Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4679/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 4679/2020 tra
GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A., codice fiscale 00185790185, con sede in 22069 Rovellasca
(CO) via XX Settembre n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore CH MO, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Corti del foro di Como, presso il cui studio legale sito in Como, via Volta n. 24 ha eletto domicilio (alberto.corti@legalmail.it; fax 031301553)
ATTORE
e
A2A ENERGIA S.P.A., codice fiscale 12883420155, con sede in Milano Corso di Porta Vittoria n. 4, in persona del procuratore speciale Davide Pelizzari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Morotti
e Matteo Panni del foro di Brescia presso il cui studio legale, sito in Brescia, via San Bartolomeo n. 9, ha eletto domicilio (giorgio.morotti@brescia.pecavvocati.it; matteo.panni@brescia.pecavvocati.it; fax
0303099411)
CONVENUTO
e
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, codice fiscale 02572570964, con sede in Roma via
Mario Carucci n. 71, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, siti in via Freguglia n. 1, è domiciliata (ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it; fax 025468004)
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 28
CANAVESI S.P.A., partita IVA 00667810139, con sede in Locate Varesino (CO) via Garibaldi n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore LD AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Veronica Stella e Pellegrino Cavuoto del foro di Benevento presso il cui studio legale, sito in
Benevento, via Ennio Goduti, Pal. De Matteis, ha eletto domicilio (veronica.stella@pec.it)
ATTORE
e
ENERGIT S.P.A., codice fiscale/partita IVA 02605060926, con sede in Cagliari via E. Jenner n. 19/21, in persona del rappresentante legale UI ES , rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Mameli con studio in Carbonia, via Nuoro n. 17, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Mariangela L'Episcopo, in Misterbianco (CT), via Sacerdote Giuseppe Leocata n. 20
(avv.emiliomameli@pec.it)
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, codice fiscale 02572570964, con sede in Roma via
Mario Carucci n. 71, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, siti in via Freguglia n. 1, è domiciliata (ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it; fax 025468004)
CONVENUTI
Oggetto: Contenzioso di diritto tributario e doganale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice EL Industria Tessile S.p.A.: <nel merito: previa disapplicazione della norma di cui all comma d.l. n. condannare a2a energia s.p.a. alla restituzione a parte attrice somma euro oltre interessi rivalutazione e ex art. iv comma.>Spese rifuse>>.
Per parte attrice AN S.p.A.: <- accogliere la domanda proposta dalla società AN S.p.A. e per l'effetto condannare, anche in via solidale, la IT S.p.A. e/o l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, alla restituzione nei suoi confronti, della somma di € 7.265,40, quale importo complessivo versato a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica (importo non contestato dalle convenute), o di quella diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà accertata dal Giudice nel corso pagina 2 di 28 del giudizio;
oltre rivalutazione ed interessi, anche di mora, dalle singole scadenze delle fatture o dal momento della domanda all'effettivo soddisfo;
- condannare le convenute, anche in solido, al pagamento delle competenze di giudizio, oltre R.F., Iva, c.p.a. e C.U., con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>>.
Per parte convenuta A2A Energia S.p.A.: <in via principale: rigettare la domanda di restituzione delle somme ex art. c.c. formulata da gabel industria tessile spa in quanto totalmente infondata diritto non essendo consentito al giudice nazionale una controversia che riguarda soltanto soggetti privati disapplicare normativa favore quella comunitaria subordinata: nella denegata e creduta ipotesi cui>2033 c.c. sia ritenuta fondata e accolta, (i) accertare che gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla data di proposizione della domanda giudiziale (i.e. 16.12.2020); (ii) rigettare la domanda avversaria in punto rivalutazione monetaria;
(iii) condannare la terza chiamata, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a manlevare o comunque tenere indenne la convenuta A2A Energia SPA di quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice;
in ogni caso: compensare integralmente le spese del corrente giudizio tra tutte le parti costituite>>.
Per parte convenuta IT S.p.A.: 2.038,66; b) in via principale: acclarata l'impossibilità ed eccessiva difficoltà della domanda attorea nei confronti della IT, stante la situazione del concordato preventivo n. 6/2016 in corso presso il
Tribunale di Siracusa, impeditivo della restituzione delle somme pretese, estromettere la IT dal presente procedimento;
c) in via subordinata rigettare la domanda attorea alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di IA Europea;
d) in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi in cui non sia accolta la domanda di estromissione e di rigetto, limitare la restituzione delle somme pretese dall'attrice, al netto delle somme prescritte, al 5% degli importi richiesti, in applicazione del piano di riparto di cui al procedimento di concordato n. 6/2016 presso il Tribunale di Siracusa;
e) In via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi in cui non sia accolta la domanda di estromissione e di rigetto, condannare l'Agenzia delle Dogane a manlevare e a restituire alla IT le somme pretese dalla attrice;
f) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze>>.
Per parte terza chiamata e convenuta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: <in via principale: rigettare la domanda di restituzione delle somme ex art. c.c. formulata da gabel industria tessile spa in quanto totalmente infondata diritto non essendo consentito al giudice nazionale una controversia che riguarda soltanto soggetti privati disapplicare normativa favore quella comunitaria subordinata: nella denegata e creduta ipotesi cui>pagina 3 di 28 Provinciale di Como in quanto la chiamata in causa involge direttamente l'accertamento della sussistenza di un rimborso tributario riguardante una imposta indiretta;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda di chiamata in causa ai sensi dell'art. 14 TUA cosi come esperita da A2A Energia s.p.a nei diretti confronti di Agenzia delle Dogane in pendenza di giudizio ordinario introdotto dalla società somministrata ex art. 2033 c.c. nei confronti di A2A Energia s.p.a. anche in correlazione del difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
In via principale: - Rigettare le domande così come proposte da EL Industria Tessile s.p.a. in quanto destituite di fondamento;
- rilevare e comunque dichiarare l'avvenuta decadenza biennale di A2A Energia s.p.a a sollevare l'azione di rimborso nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge>>.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) L'oggetto dei giudizi e il rinvio pregiudiziale alla Corte di IA dell'Unione Europea
In entrambi i giudizi riuniti le attrici – premesso di aver intrattenuto con le convenute un contratto di somministrazione di energia elettrica presso la propria sede produttiva e di aver versato loro il corrispettivo dovuto comprensivo di somme addebitate, nel periodo 2010-2011, a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, prevista dall'art. 6 d.l. 511/1988, come modificato dall'art. 5 d.lgs.
26/2007 – hanno agito per ottenerne la restituzione, in ragione della contrarietà della norma istitutiva di tale imposta al diritto euro-unitario.
Nel corso del procedimento, lo scrivente giudice ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di
IA dell'Unione Europea con l'ordinanza del 28/04/2022, che conviene riportare integralmente allo scopo di chiarire tanto l'oggetto della controversia quanto il dubbio interpretativo rivolto all'autorità giudiziaria sovranazionale.
2. L'art. 5 d.lgs. 26/2007 ha modificato l'art. 6 d.l. 511/1988, istituendo una addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
3. La direttiva 2008/118/CE ha previsto: all'art. 1, che <gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalit specifiche>>; all'art. 9, che <l viene applicata e riscossa se del caso>è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro>>; all'art. 48, che <gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalit specifiche>>.
pagina 4 di 28 4. Il d.lgs. 48/2010, nell'attuare la predetta direttiva, non è intervenuto sull'art. 6 d.l. 511/1988. Solamente con l'art. 2 del d.l. 23/2011 il legislatore italiano ha disposto che <a in via preliminare: accertare e dichiarare l prescrizione decennale delle somme addebitate antecedentemente alla data del pari a>> per poi giungere alla definitiva abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2012, con l'art. 4 del d.l. 16/2012.
5. Occorre, altresì, richiamare quale sia l'impianto normativo italiano in punto di domande di rimborso delle imposte, in mancanza della relativa disciplina dell'Unione, allo scopo di verificare se rispetti i principi di equivalenza e di effettività (v. sentenze 6 ottobre 2005, causa C‑291/03, MyTravel, Racc. pag. I‑8477, punto 17; 15 marzo 2007, causa C‑35/05,
Reemtsma Cigarettenfabriken, Racc. pag. I‑2425, punto 37; 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas).
6. L'art. 14 d.lgs. 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise) prevede: al I comma, che <l viene applicata e riscossa se del caso>>; al II comma, che
7. La ratio di tale IV comma risiede nella circostanza che <obbligati al pagamento dell sull elettrica sono>(…) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali>> (art. 53 d.lgs. 504/1995), pur potendo traslare l'onere economico in capo ai consumatori finali (art. 16, III comma, d.lgs. 504/1995: <in via principale: rigettare la domanda di restituzione delle somme ex art. c.c. formulata da gabel industria tessile spa in quanto totalmente infondata diritto non essendo consentito al giudice nazionale una controversia che riguarda soltanto soggetti privati disapplicare normativa favore quella comunitaria subordinata: nella denegata e creduta ipotesi cui>assolta verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa…>>). L'art. 29 della L. 428/1990, d'altronde, statuisce, al II comma, che <in via principale: rigettare la domanda di restituzione delle somme ex art. c.c. formulata da gabel industria tessile spa in quanto totalmente infondata diritto non essendo consentito al giudice nazionale una controversia che riguarda soltanto soggetti privati disapplicare normativa favore quella comunitaria subordinata: nella denegata e creduta ipotesi cui>relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni>>.
8. In tale contesto normativo, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14200/2019, 27099/2019,
29980/2019), i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale, da una parte, e fornitore e consumatore finale, dall'altra, sono autonomi (e soggetti a distinte giurisdizioni: tributaria il primo, ordinaria il secondo): il consumatore finale può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore e, ove questa sia stata accolta, sarà il fornitore (entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza) a poter esercitare il diritto al rimborso delle accise indebitamente corrisposte nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Solo laddove l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa, il consumatore può, in via d'eccezione, chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Ipotesi, queste ultime, che sono state ricondotte, dalla Corte di IA, o alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (21 marzo 2018, causa C-533/16, Volkswagen AG) o all'insolvenza di questo (27 aprile 2017, C-
pagina 5 di 28 564/15, cit.; 31 maggio 2018, C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66; 11 aprile 2019, C-691/17, PORR Építési Kft., punto 42).
Motivi del rinvio
9. A seguito delle pronunce C-553/15 e C-103/17, con cui la Corte di IA ha dettato i canoni interpretativi della direttiva citata, la Suprema Corte di Cassazione, con un orientamento affermato in plurime occasioni e, pertanto, ormai consolidato, ha sancito – per ragioni che non è necessario richiamare in questa sede – che l'addizionale provinciale in esame
è priva di una finalità specifica e, pertanto, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE
(Cass. 15198/19, 27101/19, 10691/20, 16142/20, 22343/2020).
10. L'odierna causa, pertanto, si inserisce in un contenzioso seriale sulla sorte delle somme versate a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo intercorrente fra il termine concesso agli Stati membri per conformarsi alla direttiva e la disposta cessazione dell'applicazione dell'imposta da parte del legislatore italiano.
11. È opportuno evidenziare come le domande giudiziali che compongono tale contenzioso abbiano quale esclusiva causa petendi, che consentirebbe di qualificare come indebito il pagamento effettuato da parte attrice, l'illegittimità dell'imposta addebitata per contrasto con la normativa euro-unitaria.
12. A quanto consta allo scrivente giudice, la giurisprudenza di merito italiana si è divisa fra due orientamenti.
13. Secondo il primo1, che giunge al rigetto della domanda, non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, non applicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva dell'Unione europea, pena il riconoscimento del c.d.
“effetto diretto orizzontale”, negato dalla Corte di IA dell'Unione Europea. Questa, infatti, si è limitata ad affermare il c.d. “effetto diretto verticale”, ossia che, scaduto il termine di recepimento, i singoli possono far valere contro lo Stato i diritti loro attribuiti da una direttiva non recepita o non correttamente recepita, purché presenti determinati requisiti (C.
giust. CEE, 4 dicembre 1974, Van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, punto 12); viceversa, ciò non è possibile qualora una simile direttiva venga invocata da un singolo nei confronti di altri privati (C. giust. CEE, 26 febbraio 1986, Marshall, C-
152/84, EU:C:1986:84, punto 48; C. giust. CE, 14 luglio 1994, Faccini Dori, C-91/92, EU:C:1994:292, punto 24; C. giust.
UE, 10 ottobre 2017, Farrel, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 31; C. giust. UE, 7 agosto 2018, Smith, C-122/17,
EU:C:2018:631, punti 41-45 e 49; C. giust. UE, 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, punti 52-68).
Pertanto, l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE – anche ad ammettere che possieda i requisiti richiesti dalla giurisprudenza euro-unitaria per produrre effetti diretti – non giustificherebbe comunque la non applicazione della normativa nazionale in una controversia tra privati, perché, altrimenti, si avrebbe come effetto quello di riconoscere un obbligo aggiuntivo in capo a un privato (nella specie, l'obbligo, in capo al fornitore, di restituzione all'utente finale delle somme percepite a seguito dell'esercizio della predetta rivalsa). D'altro canto, la Corte di Cassazione, da una parte, avrebbe sì affermato la necessità di non applicare l'art. 6 D.L. 511/1988 in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2, direttiva
2008/118/CE, ma, nel rispetto dell'effetto diretto solo verticale, esclusivamente in controversie fra l'utente finale e l'Amministrazione Finanziaria (e tali erano anche le controversie decise dalle pronunce della Corte di IA del 5.03.2015 nella causa C-553/13 e del 25.07.2018 nella causa C-103/17); dall'altra, sembrerebbe aver escluso che l'assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive costituisca ragione idonea a giustificare, eccezionalmente, la legittimazione dell'utente finale a richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria, ipotesi, piuttosto, riconducibile solo a condizioni legate alla situazione del soggetto passivo (Cass. 33603/2019: <l viene applicata e riscossa se del caso>ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell'imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva>>).
14. Il secondo orientamento2 – che, viceversa, giunge all'accoglimento della domanda – ha invocato l'obbligo di <interpretare il diritto interno a partire dalla scadenza del termine di attuazione alla luce testo e della finalit direttiva cui trattasi al fine raggiungere i risultati perseguiti da quest privilegiando l delle disposizioni nazionali che maggiormente conforme tale per giungere cos una soluzione compatibile con le detta>> (CGUE Grande Sezione, 4 luglio 2006, C-212/04). Più nello specifico, essendo la possibilità che il consumatore finale agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo d'imposta condizione per la legittimità dell'opposizione dello Stato alla domanda di rimborso proposta dal consumatore nei suoi confronti (CGUE 20 ottobre 2011 in causa C-94/10), il principio dell'efficacia solo verticale delle direttive europee non sarebbe d'ostacolo all'accertamento dell'indebito nel rapporto di rivalsa, in virtù del collegamento di tale rapporto con il rapporto tributario, in cui il divieto posto dalla norma europea opera direttamente. D'altro canto, si è rilevato come la Corte di IA abbia affermato il principio dell'efficacia diretta solo verticale delle direttive sempre in casi in cui la direttiva - della cui applicazione si trattava - incideva direttamente sul rapporto dedotto nel giudizio principale: tanto nell'ipotesi che fosse quello orizzontale tra due soggetti privati, rispetto al quale la Corte ha vietato la disapplicazione (C-152/84, C-91/92,
C-282/10, C-176/12, C-351/12, C-671/13), quanto nell'ipotesi che fosse quello verticale, in cui una parte volesse far valere il vincolo derivante dalla direttiva nei confronti di un ente pubblico, vincolo in tal caso legittimamente derivante dalla direttiva, pur non attuata nel diritto interno (C-413/15, da C-397/01 a C-403/01, C-122/17); viceversa, non si sarebbe mai occupata di una fattispecie analoga a quella dedotta nelle controversie in esame, nelle quali la direttiva incide direttamente sul rapporto verticale tra ente impositore e soggetto passivo di imposta, avente natura pregiudiziale rispetto al rapporto dedotto in giudizio tra il soggetto passivo di imposta e il terzo che ne ha subito la rivalsa e chiede la ripetizione di quanto pagato. In conclusione, si è ritenuto che la dovuta disapplicazione della norma impositiva dell'addizionale (seppur conosciuta soltanto in via incidentale dal giudice della controversia fra privati3), determinando l'illegittimità della imposizione nei rapporti tra ente e soggetto passivo di imposta, ossia nel rapporto verticale, non potrebbe che far venir meno anche la causa del pagamento, da parte dell'utente, della parte di prezzo corrispondente a tale tributo nell'ambito del rapporto orizzontale.
15. È appena il caso di evidenziare, infine, come pendano attualmente due questioni di legittimità costituzionale: l'una sull'art. 14, IV comma, d.lgs. 504/1995 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 111 e 117, I comma, Cost., nonché dell'art. 117 2 Trib. Milano 16 novembre 2020 R.G. 18698/2020, 4 dicembre 2020 R.G. 18647/2020, 17 dicembre 2020 R.G.
34366/2020, 14 gennaio 2021 R.G. 14721/2020, 8 luglio 2021 R.G. 18761/2020, 4 ottobre 2021 R.G. 18019/2020, 8 ottobre
2021 R.G. 24275/2020, 8 novembre 2021 R.G. 15822/2020, 22 gennaio 2022 R.G. 39655/2020; Trib. Roma 19 febbraio 2021 R.G. 31209/2020; Tribunale Genova 19 novembre 2021 R.G. 5281/2021. 3 Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in effetti, il giudice < incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo>> (Cass., SS.UU., 2064/2011). pagina 7 di 28 Cost., in via mediata, per violazione degli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Collegio
Arbitrale Vicenza 26 marzo 2021); l'altra sull'art. 6 D.L. 511/1988 per violazione dell'art. 117, I comma, Cost. sotto il profilo del mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale derivanti dall'ordinamento UE (Tribunale
Udine 30 dicembre 2021).
16. Tanto premesso, allo scrivente pare che il secondo orientamento sia preferibile laddove garantisce il rispetto del principio di effettività e rimedia alle conseguenze dell'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che, così come non avrebbe potuto essere posto a carico del fornitore, è stato indebitamente trasferito al consumatore, il quale, in definitiva, lo ha in concreto sopportato, e rende non in contrasto con la normativa dell'Unione una disciplina interna che non consenta direttamente all'acquirente di rivolgersi allo Stato. In altri termini, rigettare la domanda, formulata dall'acquirente finale, di rimborso di un'imposta – la cui indebita riscossione è esclusivamente dovuta alla violazione del diritto euro-unitario – per essere le direttive prive di effetto diretto orizzontale comporterebbe il crollo del delicato equilibrio che ha permesso alla Corte di IA, nella causa C-94/10, di ritenere rispettato il principio di effettività in un sistema nazionale analogo a quello italiano, affermando il seguente principio: <uno stato membro pu in via di principio opporsi ad una domanda rimborso un indebitamente riscossa formulata dall finale su cui essa stata ripercossa argomentando che non detto acquirente a versarla alle autorit tributarie purch quest il quale ne definitiva gravato possa sulla base del diritto interno esperire civilistica per la ripetizione dell nei confronti soggetto passivo. tuttavia se da parte passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile segnatamente caso d effettivit impone l debba essere grado agire direttamente delle e tal fine lo preveda gli strumenti le modalit procedurali necessari sentenza>Reemtsma Cigarettenfabriken, cit., punto 41)>>.
17. All'accoglimento di tale secondo orientamento, tuttavia, non pare potersi giungere sulla mera base del canone dell'interpretazione conforme, atteso che, per come in precedenza indicato, vi sono principi del diritto dell'Unione Europea che si pongono in – reale o apparente – contrasto.
18. In conclusione, il presente rinvio pregiudiziale si giustifica per dirimere la questione su quale dei due principi (effetto diretto solo verticale delle direttive, da una parte, e principio di effettività, dall'altra) debba prevalere laddove l'uno non possa essere rispettato senza il sacrificio dell'altro.
Prima Questione Pregiudiziale
19. Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell'Unione Europea e, nello specifico, l'art. 288, III comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (art. 14, IV comma, d.lgs. 504/1995), il presupposto perché quest'ultimo possa far valere contro lo
Stato i diritti attribuitigli da tale direttiva.
Seconda Questione Pregiudiziale
pagina 8 di 28 20. Se il principio di effettività osti a una normativa nazionale (art. 14, IV comma, d.lgs. 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, laddove l'unica ragione d'illegittimità dell'imposta - ossia la contrarietà a una direttiva euro-unitaria - possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il soggetto obbligato al pagamento e l'Amministrazione Finanziaria, ma non in quello tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto, l'operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata>>.
In seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte ai sensi dell'art. 101 del suo Regolamento di procedura, lo scrivente ha ulteriormente precisato quanto segue:
<<21. La Corte – con riferimento al passaggio dell'ordinanza in cui si rappresenta che <[s]olo laddove l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa, il consumatore può, in via d'eccezione, chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria>> (punto 8) – ha invitato il giudice del rinvio <a in via preliminare: accertare e dichiarare l prescrizione decennale delle somme addebitate antecedentemente alla data del pari a>>.
22. La Corte di IA, nella causa C-94/10 (citata al punto 16 dell'ordinanza), ha ritenuto che l'impossibilità, per l'acquirente finale, di chiedere direttamente alle autorità tributarie il rimborso di un'imposta indebitamente riscossa non sia in contrasto con il diritto euro-unitario, a due condizioni: 1) che l'acquirente finale, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo;
2) che, ove il rimborso da parte del soggetto passivo risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza, l'acquirente sia in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari.
23. Il rinvio pregiudiziale è stato disposto perché tali condizioni, nell'ordinamento italiano, non possono dirsi effettivamente rispettate.
24. Quanto alla prima condizione, è ben possibile, per l'acquirente finale, in astratto, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo dell'imposta (è quel che è avvenuto nei due giudizi riuniti in oggetto). In concreto, tuttavia, l'acquirente finale – se, in quel giudizio che lo contrappone a un altro privato (il fornitore) e che si fonda esclusivamente sulla natura indebita del pagamento in ragione dell'illegittimità dell'imposta addebitata per contrasto con la normativa euro-unitaria, non può pretendere dal giudice la non applicazione della disposizione nazionale contrastante con una direttiva dell'Unione europea (pena il riconoscimento del c.d. “effetto diretto orizzontale”, negato dalla
Corte di IA) – vedrà inevitabilmente rigettata la propria domanda, con la duplice conseguenza che il fornitore non avrà titolo per agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria e questa finirà per trattenere l'imposta indebitamente percepita. Pertanto, per utilizzare il lessico della citata pronuncia della Corte, l'onere economico dell'imposta indebitamente riscossa, in definitiva, non viene neutralizzato e il principio di effettività non è rispettato.
25. Quanto alla seconda condizione, oggetto della domanda di chiarimenti, si osserva come non vi siano, a conoscenza dello pagina 9 di 28 scrivente, disposizioni specifiche del diritto nazionale che consentano al consumatore di chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, neppure in via eccezionale. Come indicato nel punto 8 dell'ordinanza, infatti, <in via principale: rigettare la domanda di restituzione delle somme ex art. c.c. formulata da gabel industria tessile spa in quanto totalmente infondata diritto non essendo consentito al giudice nazionale una controversia che riguarda soltanto soggetti privati disapplicare normativa favore quella comunitaria subordinata: nella denegata e creduta ipotesi cui>l'azione civilistica di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore e, ove questa sia stata accolta, sarà il fornitore (entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza) a poter esercitare il diritto al rimborso delle accise indebitamente corrisposte nei confronti dell'Amministrazione finanziaria>>: è quanto emerge chiaramente dal quarto comma dell'art. 14 d.lgs. 504/1995 e dal secondo comma dell'art. 29 L. 428/1990 (citati, rispettivamente, ai punti 6 e 7 dell'ordinanza) ed è stato anche ribadito dalla giurisprudenza nazionale (Cass. SS.UU. 1837/2016: <soggetto passivo dell di consumo per il gas metano fornitore che trasla l all in virt un fenomeno meramente economico sicch del consumatore verso la ripetizione della quota prezzo corrispondente al tributo non tributaria rimborso devoluta alla giurisdizione giudice tributario ma privatistica>rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario>>; così anche Cass. SS.UU. 33687/2018). Si tratta, pertanto, di una possibilità riconosciuta, a titolo interpretativo e senza un preciso fondamento normativo, da parte della sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, in espressa adesione alla citata giurisprudenza della Corte di IA. In particolare,
Cass. 14200/2019 e 20018/2019 hanno affermato che: <1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)>>. Vi hanno fatto seguito Cass. 27099/2019 e
29980/2019, secondo cui: <il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro due anni dalla data del pagamento ovvero in cui il relativo diritto pu esercitato>situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela … L'impossibilità o l'eccessiva difficoltà non sono di per sé ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell'imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale. Esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si veda pagina 10 di 28 CGUE 21 marzo 2018, causa C-533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda); oppure quando l'insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso impossibile o eccessivamente difficile (si vedano, in particolare, CGUE 11 aprile 2019, in causa C-691/17, PORR Építési Kft., punto 42, nonché CGUE 27 aprile 2017, causa
C-564/15, cit.). D'altronde, la stessa Corte di giustizia ha promosso la fissazione di termini diversi, là dove ha dichiarato che il principio di effettività è rispettato nel caso di un termine nazionale di prescrizione asseritamente più favorevole all'Amministrazione finanziaria rispetto al termine di prescrizione in vigore per i privati, purché il soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell'imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione (CGUE 8
settembre 2011, in cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert, punto 42; CGUE 15 dicembre 2011, causa C-
427/10, cit., punto 26). In questo contesto, Industria Cementi non ha allegato né tantomeno provato che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (cfr. Cass. S.U. n. 2951 del 16/02/2016; Cass. n. 16904 del 27/06/2018). Ed è appena il caso di rilevare che il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso>>. In termini analoghi si sono espresse anche Cass. 33603/2019, 15504/2020, 15505/2020 e 15506/2020.
26. Questo il quadro (normativo e) giurisprudenziale all'epoca dell'emissione dell'ordinanza di rinvio. Deve segnalarsi come, successivamente, la Suprema Corte di Cassazione abbia espressamente affrontato le problematiche sollevate nell'ordinanza di rinvio, osservando quanto segue: <con la memoria ex art. bis.1 cod. proc. civ. il controricorrente sottolinea da un lato l difficolt di ottenere ristoro con azione ripetizione dell in ragione ostativo costituito dall diretta solo verticale delle direttive sollevando altres questione costituzionalit della disciplina per come interpretata dalla s.c. chiede che collegio disponga rinvio pregiudiziale alla corte giustizia. sotto primo profilo va prima tutto riportato quanto gi evidenziato altri recenti arresti questa a fronte rilievi analoghi ad esempio cass. n. e del>21/07/2020). Nella prospettazione della società contribuente, il presupposto normativo che consentirebbe al consumatore di chiedere al fornitore la restituzione di parte del prezzo corrispondente alle imposte indebitamente versate va individuato nell'applicazione, nei rapporti tra privati, della direttiva n. 2008/118/CE: il diritto interno in materia di addizionali sulle accise andrebbe disapplicato per contrasto con il diritto unionale e in ragione dell'emersione dell'indebito oggettivo. La disapplicazione conseguirebbe alla cd. efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE;
efficacia orizzontale che, tuttavia (osserva il controricorrente), viene esclusa dalla giurisprudenza unionale (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa C-
122/17, Smith, punti 42-45 e giurisprudenza ivi richiamata, punto 49). Pertanto: a) il consumatore finale non potrebbe invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, posta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione di indebito nei suoi confronti della quota parte di prezzo corrispondente alla rivalsa dell'imposta versata dal fornitore all'Erario; b) la richiesta del consumatore di rimborso nei confronti del fornitore risulterebbe impossibile per ragioni di mero diritto, con conseguente legittimazione straordinaria dell'acquirente dell'energia elettrica all'esercizio dell'azione diretta per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. … Può essere aggiunto in questa sede, con riferimento alla denunciata impossibilità per il consumatore di vedersi rimborsate le accise indebitamente pagina 11 di 28 versate in ragione della efficacia diretta solo verticale della direttiva, che la richiamata sentenza della Corte di giust. in causa C-122/17 ha avuto modo di precisare (punto 56) che «la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, VI e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito»; Italcementi, pertanto, a fronte della non conformità del diritto interno per la tardiva o inadeguata attuazione del diritto dell'Unione Europea, non rimane comunque priva di tutela. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n.
2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria;
c) può eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea … [V]a disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale: le modalità con cui deve atteggiarsi, all'interno di ciascuno Stato membro, la tutela del principio di effettività sono state già ampiamente indagate dalla Corte di giustizia, come più sopra precisato, sicché appare superfluo rimettere alla stessa una questione già ampiamente risolta, sulla quale non ci si può
ragionevolmente attendere una soluzione diversa da quella di cui questa Corte ha già tenuto conto>> (Cass. 31609/2022).
27. Pertanto, anche la Corte di Cassazione pare aver riconosciuto, fra le righe, l'inadeguatezza di una regola che, da una parte, consente al consumatore finale di chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà dell'azione verso il fornitore e, dall'altra, riferisca, però, tale impossibilità o eccessiva difficoltà solo alla situazione in cui si trova il fornitore e, comunque, non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise. Ciononostante, ha ritenuto il sistema rispettoso del principio di effettività perché il consumatore finale non resta privo di tutela, potendo esercitare un'azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno, secondo i principi dettati dalla sentenza
VI (C-6/90 e C-9/90).
28. Quest'ultima osservazione non risulta nuova nella giurisprudenza nazionale, rinvenendosi anche nella sentenza del
Tribunale di Torino citata alla nota 1 dell'ordinanza. Tuttavia, permangono seri dubbi sull'effettività di tale rimedio in un contesto quale quello descritto, ove il rapporto trilaterale acquirente finale-fornitore-amministrazione finanziaria fa sì che,
concretamente, il mancato esplicarsi degli effetti diretti orizzontali della direttiva fra acquirente finale e fornitore impedisce l'esplicarsi degli effetti diretti verticali della direttiva fra fornitore e amministrazione finanziaria. Si ritiene, come già enunciato al punto 14 dell'ordinanza e a differenza di quanto sostenuto dalla Cassazione nel passo finale della sentenza appena citata, che la Corte di IA non si sia ancora pronunciata su un caso simile (non potendosi ritenere tale neppure quello deciso in C-122/17) e che, pertanto, si renda necessario il suo intervento per dirimere la questione di cui al punto 18
pagina 12 di 28 dell'ordinanza e rispondere alle due questioni pregiudiziali ivi indicate>>.
Con sentenza dell'11/04/2024, la Quinta Sezione della Corte di IA dell'Unione Europea ha statuito quanto segue: <1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati>>.
2) L'efficacia diretta (solo) verticale delle Direttive dell'Unione Europea come motivo ostativo all'accoglimento delle domande formulate dalle attrici nei confronti delle fornitrici
La sentenza della Corte di IA dell'Unione Europea ha ribadito che <ai sensi dell terzo comma tfue il carattere vincolante di una direttiva sul quale si fonda la possibilit invocare quest sussiste solo nei confronti dello membro cui rivolta ne consegue secondo costante giurisprudenza che non pu per s creare obblighi in capo a un singolo e quindi essere invocata quanto tale dinanzi giudice nazionale>> (punto 22).
Se, pertanto, non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, non applicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva dell'Unione europea, pena il riconoscimento del c.d. “effetto diretto orizzontale”, negato dalla Corte di IA dell'Unione Europea, è lecito pervenire a una prima pagina 13 di 28 conclusione: le attrici non possono pretendere dalle fornitrici convenute la restituzione di quanto versato facendo valere nei loro confronti l'illegittimità dell'imposta addebitata per contrasto con la normativa euro-unitaria quale esclusiva causa petendi che consentirebbe di qualificare come indebito il pagamento effettuato.
A questa stessa conclusione è già pervenuto il Tribunale di Milano con la sentenza del 24 maggio 2024 nel giudizio rubricato sub R.G. N. 41998/2023 (dott. Barbuto): <l viene applicata e riscossa se del caso>511/1988). Ciò che giova sottolineare, al fine di meglio interpretare la portata della pronuncia del giudice europeo, è che, sebbene la sentenza dell'aprile 2024 sia stata resa in questione pregiudiziale sollevata da giudice italiano, la CGUE, per darvi risposta, non ha ritenuto di fare cenno alcuno all'interpretazione della norma comunitaria qui rilevante -appunto, la Direttiva 2008/118/CE -data dalla Corte di IA UE, quale fonte di diritto comunitario cd derivato, bensì solo all'efficacia (cd orizzontale) della direttiva medesima nel rapporto tra privati, al fine di ribadirne ancora una volta l'esclusione. Ecco, perciò, che la lettura del giudice nazionale, circa la possibilità di disapplicare la norma statale in parola, sulla scorta della costante interpretazione del giudice comunitario, deve essere ripensata, alla luce della pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, affinché sia data piena pagina 14 di 28 attuazione, anche nell'ordinamento nazionale interno, al portato precettivo della sentenza medesima.
Dunque, se la direttiva non ha efficacia orizzontale e la costante interpretazione del giudice comunitario non è qui presa neppure in considerazione -forse anche perché le tre sentenze CGUE più volte richiamate dal Supremo Collegio non riguardano controversie tra privati -non sembra esservi altra plausibile conclusione se non che non vi è fonte comunitaria idonea a fondare, nella controversia tra privati, la disapplicazione dell'art.6 DL n.511/1988, con l'inevitabile conseguenza che la domanda del somministrato, di ripetizione d'indebito dell'addizionale provinciale all'accisa, proposta nei confronti del fornitore dell'energia elettrica, non può essere accolta. Allora, il secondo dictum della
CGUE, secondo cui il principio di effettività dev'essere interpretato nel senso che non è conforme al diritto euro-unitario la normativa nazionale che non permetta al somministrato di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico de quo, non può che essere letto, alla luce del citato punto n.36 della sentenza medesima, se non nel senso che il somministrato, proprio perché può convenire direttamente lo Stato, non può più -anche per il principio di economia processuale (in tema, Cass.n.6589/'09) -convenire il fornitore per lo stesso titolo. Perciò, dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la via del giudizio civile tra consumatore finale e fornitore non è più ammissibile, mentre rimane aperta solo quella del giudizio instaurato dal somministrato direttamente nei confronti dell'Ente pubblico percettore dell'imposta non dovuta>>.
Condividendo siffatta pronuncia del giudice meneghino, deve evidenziarsi come l'impianto motivazionale sotteso all'arresto della Corte di IA statuisca implicitamente l'infondatezza dell'orientamento pretorio secondo cui all'accoglimento dell'azione promossa dal consumatore nei confronti del fornitore potrebbe pervenirsi valutando incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise e, conseguentemente, disapplicando la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di IA Europea con le sentenze intervenute in materia, posto che, se fosse questa la corretta “strada” (peraltro, più “liquida”) da percorrere, la Corte di IA lo avrebbe, evidentemente, indicato (!). E, se è vero che, ciononostante, la Corte d'Appello di questo distretto ha ritenuto, sorprendentemente, di ribadire tale orientamento anche dopo la pronuncia della Corte di
IA (cfr. sentenze del 30 aprile 2024 nel giudizio rubricato sub R.G. N. 854/2023 e del 18 dicembre 2024 nel giudizio rubricato sub R.G. N. 1585/20244), convincono le opposte argomentazioni 4 Analogamente, le sentenze della Corte d'Appello di Roma del 3 maggio 2024 nel giudizio rubricato sub R.G. N.
5412/2021 e del Tribunale di Roma del 19 giugno 2024 nel giudizio rubricato sub R.G. N. 22190/2022. pagina 15 di 28 già espresse, nella consapevolezza della resistenza del giudice di secondo grado a operare un revirement, dalla successiva sentenza del 21 giugno 2024 del Tribunale di Milano nel giudizio rubricato sub R.G. N. 1807/20245 (<<reputa questo giudice che l del di secondo grado non possa essere condiviso. manca infatti il riferimento preciso ad una fonte diritto comunitario derivato rispetto alla quale si procedere disapplicazione della norma cui all dl>n.511/1988: non alcuna direttiva comunitaria in subiecta materia, dotata di efficacia cd orizzontale nei rapporti tra privati, né alcun orientamento consolidato formato da sentenze interpretative del diritto unionale, rese dalla Corte di giustizia UE, vincolanti quanto all'interpretazione, e, pertanto, fonti di integrazione del diritto unionale, del quale esprimano interpretazione autentica, anche nel rapporto tra privati. Né si potrebbe plausibilmente sostenere che la disapplicazione della norma statale confliggente col diritto unionale, effettuata nel rapporto tra fornitore e autorità statale, possa spiegare effetto riflesso o virtuale anche nel rapporto tra fornitore e consumatore finale, se non ammettendo, alfine, di fatto, l'efficacia della direttiva nel rapporto tra privati, tuttavia esclusa dal diritto unionale.
Quanto, poi, all'argomento secondo cui, anche dopo la citata sentenza 11.04.2024 della C.G.U.E., il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetti unicamente al fornitore, lo stesso sembra palesemente contraddetto dal secondo dictum della sentenza in parola, che, interpretando il principio di effettività, afferma che il consumatore finale ha il diritto di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'imposta indebitamente pretesa dal fornitore>>).
Si tratta, a questo, punto di verificare se la risposta data dalla Corte di IA dell'Unione Europea alla prima questione pregiudiziale possa, nell'accoglimento di una nozione ampia di Stato membro, costituire motivo idoneo all'accoglimento delle domande attoree.
3) L'inapplicabilità ai casi in esame della risposta data alla prima questione pregiudiziale
Nel rispondere alla prima questione pregiudiziale, la Corte ha precisato che <disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti uno stato membro tutti gli organi della sua amministrazione ma anche organismi o enti soggetti all al controllo dello che dispongono poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati in tal senso sentenza del ottobre farrell c eu:c:2017:745 punto la giurisprudenza ivi citata nel caso specie spetter giudice rinvio procedere alle verifiche necessarie per>5 Analogamente, la successiva sentenza del 2 gennaio 2024 nel giudizio rubricato sub R.G. N. 5815/2024. pagina 16 di 28 stabilire se i fornitori interessati rientrino in una di tali categorie>>.
Allo scopo di effettuare siffatta verifica, occorre, innanzitutto, precisare cosa intenda la giurisprudenza sovranazionale per “autorità o controllo dello Stato” e per “poteri esorbitanti” tramite l'esame di due pronunce in cui tali condizioni – al sussistere delle quali un organismo di diritto privato viene equiparato allo Stato ai fini dell'effetto diretto delle direttive – sono state ritenute sussistenti.
Nella sentenza della Corte del 12 luglio 1990 (C-188/89, c.d. caso Foster), la persona giuridica equiparata allo Stato (British Gas Corporation): a) era stata istituita dalla legge con il compito di sviluppare e mantenere il monopolio nella distribuzione del gas in Gran Bretagna (punto 3); b) aveva un organo direttivo i cui membri erano nominati dallo Stato (punto 4); c) era soggetta a direttive statali di indole generale per questioni inerenti all'interesse nazionale, nonché a istruzioni relative alla sua gestione (punti 4 e 6: <il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro due anni dalla data del pagamento ovvero in cui il relativo diritto pu esercitato>o di versarli al Tesoro pubblico>>); d) aveva l'obbligo di presentare al segretario di Stato relazioni periodiche sull'esercizio delle sue funzioni, sulla sua gestione e sui suoi programmi, che venivano poi trasmesse alle due camere del Parlamento (punto 5); e) aveva il diritto di presentare disegni di legge al
Parlamento, previa autorizzazione del segretario di Stato (punto 5).
Nella sentenza della Corte del 10 ottobre 2017 (C-413/15, c.d. caso Farrell), la persona giuridica equiparata allo Stato (Motor Insurers Bureau of Ireland) era l'ente tenuto, sulla base di un accordo concluso con il Ministro dell'Ambiente, a indennizzare le vittime di conducenti non assicurati o non identificati, così da garantire l'adempimento dell'obbligo, imposto agli Stati membri da una direttiva eurounitaria, di adottare tutte le misure utili affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli abitualmente stazionanti nel loro territorio fosse coperta da un'assicurazione, nello specifico istituendo un organismo avente il compito di risarcire, almeno entro i limiti previsti dal diritto dell'Unione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione. Va soggiunto che il legislatore irlandese aveva reso obbligatoria l'affiliazione a tale organismo per tutti gli assicuratori che svolgevano un'attività di assicurazione automobilistica in Irlanda, con l'effetto di conferire al MIBI poteri eccedenti quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, in quanto, in base a detta disposizione legislativa, tale organismo privato era in grado di imporre a tutti gli assicuratori di affiliarsi a esso e di finanziare l'assolvimento del compito demandatogli dallo Stato irlandese.
Simili considerazioni si rinvengono nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale nell'ambito della pagina 17 di 28 domanda di pronuncia pregiudiziale richiesta da questo ufficio giudiziario, ove si legge <per stabilire se un ente privato sia all o al controllo di una pubblica autorit giudice dovrebbe esaminare la capacit dello stato esercitare direttamente indirettamente dominante sul processo decisionale dell non nelle sue attivit quotidiane almeno sulle scelte e decisioni strategiche pi importanti. a tal fine sembra importante prendere in considerazione sulla base della legislazione pertinente delle norme interne elementi quali: i l proprietario ii diritti speciali voto veto favore altro iii composizione degli organi direttivi le modalit nomina questi ultimi iv il tipo svolte>v) l'obiettivo o gli obiettivi perseguiti dall'ente, e vi) il metodo di finanziamento dell'ente. Pertanto, il mero fatto che lo Stato (o un'altra autorità pubblica) detenga una partecipazione in una società, come mi sembra sia il caso delle convenute nel procedimento principale, non è di per sé decisivo al fine di determinare se lo Stato eserciti un controllo su tale società. Per quanto riguarda la valutazione della questione se un ente privato sia stato incaricato da un organo pubblico «di svolgere un compito di interesse pubblico» e sia stato dotato, a tal fine, di «poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli», desidero svolgere le osservazioni che seguono. Anzitutto, la valutazione della questione se un ente privato debba essere equiparato allo Stato non deve, a mio avviso, essere effettuata esaminando (esclusivamente) la natura generale e le attività dell'ente in questione. Infatti, ciò che è particolarmente importante è sapere se il «criterio Foster» sia soddisfatto per quanto riguarda il rapporto stesso all'origine della controversia di cui trattasi. Infatti, un ente privato può esercitare una o più attività di interesse pubblico, per le quali dispone di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, ed esercitare, al contempo, altre attività a titolo puramente commerciale e in normali condizioni di concorrenza con altre imprese.
Inoltre, i due elementi dell'«interesse pubblico» e dei «poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli» sono chiaramente cumulativi: entrambi devono essere presenti affinché un ente possa essere considerato un'emanazione dello Stato. Tali elementi devono inoltre essere collegati, nel senso che i poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli devono essere stati attribuiti all'ente in questione «[allo] scopo» di consentire ad esso di perseguire efficacemente l'interesse pubblico. Per giunta, naturalmente, gli obiettivi che possono essere considerati perseguiti nell'«interesse pubblico» variano da uno Stato membro all'altro.
Tuttavia, tale nozione riflette necessariamente l'idea che l'attività dell'ente non debba essere esercitata a beneficio esclusivo (o principale) dei suoi detentori o azionisti, bensì a beneficio della pagina 18 di 28 società nel suo complesso. È altresì ragionevole ritenere che l'attribuzione di un compito di servizio pubblico debba risultare da un atto legislativo o amministrativo. Infine, l'esistenza di «poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli» deve essere accertata confrontando le norme che disciplinano il rapporto all'origine della controversia di cui trattasi con quelle che disciplinano i rapporti tra privati. L'ente in questione e la sua controparte si trovano su un piano di parità, o almeno in una situazione equiparabile, nei loro rapporti? L'ente in questione può imporre unilateralmente determinati obblighi alla sua controparte o limitarne i diritti? Concludendo su questo punto con una nota più generale, vorrei aggiungere che, a mio avviso, il «criterio Foster» non può essere applicato in modo troppo ampio. Nel mondo attuale, la maggior parte delle attività economiche è, in un modo o nell'altro, fortemente regolamentata. Inoltre, numerosi enti (quali le organizzazioni non governative) mirano a conseguire obiettivi di interesse generale, pur non essendo in alcun modo legati allo Stato;
analogamente, molte imprese sono detenute (in tutto o in parte) dallo
Stato, ma non perseguono alcun obiettivo pubblico. Di conseguenza, a pena di ridurre la distinzione orizzontale/verticale a una mera formalità, è fondamentale che, nell'ambito di controversie come quella pendente dinanzi al giudice del rinvio, si dichiari che enti privati hanno agito in qualità di emanazioni dello Stato soltanto allorché il controllo «pubblico» esercitato su detti enti o la natura pubblica delle loro attività siano chiaramente individuabili. La tentazione di prendere delle
«scorciatoie» per aiutare i consumatori e/o di trovare una soluzione pragmatica ed equa a controversie che, sulla base del contesto procedurale pertinente, appaiono eccessivamente complesse può essere comprensibile, ma sarebbe, in ultima istanza, imprudente>> (punti 39 e ss.).
Ebbene, alla luce del quadro interpretativo delineato, non si ritiene che le convenute nei due giudizi riuniti sub iudice siano equiparabili, ai fini che qui interessano, allo Stato.
Esse sono società di diritto privato fornitrici di energia elettrica – ossia, esercenti un servizio di interesse economico generale (c.d. SIEG) – rispetto alle quali il “controllo” dello Stato: i) non è diretto, perché si esplica attraverso un'autorità amministrativa indipendente (ARERA); ii) non è penetrante, perché non implica poteri di nomina né situazioni di monopolio, ma, al contrario, ha lo scopo di promuovere la concorrenza in un contesto di libero mercato e regolare solo tariffe e qualità; iii) non è in funzione di un compito di interesse pubblico specificamente demandato loro dallo Stato.
Non sono né autorità fiscali né enti territoriali né autorità indipendenti sotto il profilo costituzionale incaricate di mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza né pubbliche autorità che prestano pagina 19 di 28 servizi di sanità pubblica né organismi incaricati dallo Stato di assolvere a un compito di interesse pubblico che contribuisce a un obiettivo generale perseguito dalla normativa dell'Unione. Non si tratta, in altri termini, di persone giuridiche di diritto pubblico facenti parte dello Stato in senso ampio, vuoi perché soggette all'autorità o al controllo di una pubblica autorità vuoi perché incaricate da una tale autorità di svolgere un compito di interesse pubblico e dotate a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli.
Difetta, pertanto, la ratio insita nel permettere al singolo di far valere una direttiva nei confronti dello
Stato indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce per evitare che possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto comunitario, poiché le convenute non sono qualificabili alla stregua di longa manus dell'autorità statale.
Di tale avviso si sono già mostrati il Tribunale di Milano (sentenza del 20 aprile 2024 nel giudizio rubricato sub R.G. N. 17574/2023) e, pur fatta salva una maggior ampiezza di riflessione, la Corte
Suprema di Cassazione (ordinanza del 12/12/2024 n. 32088/2024).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta sub 2), non essendo le fornitrici convenute equiparabili allo Stato, nei cui confronti il singolo può invocare l'efficacia diretta delle direttive.
Si tratta, a questo, punto di verificare se la risposta data dalla Corte di IA dell'Unione Europea alla seconda questione pregiudiziale possa, ne rispetto del principio di effettività, costituire motivo idoneo all'accoglimento delle domande attoree.
4) L'applicabilità ai casi in esame della risposta data alla seconda questione pregiudiziale
Nel rispondere alla seconda questione pregiudiziale, la Corte – premesso che
Pertanto, dovendosi confermare che la normativa interna <viola il principio di effettivit in quanto non permette ad un consumatore finale chiedere direttamente allo stato membro rimborso dell economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione operata da fornitore sulla base una facolt riconosciutagli dalla normativa nazionale detto lui stesso indebitamente versato al suddetto>> (per le ragioni già enucleate nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale e nella risposta alla richiesta di chiarimenti sopra riportate), il principio affermato dalla Corte assume una portata d'eccezionale rilevanza, dando ragione alle pagina 21 di 28 perplessità sollevate dal rimettente6 e costituendo, come già osservato dalla Suprema Corte di
Cassazione, una
Cass. 21154/2024, in particolare, ha rilevato che l'arresto della Corte di IA <impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria consumatore finale nei confronti adm in tema rimborso addizionali provinciali cui all comma d.l. n.>511/1988 , applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE (…) L'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti di ADM, in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa. Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di IA), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa. La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore. L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertar e l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall'Ufficio delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva, bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo>>.
Tale pronuncia, cui si sono conformate le successive 21749/2024, 24203/2024 e 24373/2024, è stata così massimata: <in via principale: rigettare la domanda di restituzione delle somme ex art. c.c. formulata da gabel industria tessile spa in quanto totalmente infondata diritto non essendo consentito al giudice nazionale una controversia che riguarda soltanto soggetti privati disapplicare normativa favore quella comunitaria subordinata: nella denegata e creduta ipotesi cui>n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e rispetto alle quali l'azione di rimborso risulta eccessivamente difficoltosa - è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso. In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli>>.
Pertanto, alla luce di quanto affermato dalla Corte di IA dell'Unione Europea in risposta alla seconda questione pregiudiziale, come condivisibilmente interpretato dalla Suprema Corte di
Cassazione, le attrici, consumatrici finali, hanno azione diretta – sic et simpliciter e, cioè, a prescindere dalla condizione soggettiva del fornitore – per la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
5) Il perimetro delle domande attoree e la posizione processuale dell'Agenzia delle Dogane e dei pagina 23 di 28 Monopoli nei due giudizi
Nel giudizio rubricato sub R.G. N. 4679/2020, l'attrice EL Industria Tessile S.p.A. ha agito per la restituzione esclusivamente nei confronti della A2A Energia S.p.A. ed è stata questa a chiedere (e ottenere) la chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <al fine di essere dalla stessa manlevata e comunque tenuta indenne tutto quanto la in denegata ipotesi fosse condannata a versare alla ricorrente conseguenza dei fatti causa>>.
Nel giudizio rubricato sub R.G. N. 1595/2021, invece, l'attrice AN S.p.A. ha convenuto in giudizio sia la IT S.p.A. sia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ottenerne la condanna alla restituzione
Ebbene, stante il quadro sopra delineato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve essere ritenuta il soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dalle attrici e, se così è, la statuizione condannatoria può essere adottata nei suoi confronti anche nel giudizio in cui è stata chiamata dalla convenuta, estendendolensi automaticamente le domande attoree (cfr. Cass. 1522/2006).
6) L'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
6.1) La giurisdizione
In entrambi i giudizi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha eccepito il difetto di giurisdizione avverso l'azione di rimborso delle accise indebitamente corrisposte promossa nei suoi confronti dal fornitore.
L'eccezione, fondata rispetto a quell'azione (come si evince dai riferimenti richiamati nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale), non lo è, viceversa, rispetto a quella promossa dalle attrici nei confronti dell'Agenzia quale legittimata in via straordinaria in seguito alla pronuncia della Corte di IA, poiché trattasi di azione pur sempre volta a far valere, attesa l'estraneità del consumatore al rapporto di imposta, <l viene applicata e riscossa se del caso>(ADM) diviene, pertanto, legittimato passivo di una azione di indebito oggettivo. Ne consegue che pagina 24 di 28 l'insorgenza di una legittimazione straordinaria del consumatore finale di energia (sprovvisto della legittimazione ordinaria) nei confronti di ADM, imposta per l'attuazione del principio di effettività, non può mutare la causa petendi dell'azione da questi originariamente proposta e divenuta infruttuosa nei confronti del fornitore, azione alla quale il diritto dell'Unione impone copertura giurisdizionale.
Né può ipotizzarsi che l'azione che il consumatore esperisca nei confronti dell'Ufficio (ADM) costituisce azione surrogatoria del fornitore, né tanto meno l'azione proposta dal consumatore può integrare i presupposti di una sostituzione processuale del soggetto di imposta (art. 81 cod. proc. civ.) nei confronti di ADM. In disparte l'assenza di una espressa norma di legge che legittimi ex art. 81 cod. proc. civ. il consumatore finale ad agire instar fornitore, i fondamenti della domanda del fornitore (che abbia versato imposte indebitamente) e di quella del consumatore (che abbia versato indebitamente al fornitore una indebita quota di corrispettivo a titolo di rivalsa) sono differenti. Il fornitore, soggetto al rapporto di imposta, può invocare la natura indebita del pagamento a termini dell'art. 14, comma 2,
TUA, ovvero l'impossibilità di detrarre l'imposta dalla dichiarazione di consumo, come anche l'essere stato compulsato dal fornitore alla ripetizione della rivalsa (art. 14, comma 4, TUA). Il consumatore finale, estraneo al rapporto di imposta, chiede la ripetizione dal corrispettivo versato di quanto indebitamente versato a titolo di rivalsa al fornitore, attività che non lo investe del rapporto di imposta, restando la rivalsa sul piano civilistico del rapporto contrattuale, nonché costituendo l'imposta versata al fornitore una quota del corrispettivo contrattuale. Deve, pertanto, ritenersi che il consumatore finale agisca a tutela di un diritto proprio, per avere corrisposto una quota indebita di un corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, fatto valere nei confronti di un soggetto (ADM), che ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo dell'azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettività. La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore quale quota di corrispettivo le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art. 48 dir. 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate solo con il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68>> (Cass. 21154/2024).
6.2) La competenza territoriale
Nel solo giudizio riunito, l'Agenzia ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Ciò ha fatto, tuttavia, a decadenza già maturata, non essendo stata tempestivamente depositata la pagina 25 di 28 comparsa di risposta (cfr. art. 38, comma 1, c.p.c.).
6.3) L'improcedibilità
In entrambi i giudizi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per essere pendente il procedimento giurisdizionale introdotto dal consumatore avverso il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (cfr. art. 14, comma 4, d.lgs. 504/1995).
L'eccezione non può, evidentemente, trovare apprezzamento alcuno rispetto all'azione diretta promossa dal consumatore nei confronti dell'Erario.
6.4) Il difetto di legittimazione passiva
In entrambi i giudizi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha eccepito il difetto di prova della circostanza che l'imposta sarebbe stata incamerata dallo Stato anziché dagli enti locali.
Si tratta di eccezione già disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la legittimazione passiva esclusiva (quindi, anche per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Cass. 21883/2024).
6.5) La decadenza
In entrambi i giudizi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – operata una rilettura pro domo sua del d.lgs. 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise) – ha eccepito la decadenza biennale dall'azione.
L'eccezione è certamente infondata quanto all'azione diretta promossa dal consumatore:
6.6) La prescrizione
Nel solo giudizio riunito, l'Agenzia (e la IT S.p.A.) ha eccepito la prescrizione decennale relativa pagina 26 di 28 ai mesi intercorrenti da gennaio a settembre 2010, posto che l'istanza di rimborso è datata 30/09/2020
(doc. 4 citazione).
L'attrice ha replicato evidenziando, correttamente, che il termine di prescrizione decorre non dalla data della fatturazione, bensì da quella del pagamento, salvo mancare di dimostrare che le somme per cui è stata eccepita la prescrizione del diritto a ottenerne la ripetizione fossero state versate entro il decennio, non essendo certamente idoneo a tal fine il prospetto unilaterale depositato con la seconda memoria istruttoria.
Dall'importo dovuto alla AN S.p.A. andranno, pertanto, decurtati €2.747,25 (€598,10 per il POD
n. IT001E21444649; €974,09 per il POD n. 001E15690290; €1.175,06 per il POD n.
IT001E15290946).
7) Interessi e rivalutazione
Gli interessi sono dovuti dal giorno della costituzione in mora (Cass. SS.UU. 15895/2019).
Non è dovuta rivalutazione, trattandosi di debiti di valuta (Cass. SS.UU. 12942/1992).
8) Le spese di lite
Le spese di lite fra le consumatrici e le fornitrici, da un lato, e fra le fornitrici e l'Agenzia, dall'altro, vanno interamente compensate, considerato l'intervenuto mutamento giurisprudenziale, rilevante ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli va, viceversa, condannata, in virtù del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle consumatrici, che si liquidano in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche (con aumento ex art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/0104 per la difesa AN).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a restituire:
o alla EL Industria Tessile S.p.A., l'importo di €39.393,26, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dal 03/03/2020 al 15/12/2020 e ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16/12/2020 al saldo;
pagina 27 di 28 o alla AN S.p.A., l'importo di €3.662,31, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dal 30/09/2020 al 06/04/2021 e ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal
07/04/2021 al saldo;
- compensa interamente le spese di lite fra le attrici e le fornitrici;
- compensa interamente le spese di lite fra le fornitrici e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate:
o per la EL Industria Tessile S.p.A., in €545,00 per spese anticipate ed €7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.;
o per la AN S.p.A., in €264,00 per spese anticipate ed €3.000,00 per compensi, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Como, 18/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trib. Torino 20 aprile 2021 R.G. 17768/2020; Trib. Milano 10 giugno 2021 R.G. 25206/2020; Trib. Roma 17 luglio 2021
R.G. 27437/2020. pagina 6 di 28 6 <allo scrivente pare che il secondo orientamento sia preferibile laddove garantisce rispetto del principio di effettivit>e rimedia alle conseguenze dell'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che, così come non avrebbe potuto essere posto a carico del fornitore, è stato indebitamente trasferito al consumatore, il quale, in definitiva, lo ha in concreto sopportato, e rende non in contrasto con la normativa dell'Unione una disciplina interna che non consenta direttamente all'acquirente di rivolgersi allo Stato. In altri termini, rigettare la domanda, formulata dall'acquirente finale, di rimborso di un'imposta – la cui indebita riscossione è esclusivamente dovuta alla violazione del diritto euro-unitario – per essere le direttive prive di effetto diretto orizzontale comporterebbe il crollo del delicato equilibrio che ha permesso alla Corte di IA, nella causa C-94/10, di ritenere rispettato il principio di effettività in un sistema nazionale analogo a quello italiano>>. pagina 22 di 28