Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05279/2025REG.PROV.COLL.
N. 04420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2023, proposto da:
IT US, SE US, NA US, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale pec in registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, 2;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
Regione Campania, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cioffi e Rosanna Panariello, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. 6937 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Piano di Sorrento e della regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025, l’avvocato Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tar Campania, sezione settima, n. 6937 in data 10 novembre 2022, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza del comune di Piano di Sorrento n. 141 dell’8 novembre 2017, di rigetto dell’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003 (pratica n. 43, prot. n. 25761 del 15 novembre 2014) presentata per la regolarizzazione delle opere realizzate alla via Meta Amalfi e di contestuale ordine di demolizione, nonché del provvedimento del 28 dicembre 2017, con il quale la regione Campania ha disposto l’ordine di sospensione dei lavori.
Il comune appellato si è costituito nel presente grado di giudizio e, in vista della trattazione, ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione dell’appello.
La parte appellante ha replicato con memoria depositata il 19 maggio 2025.
Si è, altresì, costituita la regione Campania, chiedendo la reiezione dell’appello.
Con separati atti depositati il 9 giugno 2025 la parte appellante e il comune appellato hanno chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Gli appellanti sono proprietari di un fondo sito nel comune di Piano di Sorrento alla via Meta Amalfi n. 26, identificato in catasto al fg. n. 7 particelle 889 – 890 e ricadente in zona E4 – agricola ordinaria (zona 4 del Piano urbanistico territoriale “riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado”).
Con istanza n. 25761 del 15 novembre 2004 chiedevano il condono ai sensi della legge 326 del 2003 per la realizzazione di interventi di nuova costruzione per una estensione di 99,84 mq.
Con istanza prot. n. 2562 del 31 gennaio 2005 chiedevano, altresì, l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Con provvedimento n. 141 in data 8 novembre 2017 il comune di Piano di Sorrento ha respinto l’istanza di condono ed ha ordinato la demolizione delle opere insistenti sul fondo, realizzate senza titolo.
Il provvedimento di diniego si fonda sul presupposto che l’intervento costruttivo realizzato ricade in un'area soggetta a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici (R.D. 3267 del 1923 e d.lgs. 42 del 2004 - ex d.lgs. 490 del 1999 introdotto dal decreto ministeriale 15 febbraio 1962, con il quale l'intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939).
Conseguentemente il comune ha ordinato, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il ripristino dello stato dei luoghi con avviso che, in caso di inottemperanza, si sarebbe determinata l’acquisizione del bene al patrimonio comunale e rammentando la possibile irrogazione di ulteriori sanzioni, fra cui quella pecuniaria di cui al comma 4 bis dello stesso articolo.
Con provvedimento prot. n. 850095 del 28 dicembre 2017, la regione Campania ha poi ordinato la sospensione dei lavori sul fondo.
3. Il Tar Campania, dinanzi al quale detti provvedimenti sono stati impugnati, ha respinto il ricorso richiamando la normativa e la giurisprudenza secondo la quale gli abusi cd. maggiori non sono sanabili qualora realizzati an zona sottoposta a vincoli.
Sotto altro profilo ha rilevato che l’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso nei soli casi contemplati dal comma 4 dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, ossia: « per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati », quindi ha affermato che legittimamente il comune ha ignorato la circostanza che i ricorrenti avessero richiesto alla Soprintendenza l’accertamento della compatibilità paesaggistica.
Ha aggiunto il primo giudice che, per quanto riguarda la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, la circostanza che il comune non abbia espressamente preso posizione sulle osservazioni presentate dai ricorrenti non assurge a vizio del provvedimento finale impugnato, ai fini della sua annullabilità, in considerazione della natura vincolata del potere esercitato e della dimostrata inidoneità delle ragioni esposte a sostenere la fondatezza dell’istanza.
Quanto all’impugnazione dell’ordine di sospensione dei lavori adottato dalla regione Campania il Tar ne ha statuito l’inammissibilità atteso che la stessa parte ricorrente ha rappresentato che nessuna attività edilizia era in corso, sicché nessun profilo di pregiudizio poteva derivare ad essa dagli effetti dell’atto impugnato.
4. L’atto di appello è affidato a quattro motivi con i quali la sentenza è censurata:
- nella parte in cui ha respinto il motivo di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo il comune fornito riscontro alle osservazioni procedimentali anzi avendo affermato che non sono pervenute osservazioni (primo motivo);
- nella parte in cui, evidenziando la natura vincolata del diniego di condono in ragione dei vincoli insistenti sull’area, ha affermato che non è necessaria alcuna ulteriore motivazione; rammenta l’appellante che i vincoli in questione sarebbero tutti di inedificabilità relativa e, quindi, come statuito dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985, cui l’art. 32 della legge 326 del 2009 espressamente rinvia, l’abuso realizzato in aree sottoposte a vincolo relativo è superabile attraverso il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del bene sottoposto al vincolo stesso, parere che il comune avrebbe dovuto richiedere, tenuto conto che gli interventi realizzati sarebbero sanabili in quanto compatibili con la disciplina urbanistica di zona (secondo e terzo motivo);
- nella parte in cui ha respinto le doglianze avverso l’ordine di sospensione dei lavori stante l’assenza di lesività del provvedimento, sostenendo che, al contrario, detto ordine conterrebbe « una qualificazione negativa della loro condotta del tutto ingiustificata … trattandosi di lavori inerenti opere compatibili con la normativa urbanistica e paesaggistica valevole per la zona in esame, e perciò stesso pienamente assentibili » (IV motivo).
5. Il comune si difende in sintesi osservando che:
- relativamente ai procedimenti a carattere vincolato, l’apporto partecipativo del privato è del tutto ininfluente per cui perfino l’omissione del preavviso di rigetto viene dequotata a mera irregolarità;
- non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici o nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa;
- non era perciò necessaria alcuna motivazione ulteriore, essendo sufficiente il richiamo all’esistenza dei vincoli;
- l’ordine di sospensione dei lavori ha comunque cessato la sua efficacia.
6. La regione Campania, interessata soltanto dal quarto motivo di appello, evidenzia che se, come hanno detto i ricorrenti in primo grado, non vi erano lavori in corso, l’ordine di sospensione sarebbe del tutto irrilevante; se, invece, i lavori erano ancora in corso, l’ordine adottato sarebbe pienamente legittimo trattandosi di lavori, in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico, non autorizzati da alcun titolo edilizio né, a monte, da alcuna autorizzazione paesaggistica.
7. L’appello è infondato.
In ordine logico va preliminarmente osservato che, secondo ormai consolidata e maggioritaria giurisprudenza formatasi sulla normativa condonistica di cui al decreto legge n. 269 del 2003, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, il condono edilizio non è consentito se abbia ad oggetto “abusi maggiori” (cioè abusi riconducibili a quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al decreto legge n. 269 del 2003) commessi in zona sottoposta a vincolo in data precedente: in tali situazioni, dunque, è inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, posto che si versa in una situazione di divieto di condono stabilita dal legislatore (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4379; 15 maggio 2025, n. 4178; 6 maggio 2025, n. 3861; 24 aprile 2025, n. 3560 e n. 3553; sez. VI, 27 novembre 2023, n. 10159).
Il che depone per l’infondatezza della doglianza con cui la parte appellante lamenta il mancato esame, da parte del comune, dei requisiti di sanabilità degli abusi fissati dall’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269 del 2003 e la dequota nella parte in cui la parte appellante lamenta il mancato esame delle censure riguardanti l’omessa acquisizione del parere dell’autorità tutoria: parere che, dunque, sarebbe stato del tutto superfluo.
Anche la giurisprudenza più risalente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1664; 23 febbraio 2016, n. 735; 18 maggio 2015, n. 2518) ha costantemente affermato che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni, siano opere minori senza aumento di superficie e volume.
Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato.
La Corte di cassazione ha confermato tale impostazione, chiarendo come non siano in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive non “minori” del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cass. pen. sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676).
In definitiva il diniego di condono, nel caso di specie, ha assunto la natura di provvedimento del tutto vincolato, stante la rilevata non sanabilità dell’abuso in ragione dei vincoli esistenti: provvedimento che dunque non necessitava di ulteriore motivazione.
Da ciò discende l’infondatezza della censura con cui la parte si duole che il comune non abbia riscontrato le osservazioni procedimentali; invero, al netto dell’errore in cui è incorsa l’amministrazione laddove ha affermato che non erano pervenute osservazioni, va affermata l’irrilevanza dell’apporto procedimentale di parte il quale, comunque, non avrebbe potuto sortire l’effetto sperato, ossia l’adozione di un provvedimento di contenuto favorevole.
All’insanabilità dell’abuso consegue, altresì, l’adozione dell’ordinanza di demolizione, la quale è, per analoghe ragioni, atto doveroso a contenuto vincolato.
Quanto all’impugnazione del capo della sentenza che ha respinto il motivo avverso l’ordine di sospensione dei lavori adottato dalla regione Campania dopo il diniego di condono con contestuale ordine di demolizione, deve convenirsi con la difesa regionale che detto provvedimento non era lesivo se, come hanno sostenuto i ricorrenti in primo grado, non vi fossero lavori in corso.
Viceversa, qualora i lavori fossero effettivamente in corso, come si può desumere dalle affermazioni di diverso tenore formulate in appello, l’ordine di sospensione è legittimo, non essendo possibile consentire la prosecuzione di lavori, in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico, in assenza di titolo edilizio.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge, da corrispondere per metà in favore del comune di Piano di Sorrento e per metà in favore della regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO