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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 245/2022 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 15.07.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
C.F. in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Alberto ( ) - C.F._1
- ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mugnano di Email_1
Napoli (NA), via Napoli n. 251
APPELLANTE
E
1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciccarelli CP_1 C.F._2
( ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Dei Mille n. C.F._3
40 - Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10162/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.12.2021 e notificata in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17 luglio 2017, il dottore commercialista CP_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la società
[...] Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 70.976,40, oltre IVA, C.P.A. e accessori di legge, pretesa quale compenso maturato per l'attività professionale di consulenza contabile e fiscale espletata in favore della convenuta negli anni dal 2010 al 2016, oltre interessi moratori ex d.lgs.
n. 231/2002 e spese di lite.
Esponeva il ricorrente che l'incarico professionale, avente ad oggetto la tenuta della contabilità obbligatoria, nonché la redazione e il deposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, gli era stato conferito con mandato del 2 gennaio 2008.
Rappresentava di aver presentato la parcella, e di averne, più volte, sollecitato la società al pagamento, dapprima con PEC del 18 dicembre 2014, e successivamente con raccomandata A/R del 23 novembre
2016, rimaste prive di riscontro, continuando a prestare la propria attività anche per gli anni 2015 e
2016.
Radicatasi la lite, si costituiva la società resistente, la quale: a) eccepiva la prescrizione presuntiva, ex art. 2956 c.c., dei crediti maturati per le annualità 2010/2013; b) chiedeva dichiararsi che nulla era dovuto per il periodo settembre-dicembre 2015 e per il 2016; contestava la debenza delle somme richieste per l'annualità 2014 e per il periodo gennaio–agosto 2015, in quanto non documentate e comunque indeterminate;
d) in subordine, chiedeva la condanna al pagamento di una somma inferiore.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito e, con le note ex art. 183 6° comma c.p.c. l'attore integrava la domanda, chiedendo - oltre ai compensi già maturati per gli anni 2010/2016 - anche quelli maturati per le annualità 2017 e 2018, pari ad € 10.000,00 per anno, oltre IVA e accessori di legge.
2 Deduceva che la convenuta aveva revocato l'incarico solo in data 18 dicembre 2017, e quindi oltre il termine contrattuale di preavviso di sessanta giorni, sicché l'attività professionale era proseguita, di fatto e di diritto, anche per le annualità successive.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. contabile per la quantificazione dei compensi dovuti sulla base della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale decideva la causa con la sentenza oggi appellata, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, condannava la società convenuta al pagamento, in favore del dott. della CP_1 somma di € 70.976,40 per le annualità 2010/2016, e dell'ulteriore somma di € 4.900,00 per l'anno 2017, oltre accessori, interessi e spese di lite.
Il giudice di prime cure escludeva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., vertendosi in tema di prestazioni erogate in esecuzione di un contratto scritto;
riconnetteva efficacia interruttiva alla PEC del
18.12.2014; circa il quantum, aderiva alle conclusioni della C.T.U., ritenendo provati e congrui i compensi accertati per ciascuna annualità, ivi compresa l'annualità 2017, e con esclusione del 2018, in mancanza di documentazione comprovante l'attività svolta.
Con citazione del 14 gennaio 2022, la ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma per i seguenti motivi: erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione con riguardo alle annualità 2010–2013, pagamento parziale dei compensi per gli anni 2015–2016; inammissibilità della domanda relativa all'anno 2017 e, in ogni caso, infondatezza della stessa;
erronea liquidazione del quantum.
Si è costituito con comparsa del 21.4.2022 (per l'udienza del 28.4.2022, differita d'ufficio al CP_1
29.4.2022), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da parte appellata.
Invero, il gravame è rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
3 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Venendo al merito, con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2956 c.c.
Il giudice avrebbe errato nel ritenere non applicabile la prescrizione presuntiva ai crediti professionali vantati dal dott. per le annualità 2010 - 2013, per il sol fatto che il rapporto traesse origine da un CP_1 contratto formalizzato per iscritto.
Deduce, in senso contrario, l'appellante che, per i crediti dei professionisti, anche quando il rapporto derivi da contratto scritto, la prescrizione presuntiva dovrebbe, comunque, ritenersi applicabile quando il compenso non sia stato determinato, anch'esso, per iscritto, potendosi desumere solo a seguito del rimando ad una fonte esterna;
nello specifico, all'accordo delle parti.
In questo senso sottolinea che il mandato professionale del 2.01.2008, all'art. 8, lungi dal determinare per iscritto il compenso, rinviava ad un accordo che sarebbe dovuto sorgere tra cliente e professionista, senza alcuna indicazione circa l'entità precisa del compenso, né criteri di calcolo, facendo riferimento, e solo in via residuale, alle tariffe professionali vigenti.
Tale rimando farebbe, quindi, ricadere l'ipotesi in oggetto nell'alveo dei rapporti svoltisi senza formalità, principale ambito di applicazione dell'istituto previsto dall'art. 2956 c.c.
Il motivo è infondato.
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9930 del 08/05/2014; Cass. civ. 4 luglio
2012, n. 11145; Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8200; Cass. civ. 3 febbraio 1995, n. 1304; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 34710 del 2024).
4 Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che al rapporto instauratosi tra le parti debba riconnettersi natura formale, traendo origine da un contratto scritto, avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali ben determinate, espletate senza soluzione di continuità.
Neppure può condividersi quanto sostenuto dalla società appellante, secondo cui, pur esistendo un contratto scritto, le parti non avevano inteso individuare espressamente i criteri di determinazione del compenso.
L'argomento è smentito dall'art. 8 del mandato, nel quale viene individuato, quale criterio di determinazione del compenso - oltre l'accordo delle parti, in via residuale - quello della tariffa professionale.
Trattasi di criterio ancorato a parametri oggettivi, soggetti a periodico aggiornamento, idoneo a garantire trasparenza alle modalità di calcolo del corrispettivo, del tutto incompatibile con il carattere asseritamente informale del rapporto.
Correttamente il Tribunale ha escluso l'applicabilità della prescrizione presuntiva, non potendo rientrare il rapporto nel novero di quelli “senza formalità”, ai quali è applicabile l'art. 2956 c.c..
L'infondatezza della superiore doglianza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure (punti “1.b” e
“1.c” del medesimo motivo), atteso che le questioni relative alla decorrenza del termine prescrizionale e all'efficacia interruttiva della comunicazione del 18.12.2014 presuppongono l'operatività della prescrizione presuntiva, da escludersi per le ragioni esposte.
Con il secondo motivo la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale avrebbe liquidato, in assenza di documentazione comprovante l'attività svolta, i compensi relativi alla redazione dei bilanci del 2015 e 2016.
In particolare, quanto alle attività relative al 2015, richiama le osservazioni tecniche del proprio C.T.P., dott. , secondo cui non risulterebbe allegata la nota integrativa al bilancio, senza la Persona_1 quale il C.T.U. avrebbe dovuto ritenerlo non correttamente redatto, con conseguente esclusione del compenso, quantificato, per tale annualità, in euro 7.195,82.
Il motivo è infondato.
Anche in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale vale la regola di cui all'articolo 2697 c.c., nel senso che spetta al creditore fornire la prova del titolo e dell'entità delle prestazioni rese, in ordine
5 alle quali allega l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Il giudice di prime cure ha fatto buon governo dell'indicato principio.
Il ha provato la fonte contrattuale e l'entità dei compensi maturati in ragione delle prestazioni CP_1 rese, allegando l'inadempimento della società rispetto al pagamento integrale del dovuto.
Di contro, la società non ha fornito la prova del pagamento integrale, né quella dell'inesatto adempimento del commercialista, avendo anzi implicitamente riconosciuto la conformità dell'attività svolta al mandato, in assenza di specifiche contestazioni.
Quanto all'attività di redazione del bilancio del 2015, si osserva che, sul punto, il C.T.P., dott. , Per_1 non ha formulato censure specifiche alla relazione del c.t.u. in ordine alla mancata produzione della nota integrativa, essendosi limitato ad osservare che non risultava in atti documentazione attestante l'attività di redazione del bilancio.
A tale rilievo, il c.t.u., dott.ssa , ha replicato puntualmente (pag. 23 della relazione), Persona_2 evidenziando che, dal fascicolo telematico, risultavano prodotti, per l'anno 2015, lo stato patrimoniale e il conto economico (all. n. 4), e precisando che la nota integrativa costituiva parte integrante della documentazione allegata, come previsto dal Commentario alla tariffa professionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Tali elementi, debitamente valorizzati dal Tribunale, sono pienamente idonei a comprovare l'attività svolta sul punto controverso.
Non risulta, peraltro, che la società abbia indicato chi avrebbe materialmente redatto il bilancio in luogo del dott. regolarmente incaricato per l'esercizio in questione. CP_1
La sentenza di prime cure va quindi esente da censure in parte qua.
Il motivo va rigettato anche laddove l'appellante contesta espressamente la decisione del Tribunale in ordine al riconoscimento del compenso relativo alla predisposizione e al deposito del bilancio d'esercizio 2016.
Pur rilevando il c.t.u. una carenza probatoria circa l'esecuzione materiale delle attività preordinate alla redazione del bilancio 2016, emerge in atti che il documento veniva, comunque, approvato dal Registro delle Imprese, con la relazione favorevole del collegio sindacale (cfr. all. n. 6 della relazione di c.t.u.).
6 Anche qui, le censure della società non sono supportate da elementi sufficienti a ritenere provato il fatto estintivo della pretesa, essendosi l'appellante limitata a dedurre la mancanza di prova dell'attività, senza allegare lo svolgimento della stessa da parte di un diverso consulente contabile per la redazione del bilancio di quell'annualità.
Ad ogni modo, in risposta alle osservazioni delle parti, il c.t.u. ha precisato che, anche per il 2016, era prevista, da contratto, l'attività di redazione del bilancio e che, come emerge dal verbale di restituzione della documentazione fiscale e tributaria a fine rapporto, l'attore aveva restituito anche i libri contabili del 2016.
In definitiva, la mancanza di prova formale del deposito del bilancio non esclude la prova della sua redazione.
Restano assorbite le ulteriori censure esposte con il secondo motivo d'appello (punto 2c.), trattandosi di questioni meramente conseguenziali e dipendenti dall'accertamento della sussistenza del credito, correttamente liquidato sulla scorta delle risultanze della c.t.u.
Anche il terzo motivo dev'essere rigettato, atteso che la richiesta di ammissione di prova orale, reiterata in questa sede al fine di provare l'intervenuto accordo verbale tra le parti, per regolare, dal 2015 in poi, la remunerazione del commercialista, avrebbe avuto ad oggetto pattuizioni contrastanti con il contenuto del contratto scritto di mandato.
Legittimamente il giudice di prime cure ne ha escluso l'ammissibilità "… in quanto contrastanti con le prove documentali prodotte, con particolare riferimento al conferimento dell'incarico professionale e alle pregresse modalità di pagamento ... ".
Né pare verosimile che le parti abbiano convenuto per iscritto l'applicazione della tariffa, per poi escluderla sulla base di pattuizioni orali di segno contrario.
Con il quarto motivo l'appellante deduce l'inammissibilità della mutatio libelli asseritamente posta in essere dall'attore, con l'introduzione, quale domanda nuova, della richiesta di pagamento delle annualità
2017 e 2018, formalizzata con le memorie di cui all'art. 186 co. 6 c.p.c..
Il motivo è da rigettare.
La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la
7 compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).
Nella specie, l'estensione del petitum anche alle annualità 2017 e 2018 non ha pregiudicato i diritti di controparte, in termini per controdedurre sulla emendatio ammessa.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme al valore della causa e, dunque, allo scaglione di riferimento compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, attestandosi nei valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, senza attribuzione, non richiesta per il presente grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 7.160,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 7.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 245/2022 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 15.07.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
C.F. in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Alberto ( ) - C.F._1
- ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mugnano di Email_1
Napoli (NA), via Napoli n. 251
APPELLANTE
E
1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciccarelli CP_1 C.F._2
( ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Dei Mille n. C.F._3
40 - Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10162/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.12.2021 e notificata in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17 luglio 2017, il dottore commercialista CP_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la società
[...] Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 70.976,40, oltre IVA, C.P.A. e accessori di legge, pretesa quale compenso maturato per l'attività professionale di consulenza contabile e fiscale espletata in favore della convenuta negli anni dal 2010 al 2016, oltre interessi moratori ex d.lgs.
n. 231/2002 e spese di lite.
Esponeva il ricorrente che l'incarico professionale, avente ad oggetto la tenuta della contabilità obbligatoria, nonché la redazione e il deposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, gli era stato conferito con mandato del 2 gennaio 2008.
Rappresentava di aver presentato la parcella, e di averne, più volte, sollecitato la società al pagamento, dapprima con PEC del 18 dicembre 2014, e successivamente con raccomandata A/R del 23 novembre
2016, rimaste prive di riscontro, continuando a prestare la propria attività anche per gli anni 2015 e
2016.
Radicatasi la lite, si costituiva la società resistente, la quale: a) eccepiva la prescrizione presuntiva, ex art. 2956 c.c., dei crediti maturati per le annualità 2010/2013; b) chiedeva dichiararsi che nulla era dovuto per il periodo settembre-dicembre 2015 e per il 2016; contestava la debenza delle somme richieste per l'annualità 2014 e per il periodo gennaio–agosto 2015, in quanto non documentate e comunque indeterminate;
d) in subordine, chiedeva la condanna al pagamento di una somma inferiore.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito e, con le note ex art. 183 6° comma c.p.c. l'attore integrava la domanda, chiedendo - oltre ai compensi già maturati per gli anni 2010/2016 - anche quelli maturati per le annualità 2017 e 2018, pari ad € 10.000,00 per anno, oltre IVA e accessori di legge.
2 Deduceva che la convenuta aveva revocato l'incarico solo in data 18 dicembre 2017, e quindi oltre il termine contrattuale di preavviso di sessanta giorni, sicché l'attività professionale era proseguita, di fatto e di diritto, anche per le annualità successive.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. contabile per la quantificazione dei compensi dovuti sulla base della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale decideva la causa con la sentenza oggi appellata, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, condannava la società convenuta al pagamento, in favore del dott. della CP_1 somma di € 70.976,40 per le annualità 2010/2016, e dell'ulteriore somma di € 4.900,00 per l'anno 2017, oltre accessori, interessi e spese di lite.
Il giudice di prime cure escludeva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., vertendosi in tema di prestazioni erogate in esecuzione di un contratto scritto;
riconnetteva efficacia interruttiva alla PEC del
18.12.2014; circa il quantum, aderiva alle conclusioni della C.T.U., ritenendo provati e congrui i compensi accertati per ciascuna annualità, ivi compresa l'annualità 2017, e con esclusione del 2018, in mancanza di documentazione comprovante l'attività svolta.
Con citazione del 14 gennaio 2022, la ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma per i seguenti motivi: erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione con riguardo alle annualità 2010–2013, pagamento parziale dei compensi per gli anni 2015–2016; inammissibilità della domanda relativa all'anno 2017 e, in ogni caso, infondatezza della stessa;
erronea liquidazione del quantum.
Si è costituito con comparsa del 21.4.2022 (per l'udienza del 28.4.2022, differita d'ufficio al CP_1
29.4.2022), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da parte appellata.
Invero, il gravame è rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
3 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Venendo al merito, con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2956 c.c.
Il giudice avrebbe errato nel ritenere non applicabile la prescrizione presuntiva ai crediti professionali vantati dal dott. per le annualità 2010 - 2013, per il sol fatto che il rapporto traesse origine da un CP_1 contratto formalizzato per iscritto.
Deduce, in senso contrario, l'appellante che, per i crediti dei professionisti, anche quando il rapporto derivi da contratto scritto, la prescrizione presuntiva dovrebbe, comunque, ritenersi applicabile quando il compenso non sia stato determinato, anch'esso, per iscritto, potendosi desumere solo a seguito del rimando ad una fonte esterna;
nello specifico, all'accordo delle parti.
In questo senso sottolinea che il mandato professionale del 2.01.2008, all'art. 8, lungi dal determinare per iscritto il compenso, rinviava ad un accordo che sarebbe dovuto sorgere tra cliente e professionista, senza alcuna indicazione circa l'entità precisa del compenso, né criteri di calcolo, facendo riferimento, e solo in via residuale, alle tariffe professionali vigenti.
Tale rimando farebbe, quindi, ricadere l'ipotesi in oggetto nell'alveo dei rapporti svoltisi senza formalità, principale ambito di applicazione dell'istituto previsto dall'art. 2956 c.c.
Il motivo è infondato.
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9930 del 08/05/2014; Cass. civ. 4 luglio
2012, n. 11145; Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8200; Cass. civ. 3 febbraio 1995, n. 1304; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 34710 del 2024).
4 Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che al rapporto instauratosi tra le parti debba riconnettersi natura formale, traendo origine da un contratto scritto, avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali ben determinate, espletate senza soluzione di continuità.
Neppure può condividersi quanto sostenuto dalla società appellante, secondo cui, pur esistendo un contratto scritto, le parti non avevano inteso individuare espressamente i criteri di determinazione del compenso.
L'argomento è smentito dall'art. 8 del mandato, nel quale viene individuato, quale criterio di determinazione del compenso - oltre l'accordo delle parti, in via residuale - quello della tariffa professionale.
Trattasi di criterio ancorato a parametri oggettivi, soggetti a periodico aggiornamento, idoneo a garantire trasparenza alle modalità di calcolo del corrispettivo, del tutto incompatibile con il carattere asseritamente informale del rapporto.
Correttamente il Tribunale ha escluso l'applicabilità della prescrizione presuntiva, non potendo rientrare il rapporto nel novero di quelli “senza formalità”, ai quali è applicabile l'art. 2956 c.c..
L'infondatezza della superiore doglianza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure (punti “1.b” e
“1.c” del medesimo motivo), atteso che le questioni relative alla decorrenza del termine prescrizionale e all'efficacia interruttiva della comunicazione del 18.12.2014 presuppongono l'operatività della prescrizione presuntiva, da escludersi per le ragioni esposte.
Con il secondo motivo la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale avrebbe liquidato, in assenza di documentazione comprovante l'attività svolta, i compensi relativi alla redazione dei bilanci del 2015 e 2016.
In particolare, quanto alle attività relative al 2015, richiama le osservazioni tecniche del proprio C.T.P., dott. , secondo cui non risulterebbe allegata la nota integrativa al bilancio, senza la Persona_1 quale il C.T.U. avrebbe dovuto ritenerlo non correttamente redatto, con conseguente esclusione del compenso, quantificato, per tale annualità, in euro 7.195,82.
Il motivo è infondato.
Anche in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale vale la regola di cui all'articolo 2697 c.c., nel senso che spetta al creditore fornire la prova del titolo e dell'entità delle prestazioni rese, in ordine
5 alle quali allega l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Il giudice di prime cure ha fatto buon governo dell'indicato principio.
Il ha provato la fonte contrattuale e l'entità dei compensi maturati in ragione delle prestazioni CP_1 rese, allegando l'inadempimento della società rispetto al pagamento integrale del dovuto.
Di contro, la società non ha fornito la prova del pagamento integrale, né quella dell'inesatto adempimento del commercialista, avendo anzi implicitamente riconosciuto la conformità dell'attività svolta al mandato, in assenza di specifiche contestazioni.
Quanto all'attività di redazione del bilancio del 2015, si osserva che, sul punto, il C.T.P., dott. , Per_1 non ha formulato censure specifiche alla relazione del c.t.u. in ordine alla mancata produzione della nota integrativa, essendosi limitato ad osservare che non risultava in atti documentazione attestante l'attività di redazione del bilancio.
A tale rilievo, il c.t.u., dott.ssa , ha replicato puntualmente (pag. 23 della relazione), Persona_2 evidenziando che, dal fascicolo telematico, risultavano prodotti, per l'anno 2015, lo stato patrimoniale e il conto economico (all. n. 4), e precisando che la nota integrativa costituiva parte integrante della documentazione allegata, come previsto dal Commentario alla tariffa professionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Tali elementi, debitamente valorizzati dal Tribunale, sono pienamente idonei a comprovare l'attività svolta sul punto controverso.
Non risulta, peraltro, che la società abbia indicato chi avrebbe materialmente redatto il bilancio in luogo del dott. regolarmente incaricato per l'esercizio in questione. CP_1
La sentenza di prime cure va quindi esente da censure in parte qua.
Il motivo va rigettato anche laddove l'appellante contesta espressamente la decisione del Tribunale in ordine al riconoscimento del compenso relativo alla predisposizione e al deposito del bilancio d'esercizio 2016.
Pur rilevando il c.t.u. una carenza probatoria circa l'esecuzione materiale delle attività preordinate alla redazione del bilancio 2016, emerge in atti che il documento veniva, comunque, approvato dal Registro delle Imprese, con la relazione favorevole del collegio sindacale (cfr. all. n. 6 della relazione di c.t.u.).
6 Anche qui, le censure della società non sono supportate da elementi sufficienti a ritenere provato il fatto estintivo della pretesa, essendosi l'appellante limitata a dedurre la mancanza di prova dell'attività, senza allegare lo svolgimento della stessa da parte di un diverso consulente contabile per la redazione del bilancio di quell'annualità.
Ad ogni modo, in risposta alle osservazioni delle parti, il c.t.u. ha precisato che, anche per il 2016, era prevista, da contratto, l'attività di redazione del bilancio e che, come emerge dal verbale di restituzione della documentazione fiscale e tributaria a fine rapporto, l'attore aveva restituito anche i libri contabili del 2016.
In definitiva, la mancanza di prova formale del deposito del bilancio non esclude la prova della sua redazione.
Restano assorbite le ulteriori censure esposte con il secondo motivo d'appello (punto 2c.), trattandosi di questioni meramente conseguenziali e dipendenti dall'accertamento della sussistenza del credito, correttamente liquidato sulla scorta delle risultanze della c.t.u.
Anche il terzo motivo dev'essere rigettato, atteso che la richiesta di ammissione di prova orale, reiterata in questa sede al fine di provare l'intervenuto accordo verbale tra le parti, per regolare, dal 2015 in poi, la remunerazione del commercialista, avrebbe avuto ad oggetto pattuizioni contrastanti con il contenuto del contratto scritto di mandato.
Legittimamente il giudice di prime cure ne ha escluso l'ammissibilità "… in quanto contrastanti con le prove documentali prodotte, con particolare riferimento al conferimento dell'incarico professionale e alle pregresse modalità di pagamento ... ".
Né pare verosimile che le parti abbiano convenuto per iscritto l'applicazione della tariffa, per poi escluderla sulla base di pattuizioni orali di segno contrario.
Con il quarto motivo l'appellante deduce l'inammissibilità della mutatio libelli asseritamente posta in essere dall'attore, con l'introduzione, quale domanda nuova, della richiesta di pagamento delle annualità
2017 e 2018, formalizzata con le memorie di cui all'art. 186 co. 6 c.p.c..
Il motivo è da rigettare.
La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la
7 compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).
Nella specie, l'estensione del petitum anche alle annualità 2017 e 2018 non ha pregiudicato i diritti di controparte, in termini per controdedurre sulla emendatio ammessa.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme al valore della causa e, dunque, allo scaglione di riferimento compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, attestandosi nei valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, senza attribuzione, non richiesta per il presente grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 7.160,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 7.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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