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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 208 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Nomentana n. 63, Roma, presso e nello studio legale dell'Avvocato Jacopo Baldi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore per la carica domiciliato in Roma, Via Ciro il Grande 2
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2025 chiedeva al Tribunale di accertare Parte_1
e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex art 1 L.18/80, nonché alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71, con decorrenza per la prima prestazione da agosto 2022 e per la seconda da aprile 2021 come riconosciuto dall'omologa n. 1835/2022 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia del 16/09/2024;
1 L' , nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita e deve essere CP_1 dichiarata la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha precisato che il ha ricevuto il pagamento dell'intera somma oggetto di domanda, Pt_1 con pagamento avvenuto in data 02/05/2025.
Non residua, pertanto, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito e deve essere conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la CP_1 celere risposta;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022,
n.35756 - vanno poste a carico dell' , considerato che il pagamento è avvenuto nel CP_1 maggio-giugno 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il
10/02/2025.
Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori minimi di cui alle tabelle allegate al decreto, stante l'estrema semplicità della questione, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi euro 1671,00 oltre per spese generali nella misura del 15% iva e c.p.a., da distrarsi a favore dell'avv.to Jacopo Baldi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia,30/10/2025
2 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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