusioni: “ 1)-Dichiarare l'illegittimità dell'opposta ingiunzione di pagamento, per mancata certezza del credito e del titolo abilitante alla pretesa di pagamento (contratto). 2.- Nel merito, dichiarare l'illegittimità sostanziale dell'impugnata ingiunzione ovvero accertare e dichiarare che le somme pretese dal per la causale di cui in premessa, non sono dovute Controparte_3 dall'attore, perché forfettariamente e in eccesso calcolate e, perciò, non riferibili all'effettivo consumo;
3.- Disapplicare la delibera n. 54, del 08.09.2014- Canone idrico anno 2014- e la delibera n. 25 del 29.11.2013- Canone idrico anno 2013, emesse illegittimamente dal per le causali di cui in narrativa. 4.- Controparte_1
Conseguentemente e per l'effetto annullare la fattura n. 1244- Canone idrico anno
2013- perché calcolata su un consumo non reale ma calcolato con metodo forfettario e dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti della fattura n.
1245 Canone idrico 2014, annullata dopo tre anni, dallo stesso Ente, perché finalmente, ha dichiarato che i mc erano stati inseriti in maniera errata e non congrui al consumo effettivo;
5) – Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.09.2019 il che resisteva alla Controparte_1 opposizione avversa formulando le seguenti conclusioni: “Rigettare la richiesta di sospensione dell'atto gravato in quanto infondata e palesemente immotivata. Per
l'effetto e nel merito: • Rigettare la domanda proposta dalla controparte perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni indicate. • Per l'effetto confermare la validità dell'atto impugnato condannando la società attrice al pagamento della somma di € 14.537,88, in favore del In subordine: Controparte_1
• Ritenere congrua e valida la richiesta di pagamento sotto il profilo dell'indebito arricchimento dell'utente, per aver usufruito del servizio idrico senza pagare il corrispettivo, e per l'effetto condannarlo alla stessa somma richiesta con l'avviso di pagamento impugnato, sotto tale profilo giuridico ineludibile e/o di quella maggiore o minore somme che dovesse accertarsi in corso di causa;
In ogni caso: • Condannare
l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.” pagina 3 di 9 Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa, istruita documentalmente, è transitata nel ruolo di Codesto Giudicante con provvedimento presidenziale del 22.01.24; dopo diversi rinvii di ufficio dovuti al carico del ruolo con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.25 è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato previa concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente l'opposizione spiegata deve essere qualificata come opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, ex artt. 3 R.D. 639/2010 e 32 D.Lgs. 150/2011.
In particolare, l'ingiunzione fiscale è un istituto caratterizzato dalla snellezza della procedura di recupero del credito che consente, in caso di morosità persistente, di agire esecutivamente in modo rapido, senza dover prima iscrivere a ruolo gli importi dovuti. L'ingiunzione fiscale può essere adottata direttamente dai Comuni, quali enti creditori, oppure dai soggetti affidatari del recupero delle entrate patrimoniali
(società private ed enti abilitati alla riscossione di entrate patrimoniali, iscritti in apposito albo ministeriale). L'opposizione ad ingiunzione fiscale è, infatti, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione di attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova. Tale onere probatorio va, tuttavia, inteso con riferimento alle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria ex adverso azionata con l'ingiunzione fiscale, ma non esonera di certo il soggetto emittente della ingiunzione a produrre ogni documentazione probante il credito così azionato. L'ordinanza ingiunzione fiscale è espressione del potere di accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e non un nuovo atto impositivo, in quanto si pone a valle dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce, con la conseguenza che, una volta che quest'ultimo sia divenuto definitivo, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito (cfr. Cass. Civ.,
Sez. V, Ord., 18 aprile 2019, n. 10896)
pagina 4 di 9 Sempre preliminarmente deve poi essere dichiara la parziale cessata materia del contendere con riferimento al pagamento della somma portata dalla fattura n. 1245
Canone idrico 2014 come richiesto dallo stesso opponente in sede di comparsa conclusione. E, infatti, come dedotto da entrambe le parti, in data 21 settembre
2022, il a seguito di verifiche, ha annullato in autotutela la fattura CP_1 CP_1 canone idrico 2014, emettendone una nuova per un importo pari ad € 2.309,00, che non è stata contestata dallo stesso opponente.
Al contrario l'opponente ha insistito nelle conclusioni rassegnate con riguardo all' impugnata ingiunzione in relazione al pagamento della fattura n. 1244 Canone idrico anno 2013, emessa illegittimamente dal per le causali Controparte_1 sopra indicate.
Né può essere condivisa la prospettazione dell'opposta secondo cui l'opponente avrebbe riconosciuto integralmente il debito sul presupposto di aver formalizzato richiesta di rateazione per il canone idrico anni 2012, 2013, 2014, 2015, e di aver provveduto al quasi integrale pagamento. Dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta infatti che la richiesta di rateizzazione non abbia avuto ad oggetto anche i canoni idrici per gli anni 2013 e 2014 che la società opponente non ha mai riconosciuto, ma sempre contestato (cfr.all. 7 e 8 comparsa di replica opponente)
Pertanto, venendo al merito del giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento – e limitatamente alla somma portata dalla fattura n. 1244- Canone idrico anno 2013- si rileva come l'opposizione non sia fondata, per quanto di ragione e nei limiti di seguito evidenziati.
Sinteticamente i motivi di censura afferiscono alla legittimità o meno della quantificazione del canone sulla base di consumi presuntivi;
alla eccessività dei consumi indicati in entrambe le fatture oggetto dell'ingiunzione per errore di calcolo e in assenza di lettura del contatore;
alla legittimità o meno della richiesta di pagamento in attuazione dei limiti ridefiniti in sede di delibera senza la stipula di un nuovo contratto di fornitura.
pagina 5 di 9 La censura relativa al rispetto della forma scritta riferita alla mancata sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura all'esito delle intervenute modifiche delle condizioni unilateralmente disposte con la delibera n. 54, del 08.09.2014- Canone idrico anno 2014- e la delibera n. 25 del 29.11.2013- Canone idrico anno 2013, la quale è sua volta strettamente legata alla censura relativa all'utilizzo del calcolo in via presuntiva dei canoni idrici, non si ritiene meritevole di condivisione.
A tal fine è bene richiamare la normativa di riferimento in forza della quale "la tariffa
è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'art. 11, comma 3" (cfr. L. n. 36 del 1994, art. 13, comma 5, Disposizioni in materia di risorse idriche). Ancora, "fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13, comma
3, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del medesimo art. 13, comma 5, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione (...) sono fissati con Delib. del " (cfr. L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 29 Misure di Per_1 finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
In altri termini, dunque, le disposizioni richiamate ammettono che l'ente erogatore possa determinare le tariffe da applicare, anche in via successiva, con la previsione di un minimo garantito o di tariffe aggiornate a copertura dei costi, in forza di specifiche delibere comunali. La stessa giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito che l'eterodeterminazione delle tariffe da parte del non può basarsi CP_1 esclusivamente su di una previsione autorizzativa programmatica (come un regolamento) richiedendo, al contrario, la sua attuazione mediante l'adozione di una specifica delibera (cfr. Cassazione n. 5209/2019 secondo cui In tema di somministrazione di acqua potabile da parte del l'addebito all'utente, non già in base al consumo effettivo, ma secondo il criterio del "minimo garantito", non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l'eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell'ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica delibera comunale che ne fissi i pagina 6 di 9 parametri dell'"an" e del "quantum", imprescindibili al fine di consentirne l'inserimento automatico ex art. 1339 c.c. nel contratto di fornitura.).
In forza di tale potere normativo secondario, dunque, la tariffa così come rideterminata e la previsione di un minimo garantito trovano la loro fonte in un potere autoritativo del pienamente legittimo e si inseriscono automaticamente ex art. 1339 c.c. nel contratto di fornitura stipulato a monte con l'utente del servizio. Nel caso di specie la determinazione del consumo secondo il criterio presuntivo è avvenuto in forza delle delibere citate e non risultando che i provvedimenti amministrativi in questione siano stati impugnati e annullati vanno considerati validi ed efficaci e la loro legittimità non può in questa sede essere oggetto di vaglio giudiziale, restando prelusa anche la loro disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, abolitiva del contenzioso amministrativo.
Pertanto, tale determinazione di calcolo secondo modalità presunte deve ritenersi inserita automaticamente nel contratto di fornitura.
In ogni caso appare infondata anche la censura relativa all' utilizzo del criterio di calcolo presuntivo, la quantificazione del canone dovuto sulla base di tale criterio in luogo di quello sui consumi effettivi è legittima sulla base delle seguenti considerazioni.
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “in difetto di rilevazione del consumo effettivo dell'acqua è consentito far ricorso a criteri di consumo presuntivo minimo rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare” (cfr. Cassazione n.
14855/2007). In linea generale la lettura del contatore, che deve essere effettuata almeno una volta all'anno, deve essere eseguita da addetti del fornitore o da personale incaricato dallo stesso. Quando non è possibile eseguire la lettura, il personale lascia nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura. Ciò non esaurisce, tuttavia, le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica al gestore del servizio, che emetterà fattura sulla base dei consumi così rilevati (fatta salva la possibilità per il gestore di accedere in qualsiasi momento al contatore per verificare la corrispondenza tra il dato comunicato dall'utente e quello registrato dal contatore). La violazione dell'obbligo di lettura periodica del pagina 7 di 9 contatore non legittima dunque l'utente a rifiutare il pagamento dei consumi fatturati, trattandosi di consumi calcolati secondo un criterio presuntivo – la stima dei consumi fatta sulla base dei consumi abituali di quell'utente, ricavati dai dati esposti nelle fatture precedenti – che opera solo nel caso in cui non possa essere fatturato il consumo effettivo di acqua a causa dell'omessa comunicazione dell'autolettura da parte dell'utente, su cui grava un vero e proprio obbligo contrattuale di cooperare al fine di rendere possibile la lettura dei consumi effettivi, che trova la sua fonte nel regolamento del servizio idrico e – più in generale – nel dovere di buona fede contrattuale.
Ebbene nella specie non risulta che l'utente abbia provveduto a comunicare alcuna autolettura del contatore per il periodo considerato e contestato e nella specie per l'anno 2013; al contrario dalle fatture allegate dalla stessa opponente (all.1 memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.) in relazione agli anni 2008-2009-2010-2012- il consumo fatturato per l'anno 2013 appare in linea con i dati ricavati dalle predette fatture.
La parziale cessazione della materia del contendere a seguito del ritiro in autotutela da parte dello stesso di una delle due fatture – nella specie la fattura n. CP_1
1245 avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile per l'anno 2014 ove è stata riconosciuto l'erroneità del calcolo – oggetto dell'ingiunzione fiscale impugnata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma portata dalla fattura n. 1245 avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile per l'anno 2014 oggetto dell'ingiunzione fiscale impugnata;
;
- Rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. 23 del 11.03.2019 in relazione alla fattura n. 1244- Canone idrico anno 2013
- Compensa integralmente le spese di lite pagina 8 di 9
Vibo Valentia, 8 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SCHIARITI ANNA MARIA e dell'avv. SARRA FABIO MARIA ed elettivamente domiciliato in Ricadi (VV), alla via G.
Garibaldi n. 14 presso il difensore;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. MASSARA ICONIO ed elettivamente domiciliato in
Vibo Valentia Via Spinelli presso il difensore;
OGGETTO: opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 32 D.Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., si opponeva all'Ingiunzione di pagamento -
R.d. n. 639/1910- n. 23 del 11.03.2019, con la quale il gli Controparte_1 intimava il pagamento di complessivi euro 14.537,88, per le somme portate nella pagina 1 di 9 fattura n. 1244, emessa in data 09.09.2016, dell'importo di € 1.800,55 e nella fattura n. 1245, emessa in data 26.07.2018, per un importo di euro 12.697,24 oltre spese di notifica del sollecito di pagamento a titolo di canoni di acqua, depurazione e fognatura anni 2013 e 2014,
A fondamento dell'opposizione l'opponente deduceva che le somme oggetto dell'ingiunzione non erano dovute sul presupposto che il consumo dell'acqua era stato calcolato in eccesso, in via forfettaria e non era riferibile al consumo effettivo.
Specificava che gli importi ingiunti scaturivano dall'applicazione nei confronti dell'utente del regime forfettario istituito dal Comune di Ricadi con delibera n.54 del
08.09.2014 per l'anno 2014 e con delibera n.25 del 29.11.2013 per l'anno 2013 con cui veniva disposta la suddivisione degli utenti fruitori per fasce di consumo.
Eccepiva che il sistema di calcolo presunto posto in essere dall'ente locale, oltre a violare il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. richiedendo a tutti gli appartenenti alla fascia di consumo il pagamento degli stessi importi pur in presenza di consumi differenti, integrava altresì una grave violazione degli obblighi contrattuali assunti in forza di regolare contratto di somministrazione di acqua potabile ex art. 1559 c.c.
Deduceva altresì che per entrambe le fatture il consumo era calcolato in eccesso per evidente errore di calcolo o lettura del contatore come emergeva dal fatto che in data
6 aprile 2019 il contatore segnava un consumo di molto inferiore (mc.
6.5345 vedi comunicazione di autolettura n. prot. 4590) di quello che risultava nella fattura del
2014 (mc. 8.062) e che la medesima anomalia emergeva con riguardo alla fattura del
2013 che riportava un consumo di mc 5.414,00
Aggiungeva altresì che negli anni in contestazione il non aveva provveduto CP_1 alla lettura dei contatori in violazione degli obblighi contrattuali e che in ogni caso non aveva mai disposto la regolarizzazione delle forniture mediante stipula dei relativi contratti in forma scritta per quanto riguarda le modifiche dei termini di fornitura e l'aumento del canone, non trovando la variazione tariffaria disposta unilateralmente giustificazione in nessuna norma di legge.
Pertanto chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.23 del 11.03.2019, di dichiarare l'illegittimità dell'impugnata pagina 2 di 9 intimazione, disapplicare le delibere emesse illegittimamente dal e Controparte_1 per l'effetto annullare le fatture emesse dal 2013 e Controparte_2 canone idrico 2014 formulando le seguenti conclusioni: “ 1)-Dichiarare l'illegittimità dell'opposta ingiunzione di pagamento, per mancata certezza del credito e del titolo abilitante alla pretesa di pagamento (contratto). 2.- Nel merito, dichiarare l'illegittimità sostanziale dell'impugnata ingiunzione ovvero accertare e dichiarare che le somme pretese dal per la causale di cui in premessa, non sono dovute Controparte_3 dall'attore, perché forfettariamente e in eccesso calcolate e, perciò, non riferibili all'effettivo consumo;
3.- Disapplicare la delibera n. 54, del 08.09.2014- Canone idrico anno 2014- e la delibera n. 25 del 29.11.2013- Canone idrico anno 2013, emesse illegittimamente dal per le causali di cui in narrativa. 4.- Controparte_1
Conseguentemente e per l'effetto annullare la fattura n. 1244- Canone idrico anno
2013- perché calcolata su un consumo non reale ma calcolato con metodo forfettario e dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti della fattura n.
1245 Canone idrico 2014, annullata dopo tre anni, dallo stesso Ente, perché finalmente, ha dichiarato che i mc erano stati inseriti in maniera errata e non congrui al consumo effettivo;
5) – Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.09.2019 il che resisteva alla Controparte_1 opposizione avversa formulando le seguenti conclusioni: “Rigettare la richiesta di sospensione dell'atto gravato in quanto infondata e palesemente immotivata. Per
l'effetto e nel merito: • Rigettare la domanda proposta dalla controparte perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni indicate. • Per l'effetto confermare la validità dell'atto impugnato condannando la società attrice al pagamento della somma di € 14.537,88, in favore del In subordine: Controparte_1
• Ritenere congrua e valida la richiesta di pagamento sotto il profilo dell'indebito arricchimento dell'utente, per aver usufruito del servizio idrico senza pagare il corrispettivo, e per l'effetto condannarlo alla stessa somma richiesta con l'avviso di pagamento impugnato, sotto tale profilo giuridico ineludibile e/o di quella maggiore o minore somme che dovesse accertarsi in corso di causa;
In ogni caso: • Condannare
l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.” pagina 3 di 9 Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa, istruita documentalmente, è transitata nel ruolo di Codesto Giudicante con provvedimento presidenziale del 22.01.24; dopo diversi rinvii di ufficio dovuti al carico del ruolo con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.25 è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato previa concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente l'opposizione spiegata deve essere qualificata come opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, ex artt. 3 R.D. 639/2010 e 32 D.Lgs. 150/2011.
In particolare, l'ingiunzione fiscale è un istituto caratterizzato dalla snellezza della procedura di recupero del credito che consente, in caso di morosità persistente, di agire esecutivamente in modo rapido, senza dover prima iscrivere a ruolo gli importi dovuti. L'ingiunzione fiscale può essere adottata direttamente dai Comuni, quali enti creditori, oppure dai soggetti affidatari del recupero delle entrate patrimoniali
(società private ed enti abilitati alla riscossione di entrate patrimoniali, iscritti in apposito albo ministeriale). L'opposizione ad ingiunzione fiscale è, infatti, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione di attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova. Tale onere probatorio va, tuttavia, inteso con riferimento alle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria ex adverso azionata con l'ingiunzione fiscale, ma non esonera di certo il soggetto emittente della ingiunzione a produrre ogni documentazione probante il credito così azionato. L'ordinanza ingiunzione fiscale è espressione del potere di accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e non un nuovo atto impositivo, in quanto si pone a valle dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce, con la conseguenza che, una volta che quest'ultimo sia divenuto definitivo, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito (cfr. Cass. Civ.,
Sez. V, Ord., 18 aprile 2019, n. 10896)
pagina 4 di 9 Sempre preliminarmente deve poi essere dichiara la parziale cessata materia del contendere con riferimento al pagamento della somma portata dalla fattura n. 1245
Canone idrico 2014 come richiesto dallo stesso opponente in sede di comparsa conclusione. E, infatti, come dedotto da entrambe le parti, in data 21 settembre
2022, il a seguito di verifiche, ha annullato in autotutela la fattura CP_1 CP_1 canone idrico 2014, emettendone una nuova per un importo pari ad € 2.309,00, che non è stata contestata dallo stesso opponente.
Al contrario l'opponente ha insistito nelle conclusioni rassegnate con riguardo all' impugnata ingiunzione in relazione al pagamento della fattura n. 1244 Canone idrico anno 2013, emessa illegittimamente dal per le causali Controparte_1 sopra indicate.
Né può essere condivisa la prospettazione dell'opposta secondo cui l'opponente avrebbe riconosciuto integralmente il debito sul presupposto di aver formalizzato richiesta di rateazione per il canone idrico anni 2012, 2013, 2014, 2015, e di aver provveduto al quasi integrale pagamento. Dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta infatti che la richiesta di rateizzazione non abbia avuto ad oggetto anche i canoni idrici per gli anni 2013 e 2014 che la società opponente non ha mai riconosciuto, ma sempre contestato (cfr.all. 7 e 8 comparsa di replica opponente)
Pertanto, venendo al merito del giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento – e limitatamente alla somma portata dalla fattura n. 1244- Canone idrico anno 2013- si rileva come l'opposizione non sia fondata, per quanto di ragione e nei limiti di seguito evidenziati.
Sinteticamente i motivi di censura afferiscono alla legittimità o meno della quantificazione del canone sulla base di consumi presuntivi;
alla eccessività dei consumi indicati in entrambe le fatture oggetto dell'ingiunzione per errore di calcolo e in assenza di lettura del contatore;
alla legittimità o meno della richiesta di pagamento in attuazione dei limiti ridefiniti in sede di delibera senza la stipula di un nuovo contratto di fornitura.
pagina 5 di 9 La censura relativa al rispetto della forma scritta riferita alla mancata sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura all'esito delle intervenute modifiche delle condizioni unilateralmente disposte con la delibera n. 54, del 08.09.2014- Canone idrico anno 2014- e la delibera n. 25 del 29.11.2013- Canone idrico anno 2013, la quale è sua volta strettamente legata alla censura relativa all'utilizzo del calcolo in via presuntiva dei canoni idrici, non si ritiene meritevole di condivisione.
A tal fine è bene richiamare la normativa di riferimento in forza della quale "la tariffa
è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'art. 11, comma 3" (cfr. L. n. 36 del 1994, art. 13, comma 5, Disposizioni in materia di risorse idriche). Ancora, "fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13, comma
3, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del medesimo art. 13, comma 5, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione (...) sono fissati con Delib. del " (cfr. L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 29 Misure di Per_1 finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
In altri termini, dunque, le disposizioni richiamate ammettono che l'ente erogatore possa determinare le tariffe da applicare, anche in via successiva, con la previsione di un minimo garantito o di tariffe aggiornate a copertura dei costi, in forza di specifiche delibere comunali. La stessa giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito che l'eterodeterminazione delle tariffe da parte del non può basarsi CP_1 esclusivamente su di una previsione autorizzativa programmatica (come un regolamento) richiedendo, al contrario, la sua attuazione mediante l'adozione di una specifica delibera (cfr. Cassazione n. 5209/2019 secondo cui In tema di somministrazione di acqua potabile da parte del l'addebito all'utente, non già in base al consumo effettivo, ma secondo il criterio del "minimo garantito", non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l'eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell'ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica delibera comunale che ne fissi i pagina 6 di 9 parametri dell'"an" e del "quantum", imprescindibili al fine di consentirne l'inserimento automatico ex art. 1339 c.c. nel contratto di fornitura.).
In forza di tale potere normativo secondario, dunque, la tariffa così come rideterminata e la previsione di un minimo garantito trovano la loro fonte in un potere autoritativo del pienamente legittimo e si inseriscono automaticamente ex art. 1339 c.c. nel contratto di fornitura stipulato a monte con l'utente del servizio. Nel caso di specie la determinazione del consumo secondo il criterio presuntivo è avvenuto in forza delle delibere citate e non risultando che i provvedimenti amministrativi in questione siano stati impugnati e annullati vanno considerati validi ed efficaci e la loro legittimità non può in questa sede essere oggetto di vaglio giudiziale, restando prelusa anche la loro disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, abolitiva del contenzioso amministrativo.
Pertanto, tale determinazione di calcolo secondo modalità presunte deve ritenersi inserita automaticamente nel contratto di fornitura.
In ogni caso appare infondata anche la censura relativa all' utilizzo del criterio di calcolo presuntivo, la quantificazione del canone dovuto sulla base di tale criterio in luogo di quello sui consumi effettivi è legittima sulla base delle seguenti considerazioni.
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “in difetto di rilevazione del consumo effettivo dell'acqua è consentito far ricorso a criteri di consumo presuntivo minimo rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare” (cfr. Cassazione n.
14855/2007). In linea generale la lettura del contatore, che deve essere effettuata almeno una volta all'anno, deve essere eseguita da addetti del fornitore o da personale incaricato dallo stesso. Quando non è possibile eseguire la lettura, il personale lascia nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura. Ciò non esaurisce, tuttavia, le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica al gestore del servizio, che emetterà fattura sulla base dei consumi così rilevati (fatta salva la possibilità per il gestore di accedere in qualsiasi momento al contatore per verificare la corrispondenza tra il dato comunicato dall'utente e quello registrato dal contatore). La violazione dell'obbligo di lettura periodica del pagina 7 di 9 contatore non legittima dunque l'utente a rifiutare il pagamento dei consumi fatturati, trattandosi di consumi calcolati secondo un criterio presuntivo – la stima dei consumi fatta sulla base dei consumi abituali di quell'utente, ricavati dai dati esposti nelle fatture precedenti – che opera solo nel caso in cui non possa essere fatturato il consumo effettivo di acqua a causa dell'omessa comunicazione dell'autolettura da parte dell'utente, su cui grava un vero e proprio obbligo contrattuale di cooperare al fine di rendere possibile la lettura dei consumi effettivi, che trova la sua fonte nel regolamento del servizio idrico e – più in generale – nel dovere di buona fede contrattuale.
Ebbene nella specie non risulta che l'utente abbia provveduto a comunicare alcuna autolettura del contatore per il periodo considerato e contestato e nella specie per l'anno 2013; al contrario dalle fatture allegate dalla stessa opponente (all.1 memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.) in relazione agli anni 2008-2009-2010-2012- il consumo fatturato per l'anno 2013 appare in linea con i dati ricavati dalle predette fatture.
La parziale cessazione della materia del contendere a seguito del ritiro in autotutela da parte dello stesso di una delle due fatture – nella specie la fattura n. CP_1
1245 avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile per l'anno 2014 ove è stata riconosciuto l'erroneità del calcolo – oggetto dell'ingiunzione fiscale impugnata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma portata dalla fattura n. 1245 avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile per l'anno 2014 oggetto dell'ingiunzione fiscale impugnata;
;
- Rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. 23 del 11.03.2019 in relazione alla fattura n. 1244- Canone idrico anno 2013
- Compensa integralmente le spese di lite pagina 8 di 9
Vibo Valentia, 8 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9