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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/10/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2941 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato EFFIGIATI KATIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato MALAVASI BEATRICE
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
15/10/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Carpi in data 11/01/2003 e dalla loro unione sono nati i figli , in data 26.07.2003, e in data Per_1 Per_2
22.05.2012;
I coniugi si sono separati con decreto n. 2024/2021 del 22/09/2021 a seguito di udienza di comparizione avanti il Presidente in data 15/09/2021 , nella procedura rg 3392/2021;
2. Con ricorso del 17/06/2025, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio e l'affido condiviso del figlio minore, oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura patrimoniale e inerenti ai rapporti tra genitori e figli;
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la convenuta, aderendo alle richieste di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso del figlio minore, ma chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie;
4. All'esito dell'udienza del 15/10/2025, le parti hanno raggiunto il seguente accordo trascritto a verbale:
“1)Scioglimento del matrimonio
2)Affidamento condiviso del figlio minorenne (22/5/2012) con collocazione Per_2 prevalente con la madre.
Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio:
-a fine settimana alterni, dal sabato mattina fino alla domenica sera entro le 18.30, quando li riaccompagnerà presso la loro residenza;
- un giorno a scelta durante la settimana, terminati gli impegni scolastici fino alle
19.00.
Per quanto riguarda le festività: 7 giorni durante le feste natalizie, alternando di anno in anno con l'altro coniuge, il periodo relativo al Natale ( dal 23 al 30 dicembre) a quello del capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) previo accordo;
mentre 3 giorni durante le feste pasquali alternando di anno in anno fra i genitori la Pasqua e la Pasquetta;
Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere i figli con sé :
pagina 2 di 4 -due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, la cui esatta cadenza dovrà essere concordata con la signora entro il 31 Maggio di ogni CP_1 anno.
In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano ad assecondare la volontà dei figli di frequentare l'altro genitore nel rispetto degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
3)Assegnazione dalla casa familiare, posta in Carpi, via Barzelli n. 8/a, a CP_1
[...]
Quanto al mutuo ipotecario n. 00284/0106654100000 acceso da entrambi i coniugi presso la banca Credit Agricole, gravante sull'immobile, il signor si Pt_1 impegna a pagare interamente ogni rata mensile per tutta la durata dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , con rinuncia a richiedere CP_1 il rimborso della quota a carico della signora . CP_1
4)Considerata la diversa situazione dei figli, con decorrenza da novembre 2025,
4.1 - il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minorenne la somma mensile di € 350,00 annualmente Per_2 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
4.2 - il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia maggiorenne (26/7/2003) la somma mensile di € 250,00 Per_1 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
5)Non ci sono richieste economiche tra i coniugi, ed in particolare di assegno divorzile da parte della moglie.
6)L'assegno unico per i figli sarà diviso al 50% tra i genitori.
7)Le spese del procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
pagina 3 di 4 §
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco di ambo le difese che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 11/01/2003 in CARPI da (nato a [...] il [...]) con Parte_1
(nata in [...] il [...]), matrimonio trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di CARPI, atto n. 1, parte 1,anno
2003;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. dichiara le spese del procedimento compensate tra le parti;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARPI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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