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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NI AD, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2232/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Via Labicana 123 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11637/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 10275 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza impugnata di primo grado e condanna alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: chiede conferma della sentenza di primo grado e condanna al le spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato con ricorso, l'avviso irrogazione sanzioni per insufficiente versamento del contributo unificato relativo alla controversia instaurata con ricorso iscritto al R.G.N. 4004/2022 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma - valore di causa €.8.860,00. Chiede l'annullamento dell'atto avendo regolarmente versato il CUT dovuto rapportato alla sola intimazione di pagamento e non anche alle cartelle sottese, come pretende La Segreteria della Corte. In subordine chiede la riduzione tenuto conto della sua buona fede. L'Ufficio di Segreteria della C.G.T. che ha emesso l'atto, si costituisce in giudizio ed eccepisce l'infondatezza delle censure concernenti la metodologia di calcolo del CUT utilizzata dall'Ufficio nella fattispecie del ricorso cumulativo, come nel caso in esame, tenuto conto che la normativa vigente impone il calcolo del CUT per ogni atto impugnato e non calcolata sul vaolre della causa, come ha fatto il contribuente.
Deduce poi l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di irrogazione sanzioni, posto che il ricorrente ha già impugnato nei termini l'invito al pagamento prodromico con ricorso iscritto al R.G. n.14247/22, trattato nell'udienza del 27.2.2023, contestando il merito della pretesa, espressa e motivata nell'atto presupposto, che pertanto non può in alcun modo formare oggetto di impugnazione del successivo avviso di irrogazione sanzioni. Viene richiamata copiosa giurisprudenza di legittimità e merito, favorevole alla sua posizione processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
appello è fondato e deve essere accolto.
In caso di impugnazione dell'intimazione di pagamento e non delle successive cartelle di pagamento, il contributo unificato tributario va pagato per il solo valore dell'intimazione in quanto trattasi di mero strumento di esecuzione della stessa cartella richiesto dalla segreteria della CGT competente.
Pertanto, nel ricorso introduttivo e nella dichiarazione di valore si impugna solo l'intimazione e la nullità delle cartelle sottese costituisce un motivo di impugnazione, per cui il CUT deve essere calcolato solo per l'atto impugnato (CGT 2° gr. Lazio n. 2157/2025).
Il contributo unificato tributario (CUT), ha natura di entrata tributaria in cui si identificano le caratteristiche essenziali del tributo ossia la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa
(Cassazione n. 18552/2022), viene calcolato in base alla dichiarazione di valore del contribuente e, ai fini del relativo calcolo, si considera soltanto il valore della domanda e non il valore degli atti direttamente o indirettamente impugnati.
Nel giudizio tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ogni atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del DPR n.
115/2002, in quanto la facoltà di proporre un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale.
Accoglie l'appello ed annulla la sentenza di primo grado.
Il recente orientamento della S.C. in materia di CUT sostanzialmente, impone di pagarlo in relazione al valore complessivo del tributo notificato, prescindendo dal numero degli atti impugnati, e non come in precedenza, parametrandolo ad ogni singolo atto impugnato;
considerato che
gli atti tributari, sono concatenati in un procedimento amministrativo ex lege 241/'90 per cui impugnando l'atto notificato, se non
è il primo della sequenza, automaticaticamente si impugna l'atto o gli atti presupposti. Se il contribuente, espressamente, per mero tuziorismo difensivo, impugna sia l'atto conseguente che quello prodromico, con il pregresso criterio, che vorrebbe continuare ad applicare la Segreteria della Corte, il contribuente sarebbe notevolmente penalizzato, per effetto del raddoppio o triplo CUT da assolvere, nonostante il valore della causa, sia rimasto ancorato al tributo impugnato. Simile criterio sarebbe sensibilmente ostativo alla difesa sostanziale del contribuente in controtendenza alle norme contenute dal D.Lgs. 212/2000 (statuto del contribuente).
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese.
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NI AD, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2232/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Via Labicana 123 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11637/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 10275 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza impugnata di primo grado e condanna alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: chiede conferma della sentenza di primo grado e condanna al le spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato con ricorso, l'avviso irrogazione sanzioni per insufficiente versamento del contributo unificato relativo alla controversia instaurata con ricorso iscritto al R.G.N. 4004/2022 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma - valore di causa €.8.860,00. Chiede l'annullamento dell'atto avendo regolarmente versato il CUT dovuto rapportato alla sola intimazione di pagamento e non anche alle cartelle sottese, come pretende La Segreteria della Corte. In subordine chiede la riduzione tenuto conto della sua buona fede. L'Ufficio di Segreteria della C.G.T. che ha emesso l'atto, si costituisce in giudizio ed eccepisce l'infondatezza delle censure concernenti la metodologia di calcolo del CUT utilizzata dall'Ufficio nella fattispecie del ricorso cumulativo, come nel caso in esame, tenuto conto che la normativa vigente impone il calcolo del CUT per ogni atto impugnato e non calcolata sul vaolre della causa, come ha fatto il contribuente.
Deduce poi l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di irrogazione sanzioni, posto che il ricorrente ha già impugnato nei termini l'invito al pagamento prodromico con ricorso iscritto al R.G. n.14247/22, trattato nell'udienza del 27.2.2023, contestando il merito della pretesa, espressa e motivata nell'atto presupposto, che pertanto non può in alcun modo formare oggetto di impugnazione del successivo avviso di irrogazione sanzioni. Viene richiamata copiosa giurisprudenza di legittimità e merito, favorevole alla sua posizione processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
appello è fondato e deve essere accolto.
In caso di impugnazione dell'intimazione di pagamento e non delle successive cartelle di pagamento, il contributo unificato tributario va pagato per il solo valore dell'intimazione in quanto trattasi di mero strumento di esecuzione della stessa cartella richiesto dalla segreteria della CGT competente.
Pertanto, nel ricorso introduttivo e nella dichiarazione di valore si impugna solo l'intimazione e la nullità delle cartelle sottese costituisce un motivo di impugnazione, per cui il CUT deve essere calcolato solo per l'atto impugnato (CGT 2° gr. Lazio n. 2157/2025).
Il contributo unificato tributario (CUT), ha natura di entrata tributaria in cui si identificano le caratteristiche essenziali del tributo ossia la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa
(Cassazione n. 18552/2022), viene calcolato in base alla dichiarazione di valore del contribuente e, ai fini del relativo calcolo, si considera soltanto il valore della domanda e non il valore degli atti direttamente o indirettamente impugnati.
Nel giudizio tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ogni atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del DPR n.
115/2002, in quanto la facoltà di proporre un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale.
Accoglie l'appello ed annulla la sentenza di primo grado.
Il recente orientamento della S.C. in materia di CUT sostanzialmente, impone di pagarlo in relazione al valore complessivo del tributo notificato, prescindendo dal numero degli atti impugnati, e non come in precedenza, parametrandolo ad ogni singolo atto impugnato;
considerato che
gli atti tributari, sono concatenati in un procedimento amministrativo ex lege 241/'90 per cui impugnando l'atto notificato, se non
è il primo della sequenza, automaticaticamente si impugna l'atto o gli atti presupposti. Se il contribuente, espressamente, per mero tuziorismo difensivo, impugna sia l'atto conseguente che quello prodromico, con il pregresso criterio, che vorrebbe continuare ad applicare la Segreteria della Corte, il contribuente sarebbe notevolmente penalizzato, per effetto del raddoppio o triplo CUT da assolvere, nonostante il valore della causa, sia rimasto ancorato al tributo impugnato. Simile criterio sarebbe sensibilmente ostativo alla difesa sostanziale del contribuente in controtendenza alle norme contenute dal D.Lgs. 212/2000 (statuto del contribuente).
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese.
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti