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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3039/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
con l'avvocato Licia Celi Parte_8
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso Persona_1
della vita in Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “L'ascendente di cui trattasi è il SI.
nato il [...], nel Comune di Villa D'DD (Bergamo) in Italia e Persona_1
deceduto in data 2.8.1957, il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia, per poi trasferirsi in
Brasile, dove non è mai stato naturalizzato cittadino Brasiliano;
(cfr. 02 nascita 03 morte Per_1
Giovanni 04 CNN 05 CNN 06 CNN 07 CNN 08 CNN 09 CNN ) - In data 22.12.1906, il SI.
[...]
ha contratto matrimonio con la SI.ra ed ha generato il SI. Persona_1 CP_2
nato l'[...] e deceduto il 6.7.1989; (cfr. doc. 10 matrimonio 1 nascita Parte_1 Per_1
12 morte ) - In data 18.1.1944, il SI. ha contratto matrimonio con Pt_1 Pt_1 Parte_1
la SI.ra ed ha generato tre figli: il SI. nato il Parte_9 Parte_10
22.12.1945, il SI. nato il [...] e la SI.ra nata Parte_11 Parte_12
Pt_1 il 20.1.1961; (cfr. doc. 13 matrimonio 14 nascita 15 nascita 16 nascita Pt_1 Pt_11
) - In data 17.7.1969, il SI. ha contratto matrimonio con la SI.ra Pt_12 Parte_10
ed ha generato il SI. nato il [...]; (cfr. doc. 17 Parte_13 Parte_1
Pt_1 matrimonio 18 nascita ) - In data 21.6.1997, il SI. ha contratto Pt_1 Parte_1
matrimonio con la SI.ra ed ha generato due figli: la SI.ra Parte_14 [...]
nato il [...] e la SI.ra nata il [...]; (cfr. doc. 19 Parte_15 Parte_2 matrimonio 20 nascita 21 nascita ) - In data 19.4.1986, il SI. Pt_1 Pt_15 Pt_2 Parte_11
ha contratto matrimonio con la SI.ra ed ha generato due
[...] Persona_2
figli: la SI.ra nata il [...] ed il SI. nato il Parte_5 Parte_6
Part 20.2.1998; (cfr. doc. 22 matrimonio 23 nascita 24 nascita ) - Dall'unione del Pt_11 Pt_6
SI. con la SI.ra , in data 27.3.2022, è nata la SI.ra Parte_6 Parte_16
(cfr. doc. 25 nascita ) - In data 1.4.1982, la SI.ra Parte_7 Pt_7 Parte_12
ha contratto matrimonio con il SI. e dalla loro unione sono nati due
[...] Controparte_3
figli: il SI. nato il [...] e la SI.ra nata il Parte_3 Parte_4
9.10.1986; (cfr. doc. 26 matrimonio 27 nascita 28 nascita ) - In data Pt_12 Pt_3 Pt_4
30.6.2012, la SI.ra ha contratto matrimonio con il SI. per Parte_4 Controparte_4
poi divorziare. (cfr. doc. 29 matrimonio Carina 30 divorzio )”. Pt_4
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il Persona_1
17.5.1884 (doc. 2 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
sono cittadini italiani. Parte_8
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 13.3.25
Il giudice
Christian Colombo