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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2004 /2024 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
RAGIONERIA Controparte_1 Controparte_2
[...]
-opposto-
Oggi 1 dicembre 2025 alle ore 11.25 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Turco Patrizia, in sostituzione dell'avv. Focetola Marilena, per parte opponente;
il dott. Francesco Chiappetta, quale funzionario per l'amministrazione resistente;
L'avv. Turco si riporta alle note depositate, impugna e contesta quanto eccepito dalla controparte;
fa presente che al verbale dell'11.11.2024 è stata riportata, quale data di contestazione, il 31.3.2023, in luogo di quella corretta dell'8.3.2023. Insiste nell'accoglimento del ricorso.
Il dott. Chiappetta contesta il contenuto del ricorso, si riporta ai propri scritti difensivi ed alle note e chiede il rigetto del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna
Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2004 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Parte_1 C.F._1
Focetola, in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dalla dr.ssa Rosaria Managò, quale funzionario delegato;
- resistente– avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione
Conclusioni: all'udienza dell'1 dicembre 2025 il procuratore di parte ricorrente ed il funzionario dell'amministrazione resistente concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 proponeva opposizione avverso i Parte_1 decreti - ingiunzione n. 839620/A, n. 839610/A, n. 839375/A, e n. 839192/A, emessi dal
Ministero dell'Economia e della Finanze e notificati tramite GDF in data 07/06/2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative di € 200,80, quanto al primo decreto, e di € 1.020,00 ciascuno, quanto agli altri tre decreti, per la violazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. n. 231/2007.
In particolare, i decreti in questione si fondavano su quattro atti di contestazione: 1) l'atto di contestazione n. 839620 del 31/01/2023 per aver acquisito in trasferimento la somma di € 1.807,60, a mezzo di assegno bancario n. 0017551469-00 privo della clausola di non trasferibilità; 2) l'atto di contestazione n. 839610 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 9.000,00, a mezzo di assegno bancario n. 0466687660-10 privo della clausola di non trasferibilità; 3) l'atto di contestazione n. 839375 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 10.000,00, a mezzo di assegno bancario n. 1095648400-
02 privo della clausola di non trasferibilità; 4) l'atto di contestazione n. 839192 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di 5.372,00, a mezzo di assegno bancario n.
0017550640-03 privo della clausola di non trasferibilità.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità della procedura sanzionatoria per mancanza del presupposto essenziale, atteso che i quattro assegni in contestazione erano stati versati tutti in data 25/11/2022 sul conto corrente del ricorrente, aperto presso sede di Cosenza, CP_4 essendo allo stesso intestati, senza alcuna precedente girata, e che i titoli erano stati comunicati impagati in data 29/11/2022, sicchè non si era verificato alcun trasferimento di denaro;
contestava la decadenza per mancata contestazione dell'illecito entro il termine di 90 giorni, di cui all'art. 14 secondo comma della Legge 689/1981, atteso che il fatto accertato coincideva con la data del versamento degli assegni (25.11.2022) e che i provvedimenti sanzionatori erano stati notificati al ricorrente in data 07.06.2024
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dei decreti- ingiunzione impugnati.
Costituitosi in giudizio, il che, preliminarmente, Controparte_3 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta, con un unico ricorso, avverso quattro decreti – ingiunzione, in mancanza di ragioni di connessione;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che, al fine di integrare gli estremi della violazione contestata, non era necessario che l'assegno fosse stato effettivamente incassato, essendo sufficiente che lo stesso fosse stato emesso/acquisito e presentato per l'incasso e non si richiedeva un comportamento doloso, essendo sufficiente che la condotta fosse connotata da colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia;
che, nel caso di specie, era incontestato che gli assegni bancari n. 0017551469-00, n. 0466687660-10, n. 1095648400-02 e n.
0017550640-03, acquisiti dal ricorrente, non recassero la clausola di non trasferibilità, in palese violazione della normativa antiriciclaggio e nello specifico dell'art. 49, comma 5, del D.lgs. n.
231 del 2007; rilevava, inoltre, che l'opponente identificava erroneamente la data del versamento degli assegni (ossia il 25/11/2022) con il dies a quo del termine di novanta giorni contemplato nell'art. 14 della l. n. 689 del 1981, mentre il termine anzidetto andava identificato con l'attività di accertamento dell'illecito e non con la data di commissione dell'illecito, iniziando lo stesso a decorrere dal momento in cui tale fase procedimentale poteva essere considerata conclusa;
che il termine per l'emanazione del provvedimento andava individuato nel combinato disposto tra l'art. 18 della l. n. 689 del 1981 e l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007 che chiarisce che “il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”, termine che, nel caso di specie, era stato rispettato.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dei decreti - ingiunzione.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'1.12.2025 la causa veniva discussa e decisa come da sentenza allegata al verbale di udienza e di seguito motivata.
****
L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Oggetto di impugnazione sono i quattro decreti n. 839620/A, n. 839610/A, n. 839375/A, e n.
839192/A, emessi dal Ministero dell'Economia e della Finanze e notificati tramite GDF in data
07/06/2024, con cui è stato ingiunto al ricorrente il pagamento delle sanzioni amministrative di €
200,80, quanto al primo decreto, e di € 1.020,00 ciascuno, quanto agli altri tre decreti, per la violazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. n. 231/2007, in relazione all'avvenuta presentazione all'incasso - per il versamento sul proprio conto corrente bancario - di quattro assegni, senza l'apposizione della clausola di “non trasferibilità.
In particolare, i decreti in questione si fondano su quattro atti di contestazione: 1) l'atto di contestazione n. 839620 del 31/01/2023 per aver acquisito in trasferimento la somma di €
1.807,60, a mezzo di assegno bancario n. 0017551469-00 privo della clausola di non trasferibilità; 2) l'atto di contestazione n. 839610 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 9.000,00, a mezzo di assegno bancario n. 0466687660-10 privo della clausola di non trasferibilità; 3) l'atto di contestazione n. 839375 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 10.000,00, a mezzo di assegno bancario n. 1095648400-
02 privo della clausola di non trasferibilità; 4) l'atto di contestazione n. 839192 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di 5.372,00, a mezzo di assegno bancario n.
0017550640-03 privo della clausola di non trasferibilità.
In ordine alla contestazione della sussistenza degli estremi della violazione contestata, va osservato che l'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”, specificando che “gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
La norma in questione si riferisce – come specificato dall'art. 27 comma 1 ter D. Lgs. n.
141/2010 – a tutti gli assegni bancari e postali, agli assegni circolari ed ai vaglia postali e cambiari ed è preordinata a garantire la tracciabilità dei trasferimenti di denaro, in funzione di contrasto al fenomeno del riciclaggio.
Si tratta, quindi, di una formalità correlata all'emissione del titolo di credito che prescinde dal carattere sostanziale lecito o illecito dell'operazione in sé considerata.
Sotto il profilo sanzionatorio, le norme contenute all'art. 63, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo 231/2007 prevedono che: “1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
L'infrazione correlata alla mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni di importo superiore ad € 1.000,00, pertanto, ha carattere oggettivo e risulta integrata per il solo fatto dell'omissione posta in essere dall'emittente il titolo.
Consegue che è irrilevante la circostanza che, nel caso concreto, gli assegni non siano stati effettivamente incassati, perché comunicati impagati in data 29/11/2022 (cfr. comunicazione della banca in data 19.12.2022, allegata al fascicolo di parte ricorrente), e che non si fosse verificato alcun trasferimento di denaro, essendo sufficiente ad integrare la violazione contestata la sola mancanza della clausola “non trasferibile” sul titolo presentato in banca.
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Per quanto concerne l'altro motivo di opposizione, volto a far valere l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981, si osserva quanto segue.
Il procedimento previsto dalla L. n. 689/1981 ha inizio con un accertamento effettuato dagli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni per le quali è prevista la sanzione
(artt. 13 e 15) e prosegue con la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore o la sua notifica al trasgressore stesso entro un certo termine (art. 14). La contestazione immediata e la notifica dell'accertamento della violazione hanno la finalità di consentire al trasgressore il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 16) oppure di inoltrare scritti difensivi (art. 18, I co.), in mancanza del pagamento in misura ridotta. Esaurita questa fase procedimentale, l'autorità competente, dopo aver esaminato la documentazione inviatale e gli eventuali scritti difensivi, dispone l'archiviazione degli atti oppure, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della stessa (art. 18, II co.).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'amministrazione resistente ha prodotto la copia degli atti di contestazione delle violazioni notificati a , in via dei Glicini n. 2, I Trav. Parte_1
e dallo stesso ricevuti in data 8.3.2023. Pt_2
Dalla data di notificazione dell'atto di contestazione sono decorsi i termini previsti dagli artt. 16
e 18 L. n. 689/1981 per il pagamento della sanzione in misura ridotta e per la presentazione di scritti difensivi, di cui l'odierno opponente non si è avvalso.
Per quanto riguarda il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 al fine di notificare l'ordinanza-ingiunzione, si osserva che nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo (cfr. Cass., n. 9311 del
18.4.2007).
Nel caso di specie, deve ritenersi tempestivamente emesso il provvedimento sanzionatorio da parte del , atteso che solo in data 19.12.2022 è stata Controparte_3 emessa dalla banca la comunicazione relativa al mancato pagamento degli assegni, sicchè la notificazione degli atti di contestazione dell'infrazione, eseguita in data 8.3.2023, deve ritenersi avvenuta entro il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere rigettata, con conseguente conferma dei decreti n. 839620/A, n. 839610/A, n. 839375/A, e n. 839192/A, emessi dal Ministero dell'Economia e della Finanze e notificati tramite GDF in data 07/06/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative di €
200,80, quanto al primo decreto, e di € 1.020,00 ciascuno, quanto agli altri tre decreti, per la violazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. n. 231/2007.
Non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in quanto il
[...]
si è costituito a mezzo di un Controparte_3 funzionario, senza avere sostenuto le spese legali per l'intervento di un procuratore.
Al riguardo, si osserva che l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012), riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Si aggiunga che la norma in questione è successiva al D.
Lgs. 150/2011 che all'art. 6, comma 9 prevede, per le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di avvalersi di funzionari delegati e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche a tali controversie (in questi termini, cfr. Tribunale di Verona, sentenza del 17.3.2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
del Controparte_3 con ricorso depositato in data 3.7.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma i decreti n. Parte_1
839620/A, n. 839610/A, n. 839375/A, e n. 839192/A, emessi dal Ministero dell'Economia e della Finanze e notificati tramite GDF in data 07/06/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative di € 200,80, quanto al primo decreto, e di € 1.020,00 ciascuno, quanto agli altri tre decreti, per la violazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. n. 231/2007;
b) nulla sulle spese di lite.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2004 /2024 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
RAGIONERIA Controparte_1 Controparte_2
[...]
-opposto-
Oggi 1 dicembre 2025 alle ore 11.25 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Turco Patrizia, in sostituzione dell'avv. Focetola Marilena, per parte opponente;
il dott. Francesco Chiappetta, quale funzionario per l'amministrazione resistente;
L'avv. Turco si riporta alle note depositate, impugna e contesta quanto eccepito dalla controparte;
fa presente che al verbale dell'11.11.2024 è stata riportata, quale data di contestazione, il 31.3.2023, in luogo di quella corretta dell'8.3.2023. Insiste nell'accoglimento del ricorso.
Il dott. Chiappetta contesta il contenuto del ricorso, si riporta ai propri scritti difensivi ed alle note e chiede il rigetto del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna
Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2004 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Parte_1 C.F._1
Focetola, in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dalla dr.ssa Rosaria Managò, quale funzionario delegato;
- resistente– avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione
Conclusioni: all'udienza dell'1 dicembre 2025 il procuratore di parte ricorrente ed il funzionario dell'amministrazione resistente concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 proponeva opposizione avverso i Parte_1 decreti - ingiunzione n. 839620/A, n. 839610/A, n. 839375/A, e n. 839192/A, emessi dal
Ministero dell'Economia e della Finanze e notificati tramite GDF in data 07/06/2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative di € 200,80, quanto al primo decreto, e di € 1.020,00 ciascuno, quanto agli altri tre decreti, per la violazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. n. 231/2007.
In particolare, i decreti in questione si fondavano su quattro atti di contestazione: 1) l'atto di contestazione n. 839620 del 31/01/2023 per aver acquisito in trasferimento la somma di € 1.807,60, a mezzo di assegno bancario n. 0017551469-00 privo della clausola di non trasferibilità; 2) l'atto di contestazione n. 839610 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 9.000,00, a mezzo di assegno bancario n. 0466687660-10 privo della clausola di non trasferibilità; 3) l'atto di contestazione n. 839375 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 10.000,00, a mezzo di assegno bancario n. 1095648400-
02 privo della clausola di non trasferibilità; 4) l'atto di contestazione n. 839192 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di 5.372,00, a mezzo di assegno bancario n.
0017550640-03 privo della clausola di non trasferibilità.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità della procedura sanzionatoria per mancanza del presupposto essenziale, atteso che i quattro assegni in contestazione erano stati versati tutti in data 25/11/2022 sul conto corrente del ricorrente, aperto presso sede di Cosenza, CP_4 essendo allo stesso intestati, senza alcuna precedente girata, e che i titoli erano stati comunicati impagati in data 29/11/2022, sicchè non si era verificato alcun trasferimento di denaro;
contestava la decadenza per mancata contestazione dell'illecito entro il termine di 90 giorni, di cui all'art. 14 secondo comma della Legge 689/1981, atteso che il fatto accertato coincideva con la data del versamento degli assegni (25.11.2022) e che i provvedimenti sanzionatori erano stati notificati al ricorrente in data 07.06.2024
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dei decreti- ingiunzione impugnati.
Costituitosi in giudizio, il che, preliminarmente, Controparte_3 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta, con un unico ricorso, avverso quattro decreti – ingiunzione, in mancanza di ragioni di connessione;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che, al fine di integrare gli estremi della violazione contestata, non era necessario che l'assegno fosse stato effettivamente incassato, essendo sufficiente che lo stesso fosse stato emesso/acquisito e presentato per l'incasso e non si richiedeva un comportamento doloso, essendo sufficiente che la condotta fosse connotata da colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia;
che, nel caso di specie, era incontestato che gli assegni bancari n. 0017551469-00, n. 0466687660-10, n. 1095648400-02 e n.
0017550640-03, acquisiti dal ricorrente, non recassero la clausola di non trasferibilità, in palese violazione della normativa antiriciclaggio e nello specifico dell'art. 49, comma 5, del D.lgs. n.
231 del 2007; rilevava, inoltre, che l'opponente identificava erroneamente la data del versamento degli assegni (ossia il 25/11/2022) con il dies a quo del termine di novanta giorni contemplato nell'art. 14 della l. n. 689 del 1981, mentre il termine anzidetto andava identificato con l'attività di accertamento dell'illecito e non con la data di commissione dell'illecito, iniziando lo stesso a decorrere dal momento in cui tale fase procedimentale poteva essere considerata conclusa;
che il termine per l'emanazione del provvedimento andava individuato nel combinato disposto tra l'art. 18 della l. n. 689 del 1981 e l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007 che chiarisce che “il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”, termine che, nel caso di specie, era stato rispettato.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dei decreti - ingiunzione.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'1.12.2025 la causa veniva discussa e decisa come da sentenza allegata al verbale di udienza e di seguito motivata.
****
L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Oggetto di impugnazione sono i quattro decreti n. 839620/A, n. 839610/A, n. 839375/A, e n.
839192/A, emessi dal Ministero dell'Economia e della Finanze e notificati tramite GDF in data
07/06/2024, con cui è stato ingiunto al ricorrente il pagamento delle sanzioni amministrative di €
200,80, quanto al primo decreto, e di € 1.020,00 ciascuno, quanto agli altri tre decreti, per la violazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. n. 231/2007, in relazione all'avvenuta presentazione all'incasso - per il versamento sul proprio conto corrente bancario - di quattro assegni, senza l'apposizione della clausola di “non trasferibilità.
In particolare, i decreti in questione si fondano su quattro atti di contestazione: 1) l'atto di contestazione n. 839620 del 31/01/2023 per aver acquisito in trasferimento la somma di €
1.807,60, a mezzo di assegno bancario n. 0017551469-00 privo della clausola di non trasferibilità; 2) l'atto di contestazione n. 839610 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 9.000,00, a mezzo di assegno bancario n. 0466687660-10 privo della clausola di non trasferibilità; 3) l'atto di contestazione n. 839375 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di € 10.000,00, a mezzo di assegno bancario n. 1095648400-
02 privo della clausola di non trasferibilità; 4) l'atto di contestazione n. 839192 del 31/01/2023, per aver acquisito in trasferimento la somma di 5.372,00, a mezzo di assegno bancario n.
0017550640-03 privo della clausola di non trasferibilità.
In ordine alla contestazione della sussistenza degli estremi della violazione contestata, va osservato che l'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”, specificando che “gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
La norma in questione si riferisce – come specificato dall'art. 27 comma 1 ter D. Lgs. n.
141/2010 – a tutti gli assegni bancari e postali, agli assegni circolari ed ai vaglia postali e cambiari ed è preordinata a garantire la tracciabilità dei trasferimenti di denaro, in funzione di contrasto al fenomeno del riciclaggio.
Si tratta, quindi, di una formalità correlata all'emissione del titolo di credito che prescinde dal carattere sostanziale lecito o illecito dell'operazione in sé considerata.
Sotto il profilo sanzionatorio, le norme contenute all'art. 63, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo 231/2007 prevedono che: “1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
L'infrazione correlata alla mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni di importo superiore ad € 1.000,00, pertanto, ha carattere oggettivo e risulta integrata per il solo fatto dell'omissione posta in essere dall'emittente il titolo.
Consegue che è irrilevante la circostanza che, nel caso concreto, gli assegni non siano stati effettivamente incassati, perché comunicati impagati in data 29/11/2022 (cfr. comunicazione della banca in data 19.12.2022, allegata al fascicolo di parte ricorrente), e che non si fosse verificato alcun trasferimento di denaro, essendo sufficiente ad integrare la violazione contestata la sola mancanza della clausola “non trasferibile” sul titolo presentato in banca.
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Per quanto concerne l'altro motivo di opposizione, volto a far valere l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981, si osserva quanto segue.
Il procedimento previsto dalla L. n. 689/1981 ha inizio con un accertamento effettuato dagli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni per le quali è prevista la sanzione
(artt. 13 e 15) e prosegue con la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore o la sua notifica al trasgressore stesso entro un certo termine (art. 14). La contestazione immediata e la notifica dell'accertamento della violazione hanno la finalità di consentire al trasgressore il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 16) oppure di inoltrare scritti difensivi (art. 18, I co.), in mancanza del pagamento in misura ridotta. Esaurita questa fase procedimentale, l'autorità competente, dopo aver esaminato la documentazione inviatale e gli eventuali scritti difensivi, dispone l'archiviazione degli atti oppure, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della stessa (art. 18, II co.).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'amministrazione resistente ha prodotto la copia degli atti di contestazione delle violazioni notificati a , in via dei Glicini n. 2, I Trav. Parte_1
e dallo stesso ricevuti in data 8.3.2023. Pt_2
Dalla data di notificazione dell'atto di contestazione sono decorsi i termini previsti dagli artt. 16
e 18 L. n. 689/1981 per il pagamento della sanzione in misura ridotta e per la presentazione di scritti difensivi, di cui l'odierno opponente non si è avvalso.
Per quanto riguarda il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 al fine di notificare l'ordinanza-ingiunzione, si osserva che nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo (cfr. Cass., n. 9311 del
18.4.2007).
Nel caso di specie, deve ritenersi tempestivamente emesso il provvedimento sanzionatorio da parte del , atteso che solo in data 19.12.2022 è stata Controparte_3 emessa dalla banca la comunicazione relativa al mancato pagamento degli assegni, sicchè la notificazione degli atti di contestazione dell'infrazione, eseguita in data 8.3.2023, deve ritenersi avvenuta entro il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere rigettata, con conseguente conferma dei decreti n. 839620/A, n. 839610/A, n. 839375/A, e n. 839192/A, emessi dal Ministero dell'Economia e della Finanze e notificati tramite GDF in data 07/06/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative di €
200,80, quanto al primo decreto, e di € 1.020,00 ciascuno, quanto agli altri tre decreti, per la violazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. n. 231/2007.
Non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in quanto il
[...]
si è costituito a mezzo di un Controparte_3 funzionario, senza avere sostenuto le spese legali per l'intervento di un procuratore.
Al riguardo, si osserva che l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012), riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Si aggiunga che la norma in questione è successiva al D.
Lgs. 150/2011 che all'art. 6, comma 9 prevede, per le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di avvalersi di funzionari delegati e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche a tali controversie (in questi termini, cfr. Tribunale di Verona, sentenza del 17.3.2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
del Controparte_3 con ricorso depositato in data 3.7.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma i decreti n. Parte_1
839620/A, n. 839610/A, n. 839375/A, e n. 839192/A, emessi dal Ministero dell'Economia e della Finanze e notificati tramite GDF in data 07/06/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative di € 200,80, quanto al primo decreto, e di € 1.020,00 ciascuno, quanto agli altri tre decreti, per la violazione di cui all'art. 49, comma 5 D. Lgs. n. 231/2007;
b) nulla sulle spese di lite.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà