Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 601/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice
Dott. Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 601 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
CO (NA) e residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti, dall'Avv. Virginia Palomba e dall'Avv. Roberto Ciaravolo, con gli stessi elettivamente domiciliato in Torre del CO (NA) alla Via Crocifisso n° 29;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , nato a [...] il P_ C.F._2
01/02/1990, residente in [...], elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA), in Via S.T.E. Cirillo n°81, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Di Lauro che lo rapp. e dif. giusta procura in atti---
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
, C.F. , nata a [...] il _2 CodiceFiscale_3
23/01/1973, residente in [...], elettivamente domiciliata in Pompei, alla Piazza Vittorio Veneto n°13, presso l'Avv Giuseppe Federico;
APPELLATO CONTUMACE
1
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_3
Mogliano Veneto ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'AL n° 4, presso lo studio del Comm Avv. Andrea
Ruggiero (procura in atti)---
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
DI AL S.p.a. (già in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., con sede legale sita in Milano, al Viale Certosa n° 222, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Carlo Poerio n° 15 presso l'Avv.
Andrea Cilento (procura in atti)---
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 30.07.2014, l'odierno EL conveniva innanzi il Giudice di Pace di Torre Annunziata, il sig. in qualità di proprietario del motociclo Piaggio P_
Liberty tg. DK95748, assicurato per la r.c.a. con la Controparte_3
e la sig.ra in qualità di proprietaria
[...] _2
dell'autovettura OP ER tg. EF273FK, assicurata per la r.c.a. con la nonché le rispettive compagnie Controparte_4
assicurative, per sentirli condannare, in concorso di colpa, e/o in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal veicolo, di sua proprietà,
GE tg. DW490ZB, a seguito del sinistro verificatosi il 12.04.2017 alle ore 12.00 circa, in Torre Annunziata alla Via Piombiera.
Parte attrice sosteneva che, nelle suindicate circostanze di tempo e luogo, il veicolo GE 308 tg. DW 490 ZB di sua proprietà percorreva
2 R.G.A.C. n. 601/2023
regolarmente la Via Piombiera con direzione di marcia verso
Castellammare di Stabia, allorquando veniva improvvisamente sorpassato sulla propria sinistra dal motociclo tg. DK 95748 che, nell'effettuare la suindicata manovra di sorpasso, urtava in modo violento contro la parte anteriore laterale sinistra di un terzo veicolo (OP ER tg. EF273FK) che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.
A seguito del predetto urto, il motociclo tg. DK95748, finiva successivamente contro la parte anteriore laterale sinistra dell'autovettura
GE tg. DW490ZB di sua proprietà procurandole danni.
Sul luogo del sinistro, interveniva la Polizia Municipale di Torre
Annunziata che redigeva apposita relazione di sinistro, a cui faceva seguito l'apertura di un procedimento penale contro ignoti da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, la quale disponeva il sequestro penale di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro, ivi compreso il veicolo GE tg. DW790ZB di sua proprietà.
Conseguentemente a quanto avvenuto, il sig. rientrava Parte_1
nella disponibilità della propria autovettura GE tg. tg. DW490ZB, solo a distanza di diversi mesi dall'avvenuto sinistro, ovvero in data
04.08.2017, stante il dissequestro del suindicato veicolo disposto dall'Autorità Inquirente.
Per tutto il periodo conseguente al sequestro del proprio veicolo, e per quello successivo necessario per la sua riparazione terminata nel settembre 2017, l'odierno istante era stato costretto a noleggiare un'auto sostitutiva sopportando un costo pari ad € 3.507,99 (come da copia del contratto di noleggio stipulato con AS Rent srl, depositata agli atti di causa).
Altresì, l'istante ha dovuto affrontare ulteriori spese pari ad € 70,00 per il trasporto della propria autovettura GE tg. DW490ZB dal deposito del
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custode giudiziario alla propria officina di fiducia, nonché quello pari €
66,90 per il collaudo della predetta autovettura, concludendo per la condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore a titolo di risarcimento danni dell'importo complessivo pari ad € 9.371,85.
La causa veniva iscritta a ruolo con RG. n. 64/2018 ed assegnata alla cognizione del Giudice Avv. Tommaso Pentangelo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata la sig.ra in qualità di proprietaria _2
del veicolo OP ER tg. EF273FK, contestando la domanda attorea in fatto ed in diritto, e nel merito eccepiva la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del motociclo Piaggio Liberty tg.
DK95748 di proprietà di e chiedeva in via P_
riconvenzionale la condanna di quest'ultimo, in solido con la sua compagnia al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_3
propria autovettura OP ER.
Altresì, si costituivano in giudizio le compagnie assicurative
[...]
e eccependo qualsivoglia CP_3 Controparte_4
responsabilità dei propri rispettivi assicurati, in ordine alla causazione del sinistro.
Il convenuto sig. benché evocato regolarmente in P_
giudizio, rimaneva contumace.
Instauratosi il contradditorio, anche rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta sig.ra veniva espletata la fase _2
istruttoria, che confluiva nell'escussione dell'unico teste indicato dall'odierno istante.
Conclusosi la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
29.01.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza nel corso della quale si costituiva
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tardivamente in giudizio il convenuto (odierno appellato P_
che deduceva, in particolare, che la responsabilità del sinistro era da ascriversi in via esclusiva al conducente il veicolo OP ER tg.
EF273FK di proprietà della sig.ra . _2
Il Giudice, all'udienza del 29.01.2021 riservava la causa in decisione, ma con successiva ordinanza del 01.02.2021, ritenuta la necessità di avvalersi di una consulenza tecnica, rimetteva la causa sul ruolo, conferendo incarico al CTU Dott. Per. Ind. , al fine di procedere Persona_1
alla ricostruzione della dinamica del sinistro e valutazione dei danni subiti dall'autovettura GE tg. DW490ZB, di proprietà dell'odierno istante
. Parte_1
Espletata la CTU, la causa veniva nuovamente riservata in decisione, ma con ordinanza del 28.11.2021 veniva ancora una volta rimessa sul ruolo, giacché il Giudice chiedeva al CTU di valutare i danni subiti dall'autovettura OP ER tg. EF273FK, di proprietà della convenuta in riconvenzionale sig.ra richiesta a cui il consulente dava _2
riscontro con nota integrativa depositata in data 07.01.2022.
Con sentenza n. 3934/2022 del 18/02/2022 pubblicata in data 05/07/2022 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'odierno EL e sulla Parte_1
domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta odierna appellata così statuiva: “ 1) Accoglie la domanda attorea, _2
per l'effetto condanna in solido e la P_ Controparte_5
al pagamento in favore dell'attore della somma di
[...] Parte_1
Euro 2.855,37 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) condanna gli stessi al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.600,00, Euro 250,00 per spese, il restante per competenze in favore degli avv.ti Virginia Palomba e Roberto Ciaravolo
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dichiaratisi antistatari, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) Accoglie la domanda della convenuta in riconvenzionale di , per l'effetto _2
condanna in solido e la al P_ Controparte_5
pagamento favore dell'attore della somma di € 5.026,64, Parte_1
oltre interessi legali Alla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
4) condanna gli stessi al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
Euro 1.900,00, Euro 50 per spese, il restante per competenze in favore dell'Avv. Giuseppe Federico dichiaratosi antistatario, oltre IVA CPA e spese generali;
5) condanna gli stessi al pagamento delle spese di giudizio in favore della che liquida in Euro 1.200, Controparte_3
Euro 50,00 per spese, il restante per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali;
6) Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti”.
A seguito della pubblicazione della suindicata sentenza, la convenuta odierna appellata formulava istanza ai sensi dell'artt. 287 _2
c.p.c e ss per la correzione degli errori materiali contenuti nella pubblicata sentenza.
A tale istanza, faceva seguito ordinanza di correzione della sentenza del
05/07/2022 pubblicata in data 29/11/2022 con la quale il Giudice di Pace di Torre Annunziata Avv. Tommaso Pentangelo statuiva quanto segue :
“ORDINA che la suddetta sentenza tra , attore,
contro
Parte_1
convenuto in riconvenzionale, , P_ Controparte_3
convenuta, , convenuta in riconvenzionale, _2 CP_6
convenuti, sia corretta e nel
PQM
al punto 3 accoglie la domanda
[...]
in riconvenzionale , per l'effetto condanna in solido _2 [...]
e la al pagamento in favore P_ Controparte_5
dell'attore , al posto della convenuta in riconvenzionale Parte_1
della somma di Euro 5.026,64 oltre interessi legali dalla _2
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data della domanda all'effettivo soddisfo. Vista l'istanza dell'Avv. Andrea
Cilento difensore della la sentenza sia corretta al Controparte_7
punto 5 condanna gli stessi al pagamento delle spese di giudizio in favore della al posto della oggi Controparte_5 Controparte_6
Con
DI AL ass.ni. Dispone che il presente decreto venga annotato sull'originale della sentenza indicata”.
2. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato,
[...]
conveniva innanzi a codesto Tribunale, il sig. in Pt_1 P_
qualità di proprietario motociclo Piaggio Beverly tg. DK 95748
(assicurato per la con la compagnia assicurativa ) CP_8 Controparte_3
e la sig.ra proprietaria dell'autovettura OP ER tg. EF _2
273 FK (assicurata per la r.c.a. con la compagnia assicurativa
[...]
nonché le rispettive compagnie assicurative, per Controparte_4
chiedere la riforma parziale della sentenza n. 3934/2022 resa in data
18.02.2022 e pubblicata in data 05.07.2022, e corretta con ordinanza del
05.07.2022 pubblicata in data 29.11.2022, resa dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata, rassegnando le seguenti conclusioni “ a) in via del tutto preliminare e pregiudiziale dichiarare l'ammissibilità ai sensi dell'art
348 bis c.p.c. del proposto gravame;
b) accertare e dichiarare essere dovuto all'EL , a titolo di risarcimento per i danni Parte_1
subiti dall'autovettura GE tg. DW 490 ZB di sua proprietà in conseguenza del sinistro di cui al presente gravame, l'ulteriore importo pari ad € 628,18 dato dalla maggiorazione Iva calcolata dal CTU Dott.
sull'importo di € 2.855,37 stimato per la riparazione del predetto Per_1
veicolo; c) accertare e dichiarare, altresì, essere dovuto all'EL
, in conseguenza del sinistro di cui al presente giudizio Parte_1
d'appello, il risarcimento dei seguenti ulteriori danni patrimoniali, segnatamente del danno pari ad € 3.507,99 dato dal costo sostenuto
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dall'EL per il noleggio di un'auto sostitutiva, del danno pari ad €
70,00 dato dal costo sostenuto dall'EL per il trasporto della propria autovettura GE tg. DW 490 ZB dal deposito giudiziario all'officina incaricata della riparazione del veicolo, nonché del danno pari ad € 66,90 dato dal costo sostenuto per il collaudo della predetta autovettura;
d) per l'effetto condannare il sig. e la P_
compagnia assicurativa , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'EL dell'ulteriore Parte_1
importo di € 4.273,07 di cui € 628,18 quale importo dell'Iva calcolato sul costo dei pezzi di ricambio, del materiale di consumo e della manodopera stimarti dal CTU Dott. per la riparazione del veicolo GE di Per_1
proprietà dell'EL, € 70,00 per il costo sostenuto per il trasferimento della predetta autovettura dal deposito giudiziario all'officina di riparazione, € 66,90 per il costo sostenuto per il collaudo dell'autovettura ed € 3.507,99 per il costo sostenuto per il noleggio di una autovettura sostitutiva, o al pagamento di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto comunque nel limite pari ad € 5.000,00; e) condannare il sig.
[...]
e la compagnia assicurativa , in persona del P_ Controparte_3
legale rappresentante p.t., in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con rideterminazione delle competenze legali dovute per il primo grado di giudizio in ragione del maggior importo da liquidare a titolo di risarcimento danni, e con attribuzione agli scriventi procuratori quali antistatari”.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 601/2023 e assegnata alla cognizione del Giudice Dott. Vincenzo Del Sorbo.
8 R.G.A.C. n. 601/2023
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in appello regolarmente depositata, la impugnando e Controparte_3
contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto della domanda come proposta.
Eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'atto di appello, per omessa indicazione in parte espositiva di una qualsiasi indicazione delle modifiche richieste rispetto la sentenza di primo grado e nel merito deducevano l'infondatezza dell'impugnazione proposta.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in appello regolarmente depositata, la DI AL S.p.A. (nuova denominazione sociale di , impugnando e Controparte_4
contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto della domanda come proposta.
In via preliminare, eccepiva la propria estraneità dal giudizio, giacché
l'EL ha impugnato la parte della sentenza di primo grado, relativamente al quantum debeatur, non muovendo contestazioni in ordine alla posizione della convenuta e nel merito, comunque, _2
reiterava le difese già spiegate in precedenza, insistendo nell'esclusiva responsabilità del motociclo Piaggio Beverly tg. DK 95748, di proprietà del Sig. assicurato nella causazione P_ Controparte_3
del sinistro.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
Le parti, pertanto, depositavano tempestivamente i propri scritti conclusivi.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della sig.ra _2
, sebbene evocata in giudizio, non si è costituita né alla prima
[...]
udienza, né nel corso dell'espletata istruttoria.
Sempre in via preliminare l'appello incidentale proposto da
[...]
andava notificato anche alla proprietaria dell'OP ER P_
( - e contro la quale l'impugnazione è principalmente diretta) _2
dal momento che la stessa è rimasta contumace nel presente grado e la richiesta di modifica della sentenza da parte del è volta ad P_
accertare la sua responsabilità nell'incidente de quo.
Si prescinde tuttavia dall'ordine di integrazione del contraddittorio in quanto tale appello incidentale non può trovare accoglimento (e pertanto rimettere la causa in istruttoria non avrebbe nessun vantaggio pratico per tale parte, che è la sola a potersi dolere della mancata notifica).
1. Nel merito
1.1 Sull'appello incidentale
Il , in via incidentale, invoca l'esclusiva responsabilità, in ordine P_
all'avvenuto sinistro, della sig.ra quale conducente e _2
proprietaria dell'autovettura OP ER tg. EF273FK, assicurata per la rca con la Controparte_4
Giova rievocare che in data 12.04.2017 alle ore 12.00 circa, in Torre
Annunziata alla Via Piombiera, il veicolo GE 380 tg. DW490ZB di proprietà di , percorreva la suindicata Via con Parte_1
direzione di marcia verso Castellammare di Stabia, allorquando veniva sorpassato sulla propria sinistra dal motociclo Piaggio Liberty tg.
DK95748, il quale effettuando la manovra di sorpasso, urtava contro
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la parte laterale sinistra del veicolo OP ER tg. EF273FK che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia.
E' da ritenere pacifico che la moto ebbe ad effettuare il sorpasso in curva ed a velocità sostenuta (su tale ultimo punto cfr. le dichiarazioni rese da ai VV.UU. nell'immediatezza e riportate nel verbale di Pt_1
intervento degli stessi)
A seguito dell'impatto, il motociclo Piaggio Liberty impattava contro la parte anteriore laterale sinistra del veicolo GE 380 che aveva appena sorpassato.
Il giudice di prime cure, ai fini dell'accertamento della dinamica e conseguente valutazione in ordine alla responsabilità dell'accaduto, ha richiesto l'ausilio di un'apposita CTU, espletata la quale, ha ritenuto responsabile del sinistro unicamente il conducente del motociclo
Piaggio tg. tg. DK95748.
Ebbene le conclusioni del Giudice di prime cure sono integralmente da condividere.
E' infatti del tutto illogico sostenere (come sembra argomentare il
) che la moto aveva ultimato il sorpasso e che era rientrata nella P_
propria corsia di marcia: laddove ciò fosse vero vorrebbe infatti significare che l'OP della (che viaggiava in direzione _2
opposta) aveva invaso la corsia della GE del . Ma ciò (oltre P_
ad essere poco verosimile) avrebbe comportato che essa avrebbe CP_9
dovuto impattare anche contro la GE del . P_
Inoltre, il punto di contatto fra moto e avrebbe dovuto essere CP_9
diverso ed interessare il fronte dei due veicoli (o almeno di uno di essi).
Ed ancora, se la moto fosse rientrata nella propria emi-carreggiata, anche la GE del (l'auto sorpassata dalla moto del ) Pt_1 P_
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avrebbe dovuto impattarla centralmente, mentre invece il contatto è avvenuto con la parte anteriore sinistra della GE.
Da tutto quanto sopra risulta piuttosto chiaramente che la moto ha sorpassato in velocità (sicuramente elevata anche in considerazione del fatto che il rimbalzo che ha causato addirittura una notevole incrinatura del parabrezza della GE – cfr. foto) e si trovava ancora in fase di sorpasso, finendo con lo infilarsi fra la stessa GE e l'OP ER che sopraggiungeva in senso opposto.
E' quindi evidente che la moto (proprio perché in fase di sorpasso) si trovava spostata nell'opposta corsia di marcia ed è ciò che ha causato l'incidente.
A confermare il giudizio di responsabilità esclusiva del conducente della moto va poi considerato che il soprasso venne effettuato in curva
(anche se ad ampio raggio) cosa che (a parte l'assoluto divieto - e dalle foto in atti si rileva altresì la presenza di striscia continua fra le due carreggiate) impediva la visuale libera e che unitamente alla velocità ha verosimilmente impedito al motociclista di avere contezza della vettura che sopraggiungeva in senso opposto.
Circa poi la condotta dell va evidenziato che l'esame P_0
delle foto post impatto (nella posizione statica raggiunta a seguito dello stesso) rendono evidente che la stessa marciava quasi al centro della carreggiata, ma comunque entro la mezzeria che delimitava la propria corsia.
Infatti il punto di impatto (parte anteriore sx dell'OP) è situato all'interno della corsia di marcia, mentre il posteriore sinistro dell'auto si trova oltre la mezzeria perché chiaramente l'OP ha subito una torsione a causa del contraccolpo. E se idealmente si riportasse la
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vettura in asse (facendo perno ideale al centro della stessa, essa si ritroverebbe proprio al limitare della mezzeria.
Del resto (come già visto sopra) se si fosse trovata nella corsia di marcia della GE avrebbe dovuto impattare anche contro quest'ultima autovettura o quanto meno lo scontro con la moto sarebbe stato frontale.
Su tale punto la CTU espletata in prime cure non risulta granché utile
Il CTU, in merito alla posizione dei due mezzi (motociclo e
[...]
riferisce “ Sul punto, non è possibile con certezza stabilire il P_0
reale punto di collisione tra A e C in quanto sul manto stradale non ci sono elementi oggettivi che portano a determinare la posizione dei veicoli sulla carreggiata nella fase d'urto, ma certamente e con una ragionevole attendibilità, si può stabilire che entrambi non circolavano sul margine destro della corsia a loro riservata”, ancora
“l'analisi tecnica finora effettuata sulla base della documentazione in atti, ha messo in luce che l'evento ha avuto origine tra il motociclo A ed il veicolo OP , i cui conducenti non mantenevano il P_0
rispettivo margine destro della corsia a loro riservata”.
Orbene è evidente che i due veicoli non si trovavano sul margine destro, ma non è questo il punto.
Nel mentre infatti è verosimile ritenere che la moto, essendo in fase di sorpasso aveva invaso l'opposta corsia, anche perché essendo in velocità non poteva certo sfiorare la GE che stava sorpassando) nulla fa ritenere che l'OP – che sicuramente pur si trovava verso il centro della corsia – avesse superato la mezzeria. E se la moto si trovava oltre la mezzeria è evidente che l'urto dovette avvenire nella corsia di marcia dell'OP, proprio perché ha interessato la parte anteriore sinistra della stessa.
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Le considerazioni di cui sopra confermano che l'incidente avvenne perché la moto effettuava il sorpasso in curva con striscia continua, senza visuale piena, a velocità elevata, ed invadendo l'opposta corsia di marcia.
La fatalità ha voluto che al momento del sorpasso vi fosse un'altra auto proveniente dal senso opposto e ciò ha creato un pericolosissimo corridoio fra le due auto.
E' vero che se l'OP si fosse trovata più sulla destra della propria corsia probabilmente la moto sarebbe riuscita a passare senza danni, ma non può certo addebitarsi alla stessa una qualsiasi condotta contraria laddove si pensi che verosimilmente essa si è vista piombare addosso la moto di cui non poteva avere avuto contezza in precedenza proprio perché si trovava in curva.
Con il che si impone il rigetto dell'appello incidentale.
2. Sull'appello principale
L'appello principale deve essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1932/2024 ha statuito che l'impugnazione “deve contenere, a pena di inammissibilità̀, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
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critica vincolata”.
Nella fattispecie l'EL ha indicato i motivi di doglianza, ha articolato le ragioni dell'impugnazione sul piano del diritto e del fatto, denunciando l'illogicità della motivazione. Risultano, quindi, delineati i motivi di appello ed individuati i passaggi della sentenza impugnata, parte EL ha, altresì, affiancato alla parte volitiva, una parte argomentativa avente il fine di contrastare le ragioni addotte dal giudice di primo grado.
Nel merito, l'EL impugna la sentenza resa dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata, nella parte in cui il Giudice statuisce “Passando al quantum debeatur, questo Giudice ritiene condivisibile quanto accertato dalla perizia della CTU che quantifica i danni compatibili con la dinamica del sinistro sorretta da adeguata e convincenti documentazioni tecniche, pertanto, va liquidata all'attore la somma di Parte_1
Euro 2.855,37 Iva non dovuta essendo l'auto alienata e alcuna documentazione fiscale prodotta”.
L'EL, quindi, si duole dell'errata determinazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento, per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà GE tg. DW490ZB, in occasione del sinistro verificatosi in data 12.04.2017, ed altresì, del mancato riconoscimento, e conseguente mancata liquidazione, non solo delle ulteriori voci di danno da lui richieste, ma anche dell'IVA.
Giova rievocare, in data 12.04.2017 alle ore 12.00 circa, in Torre
Annunziata alla Via Piombiera, il veicolo GE 308 tg. DW490ZB, percorreva la suddetta via con direzione Castellammare di Stabia allorquando veniva improvvisamente sorpassato sulla propria sinistra dal motociclo tg. DK95748 che, nell'effettuare la suindicata manovra di sorpasso, urtava in modo violento contro la parte anteriore laterale
15 R.G.A.C. n. 601/2023
sinistra di un terzo veicolo, quale OP ER tg. EF273FK che sopraggiungeva al senso di marcia opposto, e che a seguito del predetto urto il motociclo tg. DK95748, finiva successivamente contro la parte anteriore laterale sinistra dell'autovettura GE tg. DW490ZB di sua proprietà procurandole danni quantificati.
Orbene, in merito al mancato riconoscimento dell'IVA, quale motivo di appello contestato dall'odierno istante, il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della sua scelta di non liquidare la suindicata voce, sull'assunto che, l'auto era stata alienata e che non era stata prodotta documentazione fiscale attestante le riparazioni.
Per quel che concerne il mancato riconoscimento dell'IVA, risulta depositato agli atti, il preventivo di spesa in ordine alle riparazioni necessarie, per i danni subiti dall'autovettura di proprietà dell'istante, ed inoltre, in primo grado, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica d'ufficio, dal Dott. , che Persona_2
nell'effettuare un'apposita valutazione dei danni subiti dal veicolo
GE, nel sinistro per cui vi è causa, li quantificava in € 3.843,18 di cui € 628,18 a titolo di IVA.
Sul punto, “il risarcimento del danno patrimoniale si estende anche agli oneri accessori e consequenziali sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo il risarcimento deve comprendere anche l'Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva” (Cass. 22580/22, Cass. 10023/97 e
1688/2010).
In un orientamento più recente, la Suprema Corte confermando i suoi precedenti orientamenti, ha statuito in merito alla risarcibilità dell'iva in ipotesi di danno al veicolo e a prescindere dalla prova dell'esborso,
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ribadendo “il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell'Iva che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente”
(Cass. 5120 del 17/02/2023).
Ne deriva, in questa sede, l'accoglimento dell'avanzata richiesta dell'EL, con conseguente riconoscimento dell'IVA, per l'importo pari ad € 628,18, come da quantificazione effettuata dal CTU, sulla stima dei danni subiti dal veicolo attoreo a seguito del sinistro per cui vi è causa.
Vanno, altresì liquidate, le ulteriori voci di danno patrimoniale richieste dall'EL, per i motivi che seguono.
Egli, in primo grado e in tale sede, ha debitamente prodotto documentazione attestante gli esborsi economici che ha dovuto sopportare in conseguenza dell'evento verificatosi in data 12.04.2017, alle ore 12.00 circa, in Torre Annunziata (NA), alla Via Piombiera.
Giova rievocare che, conseguentemente al sinistro verificatosi, venne aperto apposito procedimento penale in ragione del quale tutti i veicoli coinvolti nel sinistro, ivi compreso il veicolo GE di proprietà dell'EL, vennero sottoposti a sequestro penale, ed affidati in custodia giudiziaria alla “Ditta di Soccorso Stradale Federico Luigi”.
L'EL ha poi ottenuto il dissequestro e la riconsegna del proprio veicolo solo agli inizi del mese di Agosto del 2017 (come da verbale di dissequestro della Procura della Repubblica del Tribunale di Torre
Annunziata, presente agli atti di causa) ovvero a quattro mesi di distanza dalla data del sinistro, ragion per cui, ha dovuto sopportare un esborso economico, correlato alla necessità di noleggiare un auto sostituiva per provvedere ai propri fabbisogni personali, -come da contratto di noleggio stipulato con AS Rent RL presente agli atti di causa, per i periodi dal
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06.05.2017 al 05.06.2017; dal 05.06.2017 al 05.07.2017; dal 05.07.2017 al 04.08.2017; dal 04.08.2017 al 03.09.2017-, attestante gli avvenuti pagamenti, per una spesa pari ad € 3.000,00, oltre alle ricevute di addebito per pagamenti effettuati alla AL OT AL RL ( fattura INR 425483 del 01.09.2017 per un importo pari ad € 179,00 ; fattura n. 172700 del 01.04.2017 per un importo pari ad € 99,00).
Sul punto, Cassazione sez. III Civile con ordinanza n.27389 del 19 settembre 2022 ha statuito “La prova che le spese per il noleggio (…) sono dovute al fermo tecnico non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero la necessità di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo…”.
Altresì, l'EL si duole del mancato riconoscimento e conseguente liquidazione, degli ulteriori esborsi economici che ha dovuto sopportare,
e che richiede a titolo di voci di danno patrimoniale.
Nello specifico, in data 04.08.2017, il veicolo GE di sua proprietà, è stato trasportato, con l'ausilio di carroattrezzi in dotazione alla Ditta
Federico Luigi, presso la concessionaria GE sita in S. Abate, alla
Via Casa Aniello, per le riparazioni del caso, trasporto per il quale l'EL ha sostenuto un costo pari ad € 70,00, documentato da apposita ricevuta fiscale depositata agli atti
(ric. n. 62 del 04.08.2017 di “Vendita Auto & Autotrasporti Officina
Meccanica Soccorso Stradale Custodia Giudiziaria Federico Luigi”).
Conseguentemente alle riparazioni effettuate, per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà GE 380 tg. DW490ZB, l'EL
è rientrato nel possesso del suindicato veicolo nel mese di settembre
2017, dopo aver provveduto al collaudo dello stesso, per il quale ha
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sopportato un costo pari ad € 66,90, debitamente suffragato da apposita documentazione (fatt. n. 67/R del 22.09.2017).
Gli esborsi economici sopra citati, sono stati debitamente provati dall'EL, giacché fondati su documentazione prodotta, e come tale risulta assolto l'onere probatorio ex art. 2967 c.c., ai fini del loro riconoscimento e conseguente liquidazione, che, in questa sede, si intende procedere.
In conclusione, in ordine al quantum debeatur l'ammontare ulteriore del risarcimento dovuto alla parte EL ammonta ad € 4.043,08 comprensivo di tutte le voci di danno patrimoniale sopra argomentate e pertanto esso va sommato alla somma già riconosciuta dal primo giudice
(€ 2.855,37) per un totale di € 6.898,45---
3. Spese di lite
3.1. Sulle spese del primo grado di giudizio
Il rigetto dell'appello incidentale impone la conferma della sentenza in parte qua. Anche le spese sostenute dall'attore (odierno EL principale) vanno confermate in quanto rientranti nei parametri tabellari
(anche in considerazione dell'estrema semplicità della posizione dell'attore, del tutto estraneo alla causazione del sinistro).
3.2. Sulle spese del secondo grado di giudizio
L'accoglimento dell'appello principale comporta la condanna dei convenuti e al pagamento in solido delle spese P_ Controparte_3
del presente grado che si liquidano come in dispositivo e con attribuzione in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari (avv.ti Virginia Palomba e
Roberto Ciaravolo).
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Attesa la contumacia della convenuta non è luogo a provvedere _2
sulle relative spese in relazione all'appello incidentale e ciò giustifica altresì la compensazione di quelle sostenute da DI nei confronti di esso
. P_
3.3 Versamento ulteriore contributo EL incidentale
Per l'EL incidentale sussistono i presupposti per P_
l'applicazione del doppio contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese di Giustizia (come introdotto dall'art. 1 comma 17 della
L. 228/2012 – Legge di Stabilità 2013).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara la contumacia di _2
- accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto – in riforma parziale dell'impugnata sentenza ed a modifica del punto 1 del dispositivo – condanna, e in solido Controparte_3 P_
tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
6.898,45 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo---
- conferma nel resto l'impugnata sentenza---
- condanna e al pagamento in Controparte_3 P_
solido ed in favore degli avv.ti Virginia Palomba e Roberto Ciaravolo
(difensori distrattari) delle spese sostenute da parte EL per il presente grado, liquidandole in complessivi € 2.700,00 oltre importo C.U. ed accessori di legge---
- dichiara interamente compensate, fra le restanti parti, le spese del presente grado---
- Dà atto che a carico dell'EL incidentale P_
sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002
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per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis stesso dpr (in relazione al C.U. dovuto per l'appello incidentale).
Così deciso in Torre Annunziata, addì 19.3.2023. IL GIUDICE
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