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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 167/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli -Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi -Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 167/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. NAPOLEONE Parte_1 C.F._1
EMANUEL;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. FERRARI SIMONA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6/5/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio civile contratto a Scandiano (RE) in data 01/03/2014 (atto n. 3, parte I, anno 2014). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli (27/03/2017 - 8 anni) e Per_2
(26/03/2015 - 10 anni). La casa coniugale è sita a Scandiano, via Fonte Amara n. 6, è di proprietà del marito e gravata da mutuo (€ 500).
ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato che il resistente si occupa poco dei figli, e che tra le parti sussiste ampia disparità reddituale. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé dei figli e assegnazione della casa coniugale, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 650 per il mantenimento dei figli o, in subordine, di € 450 per i figli e di € 2oo per sé.
si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo di essersi sempre occupato dei figli, e contestando che vi sia particolare disparità reddituale tra le parti. Ha, pertanto, chiesto di poter tenere con sé i figli infrasettimanalmente con pernottamento, e offerto di contribuire con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalla fine della convivenza e dalle reciproche accuse.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affidamento condiviso dei minori e sul loro collocamento presso la madre nella casa coniugale, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Quanto alle visite paterne, il Collegio ritiene di poter adottare quello proposto dal resistente, al quale la ricorrente non si è opposta (vd. verbale di udienza del 6/5/2025), che appare adeguato all'età dei minori e all'esigenza di favorire la bigenitorialità. Va invece rigettata la domanda del resistente di poter continuare a godere della casa familiare fino al mese di agosto, dal momento che, come noto, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario ha l'unica funzione di assicurare la permanenza dei figli nell'habitat.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (otto e dieci anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a queste ultime, va evidenziato quanto segue: 1) la ricorrente è nata nel 1992 e lavora come colf (doc. 11); ha prodotto documentazione reddituale e bancaria (doc. 4 e 5) relativa agli anni 2023 e 2024 da cui emergono redditi netti per circa € 6.507 annui per il 2023, ed entrate per circa € 10.000 (naspi, retribuzione e indennità) per il 2024; in sostanza, percepisce circa € 900 mensili;
2) il resistente è nato nel 1988; ha prodotto documentazione reddituale (doc. 5-7) relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, da cui emergono redditi netti annui corrispondenti a € 28.938, € 27.164 e € 27.922; in sostanza, percepisce circa € 2250: sostiene, inoltre, un'uscita mensile di € 500 corrispondente alla rata del contratto di mutuo (doc. 8) che grava sulla casa coniugale, di sua proprietà; 3) dalla lettura degli estratti conto prodotti, emerge che le parti percepiscono un assegno unico di circa € 400 mensili. Sulla base di questi dati, tenuto conto, da un lato, della disparità reddituale sussistente tra le parti, e dall'altro del vantaggio che la ricorrente trae dall'assegnazione della casa coniugale e del pagamento del mutuo da parte del resistente, il Collegio ritiene di fissare in € 500 l'importo a carico del , che corrisponderà anche il 50% delle spese straordinarie. CP_1 mento che è stato previsto un regime di visite che prevede una concreta frequentazione dei figli con il padre, non vi sono i presupposti per attribuire in via esclusiva l'assegno unico alla ricorrente.
4. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è inammissibile, in quanto proposta tardivamente per la prima volta nella prima memoria integrativa, deputata alla sola modifica delle domande già svolte.
5. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio civile a Scandiano (RE) in data 01/03/2014 (atto n. 3, parte I, anno 2014);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Scandiano;
-affida la prole in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che il padre incontri i figli a settimane alterne come segue: la prima settimana il mercoledì dalle ore 18.00, ovvero al termine dei corsi pomeridiani dei figli, fino al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola o dalla madre, e il weekend dal sabato mattina ore 9.30 alla domenica sera ore 20.30 (21.00 in estate); la seconda settimana il martedì e giovedì dalle ore 18.00 fino al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola o dalla madre nel periodo estivo.; il padre incontrerà inoltre i figli quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive, cinque giorni anche non consecutivi nelle vacanze natalizie, avendo cura di alternare ogni anno le festività tra madre e padre, e tre giorni anche non consecutivi nelle vacanze pasquali, avendo cura di alternare ogni anno le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra madre e padre;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 8/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli -Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi -Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 167/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. NAPOLEONE Parte_1 C.F._1
EMANUEL;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. FERRARI SIMONA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6/5/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio civile contratto a Scandiano (RE) in data 01/03/2014 (atto n. 3, parte I, anno 2014). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli (27/03/2017 - 8 anni) e Per_2
(26/03/2015 - 10 anni). La casa coniugale è sita a Scandiano, via Fonte Amara n. 6, è di proprietà del marito e gravata da mutuo (€ 500).
ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato che il resistente si occupa poco dei figli, e che tra le parti sussiste ampia disparità reddituale. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé dei figli e assegnazione della casa coniugale, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 650 per il mantenimento dei figli o, in subordine, di € 450 per i figli e di € 2oo per sé.
si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo di essersi sempre occupato dei figli, e contestando che vi sia particolare disparità reddituale tra le parti. Ha, pertanto, chiesto di poter tenere con sé i figli infrasettimanalmente con pernottamento, e offerto di contribuire con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalla fine della convivenza e dalle reciproche accuse.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affidamento condiviso dei minori e sul loro collocamento presso la madre nella casa coniugale, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Quanto alle visite paterne, il Collegio ritiene di poter adottare quello proposto dal resistente, al quale la ricorrente non si è opposta (vd. verbale di udienza del 6/5/2025), che appare adeguato all'età dei minori e all'esigenza di favorire la bigenitorialità. Va invece rigettata la domanda del resistente di poter continuare a godere della casa familiare fino al mese di agosto, dal momento che, come noto, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario ha l'unica funzione di assicurare la permanenza dei figli nell'habitat.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (otto e dieci anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a queste ultime, va evidenziato quanto segue: 1) la ricorrente è nata nel 1992 e lavora come colf (doc. 11); ha prodotto documentazione reddituale e bancaria (doc. 4 e 5) relativa agli anni 2023 e 2024 da cui emergono redditi netti per circa € 6.507 annui per il 2023, ed entrate per circa € 10.000 (naspi, retribuzione e indennità) per il 2024; in sostanza, percepisce circa € 900 mensili;
2) il resistente è nato nel 1988; ha prodotto documentazione reddituale (doc. 5-7) relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, da cui emergono redditi netti annui corrispondenti a € 28.938, € 27.164 e € 27.922; in sostanza, percepisce circa € 2250: sostiene, inoltre, un'uscita mensile di € 500 corrispondente alla rata del contratto di mutuo (doc. 8) che grava sulla casa coniugale, di sua proprietà; 3) dalla lettura degli estratti conto prodotti, emerge che le parti percepiscono un assegno unico di circa € 400 mensili. Sulla base di questi dati, tenuto conto, da un lato, della disparità reddituale sussistente tra le parti, e dall'altro del vantaggio che la ricorrente trae dall'assegnazione della casa coniugale e del pagamento del mutuo da parte del resistente, il Collegio ritiene di fissare in € 500 l'importo a carico del , che corrisponderà anche il 50% delle spese straordinarie. CP_1 mento che è stato previsto un regime di visite che prevede una concreta frequentazione dei figli con il padre, non vi sono i presupposti per attribuire in via esclusiva l'assegno unico alla ricorrente.
4. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è inammissibile, in quanto proposta tardivamente per la prima volta nella prima memoria integrativa, deputata alla sola modifica delle domande già svolte.
5. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio civile a Scandiano (RE) in data 01/03/2014 (atto n. 3, parte I, anno 2014);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Scandiano;
-affida la prole in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che il padre incontri i figli a settimane alterne come segue: la prima settimana il mercoledì dalle ore 18.00, ovvero al termine dei corsi pomeridiani dei figli, fino al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola o dalla madre, e il weekend dal sabato mattina ore 9.30 alla domenica sera ore 20.30 (21.00 in estate); la seconda settimana il martedì e giovedì dalle ore 18.00 fino al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola o dalla madre nel periodo estivo.; il padre incontrerà inoltre i figli quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive, cinque giorni anche non consecutivi nelle vacanze natalizie, avendo cura di alternare ogni anno le festività tra madre e padre, e tre giorni anche non consecutivi nelle vacanze pasquali, avendo cura di alternare ogni anno le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra madre e padre;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 8/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli