Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 476.
(Accettazione tacita).
L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.
(Accettazione tacita).
L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.
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- 1. accettazione tacita dell'ereditàhttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 219.12941
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Di conseguenza, la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all'eredità costituisce in sé accettazione tacita dell'eredità. Successioni – Stipulazione di un contratto preliminare di vendita - Accettazione tacita - Accettazione dell'eredità; Rif. Leg. Art. 476 c.c.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Vicenza, sentenza 06/11/2025, n. 1545Provvedimento: […] ed ai sensi dell'art 476 c.c. che la sig.ra Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. […] Pertanto risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 476 cc, potendosi affermare che, per essere nel possesso dei beni ereditari, Parte_2 ha realizzato una accettazione tacita della eredità paterna.Leggi di più...
- eredità·
- successione ereditaria·
- possesso beni ereditari·
- art. 485 c.c.·
- contumacia·
- accettazione tacita eredità·
- art. 476 c.c.