Ordinanza presidenziale 11 novembre 2019
Sentenza 17 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/10/2025, n. 7801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7801 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07801/2025REG.PROV.COLL.
N. 07856/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7856 del 2022, proposto da EU ZA, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Manfredi 5
contro
Comune di Cavallino Treporti, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 451/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 1° ottobre 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione della parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione presentava al Comune di Cavallino Treporti un’istanza di condono edilizio per la realizzazione in assenza di titolo di un magazzino per ricovero di attrezzi agricoli su un terreno di sua proprietà (istanza in data 10 dicembre 2004, prot. n. 41020).
2. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10- bis della legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, al quale non seguivano deduzioni difensive dell’interessato, l’amministrazione emetteva il conforme provvedimento conclusivo di diniego, in data 4 dicembre 2007, prot. n. 35265. Il diniego era motivato sulla base della non conformità della costruzione con la legislazione attuativa regionale, e nello specifico dell’art. 3, comma 3, della legge regionale del Veneto 5 novembre 2004, n. 21 ( Disposizioni in materia di condono edilizio ), perché ritenuto intervento di nuova costruzione: « opera quantificabile in termini volumetrici »; ed inoltre perché realizzata « dopo l’apposizione del vincolo (ossia dopo il 1985) ».
3. Contro il diniego di condono così motivato l’interessato proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con il quale ne deduceva l’illegittimità: innanzitutto per incompetenza e/o violazione dell’art. 107 del testo unico delle disposizioni di legge sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché emanato dal responsabile del procedimento, privo di qualifica dirigenziale; ed inoltre per carenza di istruttoria e motivazione relativamente ai pretesi profili ostativi alla sanatoria
4. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso veniva respinto.
5. In relazione all’autore del diniego impugnato la pronuncia di primo grado statuiva che esso è stato emanato dal responsabile del servizio edilizia privata dell’amministrazione comunale, sulla base dell’istruttoria condotta dal competente funzionario, e che il ricorrente non ha dato prova che il primo sia sfornito della qualifica dirigenziale. Al medesimo riguardo l’eventuale illegittimità dedotta è stata riqualificata come irregolarità formale non invalidante l’atto, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. Sotto il profilo sostanziale di carenza di istruttoria e motivazione la sentenza appellata ha infine giudicato ragione sufficiente a supportare il diniego di condono il richiamo all’art. 3, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21, il quale « esclude espressamente la condonabilità di opere che comportano un aumento di volumetria in area vincolata ».
6. Contro la pronuncia di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello.
7. Il Comune di Cavallino Treporti non si è costituito in resistenza.
DIRITTO
1. Con il primo motivo viene riproposta la censura di incompetenza e violazione dell’art. 107 del testo unico degli enti locali, in ragione del fatto che autore del diniego impugnato sarebbe un funzionario privo di qualifica dirigenziale, al quale invece afferirebbe la competenza per emettere i provvedimenti conclusivi di autorizzazione, concessione o analoghi, comportanti valutazioni di carattere discrezionale dell’amministrazione. La sentenza avrebbe sul punto errato nel fare applicazione al caso di specie della “sanatoria processuale” di cui all’art. 21- octies , comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241. In contrario si oppone che per giurisprudenza amministrativa consolidata la fattispecie di cui alla disposizione da ultimo richiamata non si applica al vizio di legittimità dell’incompetenza. Al medesimo riguardo la pronuncia di primo grado avrebbe errato anche nel porre a carico del ricorrente l’onere di provare la mancanza di qualifica dirigenziale del funzionario che ha sottoscritto il diniego di condono impugnato, la quale invece emergerebbe in via documentale.
2. Con un ulteriore motivo d’appello si ripropone la censura di carente motivazione a supporto del diniego, perché limitata al carattere ostativo di un preteso vincolo preesistente all’edificazione del manufatto senza che tuttavia questo sia stato indicato. Del pari sarebbe inidonea a supportare una valutazione di contrasto con il regime di tutela vincolistica asseritamente vigente nell’area l’asserzione che l’opera per cui è stata domandata la sanatoria sarebbe « quantificabile in termini volumetrici ».
3. I motivi sono infondati.
4. La censura di incompetenza e/o violazione dell’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va respinta avuto riguardo al fatto che la disposizione in tesi violata va letta in combinato con l’art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, che per i comuni privi « di personale di qualifica dirigenziale » dispone quanto segue: « le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione ». Dalla disposizione ora richiamata si desume che il principio di separazione politica-amministrazione enunciato dall’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con lo scopo di attuare i valori costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97, comma 2), va declinato in base alla dimensione e all’organizzazione dell’ente locale.
5. Se dunque risulta possibile preporre alle funzioni amministrative comunali in materia di attività edilizia anche dipendenti privi della qualifica dirigenziale, secondo le modalità previste dall’art. 109, comma 2, poc’anzi richiamato, a fondamento della censura di violazione del principio di separazione politica-amministrazione invece sancito in termini generali dall’art. 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre dimostrare che non ricorrono nel singolo caso i presupposti per disporre diversamente da esso, e che siano stati perciò lesi i valori dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa che con il medesimo principio il legislatore ha inteso attuare con riguardo all’organizzazione degli enti locali. A questo specifico riguardo va precisato che per il suo complessivo tenore la censura non pone in discussione la competenza dell’organo, con il corollario della sua non sanabilità in sede processuale ai sensi del citato art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma la qualifica rivestita dal dipendente comunale ad esso preposto.
6. Quindi, nella sopra descritta prospettiva la sentenza di primo grado ha rilevato, innanzitutto, che il diniego di condono impugnato è stato emesso dal responsabile del servizio edilizia privata del Comune di Cavallino Treporti, sulla base dell’istruttoria svolta dal competente funzionario, ed inoltre in conformità al parere della commissione edilizia integrata (in data 18 ottobre 2007) « che conferma quanto definito in istruttoria » (così il provvedimento impugnato). In secondo luogo ha dato atto che il ricorrente « non ha indicato in atti il nominativo del dirigente responsabile che avrebbe dovuto provvedere in luogo » del medesimo responsabile del servizio. In coerenza con le ora richiamate premesse ha infine fatto applicazione della sanatoria processuale di cui al già citato art. 21- octies , comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo.
7. Il ragionamento ora esposto si palesa ineccepibile e non è infirmato dalle censure formulate con il primo motivo d’appello. Più nello specifico, a fronte dell’accertato rispetto della competenza amministrativa in capo al responsabile delle funzioni comunali nel settore dell’edilizia privata, la pronuncia di primo grado ha riscontrato che non è stata data prova che rispetto a quest’ultimo vi fosse una figura dirigenziale sovraordinata al quale riferire le attribuzioni relative alle domande di condono edilizio.
8. Sotto un distinto ma convergente profilo, di carattere sostanziale, ha del pari escluso profili di illegittimità con attitudine ad invalidare la determinazione conclusiva assunta sulla domanda di sanatoria, ai sensi del più volte richiamato art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ciò per l’evidente mancanza di criticità in relazione al principio di separazione politica-amministrazione enunciato dall’art. 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in presenza di un atto emanato dal competente responsabile del servizio, ed inoltre sulla base di un’istruttoria condotta da un distinto responsabile, nel rispetto degli artt. 5 e 6 della medesima legge generale sul procedimento amministrativo.
9. Al percorso motivazionale così articolato l’appello si limita ad opporre contestazioni di carattere meramente formale, incentrate sull’apodittica necessità che il provvedimento conclusivo sia emanato da un dipendente comunale in possesso della qualifica dirigenziale, in modo avulso dalla dimensione e all’organizzazione dell’amministrazione comunale resistente e senza inoltre considerare che la determinazione conclusiva costituisce la risultante di un confronto dialettico tra funzione istruttoria funzione decisionale all’interno della medesima organizzazione.
10. Vanno inoltre respinte le censure di carenza di istruttoria e motivazione dedotte con il secondo motivo d’appello. Sul punto è sufficiente rilevare che costituisce fattore ex se ostativo alla sanatoria del magazzino per ricovero di attrezzi il fatto che essa è stata domandata nell’ambito nel terzo condono di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ; convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326), ai sensi dell’art. 32, commi 26 e seguenti. Per gli abusi in area vincolata l’ora citata disposizione di legge nazionale consente di sanare unicamente i cosiddetti abusi minori, ovvero quelli non comportanti la creazione di volumi. In questo senso si regista l’uniforme orientamento della giurisprudenza amministrativa, al quale va fatto rinvio, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, tra cui si segnalano le recenti pronunce: Cons. Stato, II, 27 giugno 2025, n. 5622; 16 giugno 2025, n. 5242; 16 giugno 2025, n. 5240; IV, 24 marzo 2025, n. 2419; V, 26 giugno 2025, n. 5561; VI, 31 gennaio 2025, n. 746; VII, 15 settembre 2025, n. 7320; 8 settembre 2025, n. 7247; 11 agosto 2025, n. 7004; 1 agosto 2025, n. 6852; 23 luglio 2025, n. 6529; 23 luglio 2025, n. 6521; 18 giugno 2025, n. 5305; 17 giugno 2025, n. 5279; 12 giugno 2025, n. 5135; 15 maggio 2025, n. 4178; 25 marzo 2025, nn. 3592 e 3593; 24 aprile 2025, nn. 3550, 3553 e 3560.
11. In senso conforme alla disciplina di legge nazionale si pone quella regionale veneta, in relazione alla quale si controverte nel presente giudizio, ed in particolare l’art. 3, comma 3, della sopra menzionata legge 5 novembre 2004, n. 21, richiamato nel provvedimento impugnato, che in area vincolata consente la sanatoria unicamente per interventi di mutamento di destinazione d’uso funzionali e per tutti quelli che non abbiano comunque determinato incrementi volumetrici, quod non pacificamente nel caso di specie.
12. L’appello deve pertanto essere respinto. In mancanza di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO