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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2024, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5207 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA CARSO,6 TELESE TERME presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, OP
Resistente NT
, in persona del Presidente della Giunta ON
Regionale quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale D'Onofrio (CF. ) e C.F._1
(CF. ) giusta procura generale Controparte_3 C.F._2 ad lites in atti, elett.te dom.ti in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/12/2023 conveniva Parte_1 in giudizio e OP
esponendo di essere stata assunta dal ON
con mansioni di centralinista in quanto ipovedente a CP_1 decorrere dal 23.06.2011; che, dopo la nascita del figlio, inoltrava
1 domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, con decorrenza dall'1.9.2023, presso ASL Benevento
o presso REGIONE CAMPANIA Ufficio Genio Civile;
che, pur avendo avuto il nulla osta dall'Amministrazione di provenienza, l'assegnazione non si perfezionava e proponeva ricorso giudiziario conclusosi con ordinanza n.3399 del 11.10.2021 che ordinava alla l'assegnazione presso l'Ufficio del Genio ON
Civile; che, con decreto n. 99 del 29.11.2021, veniva assegnata a tale ufficio ma che, da tale data, pur rimanendo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, non riceveva più l'indennità di aministrazione, con riduzione della retribuzione mensile di €161,88; che aveva diritto a mantenere la retribuzione dell'Amministrazione di provenienza anche sotto forma di assegno ad personam riassorbibile;
che la responsabilità di detto pagamento gravava sull'Amministrazione di provenienza, in solido, con la CP_2
Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a godere di condizioni economiche equivalenti rispetto a quelle godute fino al 01/12/2021, mediante il pagamento della c.d. indennità di amministrazione, con decorrenza dal 01/12/2021, ovvero, in subordine, mediante riconoscimento di un assegno mensile ad personam in misura equivalente alla differenza tra il trattamento retributivo lordo goduto sino al 30/11/2021 e il trattamento retributivo lordo goduto successivamente al 01/12/2021; b) Per l'effetto, condannare il e OP la , in solido tra loro ed in persona dei rispettivi ON legali rappresentanti pro tempore, ovvero, in subordine, il solo o la sola al OP ON pagamento delle relative differenze retributive, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, a partire dal mese di 01/12/2021, oltre gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 del Codice civile, dalla data di maturazione delle singole poste del credito al soddisfo;
c) Vinte le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono creditori”.
Regolarmente costituita eccepiva ON
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
2 Il , regolarmente OP convenuto con PEC 29.04.2024, non si costituiva e ne dev'essere dichiarata la contumacia.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documetnale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La controversia verte sul diritto alla conservazione delle voci retributive in godimento nell'Amministrazione di provenienza, in ipotesi di mobilità volontaria.
Sul punto l'art.30 del Decreto legislativo del 30/03/2001 - N. 165 che discplina la mobilità volontaria del personale tra amministrazioni diverse, testualmente dispone al co. 2 quinquies, aggiunto dall'articolo 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246. “2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. La Suprema Corte, con la recente sentenza Cassazione civile sez. lav., 22/07/2024, n.20197 (sul punto anche Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 04/03/2024, n. 5749), ha chiarito che detta espressione non esclude la possibilità di applicare al dipendente trasferito assegni ad personam. Ed, infatti, la Corte ha ritenuto che, l'avverbio "esclusivamente" riferito al trattamento economico da riconoscersi e l'esplicito riferimento alla "iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione" non devono essere interpretate nel senso che, a seguito della novella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico della P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo.
L'avverbio "esclusivamente", va riferito al trattamento economico da riconoscersi, ma non esclude che possa essere mantenuto, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico già in godimento onde evitare per il dipendente una regressione delle condizioni economico-retributive in violazione dei "vincoli esistenti per la mobilità del settore pubblico, quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico" (così Cass. SU n. 26420/2006);
Pertanto anche nel caso in cui il transito del lavoratore si sia verificato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 246 del 2005, art. 16 comma 1, "la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa
3 realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 16 comma 1 della legge n. 246 del 2005, applicabile ratione temporis..., riconduce ormai in maniera espressa il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), al cui schema dogmatico anche prima della modifica apportata nel 2005 questa Corte aveva riferito l'istituto della mobilità volontaria (Cass. n. 18299 del 25.7.2017 , Cass. SSUU 6420/2006 e 19251/2010; Cass. 2/2017, 24724/2014, 5949/2012).
La Suprema Corte, dunque, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, ma ciò non esclude la conservazione del trattamento economico in godimento mediante assegno ad personam riassorbibile conformemente alle disposizioni normative in materia di cessione del contratto. Tale scelta interpretativa evita diversità di trattamento tra dipendenti, dello stesso ente, preservando, altresì, mediante gli assegni ad personam il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito (Cass. 169/2017, 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 101219/2014, 24949/2014, 2181/2013, 5959/2012; Ord. 21803/2014).
Il legislatore del 2005 certamente era mosso dall'esigenza di contenimento del costo del personale, ma valutandola, non in relazione alla singola amministrazione, bensì in un'ottica più generale, ossia con riferimento all'intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l'attività amministrativa, sicché, sotto questo profilo, la conservazione del trattamento economico fisso e continuativo goduto dal dipendente nell'ente di provenienza non determina alcuna lesione dell'interesse perseguito
D'alto canto certamente il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ritenendola uno strumento per attuare, a parità di costo, l'ottimale distribuzione del personale fra le amministrazioni pubbliche. Pertanto la riduzione del trattamento economico sarebbe stata incompatibile con detta finalità perché evidentemente disincentivante.
4 Deve concludersi, alla stregua dei rilievi suesposti, per la fondatezza del ricorso, posto che la ricorrente, nell'amministrazione di provenienza, godeva della c.d. indennità di amministrazione, non riconosciutale nell'Ente di approdo. Pertanto la dev'essere condannata al ON pagamento di un assegno mensile ad personam in misura equivalente alla differenza tra il trattamento retributivo lordo goduto sino al 30/11/2021 e il trattamento retributivo lordo goduto successivamente al 01/12/2021, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Per il principio della soccombenza ON dev'essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale. Nulla per le spese di OP
, non costituito.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e OP
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ON disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al godimento di un assegno ad personam riassorbibile relativo alla c.d. indennità di amministrazione in godimento presso OP
;
[...]
2) Condanna al pagamento in favore di ON di un assegno mensile ad personam in Parte_1 misura equivalente alla differenza tra il trattamento retributivo lordo goduto sino al 30/11/2021 e il trattamento retributivo lordo goduto successivamente al 01/12/2021, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. 1) condanna al pagamento in favore di ON delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €2.695 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. 3) Nulla per le spese del OP
[...]
Benevento 19.11.2024 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5207 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA CARSO,6 TELESE TERME presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, OP
Resistente NT
, in persona del Presidente della Giunta ON
Regionale quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale D'Onofrio (CF. ) e C.F._1
(CF. ) giusta procura generale Controparte_3 C.F._2 ad lites in atti, elett.te dom.ti in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/12/2023 conveniva Parte_1 in giudizio e OP
esponendo di essere stata assunta dal ON
con mansioni di centralinista in quanto ipovedente a CP_1 decorrere dal 23.06.2011; che, dopo la nascita del figlio, inoltrava
1 domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, con decorrenza dall'1.9.2023, presso ASL Benevento
o presso REGIONE CAMPANIA Ufficio Genio Civile;
che, pur avendo avuto il nulla osta dall'Amministrazione di provenienza, l'assegnazione non si perfezionava e proponeva ricorso giudiziario conclusosi con ordinanza n.3399 del 11.10.2021 che ordinava alla l'assegnazione presso l'Ufficio del Genio ON
Civile; che, con decreto n. 99 del 29.11.2021, veniva assegnata a tale ufficio ma che, da tale data, pur rimanendo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, non riceveva più l'indennità di aministrazione, con riduzione della retribuzione mensile di €161,88; che aveva diritto a mantenere la retribuzione dell'Amministrazione di provenienza anche sotto forma di assegno ad personam riassorbibile;
che la responsabilità di detto pagamento gravava sull'Amministrazione di provenienza, in solido, con la CP_2
Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a godere di condizioni economiche equivalenti rispetto a quelle godute fino al 01/12/2021, mediante il pagamento della c.d. indennità di amministrazione, con decorrenza dal 01/12/2021, ovvero, in subordine, mediante riconoscimento di un assegno mensile ad personam in misura equivalente alla differenza tra il trattamento retributivo lordo goduto sino al 30/11/2021 e il trattamento retributivo lordo goduto successivamente al 01/12/2021; b) Per l'effetto, condannare il e OP la , in solido tra loro ed in persona dei rispettivi ON legali rappresentanti pro tempore, ovvero, in subordine, il solo o la sola al OP ON pagamento delle relative differenze retributive, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, a partire dal mese di 01/12/2021, oltre gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 del Codice civile, dalla data di maturazione delle singole poste del credito al soddisfo;
c) Vinte le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono creditori”.
Regolarmente costituita eccepiva ON
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
2 Il , regolarmente OP convenuto con PEC 29.04.2024, non si costituiva e ne dev'essere dichiarata la contumacia.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documetnale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La controversia verte sul diritto alla conservazione delle voci retributive in godimento nell'Amministrazione di provenienza, in ipotesi di mobilità volontaria.
Sul punto l'art.30 del Decreto legislativo del 30/03/2001 - N. 165 che discplina la mobilità volontaria del personale tra amministrazioni diverse, testualmente dispone al co. 2 quinquies, aggiunto dall'articolo 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246. “2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. La Suprema Corte, con la recente sentenza Cassazione civile sez. lav., 22/07/2024, n.20197 (sul punto anche Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 04/03/2024, n. 5749), ha chiarito che detta espressione non esclude la possibilità di applicare al dipendente trasferito assegni ad personam. Ed, infatti, la Corte ha ritenuto che, l'avverbio "esclusivamente" riferito al trattamento economico da riconoscersi e l'esplicito riferimento alla "iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione" non devono essere interpretate nel senso che, a seguito della novella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico della P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo.
L'avverbio "esclusivamente", va riferito al trattamento economico da riconoscersi, ma non esclude che possa essere mantenuto, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico già in godimento onde evitare per il dipendente una regressione delle condizioni economico-retributive in violazione dei "vincoli esistenti per la mobilità del settore pubblico, quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico" (così Cass. SU n. 26420/2006);
Pertanto anche nel caso in cui il transito del lavoratore si sia verificato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 246 del 2005, art. 16 comma 1, "la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa
3 realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 16 comma 1 della legge n. 246 del 2005, applicabile ratione temporis..., riconduce ormai in maniera espressa il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), al cui schema dogmatico anche prima della modifica apportata nel 2005 questa Corte aveva riferito l'istituto della mobilità volontaria (Cass. n. 18299 del 25.7.2017 , Cass. SSUU 6420/2006 e 19251/2010; Cass. 2/2017, 24724/2014, 5949/2012).
La Suprema Corte, dunque, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, ma ciò non esclude la conservazione del trattamento economico in godimento mediante assegno ad personam riassorbibile conformemente alle disposizioni normative in materia di cessione del contratto. Tale scelta interpretativa evita diversità di trattamento tra dipendenti, dello stesso ente, preservando, altresì, mediante gli assegni ad personam il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito (Cass. 169/2017, 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 101219/2014, 24949/2014, 2181/2013, 5959/2012; Ord. 21803/2014).
Il legislatore del 2005 certamente era mosso dall'esigenza di contenimento del costo del personale, ma valutandola, non in relazione alla singola amministrazione, bensì in un'ottica più generale, ossia con riferimento all'intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l'attività amministrativa, sicché, sotto questo profilo, la conservazione del trattamento economico fisso e continuativo goduto dal dipendente nell'ente di provenienza non determina alcuna lesione dell'interesse perseguito
D'alto canto certamente il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ritenendola uno strumento per attuare, a parità di costo, l'ottimale distribuzione del personale fra le amministrazioni pubbliche. Pertanto la riduzione del trattamento economico sarebbe stata incompatibile con detta finalità perché evidentemente disincentivante.
4 Deve concludersi, alla stregua dei rilievi suesposti, per la fondatezza del ricorso, posto che la ricorrente, nell'amministrazione di provenienza, godeva della c.d. indennità di amministrazione, non riconosciutale nell'Ente di approdo. Pertanto la dev'essere condannata al ON pagamento di un assegno mensile ad personam in misura equivalente alla differenza tra il trattamento retributivo lordo goduto sino al 30/11/2021 e il trattamento retributivo lordo goduto successivamente al 01/12/2021, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Per il principio della soccombenza ON dev'essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale. Nulla per le spese di OP
, non costituito.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e OP
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ON disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al godimento di un assegno ad personam riassorbibile relativo alla c.d. indennità di amministrazione in godimento presso OP
;
[...]
2) Condanna al pagamento in favore di ON di un assegno mensile ad personam in Parte_1 misura equivalente alla differenza tra il trattamento retributivo lordo goduto sino al 30/11/2021 e il trattamento retributivo lordo goduto successivamente al 01/12/2021, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. 1) condanna al pagamento in favore di ON delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €2.695 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. 3) Nulla per le spese del OP
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Benevento 19.11.2024 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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