Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/07/2025, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06529/2025REG.PROV.COLL.
N. 07900/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7900 del 2023, proposto dai sig.ri OL TI e AB TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castellammare di Stabia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Settima) n. 774/2023, pubblicata in data 2 febbraio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Nessuno è comparso per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR Campania ha respinto il ricorso da essi proposto avverso il provvedimento di diniego delle domande di condono edilizio, adottato dall’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia in data 26 giugno 2018, con ingiunzione anche della demolizione delle opere abusive.
2. Le richieste di condono hanno avuto ad oggetto l’edificazione sine titulo di un fabbricato costituito dal piano terra, destinato in parte ad abitazione e per la restante parte ad attività commerciale, dal primo piano, destinato ad abitazione, nonché da un locale destinato a deposito.
2.1. Premessa la sottoposizione dell’intero territorio comunale a vincolo paesaggistico ambientale, l’amministrazione ha respinto la richiesta sanatoria straordinaria sul rilievo che: “ l’inclusione delle opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico, rendono improcedibili le istanze di condono… anche alla stregua della specifica previsione dell’art. 32 – comma 27 – legge n. 326/03 in quanto trattasi di tipologia di abuso 1 così come dichiarato nelle istanze di condono ”.
3. Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha, in sintesi, richiamato i limiti di operatività del c.d. terzo condono (di cui al d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003 n. 326), avuto riguardo al vincolo paesaggistico ambientale risalente al DM 28 luglio 1965 e all’epoca di realizzazione delle opere affermata dalla stessa parte ricorrente, rilevando l’ammissibilità della sanatoria straordinaria solo per gli interventi minori, consistenti in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, non implicanti la creazione di nuovi volumi. Su tali basi, è stata esclusa la necessità di valutazioni da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, in considerazione della categoria delle opere per le quali la sanatoria è stata richiesta. Il primo giudice, inoltre, ha ritenuto infondate le deduzioni proposte avverso l’irrogazione della sanzione demolitoria, in quanto supportata da congrua motivazione.
4. La parte appellante ha formulato specifiche critiche alla sentenza appellata, chiedendone la riforma.
5. Il Comune appellato, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
6. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte, non ritenendo il Collegio necessarie le integrazioni istruttorie richieste dalla parte appellante, alla luce delle produzioni agli atti del giudizio di primo grado e tenuto conto delle preclusioni di cui all’art. 104 c.p.a.
8. Con il primo motivo di appello è stato contestato che erroneamente il primo giudice non avrebbe considerato che il vincolo paesaggistico al quale è sottoposto il Comune di Castellamare di Stabia è un vincolo generico, sicché le opere avrebbero potuto essere sanate previa acquisizione del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che, tuttavia, non è mai stato richiesto dall’ente territoriale.
8.1. La censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
8.2. La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, condivisa dal Collegio, ha rilevato che il combinato disposto dell’art. 32 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità non può essere condonato quando ricorrono le seguenti condizioni: a) l’imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 7 agosto 2023, n.7590); ne deriva, quindi, che nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è consentita la sanatoria dei soli “abusi formali”.
In ipotesi di vincolo paesaggistico, infatti, anche di tipo relativo, l’opera abusiva è suscettibile di sanatoria solo qualora si tratti di abuso minore, rientrante nelle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del cit. d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie), laddove, nel caso che ne occupa, viene in rilievo l’edificazione di un intero fabbricato abusivo e, quindi, un’opera di nuova costruzione.
La situazione di fatto emergente in atti è, pertanto, tale da determinare di per sé il rigetto dell’istanza di condono, senza la necessità di ulteriori motivazioni. In altri termini, la creazione di nuovi volumi, unita alla preesistenza del vincolo paesaggistico, ancorché generale, impedendo la qualificazione dell’opera in quesitone quale opera minore, preclude, in modo irrefragabile, la fruizione del condono, alla luce di quanto direttamente previsto dall’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003, che testualmente impedisce la realizzazione di nuovi edifici su aree vincolate, superando, in caso di interventi più significativi, le previsioni, parzialmente più permissive, contenute nell’art. 32 della l. n.47 del 1985, cui pure nel resto rinvia.
8.3. Come chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale (n. 117 del 2015 e n. 181 del 2021), il vincolo paesaggistico rilevante ai sensi della legge n. 326/2003 e in grado di assumere valenza ostativa al rilascio del condono è pure il vincolo di inedificabilità relativa.
8.4. Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, l’acquisizione del parere della Soprintendenza e della Commissione edilizia circa la compatibilità paesaggistica delle opere da sanare è necessario esclusivamente nei casi in cui l’esito del procedimento dipenda da una verifica di ordine tecnico; tale circostanza è da escludere nel caso di specie, in considerazione del carattere vincolato dell’atto impugnato, fondato sulla constatazione dell’insanabilità dell’abuso realizzato in zona vincolata e non rientrante tra le tipologie ammesse al beneficio.
9. Le ulteriori deduzioni si appuntano sulla omessa valutazione da parte del primo giudice delle censure dirette a contestare il difetto di motivazione in relazione all’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, posto che l’amministrazione non avrebbe esaustivamente considerato le controdeduzioni presentate nel corso del procedimento, nonché sulla inadeguatezza della valutazione in ordine alla circostanza che i destinatari dell’ordine di demolizione non sono né gli esecutori materiali delle opere né i proprietari delle stesse, avendo gli appellanti esclusivamente presentato l’istanza di condono.
9.1. Le censure sono infondate.
9.2. Alla luce di quanto sopra argomentato in ordine alla sussistenza di ragioni radicalmente ostative alla sanatoria, non sussistono i vizi contestati, avendo l’amministrazione illustrato nel provvedimento impugnato con il ricorso originario le motivazioni alla base delle determinazioni adottate e non avendo gli originari ricorrenti esposto e documentato fatti suscettibili di incidere in senso favorevole all’accoglimento della loro pretesa. Nella fattispecie, dunque, non sussiste la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 e, comunque, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa “ La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/90 è idonea a determinare l'annullamento del diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (soltanto) qualora, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori forniti dalla parte privata, sia dubbio che, in caso di osservanza delle disposizioni procedimentali in concreto violate, il contenuto dispositivo dell'atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto ” (cfr. ex multis , Cons. Stato sez. VI, 12 aprile 2023, n.3672). La stessa giurisprudenza ha anche rilevato che “ Nell’ambito di un procedimento amministrativo, la presentazione di memorie ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso ” (Cons. Stato, Sez. VII, 29 marzo 2023, n.3283).
9.3. Legittimamente l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato con il ricorso originario nei confronti degli odierni appellanti, in quanto richiedenti il condono che, secondo quanto dai questi ultimi attestato sia nel ricorso di primo grado sia in quello in appello, hanno la materiale disponibilità del bene (Cons. St., Sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3089).
10. Deve rilevarsi, infine, che gli appellanti non hanno riproposto ulteriori censure disattese dal primo giudice, sicché, per quanto in precedenza argomentato, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
11. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, in quanto l’amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 7900 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO