Parere definitivo 7 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02419/2025REG.PROV.COLL.
N. 01391/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1391 del 2022, proposto da RI NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di NA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla D’Alterio, Antonio Andreottola e Anna Pulcini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di NA (sezione quarta) n. 4336/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di NA;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 5 marzo 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Molinaro e D’Alterio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione, proprietario di un appezzamento di terreno sito in strada Pianura Marano n. 19 del Comune di NA, con annesso fabbricato ad uso abitativo sul quale ha realizzato alcune « opere additive » in assenza di titolo, agisce nel presente giudizio per l’annullamento del diniego di condono per esse a suo tempo domandato, con istanza acquisita al protocollo del competente ufficio dell’amministrazione comunale al n. 3227 del 10 maggio 2004. Le opere in questione venivano così descritte nella domanda di sanatoria: « manufatto in muratura con copertura in putrelle e tavelloni, in aderenza e in ampliamento ad un corpo di fabbrica già preesistente ed oggetto di richiesta di condono ai sensi della 1. 724/94, per una superficie pari a mq. 30,30 ed un’altezza all’intradosso pari a mt. 2,95 ».
2. A fondamento del diniego (determinazione del 21 marzo 2018, n. 46), in conseguenza del quale era ingiunta la demolizione degli abusi, veniva innanzitutto dato atto che l’area in cui è situato il manufatto è « sottoposta, con Decreto Ministeriale del 22/06/1967, a vincolo paesistico-ambientale »; e che la non conformità del medesimo manufatto sotto il profilo urbanistico « costituisce motivo ostativo all’accoglimento della domanda », ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), nel cui vigore la domanda di condono era stata presentata.
3. Nel provvedimento di diniego erano inoltre confutate le deduzioni difensive presentate dall’istante in sede di contraddittorio procedimentale, intese a sostenere che le opere additive non avevano alterato la preesistente consistenza volumetrica del fabbricato, risalente al 2000. In contrario era rilevato che dai relativi elaborati grafici « risulta la realizzazione di un organismo edilizio ampliato rispetto al preesistente dal punto di vista planimetrico e volumetrico, oltre che strutturalmente diverso (realizzazione di solaio di copertura in materiale cementizio al posto della tettoia in lamiera), ottenuto attraverso lavori eseguiti nel luglio del 2003 (…) e pertanto oltre il termine ultimo del 31/03/2003 previsto dalla legge 326/03 ». A quest’ultimo riguardo venivano richiamati gli atti del procedimento penale cui l’istante era stato sottoposto per i medesimi fatti ed in particolare il sopralluogo in data 26 luglio 2003 della polizia giudiziaria, nel cui verbale si dava atto che al momento dell’arrivo degli incaricati dell’accertamento l’indagato « era intento alla costruzione di un locale in muratura attiguo all’abitazione esistente …».
4. Per l’annullamento del diniego di condono così motivato l’interessato ha agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa, con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di NA, respinto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La pronuncia di primo grado ha statuito che il diniego di condono impugnato « costituisce espressione di un potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione », e cioè il sopra citato art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. A questo riguardo ha precisato essere « incontestato tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., che l’area oggetto di intervento è sottoposta ad un vincolo paesistico-ambientale, e ciò per effetto del D.M. 22.6.1967 », con conseguente applicabilità della causa ostativa alla sanatoria sancita dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (richiamato dal citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all’art. 32, comma 27), per le « le opere che siano in contrasto, tra l’altro, con “vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici” ». Sono state conseguentemente assorbite le censure con cui era stata dedotta la tempestività della conclusione dei lavori rispetto al termine ultimo per beneficiare del condono ai sensi del medesimo decreto-legge.
6. Contro la sentenza di rigetto così motivata l’originario ricorrente ha proposto appello.
7. Si è costituito in resistenza il Comune di NA.
DIRITTO
1. L’appello consta di un unico motivo, con il quale sono innanzitutto formulate censure di violazione del “giusto procedimento” e di carente motivazione a base del diniego di condono, in ragione del fatto che esso non conterebbe una puntuale confutazione delle deduzioni difensive presentate dall’istante in sede di contraddittorio (con nota del 12 maggio 2014, prot. n. 1020).
2. Sotto un distinto profilo, di carattere sostanziale, si sostiene che la statuizione di rigetto del ricorso avrebbe erroneamente considerato decisivo in funzione ostativa della sanatoria il fatto che l’area in cui ricade l’abuso è sottoposta al menzionato vincolo paesaggistico-ambientale, apposto con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967. In contrario vengono richiamate le risultanze del parallelo giudizio penale, definito con pronuncia con la quale si è accertato che le opere in contestazione non hanno alterato né tanto meno distrutto le bellezze naturali protette (sentenza del Tribunale di NA pronunciata in data 4 gennaio 2017, r.g. PM n. 33600/2003). Nella medesima direzione viene sottolineato che il vincolo paesaggistico è di carattere generico, e che ai sensi del citato art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, esso « condiziona la sanabilità delle opere alla sola conformità “alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” e non anche alla compatibilità paesaggistica delle stesse (“ubi lex voluit dixit”) ». Il diniego impugnato sarebbe dunque motivato in modo insufficiente attraverso il solo richiamo al menzionato vincolo e sulla base di una generica incompatibilità delle opere rispetto ai valori paesaggistici da esso tutelati.
3. Le censure sono manifestamente infondate.
4. La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso sulla base di una corretta applicazione delle norme di legge regolatrici del terzo condono, cui come sopra esposto è soggetta la domanda di sanatoria in relazione alla quale si controverte nel presente giudizio. A questo riguardo, per la sanatoria degli abusi edilizi in zona vincolata il più volte richiamato art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in combinato con il comma 26, richiede che essi siano stati realizzati in epoca preesistente all’imposizione del regime di tutela, a prescindere dal suo carattere assolto o relativo - donde l’infondatezza degli assunti riproposti a mezzo del presente appello; e la consente solo in caso di abusi c.d. minori, elencati ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con esclusione di quelli comportanti incrementi volumetrici. In questo senso è l’univoca giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (da ultimo: Cons. Stato, II, 13 febbraio 2024, n. 1451; VI, 31 gennaio 2025, n. 746; 23 dicembre 2024, n. 10357; 9 dicembre 2024, nn. 9851 e 9856; 4 dicembre 2024, n. 9733; 18 novembre 2024, n. 9230; 11 novembre 2024, n. 8983; 6 novembre 2024, n. 8876; 9 ottobre 2024, n. 8103; 3 ottobre 2024, n. 7967; 15 luglio 2024, n. 6357; 12 giugno 2024, n. 5287; 11 giugno 2024, n. 5219; 31 maggio 2024, n. 4889; 3 maggio 2024, n. 4059 e n. 4036; 16 aprile 2024, n. 3438; 12 aprile 2024, n. 3364; 3 aprile 2024, n. 3050; 21 marzo 2024, n. 2748; 15 marzo 2024, n. 2559; 6 marzo 2024, n. 2207; 5 marzo 2024, n. 2157; 29 febbraio 2024, n. 1983; 20 febbraio 2024, n. 1660; 25 gennaio 2024, n. 785; VII, 15 gennaio 2025, n. 324; 10 dicembre 2024, n. 9956; 9 febbraio 2024, n. 1311; 15 gennaio 2024, n. 500).
5. Ciò precitato, le condizioni ora richiamate, richieste unitamente ad altre (in particolare la c.d. doppia conformità urbanistica), difettano evidentemente nel caso di specie. Non è infatti contestato che il vincolo di tutela paesaggistica, introdotto con il sopra citato decreto ministeriale del 22 giugno 1967, risale ad epoca precedente agli abusi edilizi, per i quali in sede penale è stata per giunta accertata la loro realizzazione in epoca successiva alla scadenza di legge del 31 marzo 2003. Risulta del pari incontroverso che non ricorre l’ipotesi dell’abuso c.d. minore, posto che l’opera abusiva consiste nel manufatto sopra descritto, realizzato ex novo , sia pure in addizione a quello preesistente, con conseguente creazione di nuova volumetria, e non già dunque in un intervento di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo riconducibile agli abusi c.d. minori sopra menzionati.
6. L’assenza di presupposti di ordine sostanziale del condono, nei termini sinora esposti, consente di derubricare ad irregolarità non invalidanti, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali violazioni di carattere procedimentale. Peraltro, quelle prospettate con il primo ordine di censure di cui si compone l’appello vanno evidentemente escluse, dal momento che nella motivazione del provvedimento impugnato sono esaminate le deduzioni difensive presentate dall’istante in sede procedimentale, dirette come sopra esposto a sostenere che le opere additive al preesistente fabbricato non ne avrebbero mutato la consistenza volumetrica. Come risulta dai passaggi motivazionali sopra richiamati, in contrario a questo assunto è stata svolta una puntuale analisi degli elaborati grafici, su cui non vi sono contestazioni nel presente giudizio, ed all’esito della quale è stato accertato un ampliamento del preesistente manufatto e la sua modifica dal punto di vista planimetrico e volumetrico, oltre che per caratteristiche costruttive.
7. Come evidenzia l’amministrazione comunale, in ordine allo stesso profilo il provvedimento ha anche ricavato un’ulteriore ed autonoma ragione ostativa al condono, consistente nella mancata ultimazione dei lavori entro il termine di legge per fruirne, così come accertato in sede di indagine penale, attraverso il sopra richiamato verbale di sopralluogo in data 26 luglio 2003. Quindi, anche in ordine a questo distinto presupposto non si registrano contestazioni di sorta in secondo grado.
8. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante RI NT a rifondere al Comune di NA le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO