Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 623
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Calcolo del contributo unificato tributario (CUT)

    La Corte ha ritenuto che in caso di impugnazione dell'intimazione di pagamento e non delle successive cartelle, il CUT va pagato per il solo valore dell'intimazione, poiché trattasi di mero strumento di esecuzione della cartella. Il CUT deve essere calcolato in base al valore della domanda e non al valore degli atti impugnati, sommando i contributi dovuti per ogni atto impugnato in caso di ricorsi cumulativi.

  • Altro
    Riduzione del CUT per buona fede

    Non applicabile in quanto la domanda principale è stata accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 623
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 623
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo