Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 952
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di prescrizione, poiché le intimazioni di pagamento prodotte dalla società Resistente_1 spa in liquidazione, pur avendo efficacia interruttiva, sono state notificate dopo il decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla data in cui il tributo era dovuto. Il ricorrente non era tenuto a impugnare l'intimazione di pagamento per far valere la prescrizione maturata tra la data del tributo e quella della notifica dell'intimazione, potendo farla valere in sede di impugnazione della successiva cartella.

  • Altro
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte, accogliendo l'eccezione di prescrizione, non esamina nel merito l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 952
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 952
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo