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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MANTIA NICOLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6929/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00365611 01 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 736/2026 depositato il 13/02/2026
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa rifiuti anni 2008, 2009, 2010 e 2012 ed ha eccepito, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione e l'omessa notifica degli atti prodromici.
Resistente_1 spa in liquidazione si è costituita per eccepire l'inammissibilità del ricorso e per produrre le intimazioni di pagamento ritualmente notificate al ricorrente.
Anche AdER si è costituito per contestare la fondatezza del ricorso.
In data 1.2.2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
All'esito dell'udienza il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta fondata e merita di essere accolta. Nella specie l'Resistente_1 ha documentato l'avvenuta notifica, risalente al 2019, dell'intimazione di pagamento prodromica agli atti oggi impugnati. Sebbene si tratti di atto avente efficacia interruttiva della prescrizione, lo stesso, però, in quanto atto suscettibile di impugnazione meramente facoltativa, non esclude la possibilità di eccepire la prescrizione eventualmente maturata tra la data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento del tributo in oggetto e quella della notifica della stessa intimazione. In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Corte di cassazione, la quale, da ultimo con l'ordinanza n.16743/24, ha affermato che “Indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di
Banca_1intimazione. L'avviso di intimazione un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e pertanto, si sarebbe dovuto verificare se la prescrizione si fosse effettivamente maturata”.
Nella specie, trattandosi di tariffa dovuta per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2012, soggetta a Resistente_1prescrizione quinquennale, è incontestabile che le intimazioni di pagamento prodotte da spa in liquidazione sono state notificate dopo decorso del termine prescrizionale. Eccezione di prescrizione che in forza della giurisprudenza sopra citata il ricorrente non era tenuto a fare valere impugnando l'intimazione di pagamento, trattandosi di impugnazione facoltativa, ben potendo – come ha fatto – fare valere la prescrizione, maturata tra la data del tributo a quella della notifica dell'intimazione, in occasione della impugnazione della successiva cartella.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
Resistente_1Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di spa in liquidazione, mentre vanno compensate nei confronti di AdER.
PQM
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in persona del Giudice monocratico, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
Condanna Resistente_1 spa in liquidazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in €.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, ed oltre contributo unificato, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese tra il ricorrente ed AdER.
Messina 13.2.2026 IL PRESIDENTE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MANTIA NICOLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6929/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00365611 01 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 736/2026 depositato il 13/02/2026
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa rifiuti anni 2008, 2009, 2010 e 2012 ed ha eccepito, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione e l'omessa notifica degli atti prodromici.
Resistente_1 spa in liquidazione si è costituita per eccepire l'inammissibilità del ricorso e per produrre le intimazioni di pagamento ritualmente notificate al ricorrente.
Anche AdER si è costituito per contestare la fondatezza del ricorso.
In data 1.2.2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
All'esito dell'udienza il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta fondata e merita di essere accolta. Nella specie l'Resistente_1 ha documentato l'avvenuta notifica, risalente al 2019, dell'intimazione di pagamento prodromica agli atti oggi impugnati. Sebbene si tratti di atto avente efficacia interruttiva della prescrizione, lo stesso, però, in quanto atto suscettibile di impugnazione meramente facoltativa, non esclude la possibilità di eccepire la prescrizione eventualmente maturata tra la data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento del tributo in oggetto e quella della notifica della stessa intimazione. In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Corte di cassazione, la quale, da ultimo con l'ordinanza n.16743/24, ha affermato che “Indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di
Banca_1intimazione. L'avviso di intimazione un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e pertanto, si sarebbe dovuto verificare se la prescrizione si fosse effettivamente maturata”.
Nella specie, trattandosi di tariffa dovuta per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2012, soggetta a Resistente_1prescrizione quinquennale, è incontestabile che le intimazioni di pagamento prodotte da spa in liquidazione sono state notificate dopo decorso del termine prescrizionale. Eccezione di prescrizione che in forza della giurisprudenza sopra citata il ricorrente non era tenuto a fare valere impugnando l'intimazione di pagamento, trattandosi di impugnazione facoltativa, ben potendo – come ha fatto – fare valere la prescrizione, maturata tra la data del tributo a quella della notifica dell'intimazione, in occasione della impugnazione della successiva cartella.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
Resistente_1Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di spa in liquidazione, mentre vanno compensate nei confronti di AdER.
PQM
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in persona del Giudice monocratico, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
Condanna Resistente_1 spa in liquidazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in €.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, ed oltre contributo unificato, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese tra il ricorrente ed AdER.
Messina 13.2.2026 IL PRESIDENTE