Articolo 661 del Codice civile
Articolo 660Articolo 662
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19 aprile 1942
Art. 661.

(Prelegato).

Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredita' si considera come legato per l'intero ammontare.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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