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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2704/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9851/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000226 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2924/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 27.5.2025 Nominativo_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso TEV 22000226 per superbollo 2022.
Il ricorrente eccepiva: l'intervenuto pagamento dell'addizionale nella misura ridotta al 60% dal 6 anno.
In data 1.7.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4.7.2025 il ricorrente depositava note insistendo nelle proprie ragioni.
All'odierna udienza la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l'intervenuto pagamento per il 2022 dell'addizionale nella misura ridotta al 60%, applicando la riduzione prevista dal sesto anno, trattandosi di un veicolo immatricolato il
9.1.2017.
Parte resistente eccepisce l'errore che il periodo di “normale” imposizione deve essere calcolato per anno solare. Dunque la decorrenza della riduzione dal sesto anno inizia il 10.1.2022 con l'effetto che per l'anno
2022, seppure per un breve decorso di tempo, scatta l'intera imposizione, mentre la riduzione al 60% per tanto opera solo a decorrere dal 2023.
In tale contesto deve prendersi atto che il tributo per cui si procede non è frazionabile come precisato dalla
Suprema Corte sia pure con orientamento risalente prevedendo che “La radiazione del veicolo per perdita di possesso dal pubblico registro automobilistico non comporta la cessazione dell'obbligo di pagamento del tributo per il residuo periodo annuale, non consentendo la legge il frazionamento in periodi infrannuali dell'obbligo medesimo.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3369 del 02/03/2012, Rv. 621994 - 01).
Per l'effetto, il "superbollo" è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo
(che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al
15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Ne consegue che l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo, come quello in esame, costruito nel 2017 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2023
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato (cfr. in particolare ricorrente che ha pagato regolarmente l'imposta per gli anni precedenti e sia, pure in misura erroneamente ridotta, anche per l'anno per cui si procede), ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9851/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000226 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2924/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 27.5.2025 Nominativo_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso TEV 22000226 per superbollo 2022.
Il ricorrente eccepiva: l'intervenuto pagamento dell'addizionale nella misura ridotta al 60% dal 6 anno.
In data 1.7.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4.7.2025 il ricorrente depositava note insistendo nelle proprie ragioni.
All'odierna udienza la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l'intervenuto pagamento per il 2022 dell'addizionale nella misura ridotta al 60%, applicando la riduzione prevista dal sesto anno, trattandosi di un veicolo immatricolato il
9.1.2017.
Parte resistente eccepisce l'errore che il periodo di “normale” imposizione deve essere calcolato per anno solare. Dunque la decorrenza della riduzione dal sesto anno inizia il 10.1.2022 con l'effetto che per l'anno
2022, seppure per un breve decorso di tempo, scatta l'intera imposizione, mentre la riduzione al 60% per tanto opera solo a decorrere dal 2023.
In tale contesto deve prendersi atto che il tributo per cui si procede non è frazionabile come precisato dalla
Suprema Corte sia pure con orientamento risalente prevedendo che “La radiazione del veicolo per perdita di possesso dal pubblico registro automobilistico non comporta la cessazione dell'obbligo di pagamento del tributo per il residuo periodo annuale, non consentendo la legge il frazionamento in periodi infrannuali dell'obbligo medesimo.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3369 del 02/03/2012, Rv. 621994 - 01).
Per l'effetto, il "superbollo" è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo
(che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al
15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Ne consegue che l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo, come quello in esame, costruito nel 2017 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2023
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato (cfr. in particolare ricorrente che ha pagato regolarmente l'imposta per gli anni precedenti e sia, pure in misura erroneamente ridotta, anche per l'anno per cui si procede), ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.