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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg. 2341 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott.ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2341 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio contenzioso
[...]
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DE NICOLO MICHELE (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LOPOLITO MICHELA (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia C.F._4
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Trani il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/9/2025, celebrata in modalità cartolare le difese delle parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente messo a conoscenza degli atti del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con omologa del Tribunale di Trani del 07/06/2022 (RG 6087/2021).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12
L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Trani il 23/9/1995 (Atto n. 48, parte II, serie B anno 1995);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trani per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Trani in camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente Estensore
Dr. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott.ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2341 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio contenzioso
[...]
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DE NICOLO MICHELE (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LOPOLITO MICHELA (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia C.F._4
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Trani il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/9/2025, celebrata in modalità cartolare le difese delle parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente messo a conoscenza degli atti del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con omologa del Tribunale di Trani del 07/06/2022 (RG 6087/2021).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12
L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Trani il 23/9/1995 (Atto n. 48, parte II, serie B anno 1995);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trani per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Trani in camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente Estensore
Dr. Francesco Pellecchia
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