Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/06/2025, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05622/2025REG.PROV.COLL.
N. 09471/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9471 del 2024, proposto da ND RD, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Minotti e Federico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campo nell’Elba, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
VA ID, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Bertoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 1169/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campo nell’Elba e di VA ID;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Francesco Cocomile;
Per le parti nessun difensore è presente;
Viste le istanze di passaggio in decisione di tutte le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Nell’anno 1998 il ricorrente ND RD acquistava un immobile destinato a civile abitazione facente parte di un più ampio complesso immobiliare ad uso residenziale denominato “Condominio degli Ulivi”, posto nel Comune di Campo nell’Elba.
Rispetto a detto immobile risultavano pendenti due distinte domande (entrambe risalenti all’1° marzo 1995 prot. n. 3419 e n. 3420) di condono presentate dal dante causa (sig. OL LL) del ricorrente in forza della legge n. 724/1994, per la regolarizzazione rispettivamente di un ampliamento di circa 20 mq e della connessa trasformazione della finestra in porta finestra, necessaria a garantire l’accesso al nuovo locale in relazione al foglio di mappa n. 49 - particella n. 519.
Il sig. VA ID (proprietario di un altro appartamento destinato a civile abitazione sito nel Comune di Campo nell’Elba, catastalmente censito al foglio 49, mapp. 520, sub. 3, facente parte dello stesso complesso immobiliare “Condominio degli Ulivi”) - ritenendosi danneggiato dall’opera realizzata sul terreno adiacente - presentava, con p.e.c. del 12 luglio 2021, un esposto al Comune di Campo nell’Elba, invitandolo ad esercitare nei confronti del sig. RD i poteri di vigilanza edilizia previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Stante l’inerzia del Comune su tale istanza il sig. ID proponeva ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo dinanzi al T.a.r. Toscana il ricorso r.g. n. 852/2022 avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale.
Con sentenza n. 1283 del 7 novembre 2022 il T.a.r. Toscana accoglieva il ricorso e, per l’effetto, accertava l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Campo nell’Elba sull’istanza presentata dal sig. ID e lo condannava a provvedere, mediante provvedimento espresso, sulla domanda di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia presentata dal sig. ID, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della stessa sentenza.
In conseguenza di detta pronuncia il Comune rigettava entrambe le domande di condono con i censurati provvedimenti prot. n. 17361 e prot. n. 17364 entrambi del 5 dicembre 2022 e ordinava all’attuale proprietario del bene la rimozione delle opere abusive.
Secondo l’Amministrazione comunale, infatti, gli interventi edilizi - contrariamente a quanto dichiarato nelle istanze di condono - sarebbero stati realizzati in data successiva al 31 dicembre 1993, oltre il termine previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 per l’ammissibilità alla sanatoria.
Il Comune disponeva, altresì, che i medesimi provvedimenti, in alternativa al diniego di condono, dovevano valere quale annullamento in autotutela della sanatoria eventualmente formatasi per silentium.
2. - Con ricorso introduttivo r.g. n. 167/2023 il sig. ND RD impugnava dinanzi al T.a.r. Toscana i seguenti atti:
«- provvedimento prot. n. 17361 del 5.12.2022 (doc. I), con cui il Sindaco del Comune di Campo nell’Elba, nelle vesti di “Responsabile Area Tecnica Edilizia/Urbanistica” ha disposto il “Diniego Definitivo alla richiesta di permesso di costruire a sanatoria” presentata dal sig. LL OL con istanza prot. 3419 del 1.03.1995 - Pratica di Condono Edilizio n. 267/1994, con contestuale ingiunzione di demolizione e ripristino, nonché di preannunciata acquisizione di diritto al patrimonio comunale, comunicato al sig. ND RD il 7.12.2022;
- provvedimento prot. n. 17364 del 5.12.2022 (doc. II), con cui il Sindaco del Comune di Campo nell’Elba, nelle vesti di “Responsabile Area Tecnica Edilizia/Urbanistica”, ha disposto il “Diniego Definitivo alla richiesta di permesso di costruire a sanatoria” presentata dal sig. LL OL con istanza prot. 3420 del 1.03.1995, con contestuale ingiunzione di rimessione in pristino, comunicato al sig. ND RD in data 7.12.2022;
- nota comunale prot. 17367 del 5.12.2022 di trasmissione dei suddetti provvedimenti prot. n. 17361 e 17364 (doc. III);
- ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra:
a) la nota comunale prot. n. 14617 del 11.10.2022 a firma del Sindaco del Comune di Campo nell’Elba, arch. Davide Montauti, nelle vesti di Responsabile Area Tecnica Urbanistica/Edilizia, di riscontro alle Osservazioni presentate dal sig. ND RD il 16.9.2022 (doc. IV);
b) il preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990 delle suindicate istanze di sanatoria, emesso con nota prot. n. 11566 del 11.08.2022 (doc. V) a firma dell’allora Responsabile Area Tecnica Edilizia/Urbanistica del Comune di Campo nell’Elba, Ing. Carlo Alberto Ridi;
c) il Decreto Sindacale n. n. 24 del 29.09.2022 (doc. VI) con il quale il Sindaco del Comune di Campo nell’Elba attribuiva a se stesso il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio;
d) la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell’Elba n. 110 del 22.06.2022 (doc. VII) avente ad oggetto “modifica al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
e) in parte qua, lo stesso Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell’Elba n. 211 del 25.09.1998, e sue successive modificazioni (doc. VIII) ».
Deduceva le seguenti doglianze:
« I. In via principale: incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 107 del d.lgs. 267/2000, artt. 13 e 31 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo ed attività gestionale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, c. 23, della l. 388/2000. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, c. 3 bis, del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di giunta comunale n. 211 del 25.09.1998. Eccesso di potere per sviamento. Falso presupposto in fatto ed in diritto. In subordine: illegittimità derivata per illegittimità del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 25.09.1998, ed in particolare dell’art. 20, comma 3-bis, introdotto con delibera di Giunta comunale n. 110 del 22.06.2022, nonché illegittimità derivata per illegittimità della stessa delibera di Giunta comunale n. 110 del 22.06.2022 per violazione del principio di separazione tra funzioni d’indirizzo e funzioni gestionali. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, c. 23, della l. 388/2000. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per sviamento, nonché per violazione del principio di proporzionalità. Falso presupposto in fatto ed in diritto.
II. Violazione degli artt. 39, l. 724/1995 e 35, c. 19, l. 47/1985. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 della l. n. 241/1990. Violazione o falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Violazione di collaborazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Falso presupposto in fatto ed in diritto.
III. Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, nonché dei principi di trasparenza e giusto procedimento. Violazione dei principi di nominatività e tipicità del provvedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1190. Violazione dei principi in materia di autotutela. Violazione del principio di legittimo affidamento. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà. Falso presupposto in fatto ed in diritto.
IV. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Motivazione carente, illogica e contraddittoria.
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Falso presupposto in fatto ed in diritto. ».
3. - Con ordinanza collegiale n. 888 del 5 ottobre 2023 il T.a.r. disponeva verificazione ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo con la quale chiarire “… se la realizzazione delle opere abusive è stata ultimata prima del 31 dicembre 1993 o se sussistono elementi significativi atti a dimostrare che la stessa è avvenuta in epoca successiva …”. Si riporta di seguito il contenuto della menzionata ordinanza:
«… - il verificatore dovrà procedere alla ricognizione delle riprese aeree e delle immagini dell’area su cui insiste il bene di proprietà del sig. RD, realizzate e conservate presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze, dalle quali si possa evincere la data di realizzazione dell’ampliamento di cui si controverte e, in particolare, se lo stesso fosse presente al 31 dicembre 1993 o solo in epoca successiva;
- il verificatore dovrà accedere agli atti d’ufficio e acquisire tutta la documentazione rilevante;
- lo stesso, in particolare, dovrà esaminare la perizia aerofotogrammetrica di parte redatta dal tecnico incaricato dal sig. ID per esaminarne i contenuti e raffrontarne le conclusioni con il materiale raccolto, svolgendo a tal riguardo specifiche osservazioni;
- il verificatore dovrà quindi redigere apposita relazione nella quale riportare l’esito degli accertamenti svolti e le proprie considerazioni, corredata dalla documentazione amministrativa, tecnica e fotografica necessaria a dare una puntuale rappresentazione dello stato dei luoghi e a comprovare l’epoca di realizzazione delle opere;
- la bozza finale della relazione e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inviate alle parti del giudizio entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- le parti avranno 30 giorni dal ricevimento del materiale suddetto per inviare al verificatore le proprie osservazioni, anche avvalendosi di tecnici di propria fiducia;
- il verificatore dovrà recepire le osservazioni inviate dalle parti, svolgendo le proprie osservazioni in merito ad esse, e depositare la relazione finale e la documentazione allegata entro i successivi 30 giorni;
Ritenuto di nominare quale verificatore il Comandante dell’Istituto Geografico Militare, con potere di delega mediante attribuzione del compito ad un dirigente o ad un funzionario dell’Ente dotato delle necessarie competenze tecniche, dallo stesso designato, con l’avvertenza, sin d’ora, che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”: “[…] le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità competente […]” (comma 1); e: “2. La domanda è presentata, a pensa di decadenza: trascorsi cento giorni […] dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato” (comma 2); … ».
4. - Con ordinanza collegiale n. 1246 del 28 dicembre 2023 il T.a.r. procedeva alla sostituzione del verificatore, avendo il precedente tecnico comunicato di essere impossibilitato ad assumere l’incarico.
5. - In data 27 maggio 2024 il tecnico incaricato provvedeva a depositare la propria verificazione che concludeva nel senso: “… alla data del 31 dicembre 1993 l’ampliamento oggetto del contenzioso, di cui all’ordinanza n. 01246/2023 REG. PROV. COLL. - sul ricorso numero di registro generale 167 del 2023, pubblicato il 28.12.2023, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione Terza e posto all’interno del fabbricato sino nel Comune di Campo nell’Elba (LI), Località “Le Chiuse”, Condominio degli ulivi, Via Case Nuove, Foglio di Mappa 49, Particella 519, sub 601 non era stato realizzato …”.
6. - L’adito T.A.R., nella resistenza dell’intimato Comune, con la sentenza segnata in epigrafe, recependo gli esiti di detta verificazione, riscontrava la legittimità dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, respingeva il ricorso.
7. - Con rituale atto di appello il sig. RD chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I) Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione degli art. 107 e 110 del d.lgs. 267/2000, artt. 13 e 31 del d.p.r. n. 380/2001; art. 53, c. 23, della l. 388/2000. Difetto di motivazione e/o motivazione incongrua, irragionevole, contraddittoria, illogica e perplessa per travisamento dei fatti.
II) Error in iudicando: violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU; violazione e/o erronea applicazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990 nonché degli artt. 39, l. 724/1995 e 35, c. 19 e 40, c. 1 l. 47/1985; violazione dei principi di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento.
III) Error in iudicando: violazione e/o errata applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, nonché dei principi di trasparenza e giusto procedimento, nominatività e tipicità del provvedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e dei principi in materia di autotutela e legittimo affidamento.
IV) Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti .».
8. - Resisteva al gravame il Comune di Campo nell’Elba, chiedendone il rigetto.
9. - All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa passava in decisione.
10. - L’appello è infondato.
10.1. - Con il motivo di appello sub I) il ricorrente RD sostiene che il T.a.r. avrebbe errato nel negare fondamento alla censura dedotta in primo grado, con la quale l’interessato aveva prospettato l’illegittimità, per incompetenza, dei contestati provvedimenti comunali di diniego di condono e di irrogazione della sanzione demolitoria poiché adottati dal Sindaco di Campo nell’Elba nella veste di Responsabile dell’Area Tecnica, e quindi - asseritamente - in violazione degli artt. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 (recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ”) e 13-31 del d.P.R. n. 380/2001 (avente ad oggetto il “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ”).
Secondo l’appellante il T.a.r. avrebbe escluso la fondatezza della predetta censura (e giustificato l’adozione, da parte del Sindaco in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, dei menzionati provvedimenti), sulla base del dictum della sentenza n. 1283/2022 dello stesso T.a.r. Toscana; tuttavia in tal modo il Giudice di primo grado avrebbe travisato il contenuto della predetta pronuncia, la quale - sempre secondo le prospettazioni dell’appellante - avrebbe affermato il dovere del Comune di pronunciarsi sulla domanda “ di vigilanza edilizia del sig. ID ” (cfr. pag. 10 dell’atto di appello), ma non sulle domande di condono a suo tempo presentate dal dante causa del sig. RD.
Sostiene, inoltre, il RD che l’unica deroga al principio di separazione tra funzioni politico-amministrative e funzioni gestionali è quella stabilita dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, in virtù del quale il Comune di Campo nell’Elba (con delibera di Giunta n. 110 del 22 giugno 2022) ha modificato il “ Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ”, prevedendo con il comma 3- bis dell’art. 20, in sintesi, la possibilità per i componenti dell’organo esecutivo di assumere la titolarità delle aree amministrative per il tempo necessario a coprirne la vacanza. Tuttavia, nella vicenda oggetto del presente giudizio - ad avviso del ricorrente - il Sindaco, nell’adottare i provvedimenti di cui sopra nelle “ vesti ” di Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia/Urbanistica, avrebbe esorbitato dal perimetro delle sue temporanee attribuzioni gestionali, come anche definite dal predetto Regolamento; e comunque, anche qualora si ritenesse che l’“ operato gestionale ” del Sindaco possa trovare fondamento nella predetta norma regolamentare, la stessa sarebbe illegittima per violazione dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e dell’art. 110 del TUEL.
10.1.1. - Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il predetto motivo di appello debba essere disatteso in virtù del disposto di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990.
Invero, secondo un consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, l’art. 21 octies della legge n. 241/1990 - che, come noto, esclude l’annullabilità degli atti avente carattere vincolato, per vizi formali, qualora l’esito del procedimento non sarebbe potuto essere diverso - trova applicazione anche al vizio d’incompetenza relativa, il quale va qualificato come vizio dell’organizzazione, e quindi, vizio delle norme che regolano il procedimento (in tal senso cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2023, n. 8623; Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8846; Cons. Stato, Sez. II, 17 marzo 2022, n. 1933).
Il Consiglio di Stato è, infatti, costante nell’affermare, quanto all’applicabilità dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, che il vizio d’incompetenza relativa afferente a un provvedimento amministrativo emanato da organo diverso dello stesso Ente, è un mero vizio procedimentale, come tale ed in base al predetto art. 21 octies della legge n. 241/1990, “ non invalidante ”, ove l’atto stesso abbia natura vincolata e l’irrilevanza del vizio sul suo contenuto dispositivo sia palese (tra le altre, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2019, n. 5588; Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791).
Nella fattispecie in esame è indiscutibile che con il motivo d’appello oggetto della presente disamina viene prospettato il vizio d’incompetenza relativa, il quale è configurabile nel caso in cui la questione del riparto delle competenze rimanga confinata all’interno del rapporto tra enti od organi dell’Amministrazione nelle cui attribuzioni rientra una determinata materia (cfr. Cass. civ. Sez. un., 21 aprile 2016, n. 8062; Cass. civ., Sez. un., 21 luglio 1999, n. 488). All’opposto si configura un’ipotesi di incompetenza assoluta quando l’atto emesso concerna una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’Amministrazione alla quale l’organo emittente appartiene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 5 novembre 2018, n. 28108; Cass. civ., Sez. I, 19 luglio 2012, n. 12555).
D’altro canto, è altrettanto indubbio che nella fattispecie oggetto del presente giudizio viene in rilievo un provvedimento di natura vincolata ( i.e. la disposta demolizione di un’opera edilizia abusiva, a seguito di diniego di condono ai sensi della legge n. 724/1994), tanto più considerando che si è formato il “ giudicato ” in ordine al fatto che il manufatto edilizio abusivo di cui si controverte è stato realizzato in epoca successiva al 31 dicembre 1993 (la questione della datazione dell’abuso non è, infatti, oggetto dei motivi di appello), e che pertanto la relativa domanda di condono si deve considerare dolosamente infedele quanto alla datazione dell’abuso de quo .
Pertanto, si è in presenza non già solo di un diniego di condono ex lege n. 724/1994, bensì di un’originaria radicale inammissibilità / improponibilità della domanda di condono (stante l’accertata, in via definitiva, assenza del presupposto essenziale per l’accesso alla sanatoria straordinaria di cui alla citata legge n. 724/1994, e cioè l’ultimazione dell’opera entro il 31 dicembre 1993), il che rende a maggior ragione “ vincolato ” il diniego di sanatoria e la disposta demolizione.
Ne consegue che in forza del disposto dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 il primo motivo d’appello non è meritevole di positivo apprezzamento, non potendo generare effetti invalidanti / annullatori rispetto ai provvedimenti comunali gravati.
10.1.2. - Ferma la rilevanza assorbente delle precedenti argomentazioni, va altresì osservato che in ogni caso la censura d’illegittimità per incompetenza dei gravati provvedimenti (formulata con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta quale primo motivo d’appello) è comunque infondata per le ulteriori ragioni di seguito esposte.
A tal riguardo, premesso che i censurati provvedimenti comunali sono stati adottati e sottoscritti dall’arch. Davide Montauti quale Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia / Urbanistica del Comune di Campo nell’Elba (incarico che peraltro, in punto di fatto, non è contestato che fosse ricoperto dall’arch. Montauti alla data del 5 dicembre 2022 di adozione dei predetti provvedimenti) e non quale Sindaco, deve rilevarsi che è lo stesso ricorrente a richiamare il disposto dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, che - come noto - ha introdotto una deroga espressa al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, qual è appunto, pacificamente, il Comune di Campo nell’Elba.
Di seguito è riportato il testo della disposizione legislativa in commento:
« Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio ».
In base a detta norma il Comune di Campo nell’Elba, con delibera di Giunta n. 110 del 22 giugno 2022, ha modificato il “ Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ”, stabilendo, legittimamente, la possibilità per i componenti dell’organo esecutivo di assumere la titolarità (o per così dire, la “ reggenza ”) delle aree amministrative per il tempo necessario a coprirne la vacanza (cfr. art. 20, comma 3- bis , del citato Regolamento):
« Qualora siano presenti posizioni vacanti di Titolare di P.O., Responsabili di Area, è data facoltà al Sindaco di attribuire temporaneamente, e per il tempo strettamente necessario all’individuazione delle nuove figure cui assegnare la titolarità dell’Area, ai componenti dell’organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Tali incarichi sono da considerarsi eccezionali, prestati a titolo gratuito, temporanei e finalizzati garantire, nel breve termine, il funzionamento dell’ufficio e permettere di individuare un idoneo funzionario cui attribuire le funzioni nei modi e nei tempi previsti dalla legge ».
Diversamente da quanto assume il ricorrente, l’eccezionalità della “ reggenza ” de qua affidata a un componente dell’organo esecutivo è legata non già all’urgenza di singoli atti, bensì all’“ evento eccezionale ” di trovarsi temporaneamente privi di un Responsabile di Area ed all’esigenza di garantire il funzionamento dell’Ufficio, nelle more dell’individuazione/nomina di un nuovo responsabile.
Ciò è quanto esattamente avvenuto nella fattispecie in esame, essendo il precedente Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia / Urbanistica, ing. Carlo Alberto Ridi, cessato dall’incarico alla fine di settembre 2022, e quindi, nel corso del procedimento sanzionatorio per cui è causa (a sua volta soggetto a termini e comunque non protraibile sine die ), con conseguente esigenza di garantirne la prosecuzione e la conclusione, tramite appunto la reggenza in capo ad un soggetto individuato, tra i componenti dell’organo esecutivo, nel Sindaco pro tempore arch. Davide Montauti, anche in considerazione delle competenze e del titolo del medesimo ( rectius architetto), adeguate e coerenti all’incarico temporaneo in questione.
Va, altresì, precisato che nel caso di specie il T.a.r. Toscana, con la menzionata sentenza n. 1283 del 7 novembre 2022, aveva condannato il Comune a provvedere, entro 30 giorni dalla comunicazione / notificazione della sentenza medesima, sull’esposto-istanza del sig. ID, pena, in difetto, la nomina di un commissario ad acta .
Pertanto, tanto più a fronte di tale pronuncia giudiziaria, risulta evidente la sussistenza di motivi di indifferibilità ed urgenza (stante la prospettata nomina di un commissario ad acta e il rischio che si potesse configurare un’inottemperanza ad un ordine dell’Autorità giudiziaria).
Ne discende che anche sotto questo profilo non è possibile configurare alcuna esorbitanza dal perimetro delle temporanee attribuzioni gestionali.
Al riguardo, va rilevato che l’assunto dell’appellante, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe escluso la fondatezza della censura di incompetenza (e giustificato l’adozione degli impugnati provvedimenti da parte del Sindaco nelle vesti di Responsabile dell’Area Tecnica) sulla base primariamente del dictum della citata sentenza n. 1283/2022 dello stesso T.a.r. Toscana, dà luogo ad un’alterazione del reale contenuto della sentenza appellata; così com’è frutto di un’interpretazione non condivisibile della predetta sentenza n. 1283/2022 l’asserzione del RD secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe travisato il contenuto della menzionata pronuncia.
Infatti, quanto al primo aspetto, è sufficiente esaminare la sentenza appellata per comprendere che il riferimento alla sentenza n. 1283/2022 è un elemento della motivazione non primario ed essenziale, bensì secondario e, per così dire, ad DA , rispetto ad altri elementi motivazionali autosufficienti ai fini di escludere fondamento al dedotto vizio di incompetenza.
Pertanto, non è condivisibile l’affermazione dell’appellante (cfr. pagg. 10 e 11 dell’atto di appello) in forza della quale “… nella sentenza impugnata si è rinvenuto il precipuo fondamento del potere del Sindaco di auto-attribuirsi eccezionalmente la funzione dirigenziale esclusivamente nel dovere di esecuzione della sentenza n. 1283/2022 … ”.
Quanto al secondo profilo, non è corretto sostenere che il Giudice di primo grado - laddove ha asserito (cfr. pag. 6 della sentenza appellata) che “… con la sentenza di questo Tribunale n. 1283/2022, il Comune è stato inoltre condannato a definire, con provvedimento espresso, i procedimenti di condono avviati dal dante causa del sig. RD …” - abbia gravemente travisato il contenuto della più volte citata sentenza n. 1283/2022, trattandosi - a ben vedere - di una sintesi non censurabile del dictum leggibile nella predetta sentenza secondo cui il ricorso ex artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo proposto dal sig. ID “… deve essere accolto nella parte in cui si chiede l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Campo nell’Elba e la condanna di esso a provvedere, mediante provvedimento espresso, sulla domanda di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia presentata dal sig. ID, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente decisione, con riserva di nominare un commissario ad acta solo in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione …”.
10.1.3. - Va poi disattesa la tesi dell’appellante secondo cui il comma 3- bis dell’art. 20 del “ Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ”, sarebbe illegittimo per violazione della deroga prevista dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000.
Infatti, la norma in esame non lega affatto la deroga esclusivamente al contenimento della spesa.
La disposizione afferma che la deroga nei Comuni con meno di 5000 abitanti può operare anche (ma non necessariamente) al fine di operare un contenimento della spesa, fermo restando che il contenimento deve essere documentato ogni anno in sede di approvazione del bilancio (come peraltro il Comune ha fatto, in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2022, con delibera del 10 agosto 2023).
D’altro canto, la motivazione della deroga è adeguatamente esplicitata nella delibera n. 110/2022 che ha modificato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (in sintesi, necessità di far fronte alla situazione eccezionale derivante dalla vacanza della titolarità e per lo stretto tempo necessario a coprirla), mentre non è condivisibile il rilievo del ricorrente in ordine al fatto che la citata delibera n. 110/2022 che ha introdotto la deroga in questione non abbia fatto espresso riferimento all’obbligo di documentare il contenimento della spesa in sede di approvazione di bilancio, trattandosi di un obbligo sancito dalla legge, relativamente al quale, dunque, non sussiste alcuna necessità che il provvedimento amministrativo ne ripeta il disposto.
In conclusione, il primo motivo di appello non può trovare positivo apprezzamento.
10.2. - Con il secondo motivo di appello il sig. RD sostiene, in primo luogo, che il T.a.r. avrebbe errato nel rigettare la seconda censura e cioè nel negare che, relativamente alla domanda di condono edilizio presentata dal suo dante causa - stante l’accertata dolosa infedeltà di tale istanza, in punto di datazione dell’abuso -, si sia formato il silenzio-assenso (ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 19, della legge n. 47/1985 e 39, commi 1 e 4, della legge n. 724/1994) e che il condono sia stato ormai definitivamente rilasciato, con conseguente “ consumazione ” del potere del Comune di denegare la medesima istanza di condono.
Ad avviso dell’appellante il ragionamento seguito dal T.a.r. sarebbe scorretto, ponendosi in conflitto con il disposto dell’art. 21 nonies , comma 2- bis , della legge n. 241/1990 e con quanto affermato nelle pronunce del Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746, Sez. VI, 30 novembre 2023, n. 10383 e Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2661.
10.2.1. - Il motivo va disatteso, risultando confutato, anzitutto e con valenza assorbente, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, infatti, pronunciandosi sulla specifica materia del condono edilizio “straordinario” ( ex lege n. 724/1994, come nella fattispecie, o nell’analoga casistica del condono ex decreto-legge n. 269/2003), ha sancito che la formazione del silenzio-assenso, per decorso del termine di ventiquattro mesi, postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi la regolarizzazione dell’abuso (in applicazione dell’istituto del silenzio-assenso) ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e/o di diritto previsti dalla disposizione, come nel caso in cui la domanda si presenti dolosamente infedele (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 agosto 2024, n. 7216; Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2022, n. 7543; Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2020, n. 7382).
Dall’applicazione di tali principi alla vicenda per cui è causa discende che nella presente fattispecie - come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado - non può ritenersi formato alcun silenzio-assenso, essendo la relativa domanda di condono ex lege n. 724/1994 dolosamente infedele quanto a datazione ( rectius termine di ultimazione) dell’opera abusiva e cioè con riferimento ad un requisito oggettivo essenziale per l’ammissibilità del condono in base alla predetta legge n. 724/1994 ( i.e. ultimazione dell’opera entro il 31 dicembre 1993).
Detto elemento ( i.e. dolosa falsità della domanda e consequenziale assenza del predetto requisito oggettivo) risulta accertato giudizialmente in via definitiva ed inoppugnabile (e cioè con valenza di “ giudicato ”) dalla appellata sentenza del T.a.r. Toscana, che - come si è visto - non è stata impugnata sul punto.
Ciò esclude che possa ritenersi formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono del dante causa dello stesso appellante.
Per completezza va precisato che le invocate pronunce del Consiglio di Stato, Sez. VI, citate dalla stessa parte appellante ( i.e. n. 5746/2022, n. 10383/2023 e n. 2661/2023), sono inconferenti rispetto alla fattispecie qui in esame, e comunque, lungi dal corroborare la tesi del RD, la smentiscono ulteriormente.
Infatti, le suddette decisioni non si riferiscono a vicende in cui veniva in rilievo la specifica materia del condono edilizio “ straordinario ” ( ex lege n. 724/1994, come nella fattispecie, o nell’analoga fattispecie del condono ex decreto legge n. 269/2003), materia che - come si è visto - è regolata dai principi giurisprudenziali di cui si è detto poc’anzi.
D’altro canto, ed in ogni caso, se è vero che nelle decisioni citate dall’appellante si afferma che un titolo abilitativo può formarsi per silenzio-assenso anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, è tuttavia altrettanto vero (e dirimente in senso contrario alle prospettazioni dell’appellante) che dalle predette sentenze si desume chiaramente che ciò non vale in presenza di domande / dichiarazioni accertate (inoppugnabilmente nella fattispecie in esame) come false, situazione questa - come ben si comprende - che è del tutto diversa da una domanda semplicemente “ non conforme a legge ”.
Ed infatti, nella sentenza n. 5746/2022 richiamata dalla parte appellante si precisa che:
«… dai requisiti di validità - il cui difetto, come abbiamo visto, non impedisce il perfezionarsi della fattispecie - va distinta l’ipotesi della radicale ‘inconfigurabilità’ giuridica dell’istanza: quest’ultima, cioè, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore.
Nel caso in esame, l’intervento di demolizione e ricostruzione di precedente manufatto, come detto più volte, risultava già realizzato al momento della presentazione dell’istanza di permesso di costruire, che quindi era priva del necessario presupposto logico-normativo, ossia che l’intervento non fosse ancora stato realizzato (il contesto fattuale consentiva soltanto la diversa istanza di accertamento di conformità).
Per tali ragioni, il decorso del tempo non potere rilevare ai fini della formazione del silenzio-assenso . …».
A tal riguardo, si richiamano altresì Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072 e Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2025, n. 2974 che delineano con chiarezza il concetto di “ inconfigurabilità ” inteso nel senso di inidoneità della domanda di condono ad innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, in quanto travalicante totalmente i confini del regime giuridico assegnato all’attività cui si riferisce e non aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, a fronte nel caso in esame di una falsa rappresentazione relativamente alla datazione dell’opera abusiva.
Anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio si è in presenza di una radicale “ inammissibilità / inconfigurabilità ” giuridica dell’istanza di condono ex lege n. 724/1994 (con conseguente impossibilità della formazione del silenzio-assenso), stante l’accertata non ricorrenza della condizione oggettiva ed essenziale rappresentata dall’ultimazione dell’opera entro il 31 dicembre 1993 e l’altrettanto accertata falsità dolosa dell’istanza stessa (quanto alla datazione dell’abuso).
Del resto, diversamente opinando, si consentirebbe di acquisire un titolo abilitativo a sanatoria di un conclamato abuso edilizio, grazie ad una condotta consistente in una dichiarazione infedele in ordine ad un elemento legale essenziale ( i.e. datazione dell’abuso stesso), ed a conseguire un’indebita (ed anzi, illecita, in quanto contra legem ) utilità ( rectius condono).
10.2.2. - Sempre con il secondo motivo di appello (pag. 20) il ricorrente sostiene che il mancato “ riconoscimento ” (da parte del T.a.r.) della formazione del silenzio assenso si porrebbe in contrasto con i principi di buona fede e di legittimo affidamento discendenti dal Protocollo addizionale alla CEDU in materia di “ protezione della proprietà ”, stante l’estraneità dello stesso RD alla realizzazione delle opere abusive e la circostanza che il predetto appellante abbia acquistato l’immobile nel dicembre 1998 e cioè a notevole distanza di tempo dalla presentazione della domanda di condono.
Afferma, altresì, l’appellante che nel caso di specie sarebbero assenti i presupposti cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (mancanza di un giudicato penale in merito alla falsità della dichiarazione resa dal sig. LL circa l’epoca di realizzazione dell’abuso; mancanza di espressa motivazione circa l’interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione dell’abuso; mancata considerazione degli interessi del terzo e cioè del sig. RD), ed ancora, che “… se il Comune avesse negato la sanatoria con provvedimento espresso in tempi ragionevoli (cioè quanto meno entro il febbraio 2003), il sig. RD, subentrato medio tempore nella proprietà, avrebbe potuto certamente ripresentare una nuova domanda di sanatoria ai sensi del d.l. 269/2003 … ” (cfr. pag. 22 dell’atto di appello), che “… sarebbe stata indubbiamente accolta …” (cfr. pag. 22 dell’atto di appello), anche da ciò derivandone - sempre secondo la tesi dell’appellante - la lesione del suo legittimo affidamento, come si trarrebbe conferma dai principi affermati nella pronuncia n. 486/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, i quali sarebbero “ perfettamente applicabili ” al caso in esame (cfr. pag. 24 dell’atto di appello).
I predetti rilievi dell’appellante non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7817; Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2021, n. 2575), la tutela del legittimo affidamento di colui che abbia ottenuto un atto a esso favorevole, trova applicazione unicamente se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto (o degli effetti legali discendenti da una dichiarazione o segnalazione), non abbia indotto in errore l’Amministrazione, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Stante il chiaro tenore letterale dell’art. 21- nonies , comma 2- bis , della legge n. 241/1990 (“… I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 …”), ove la necessità del giudicato penale di condanna è riferita unicamente all’ipotesi di “ dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci ”, la falsa rappresentazione dei fatti rileva (e legittima l’annullamento d’ufficio) in quanto tale, indipendentemente dal fatto che la stessa si sia tradotta in una condotta costituente reato e che l’esistenza di quest’ultimo sia stata accertata, in sede penale, con sentenza definitiva (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832: “… la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940) non ha ritenuto necessario l’accertamento con sentenza passata in giudicato della falsa rappresentazione dei fatti, ciò essendo indispensabile solo per il caso di “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato” …”).
Nella fattispecie in esame, la falsa (e dolosa) rappresentazione della realtà in ordine alla datazione dell’abuso ha avuto un effetto determinante al fine di indurre l’Amministrazione a ritenere ammissibile la domanda di condono, e ciò è sufficiente a legittimare l’intervento in autotutela del Comune.
La giurisprudenza amministrativa è, altresì, costante nel sancire che, in presenza (come appunto avvenuto nella fattispecie per cui è causa) di una falsa rappresentazione dei fatti, il termine “ ragionevole ” per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21- nonies della legge n. 241/1990 decorre soltanto dal momento in cui l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto (in tal senso, ex multis , cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 novembre 2024, n. 8797: “… La falsa rappresentazione consente di agire in autotutela anche oltre i diciotto mesi e comunque il termine “ragionevole” per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio decorre soltanto dal momento in cui l’amministrazione sia venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto (Consiglio di Stato sez. IV, 4374/2018) . …”) e nella fattispecie tale conoscenza si è verificata soltanto il 12 luglio 2021, quando il Comune di Campo nell’Elba ha ricevuto l’esposto del sig. ID recante in allegato la “ Perizia Tecnica Aerofotogrammetrica ” redatta dall’ing. Alberto Nistri, dalla quale emergeva appunto la falsa rappresentazione della realtà in ordine alla datazione dell’abuso, operata dal dante causa del sig. RD.
Pertanto, sotto questo profilo, non possono trovare accoglimento le doglianze articolate dal sig. RD in ordine al presunto grave ritardo con il quale l’Amministrazione avrebbe definito la domanda di condono, disponendone il rigetto.
In ogni caso è dato notorio che in presenza di un abuso edilizio, ancorché risalente nel tempo, non sussistono affidamenti tutelabili, e l’esercizio del potere sanzionatorio-demolitorio è doveroso e non è richiesta alcuna particolare motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la repressione dell’illecito (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9 e Cons. Stato, Sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8310).
In particolare, in tema di onere motivazionale in ipotesi di annullamento in autotutela in conseguenza della non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 17 ottobre 2017 n. 8 ha sancito che:
«… la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte …».
Dal che discende che in casi come quello qui sub iudice , in cui il dante causa del sig. RD ha tentato di ottenere un provvedimento favorevole sulla base di circostanze di fatto non veritiere, il contestato provvedimento di diniego ha natura assolutamente vincolata, risultando in re ipsa ed auto-evidente l’interesse pubblico a non tutelare la stabilità di una posizione giuridica favorevole creata per effetto di una dichiarazione mendace.
In ogni caso si ribadisce che, in presenza di una falsa rappresentazione, è possibile l’intervento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies , comma 2 bis , della legge n. 241/1990 in ogni tempo e quindi anche oltre il termine di 18 mesi (ora 12 mesi) di cui al comma 1 della medesima disposizione e senza necessità di una particolare motivazione a fronte di un comportamento che - come detto - non può certamente generare un affidamento tutelabile in considerazione della falsa rappresentazione contenuta nella domanda di condono (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8).
10.2.3. - Né rileva che l’appellante non sia l’autore materiale dell’abuso e della istanza di condono che riporta una dichiarazione non veritiera.
Come noto, infatti, l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 prevede che “ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 .”.
La citata disposizione individua quindi, innanzitutto, come legittimo destinatario dell’ordinanza di demolizione il “ proprietario ”.
Si tratta di una priorità che trova fondamento logico e giuridico nell’ampio contenuto del diritto che ha il proprietario sulla res , in forza del quale gli è consentito di intervenire per porre fine all’abuso.
Il menzionato art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 individua quale soggetto passivo dell’ordine di demolizione chi ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, facoltà che compete indubbiamente, prima di tutto, al proprietario, in virtù del suo diritto dominicale pieno ed esclusivo (cfr. art. 832 del codice civile: “ Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico ”).
Sussiste, poi, un altro motivo per cui l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 individua il primo destinatario dell’ingiunzione a demolire nel proprietario: identificare, con certezza, il soggetto incaricato di rimuovere l’abuso, che coincide con il titolare del diritto di proprietà.
La distinzione tra “ proprietario ” e “ responsabile dell’abuso ”, contenuta nel richiamato art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, ha indotto la giurisprudenza a ritenere che sia ininfluente l’accertamento della responsabilità del titolare del diritto di proprietà.
È stato, infatti, osservato che “… il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: il soggetto passivo dell’ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere/dovere di rimuovere concretamente l’abuso, potere/dovere (di natura reale) che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta. Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché la stessa disposizione - art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 - si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.” …” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 23 settembre 2022, n. 1512; Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7144).
In ipotesi di realizzazione di opere edilizie abusive è considerato, in primis , responsabile il proprietario, sebbene non in ragione di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma solo in virtù del suo rapporto materiale con la res ; grava, infatti, su di lui l’obbligo di collaborazione attiva, tra cui rientra senz’altro la rimozione dell’abuso edilizio, indipendentemente dal fatto che egli fosse o meno responsabile di tale illecito, atteso che la legge “… si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 settembre 2019, n. 6147) …” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 300).
Al riguardo, giova ribadire che legittimo destinatario dell’ordinanza di demolizione è, di certo, colui il quale, pur non avendo commesso la violazione edilizia, “… si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto diretto con il manufatto illecitamente realizzato, tale da poter ripristinare l’ordine, prima ancora materiale che giuridico, alterato con la sopravvenienza oggettiva di un’opera, priva di un giusto titolo …” (cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, Sezioni riunite, parere 16 febbraio 2023, n. 81).
In senso conforme si è espresso anche Cons. Stato, Sez. III, 5 novembre 2024 n. 8798, il quale ha ribadito che non rileva che l’abuso edilizio sia addebitale al dante causa, poiché “… l’illecito edilizio è di natura reale e sul piano amministrativo comporta che anche il proprietario non colpevole dell’abuso debba ripristinare la legalità edilizia violata, eseguendo quanto ingiunto dal Comune …”.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 1° giugno 2023, n. 5433, “… Da ultimo è stato pure ribadito che "La misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell’abuso e anche se estraneo alla commissione dell’abuso stesso e ciò in quanto l’abusività dell’opera è una connotazione di natura reale: segue l’immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l’effetto che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso medesimo" (Cons. Stato, sez. VI, 07/02/2023, n. 1327). …”.
Ed ancora rileva, ai fini della definizione della presente controversia, il precedente di Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983 secondo cui “… l’acquirente dell’immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo l’abuso commesso prima del passaggio di proprietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40). …”.
In tal senso di è espresso anche Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3587.
Diversamente opinando, se il titolare del bene presentasse un’istanza di condono straordinario dichiarando il falso in ordine alla data di ultimazione delle opere, sarebbe poi sufficiente vendere il bene per opporre, ad opera dell’avente causa (nel caso in esame il sig. RD), all’Amministrazione comunale l’asserita propria buona fede ( rectius dello stesso avente causa), il quale - così facendo - potrebbe sempre fruire (inammissibilmente) di un condono straordinario che viceversa non sarebbe mai potuto spettare al suo dante causa. È evidente l’irragionevolezza di un esito di tal fatta.
D’altro canto, non sussiste né è configurabile in tal caso alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, “… in presenza di un’opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità …” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8264).
Va sul punto rilevato che è prevalente (ed assorbente) l’interesse pubblico (e del “ vicino ”, controinteressato, leso dall’abuso) al ripristino dello stato dei luoghi, avendo al riguardo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen, 17 ottobre 2017, n. 9) sancito che “… il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino …”.
Pertanto, anche sotto detto profilo, va affermata l’infondatezza dell’appello e la piena condivisibilità della sentenza di primo grado.
10.2.4. - In ogni caso va evidenziato che, anche volendo ipotizzare che l’appellante non fosse a conoscenza della non veridicità delle dichiarazioni relative alla datazione della realizzazione delle opere abusive, dichiarazioni presentate dal suo dante causa OL LL in data 1° marzo 1995 (e quindi in epoca antecedente rispetto all’acquisizione dell’immobile da parte del RD avvenuta in data 29 dicembre 1998), sussistono dubbi in ordine al fatto che lo stesso ricorrente ignorasse la situazione dell’immobile compravenduto ( rectius pendenza di istanze di condono).
Invero, questi, quando ha acquistato l’immobile de quo ( rectius foglio di mappa n. 49 - particella n. 519) in data 29 dicembre 1998, non poteva non essere consapevole del fatto che pendevano istanze di condono risalenti al 1° marzo 1995 proprio in relazione a detta particella.
Nell’atto notarile del 29 dicembre 1998 n. 18.339 di Repertorio - n. 3.262 di Raccolta (cfr. art. 8 - pagg. 13 e ss.) vengono, infatti, espressamente menzionate “ agli effetti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ” (evidentemente il riferimento è all’art. 40, comma 2, in forza del quale “ Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’art. 35 ”, disposizione applicabile al condono del 1994 in forza dell’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994) le istanze di condono prot. n. 3419 e n. 3420 presentate in data 1° marzo 1995.
È, pertanto, evidente che il RD nel 1998 ha acquistato a suo rischio un immobile in relazione al quale lo stesso era evidentemente a conoscenza del fatto che pendevano istanze di condono non ancora evase dall’Amministrazione comunale con provvedimenti espressi.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. II, 28 febbraio 2025, n. 1726:
«… A tal riguardo si rammenta che in forza dell’art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985 “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’art. 35.”.
In sostanza detta disposizione consente al notaio di rogare atti anche in relazione a beni immobili per i quali sia stata semplicemente presentata istanza di condono, anche se non sia stato ancora acquisito il titolo edilizio.
Ciò premesso, da una attenta disamina dall’atto notarile firmato dalla parte odierna appellata (acquirente dalla DBS s.r.l.) emerge come detto atto sia stato stipulato espressamente ai sensi del menzionato art. 40 della legge n. 47/1985, avendo il sig. -OMISSIS-, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società DBS s.r.l. (parte venditrice), dichiarato il carattere abusivo delle opere indicate per le quali era stata presentata domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 326/2003, ed esplicitato altresì che per dette opere non era al momento del rogito intervenuto alcun provvedimento comunale di sanatoria o di diniego, con espressa esclusione dell’affidamento al notaio dell’incarico di provvedere agli accertamenti urbanistici ovvero di verificare la corrispondenza con le risultanze amministrative delle dichiarazioni rese dalla stessa parte venditrice.
È, pertanto, da escludersi il riconoscimento di un qualunque affidamento radicatosi in capo agli acquirenti.
Invero, un acquirente dotato di media accortezza e avvedutezza, a fronte della palese ed esplicitata natura abusiva del bene, chiaramente evincibile dal contesto fattuale e dalle dichiarazioni dell’alienante, con istanze di condono ancora in itinere, avrebbe dovuto previamente incaricare un tecnico qualificato di compiere una penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione e sicurezza dell’affare e, in particolare, di approfondire gli aspetti di regolarità edilizia ed urbanistica anche presso l’Ente territoriale, e non, al contrario, addirittura esonerare espressamente il notaio dagli accertamenti urbanistici e dall’accertamento della rispondenza con le risultanze amministrative delle dichiarazioni della parte alienante . …».
Nello stesso senso si è espresso Cons. Stato, Sez. II, n. 1727/2025, n. 1728/2025, n. 1729/2025, n. 1773/2025, n. 1774/2025 e n. 1775/2025.
Sempre in tema di affidamento, peraltro, assai di recente, la Corte costituzionale, con l’importante decisione n. 72 del 23 maggio 2025 destinata, ad avviso del Collegio, a fissare con vis espansiva i limiti dell’affidamento del privato tutelabile e, di converso, le condotte illegittime non suscettibili di ingenerarne alcuno, ha espresso un principio di piana evidenza.
Respingendo e dichiarando inammissibili i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal C.G.A.R.S. con 18 ordinanze, il Giudice delle leggi ha espressamente richiamato il principio per cui “ L’affidamento non può certo riguardare la edificabilità delle costruzioni di cui si discute – realizzate in difetto di titolo abilitativo –, stante la «generale impossibilità di riconoscere, di per sé, un legittimo affidamento in capo a chi versi, non incolpevolmente, in una situazione antigiuridica, qual è quella della realizzazione di un’opera edilizia abusiva» (sentenza n. 181 del 2021). ”.
10.2.5. - Quanto poi alle doglianze dell’appellante in ordine ai tempi con i quali il Comune ha negato la sanatoria, ed al conseguente lamentato impedimento ad accedere al condono di cui all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003), si rileva in primo luogo che trattasi di deduzione del tutto nuova (mai accennata nel giudizio di primo grado innanzi al T.a.r.), sicché la stessa è inammissibile in appello in forza del disposto di cui all’art. 104, comma 1, del codice del processo amministrativo.
In ogni caso detta doglianza va disattesa, pretendendo l’appellante di addebitare al Comune un “ ritardo ” nella definizione della pratica di condono, e le “ conseguenze sfavorevoli ” che ne derivano e di cui si duole, che in realtà sono state provocate esclusivamente dalla condotta mendace del suo dante causa OL LL.
Quest’ultimo, infatti, ha fuorviato l’Amministrazione comunale tramite una falsa datazione dell’opera de qua , riuscendo nel suo illecito intento fintanto che il confinante (sig. ID) ha fornito alla stessa P.A. gli elementi dimostrativi della predetta falsità (poi riscontrata definitivamente tramite l’istruttoria del Comune ed il successivo accertamento giudiziale di cui alla sentenza qui gravata).
D’altro canto, la doglianza articolata dalla parte appellante non è meritevole di positivo apprezzamento, dovendosi escludere - contrariamente a quanto affermato dallo stesso ricorrente - che “… il sig. RD avrebbe certamente beneficiato del condono di cui al d.l. 269/2003 …” (cfr. pag. 24 dell’atto di appello), essendo vero esattamente il contrario.
Invero, il decreto legge n. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003), che ha previsto il cd. terzo condono, ha specificamente limitato le possibilità di sanatoria in presenza di vincoli.
Specificamente, l’art. 32, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 269/2003 distingue le tipologie di illecito (individuate all’allegato 1), consentendo nelle aree sottoposte a vincolo la sanatoria solo per “ le tipologie di illecito di cui all’allegato 1 numeri 4, 5 e 6 ”, cioè opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6).
L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003 specifica poi che non sono suscettibili di sanatoria, tra le altre ipotesi, le opere che “… siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ” (lett. d).
Il terzo condono edilizio non è dunque consentito, già in base alle previsioni dettate dal legislatore nazionale, per “ abusi maggiori ” (cioè abusi riconducibili a quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella di cui all’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003) commessi in zona sottoposta a vincolo posto in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, ciò indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7318; Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2020, n. 7014).
Il che - stante la tipologia dell’opera abusiva in questione (nuova costruzione di rilevanti dimensioni) ed il vincolo paesaggistico vigente sull’intero territorio dell’Isola d’Elba sin dall’anno 1953 - esclude che “… il sig. RD avrebbe certamente beneficiato del condono di cui al d.l. 269/2003 …”.
Peraltro, il cd. terzo condono di cui all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 (come integrato dalla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale del 28 giugno 2004, n. 196 che ha ampliato l’autonomia legislativa delle Regioni su detta materia) si caratterizza, rispetto a quelli che lo hanno preceduto (legge n. 47/1985 e legge n. 724/1994), anche per il fatto di aver riconosciuto al legislatore regionale un ruolo specificativo - all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale - delle norme sulle opere sanabili, onde rafforzare la considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono per loro natura i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi (cfr. Corte cost., 26 luglio 2019, n. 208: “… La norma censurata è contenuta nella legge regionale n. 23 del 2004, con cui la Regione Emilia-Romagna è intervenuta a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modifiche, nella legge n. 326 del 2003. Quest’ultimo, che ha introdotto «la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all’intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale», ha subìto, per effetto della sentenza n. 196 del 2004 di questa Corte, «una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l’ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili» (sentenza n. 49 del 2006). In particolare, si è riconosciuto che il ruolo del legislatore regionale, «specificativo - all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale - delle norme in tema di condono, contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono - per loro natura - i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi» (sentenza n. 49 del 2006). È per questo che la legislazione regionale è chiamata a determinare le condizioni e le modalità per la sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio (di cui all’Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003), nonché l’eventuale individuazione di limiti volumetrici inferiori a quelli indicati dalla normativa statale (in specie dal comma 26 del citato art. 32 del d.l. n. 269 del 2003), con riguardo agli interventi edilizi abusivi condonabili . …”).
Ciò premesso, la Regione Toscana, con la legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (art. 2, commi 5 e 6), nel dare attuazione all’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, ha esercitato il ruolo riconosciutole dal legislatore nazionale del 2003 e dalla Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 196/2004, prevedendo che:
«… 5. Non sono inoltre in alcun caso ammessi a sanatoria:
a) le opere abusive in contrasto con i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali ed istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, e che non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
b) le opere e gli interventi realizzati nei porti, su una qualunque area demaniale nonché su terreni gravati da diritti di uso civico;
c) le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
6. Qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a) siano istituiti dopo l’entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall’articolo 32 della L. n. 47/1985. Si applica ugualmente l’articolo 32 della L. n. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera a), conformi agli strumenti urbanistici . …».
Le norme in esame, sintetizzando, significano questo: diversamente da quanto avvenuto per i condoni del 1985 e del 1994, qualora l’immobile si trovasse in zona vincolata già prima dell’abuso, con particolare riferimento al vincolo paesaggistico che vige sull’intero territorio elbano sin dal 1953, per poter “condonare” l’abuso (procedendo anche alla “sanatoria ambientale” ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985) il condono del 2003 ha richiesto che l’immobile, benché eseguito in assenza di titolo, fosse comunque conforme agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero fosse comunque in condizione di poter ottenere l’accertamento di conformità, rispetto alle disposizioni urbanistiche vigenti al momento dell’abuso e al momento del condono.
In altre parole, per gli immobili realizzati in area vincolata le disposizioni nazionali e regionali sul condono del 2003 richiedevano una triplice conformità: la conformità agli strumenti urbanistici al momento della realizzazione; la conformità agli strumenti urbanistici al momento del condono; e la possibilità di ottenere la “sanatoria ambientale”.
In difetto di tale triplice requisito, tanto la disposizione nazionale quanto quella regionale erano chiare: gli abusi “ non sono comunque suscettibili di sanatoria ”.
Ne consegue che nel caso di specie il condono 2003 non era comunque concedibile.
Relativamente alla verifica effettuata sul punto dal Comune di Campo nell’Elba vi è dimostrazione nello stesso impugnato provvedimento di diniego di condono prot. n. 17361 del 5 dicembre 2022 (cui rinvia l’altro provvedimento di diniego prot. n. 17364 del 5 dicembre 2022).
In esso testualmente si dichiara:
«… L’area in questione, tenuto conto della raggiunta saturazione degli indici di fabbricabilità previsti già del Piano di Fabbricazione vigente all’epoca dell’abuso e dai Piani urbanistici successivi, è quella delimitata dai muri perimetrali esterni che delimitano la costruzione abusiva fino all’appoggio sul muro del confine condominiale confinante col parcheggio condominiale e all’appoggio con l’originaria proprietà RD già LL sul versante opposto . …».
Questo proprio perché, prima di intimare la demolizione a pena di acquisizione al patrimonio comunale, l’Amministrazione si è chiesta da un lato se non fosse stata possibile l’applicazione del condono del 2003, dall’altro se non fosse stata possibile eventualmente una qualsiasi sanzione conservativa.
Tuttavia, l’abuso per cui è causa è stato realizzato in zona già totalmente satura secondo gli indici di fabbricazione ivi previsti sin dal primo Piano di Fabbricazione del Comune degli anni Settanta ed altresì successivamente, compreso l’attuale PRG.
La circostanza, riportata nel provvedimento impugnato, non è oggetto di contestazione.
Si tratta, quindi, di un abuso che avrebbe potuto essere “salvato” unicamente per effetto di una sanatoria integrale, in deroga a qualsiasi norma urbanistica ed edilizia, quali erano quelle previste dalle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994.
Quest’ultima in particolare - come visto - è stata ritenuta ammissibile dal legislatore solo per gli immobili costruiti fino al 31 dicembre 1993, situazione non ricorrente nel caso di specie.
Pertanto, l’immobile de quo obiettivamente non è sanabile alla stregua della disciplina del condono di cui all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, poiché - come correttamente evidenziato anche nel gravato provvedimento di diniego di condono - l’opera abusiva è stata realizzata in zona / area - come visto - già satura, in base agli indici di fabbricabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell’opera ed al momento della presentazione della domanda di condono, essendo quindi difforme / non consentita in rapporto ai predetti strumenti urbanistici.
10.2.6. - Ne discende che è non corretto il riferimento, operato dall’appellante (cfr. pag. 23 dell’atto di appello), alla pronuncia n. 486 del 30 giugno 2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, specie considerando che nella vicenda decisa dal Giudice d’appello siciliano - diversamente da quanto avvenuto nella vicenda per cui è causa - non vi era stato un accertamento in sede giudiziale, univoco e “ passato in giudicato ”, in ordine alla realizzazione dell’abuso successivamente alla data prevista per accedere al condono, avendo il C.G.A., al contrario, rilevato l’insussistenza / inconsistenza di elementi probatori circa l’esecuzione “ postuma ” del manufatto abusivo (e cioè una situazione diametralmente opposta a quella oggetto del presente giudizio).
Pertanto, anche la doglianza qui esaminata risulta infondata.
10.3. - Con il terzo motivo di appello il ricorrente sostiene che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere “ assorbita ” (in considerazione della sancita - con il rigetto del precedente motivo - mancata formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono) e comunque, infondata, la censura mediante la quale il sig. RD aveva dedotto, in sintesi, che gli impugnati provvedimenti recavano un contenuto “ ambivalente ” a “ doppia tipologia ” (diniego di sanatoria e annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990 del titolo in sanatoria formatosi per silenzio), risultando pertanto, in tesi, illegittimi per violazione dei principi di legalità dell’azione amministrativa e di tipicità degli atti amministrativi e, inoltre, che non ricorrevano i presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, e che, pertanto, anche sotto questo profilo, i predetti provvedimenti sarebbero stati illegittimi.
10.3.1. - Va, in primis , rimarcato che il motivo in esame in forza dell’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/1990 non è meritevole di accoglimento, consistendo nella mera prospettazione formalistica di asseriti vizi procedimentali e/o di stesura testuale/formale dei provvedimenti impugnati, senza di contro alcuna indicazione di circostanze che possano condurre ad un diverso esito del procedimento ( i.e. la demolizione dell’opera abusiva).
Ne consegue che trova certamente applicazione il principio di diritto di cui all’art. 21 octies , comma 2, prima parte, della legge n. 241/1990 (secondo cui “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”), non avendo l’appellante fornito in giudizio alcun elemento (e tantomeno, alcuna prova) da cui poter desumere che l’esito del procedimento sarebbe potuto essere anche in parte diverso.
Si ribadisce, infatti, che i provvedimenti impugnati hanno natura completamente e rigorosamente vincolata ( rectius disposta demolizione di un’opera edilizia abusiva a seguito di diniego di condono ex lege n. 724/1994), specie considerando che - come evidenziato in precedenza al par. 10.1.1 - si è formato il “ giudicato ” in ordine al fatto che il manufatto edilizio abusivo di cui si controverte è stato realizzato in epoca successiva al 31 dicembre 1993 (come visto, la questione della datazione dell’abuso non è oggetto dei motivi d’appello), e che pertanto la relativa domanda di condono era dolosamente infedele quanto alla datazione dell’abuso.
Si è, pertanto, in presenza non già solo di un diniego di condono ex lege n. 724/1994, ma di un’originaria radicale inammissibilità / improponibilità della domanda di condono (stante l’accertata, in via definitiva, assenza del presupposto essenziale per l’accesso alla sanatoria straordinaria di cui alla citata legge n. 724/1994, e cioè l’ultimazione dell’opera entro il 31 dicembre 1993).
Del resto si è sopra evidenziato che l’opera abusiva era ed è insuscettibile di condono ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, il che rende vieppiù “ vincolata ” la disposta demolizione.
Ne discende che in base al disposto dell’art. 21 octies legge n. 241/1990, il terzo motivo d’appello va disatteso, non potendo generare effetti invalidanti / annullatori rispetto ai provvedimenti gravati.
10.3.2. - Ferma la rilevanza assorbente di quanto sopra osservato, va, altresì, precisato che il motivo in esame - come condivisibilmente affermato dal Giudice di primo grado - deve ritenersi “ assorbito ”, nel senso che, avendo il T.a.r. escluso la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono (e tale decisione è - come visto - immune da censure), non vi è interesse all’esame del presente motivo, il quale postula la formazione del silenzio-assenso.
10.3.3. - In ogni caso, il motivo è infondato.
Al riguardo si osserva anzitutto che il ricorrente invoca la violazione dei principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi.
Detta impostazione non è condivisibile.
Infatti, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi comporta il potere dell’Amministrazione di emanare esclusivamente atti e provvedimenti disciplinati dalla legge nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto, secondo una ratio che riposa non solo sulla natura e sul contenuto degli stessi, ma anche sulla funzione che l’atto o il provvedimento deve esplicare (cfr. in tal senso, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632).
Nel caso di specie è indubbio che i provvedimenti gravati esprimano “ diniego ” rispetto alla domanda di sanatoria ex lege n. 724/1994 a suo tempo presentata dal dante causa del ricorrente - sul rilievo che non può dirsi formato il silenzio-assenso e che comunque sussistono i presupposti per l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, stante la falsa / mendace dichiarazione del richiedente in punto di datazione dell’opera abusiva - e dispongano poi ( recte , ingiungano), “… ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 … ”, la demolizione del manufatto abusivo in questione, avendo quindi il contenuto sanzionatorio-prescrittivo previsto dalla legge ( i.e. l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) nell’ipotesi di interventi edilizi eseguiti in assenza di idoneo titolo edilizio.
I provvedimenti in esame hanno, quindi, natura e contenuto di diniego di sanatoria edilizia ed applicazione delle relative sanzioni, in piena conformità alla legge.
Sotto un profilo “dispositivo-prescrittivo”, pertanto, i citati provvedimenti sono univoci e rispondenti alle norme di legge ( rectius legge n. 724/1994; art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; art. 21 nonies della legge n. 241/1990), oltre che perfettamente intelligibili (tanto è vero che il ricorrente, al di là della doglianza qui in esame, dimostra con tutti i motivi di ricorso dedotti in primo grado di averne compreso perfettamente il contenuto e gli effetti).
Ne consegue che non è configurabile alcuna violazione dei principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, al riguardo essendo irrilevante che la motivazione utilizzata dalla P.A. prospetti (peraltro, sul medesimo presupposto rappresentato dalla falsa / mendace dichiarazione del richiedente in punto di datazione dell’opera abusiva) che non può dirsi formato il silenzio-assenso e che sussistono i presupposti per l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
In particolare, a fondamento dei predetti “ diniegi ” e “ ordini di demolizione ”, il Comune ha addotto una pluralità di elementi motivazionali, adducendo, in primo luogo e in via principale, l’insussistenza dei presupposti affinché possa dirsi formato il silenzio-assenso, e comunque ed in via subordinata, la sussistenza dei presupposti per l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 del silenzio-assenso ipoteticamente formatosi (si legge infatti nell’ultimo capoverso della parte motiva dei provvedimenti che “… anche ove si volesse denegatamente ritenere formato il silenzio assenso, per quanto sopra detto, sussistono i presupposti per l’annullamento in autotutela del medesimo ai sensi dell’articolo 21 nonies, comma 2 bis L. 241/1990, valendo pertanto il presente atto, per quanto occorrer ed in ipotesi, quale annullamento in autotutela della sanatoria poiché fondata su falsa rappresentazione dei fatti e stante l’insanabilità ai sensi del citato art. 39 della Legge 724/1994 di un abuso costruito successivamente all’agosto del 1994 …”).
Tale “ pluralità ” (e graduazione) della motivazione non incide sulla natura e sul contenuto dispositivo-prescrittivo dei provvedimenti impugnati, né quindi sulla tipicità dei medesimi, che - si ribadisce - integrano, indiscutibilmente, gli estremi del diniego di sanatoria edilizia ed ordine di demolizione del manufatto edilizio abusivo.
Ne deriva che appare non corretto il riferimento operato dal RD (cfr. pag. 26 dell’atto di appello) alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. II, 4 aprile 2024, n. 3105 ed alla relativa nozione di “ atto a contenuto plurimo ” (cfr. par. 11.3 della parte in “ Diritto ” di detta pronuncia), non venendo qui in rilievo tale tipologia di atto, ma, semmai, provvedimenti pluri-motivati.
Peraltro, quand’anche si ritenga che i provvedimenti impugnati possano essere qualificati come “ atti a contenuto plurimo ”, non emerge, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, alcuna violazione dei requisiti / principi enucleati dalla citata decisione n. 3105/2024.
Con tale decisione, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che:
i) in primis , l’atto a contenuto plurimo non viola i principi di nominatività e tipicità dei poteri e dei provvedimenti amministrativi, i quali non impongono di scindere necessariamente il contenuto di ciascuno di essi (cfr. par. 11.6 della parte in “ Diritto ” di detta pronuncia); ciò consente di disattendere la doglianza dell’appellante in ordine all’asserita violazione dei principi di legalità dell’azione amministrativa e di tipicità degli atti amministrativi;
ii) l’atto a contenuto plurimo è pienamente ammissibile e legittimo, qualora esso sia fondato su una completa ponderazione di tutti gli interessi pubblici emergenti e sia presidiato da tutte le forme e le garanzie procedimentali previste dalla legge in relazione alle sue singole componenti (cfr. par. 11.6 della parte in “ Diritto ” di detta pronuncia);
iii) l’atto a contenuto plurimo è legittimo qualora risulti possibile, in concreto, la coesistenza di tali molteplici e distinti atti nel provvedimento che li compendia, ovvero emerga la possibilità che ciascuna delle determinazioni assunte dall’Amministrazione conservi, pur se inserita in un unico contenitore, l’idoneità ad esplicare la finalità che vi è sottesa (cfr. par. 11.7 della parte in “ Diritto ” di detta pronuncia).
Nella presente fattispecie i predetti “ requisiti ” risultano pienamente sussistenti e rispettati, mentre non è condivisibile la contraria affermazione dell’appellante (cfr. pag. 27 dell’atto di appello) secondo cui sarebbe “… ontologicamente impossibile conciliare e riunire, in un unico provvedimento, il diniego di un titolo edilizio e l’annullamento d’ufficio del medesimo …”.
Al riguardo (e cioè in ordine all’effettiva osservanza, nel caso in esame, da parte della P.A. delle forme, delle garanzie procedimentali, dell’onere motivazionale e dei contenuti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza con riferimento sia al diniego di condono, sia all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990) si rimanda al complesso delle argomentazioni svolte nei precedenti paragrafi, che superano quanto dedotto dalla difesa del sig. RD alle pagg. da 28 a 31 del ricorso in appello, in ordine alla presunta assenza dei presupposti cui al menzionato art. 21 nonies della legge n. 241/1990 ( i.e. mancanza di un giudicato penale in merito alla falsità della dichiarazione resa dal sig. LL circa l’epoca di realizzazione dell’abuso; mancanza di espressa motivazione circa l’interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione dell’abuso; mancata considerazione degli interessi del terzo e cioè il ricorrente), nonché in ordine alla presunta rilevanza della citata pronuncia del C.G.A.R.S. n. 486/2020.
In conclusione, anche il terzo motivo di appello deve essere disatteso.
10.4. - Con il quarto motivo di appello il sig. RD sostiene l’erroneità della sentenza appellata in relazione all’avvertimento, da parte della P.A. con i censurati atti, dell’applicazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
La doglianza va parimenti disattesa.
10.4.1. - Invero, sul punto si sottolinea che l’Amministrazione comunale nei provvedimenti impugnati si è limitata a riportare l’avvertimento circa l’acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione indirizzato all’appellante .
La giurisprudenza amministrativa citata dal sig. RD a pag. 33-34 dell’atto di appello (Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2021, n. 2784; Cons. Stato, Sez. II, 24 giugno 2024, n. 5566) richiede per l’esonero dall’acquisizione “… che risulti in modo inequivocabile la sua estraneità [ndr. del proprietario dell’immobile abusivo] rispetto al compimento dell’opera abusiva ovvero risulti che essendone venuto a conoscenza si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento …”.
Il RD sostiene la propria “ estraneità ” rispetto al compimento delle opere abusive, “… non essendo all’epoca neanche minimamente coinvolto nelle vicende inerenti l’immobile …”.
A tal riguardo, va evidenziato che il citato orientamento giurisprudenziale è in linea con la natura afflittiva della sanzione dell’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, natura evidenziata dalla sentenza di Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16 secondo cui:
«… 19.5. Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano “la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla” (sentenza n. 140 del 2018, § 3.5.1.1.; sentenza n. 427 del 1995; sentenza n. 345 del 1991).
La sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.
Invece, l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria).
19.6. In considerazione di tale natura afflittiva, ritiene l’Adunanza Plenaria che vada affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza.
Pertanto, l’atto di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale non può essere emesso quando risulti la non imputabilità - per una malattia completamente invalidante - della mancata ottemperanza da parte del destinatario dell’ordine di demolizione (salvi gli obblighi del suo eventuale rappresentante legale).
Per il principio della vicinanza alla fonte della prova, è specifico onere per il destinatario dell’ordine di demolizione - o, in ipotesi, del suo rappresentante legale - dedurre e comprovare la sussistenza di tale non imputabilità: l’Amministrazione, in assenza di comprovate deduzioni, deve emanare l’atto di acquisizione. …».
Ne discende che l’Amministrazione comunale, allorquando deciderà di adottare il provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2021, dovrà verificare l’imputabilità dell’eventuale comportamento omissivo al soggetto destinatario dell’ordine di demolizione (nel caso di specie il RD).
Questi, se del caso, potrà addurre elementi che escludono l’imputabilità della mancata ottemperanza, elementi che allo stato non sono stati dedotti dalla parte ricorrente, anche in considerazione del fatto che l’affermazione del sig. RD in ordine alla propria estraneità rispetto al compimento dell’opera abusiva (realizzata tra il 1994 e il 1995) di per sé solo non lo fa andare esente - alla luce di quanto in precedenza evidenziato e stante il carattere reale del provvedimento di demolizione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9) - dall’essere destinatario dell’eventuale provvedimento di acquisizione e, certamente, non ha alcuna rilevanza ai fini della verifica dell’eventuale non imputabilità in relazione al comportamento omissivo rispetto all’ordinanza di demolizione.
In definitiva, il concetto di “ estraneità ” di cui fanno menzione le sentenze richiamate a pag. 34 dell’atto di appello (Cons. Stato n. 2784/2021 e n. 5566/2024) si riferisce ad una situazione di non imputabilità in relazione al comportamento omissivo rispetto all’ordine di demolizione (per esempio l’inquilino che ha realizzato l’abuso e che impedisce al proprietario di rimuoverlo; malattia completamente invalidante del destinatario dell’ordine di demolizione) che esonera il soggetto dall’essere destinatario del provvedimento di acquisizione, situazione evidentemente non ricorrente nella fattispecie in esame (quantomeno allo stato).
10.4.2. - In ogni caso deve rilevarsi che correttamente il T.a.r. ha affermato l’inattualità dell’acquisizione e, conseguentemente, la mancanza di una lesività immediata dei censurati provvedimenti.
Invero, i provvedimenti impugnati si sono limitati a preannunciare l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime solo ed esclusivamente nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Quanto poi alla individuazione e specifica descrizione dell’area oggetto di acquisizione, questa è necessaria per legge, non potendosi provvedere all’acquisizione di un’area che non sia specificamente individuata e descritta (cfr. art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001: “ Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine ”).
Il sig. RD afferma che sul punto la sentenza appellata sarebbe errata poiché la preannunziata acquisizione “… ha natura meramente dichiarativa (e non invece costitutiva) …” (cfr. pag. 33 dell’atto di appello).
Tuttavia va al riguardo rimarcato che proprio per tale ragione la preannunziata acquisizione non ha effetto immediatamente lesivo.
Se l’atto avesse effetto costitutivo, il semplice decorso del tempo in assenza di ottemperanza costituirebbe acquisizione del manufatto e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Ma, al contrario, tale preavviso ha mera funzione dichiarativa e non è in grado di esplicare un’efficacia immediata, come emerge chiaramente dal tenore letterale del comma 4 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui “ L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente .”.
Non è, quindi, il preavviso di acquisizione nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione un atto che comporta in via immediata una lesione nei confronti del destinatario.
Infatti, affinché si “costituisca” l’acquisizione è per legge necessario che l’Amministrazione provveda, mediante sopralluogo, all’accertamento dell’inottemperanza una volta scaduto il termine di legge, redigendone verbale.
Detto verbale deve successivamente essere preventivamente notificato all’interessato.
Con riferimento a detto verbale, Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2024, n. 806 al par. 21.2, nel ripercorrere le scansioni procedurali sintetizzate da Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16, rileva:
«… Il rispetto di tali scansioni procedurali, dunque, lungi dal costituire baluardo meramente formale strumentalmente invocato per procrastinare, ovvero scongiurare, la demolizione dell’abuso, costituisce il giusto punto di incontro fra i contrapposti interessi tutelati dal legislatore, ovvero la salvaguardia dell’ordinato sviluppo del territorio, di cui il previo titolo edilizio costituisce garanzia primaria, e la tutela della proprietà, destinata comunque a recedere laddove il titolare non sacrifichi al suo mantenimento il doveroso ripristino spontaneo dello stato dei luoghi. Il che poi, sotto altro concorrente profilo, conduce a non svalutare il valore del verbale del sopralluogo, in genere demandato alla Polizia municipale, che constata l’omessa demolizione del manufatto abusivo. Per pacifica giurisprudenza esso costituisce un mero atto istruttorio endoprocedimentale che precede il provvedimento vero e proprio costituente titolo «per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente»; ma a detto verbale di sopralluogo deve essere attribuito anche il valore corrispondente, mutatis mutandis, al verbale di contestazione dell’illecito ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, stante che è solo a far data dallo stesso che il proprietario viene messo in condizione di chiarire la propria posizione, scongiurando l’effetto acquisitivo (ma non, ovviamente, quello demolitorio). Solo così è possibile recuperare quel necessario elemento di raccordo tra i due snodi che tipicamente connotano ogni procedimento sanzionatorio, ovvero la fase affidata agli organi di vigilanza, deputata all’acquisizione di elementi istruttori, e la successiva, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, preordinata all’adozione, da parte dell’autorità titolare della potestà sanzionatoria, del provvedimento di irrogazione della stessa . …».
Solo dopo la notifica all’interessato il menzionato verbale diviene titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, come previsto dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001.
Fino al momento della notifica del verbale di inottemperanza il preavviso della sanzione non esplica alcuna efficacia, se non quella, appunto, di “preavvisare” l’interessato dei possibili effetti del suo comportamento successivo.
L’Amministrazione confida evidentemente nel fatto che il “preavviso” rimanga tale.
10.4.3. - Da ultimo l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. Toscana (cfr. pag. 8) ha sottolineato la piena possibilità dello stesso RD di rivalersi per il danno subito nei confronti del suo dante causa, non potendosi dire maturata alcuna prescrizione, decorrendo la medesima dalla “ scoperta ” della falsità della domanda di condono.
Afferma a tal proposito che, essendo trascorsi quasi 30 anni dal falso, sarebbe “ arduo ” e “ inverosimile ” (cfr. pag. 34 dell’atto di appello) il buon esito del giudizio civile per ragioni legate al tempo trascorso.
Detta argomentazione non è condivisibile.
Invero, come evidenziato dal primo Giudice il RD, se estraneo alla contestata falsità documentale, potrà agire in giudizio, non essendo maturata alcuna prescrizione per quanto sopra detto.
Sostiene poi il ricorrente che il LL ora risiede in Bulgaria.
Ma evidentemente detta circostanza non può costituire un ostacolo all’esperimento dell’azione in giudizio nei confronti dello stesso LL, tanto più che la Bulgaria è stato membro dell’Unione Europea già dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, l’appellante, sulla base del diritto dell’Unione, non avrebbe difficoltà ad agire in giudizio nei suoi confronti.
11. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
12. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante ND RD al pagamento in favore del Comune di Campo nell’Elba delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna l’appellante ND RD al pagamento in favore di VA ID delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO