Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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3 febbraio 2004
3 febbraio 2004
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- 1. Corte Costituzionale 49 del 2006Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 11 aprile 2006
Giurisprudenza • 219
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/12/2016, n. 5157Provvedimento: […] Il predetto presentava nel dicembre 2004 al predetto Comune richiesta di condono ai sensi dell'art 3 della legge Regione Veneto n. 21 del 2004 relativamente ad una serie di opere realizzate sine titulo costituite da un garage ed una cantina interrata, […] L'interessato impugnava l'opposto diniego di condono invocando l'ipotesi di sanatoria contemplata dalla normativa regionale di cui all'art. 3 della legge regione Veneto n. 21 del 2004. […] Ad avviso di parte appellante la norma di cui all'art. 3 delle legge regionale n. 21/2004 consente la sanabilità di quelle opere di entità modesta come quelle realizzate abusivamente ancorchè gli abusi abbiano interessato immobili gravati da vincolo sia esso monumentale o paesaggistico, […]Leggi di più...
- principio di tutela delle vincolistiche·
- abusi edilizi·
- principio di competenza concorrente·
- interpretazione normativa·
- valutazione delle opere edilizie·
- art. 3 legge Regione Veneto n. 21/2004·
- vincolo monumentale·
- tutela del patrimonio culturale·
- sanatoria opere abusive·
- condono edilizio·
- art. 32 dlgs 269/2003