Rigetto
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 05561/2025REG.PROV.COLL.
N. 02248/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2248 del 2022, proposto da
SE SU, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Esposito, Amedeo Valanzuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
RL IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Comune di LI in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini n. 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 562/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e udito per le parti, in collegamento da remoto, l’avvocato Pizza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. SE SU e RL IE proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania avverso la disposizione dirigenziale n. 266/c del 24.9.2014, resa dal Comune di LI, con la quale veniva comunicato il diniego di permesso di costruire in sanatoria ex lege n. 326 del 2003 e veniva ordinata la demolizione delle opere entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.
I ricorrenti riferivano che SE SU era proprietario di un fabbricato edificato in via Antonio Salieri n. 11, strutturato su tre livelli: piano terra (occupato da due depositi, identificati con gli interni 1 e 2 pertinenziali alle sovrastanti unità abitative), primo piano (appartamento int. 3) e secondo piano (appartamento int. 4). Per l’immobile in questione SE SU e RL IE avevano depositato, in data 4.3.2005 e 1.3.2005, istanze di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, assunte al protocollo con i nn. 8621 e 7935.
Per definire le pratiche di condono pendenti, con delibera di Giunta comunale n. 4981 del 2006, il Comune di LI aveva predisposto una procedura semplificata e, con successiva delibera di G.C. n. 1930 del 2007, aveva stabilito che per gli immobili ubicati in zone sottoposte a vincolo, come nel caso di specie, il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri di concessione veniva differito al momento della comunicazione del parere favorevole espresso dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo, fermo restando l’obbligo per l’istante di presentare i moduli di autocertificazione correlati all’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di segreteria.
I ricorrenti aderivano a tale procedura semplificata, impegnandosi a corrispondere all’ente le somme dovute a titolo di oneri di segreteria entro il termine di scadenza fissato dal Comune di LI.
Nelle more della procedura, con i provvedimenti n. 13534 e n.13536 del 2010, veniva comunicato ai ricorrenti il preavviso di diniego della sanatoria per difetto dei requisiti di condonabilità.
Le istanze di sanatoria venivano successivamente denegate con il provvedimento impugnato.
2. I ricorrenti lamentavano l’illegittimità del diniego sollevando censure di violazione di legge sotto vari profili, nonchè difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il Comune di LI aveva adottato l’ordinanza di demolizione senza aver svolto una adeguata istruttoria e con una motivazione insufficiente. Il provvedimento era, altresì, illegittimo in quanto emanato in difetto del prescritto parere della Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) e senza la dovuta comparazione tra l’interesse privato e l’interesse pubblico.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con la sentenza n. 562 del 2022, respingeva il ricorso.
Secondo il Collegio di prima istanza, in base alla giurisprudenza condivisa dalla Sezione, nella specie, in forza del combinato disposto dei commi 26 27 dell’art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 2006 e ordinanza n. 150 del 2009, non sussistevano i presupposti per la sanatoria dei manufatti abusivi. Ciò in quanto, si era in presenza di un abuso edilizio che aveva comportato la realizzazione di una nuova opera, di certo non riconducibile ai c.d. abusi minori, trattandosi di un fabbricato di tre piani fuori terra, e, perciò, insuscettibile di conseguire il condono ai sensi della legge n. 326 del 2003 con riferimento alla pluralità di vincoli istituiti antecedentemente alla sua realizzazione dell’opera, pertanto legittimamente era stata denegata l’istanza, così come puntualmente e motivatamente evidenziato nel provvedimento impugnato. Secondo il T.A.R., non era neppure necessario acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, una volta acclarata la non sanabilità in radice dell’immobile, avuto riguardo alla preesistenza dello stesso, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in diverse pronunce. Neppure era necessaria la previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, in quanto ‘ la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla necessità dei pareri medesimi rendono non obbligatoria la previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata, ma tutt’al più facoltativa, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato soltanto alla verifica dei presupposti e delle condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore’ .
Il Giudice di prime cure osservava che l’articolata motivazione del provvedimento impugnato, con la compiuta descrizione dell’immobile e del regime urbanistico – edilizio cui era assoggettata l’area in cui esso era ubicato, era elemento sufficientemente indicativo dell’adeguata istruttoria svolta dall’Ente; inoltre, i provvedimenti che sanzionavano l’attività edilizia abusiva, ivi compresi i dinieghi di sanatoria, erano atti vincolati che non richiedevano una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non avrebbe potuto mai legittimare, e non potendo l’interessato dolersi del fatto che l’Amministrazione non aveva emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.
4. SE SU e RL IE hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: “ Error in iudicando – Erroneità dei presupposti – Difetto di motivazione”. Con il secondo mezzo denunciano l’erroneità della decisione nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto non necessario acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, e il parere della Commissione Edilizia Integrata.
5. Il Comune di LI si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. All’udienza straordinaria del 2 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo illustrato nel gravame, i ricorrenti lamentano che il T.A.R. avrebbe omesso di rilevare che gli atti del procedimento volti al diniego di condono e alla demolizione delle opere contestate sarebbero illegittimi, in quanto non sarebbe stata svolta alcuna attività istruttoria volta all’accertamento dei presupposti richiesti per la concessione del permesso a costruire in sanatoria.
7.1. Il motivo è infondato e va respinto.
Risulta dai fatti di causa che i ricorrenti hanno realizzato abusivamente, in assenza di permesso di costruire, un edificio per civili abitazioni strutturato su tre livelli (piano terra, primo e secondo) in un’area su cui insistono i seguenti vincoli:
a) area con vincolo paesistico – ambientale d.lgs. 42/04 e s.m.i. D.M. del 22 giugno 1967;
b) area vincolata dal Piano Paesistico Agnano – Camaldoli – Posillipo – D.M. del 14 dicembre 1995, zona P.I.R.;
c) area che ricade nel Parco regionale Metropolitano Colline di LI (D.P.R.G.C. n. 855 del 10 giugno 2004);
d) zona ‘Fb’ della Variante generale al P.R.G.
Orbene, trattandosi di un sito plurivincolato, il Collegio ritiene che il Servizio Condono Edilizio del Comune di LI ha correttamente valutato la consistenza degli abusi commessi dai ricorrenti e condivisibilmente denegato le richieste di condono, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.
Ciò in quanto le emergenze processuali hanno consentito di accertare che si tratta di nuovi manufatti che hanno comportato una nuova volumetria in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, i quali consentono in zona ‘Fb’ solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La giurisprudenza prevalente di questo Consiglio di Stato ( ex plurimis Cons. Stato, n. 1707 del 2024) ha precisato che il c.d. terzo condono edilizio, con l’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003, prevede disposizioni molto più restrittive rispetto a quelle previste dal primo condono (legge n. 47 del 1985) e dal secondo condono (legge n. 724 del 1994).
La norma vieta la sanatoria per quelle opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La disposizione esclude la possibilità di sanatoria per le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alla legge, ossia le nuove costruzioni realizzate su aree soggette a vincoli paesaggistici, qualora non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, a prescindere dal se questi ultimi contengano vincoli di inedificabilità assoluta o relativa. Ne consegue che, secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore, è ammessa la sanatoria solo in caso di interventi minori, rientranti nelle categorie di ‘restauro e risanamento conservativo’ o di ‘manutenzione straordinaria’ in base alle categorie di interventi di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.
In sostanza, la sanatoria è ammessa per opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Invero, l’art. 32 della legge n. 326 del 2003, non consente la sanatoria per gli abusi realizzati in zona sottoposte a vincolo paesaggistico, se sussistono congiuntamente due condizioni:
a) il vincolo di inedificabilità è stato imposto in data antecedente alla realizzazione degli abusi;
b) le opere sono state conseguite senza permessi o in difformità dagli stessi, e non risultano conformi ai regolamenti urbanistici.
Nel caso di specie, le opere realizzate da SE SU e IE RL non sono condonabili, in quanto sono state realizzate dopo l’apposizione del vincolo come da D.M. del 22.6.2967, e non sono conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, in quanto in zona Fb della vigente variante generale al P.R.G., approvata con D.P. G.R.C. n. 323 del 2004.
Come precisato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, nella fattispecie in esame, si è in presenza di un abuso edilizio che ha comportato la realizzazione di una nuova opera, non riconducibile ai c.d. abusi minori, perché si tratta di un fabbricato di tre piani fuori terra e, in quanto tale, insuscettibile di conseguire il condono ai sensi della legge n. 326 del 2003, tenuto conto della pluralità di vincoli istituiti antecedentemente alla realizzazione dell’opera.
Vanno respinte anche le ulteriori censure prospettate dai ricorrenti.
L’Amministrazione ha emesso il provvedimento di diniego di condono, e contestualmente l’ordine di demolizione delle opere abusive, illustrando in maniera completa le ragioni delle proprie determinazioni e, in particolare, precisando che le opere abusive, realizzate in zone sottoposte a vincoli, consistono in una nuova volumetria, e non risultano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, pertanto nessun vizio di istruttoria può essere rilevato, essendo state approfondite le circostanza di fatto e di diritto che hanno portato al provvedimento di diniego del condono.
Dei suddetti principi si è fatto carico il Collegio di prima istanza, il quale ha rilevato come l’articolata motivazione del provvedimento impugnato sia indicativa dell’adeguata istruttoria svolta dall’ente, oltre al fatto che i provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva, ivi compresi i dinieghi di sanatoria, sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare.
8. Con il secondo motivo di appello, SE SU e RL IE denunciano che sarebbe stato necessario acquisire comunque il parere della Commissione Edilizia Integrata e dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, pertanto anche sotto tal profilo l’atto impugnato non sarebbe stato adeguatamente motivato.
8.1. La critica non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che tenuto conto della specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia, nonché dell’assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità, si deve ritenere che, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, non sia obbligatorio il parere della Commissione edilizia. L’acquisizione del suddetto parere può essere omessa, in ossequio al divieto di inutile aggravamento del procedimento amministrativo in tutti i casi in cui il diniego si fondi, come nella specie, su valutazioni di carattere vincolato, come in assenza dei necessari presupposti per la concessione della sanatoria sicché ‘ in tali ipotesi, l’omissione del parere, che costituisce violazione di norma sul procedimento, è sanabile mercè l’applicazione dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241 del 1990, allorchè sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato’ (Cons. Stato, n. 954 del 2025).
Stante la natura vincolata del provvedimento, anche l’ulteriore parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo non è necessario una volta accertata la non sanabilità in radice delle opere abusive, avuto riguardo alla preesistenza dello stesso.
9. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
10. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di LI, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO