Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/06/2025, n. 5305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5305 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05305/2025REG.PROV.COLL.
N. 02626/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2626 del 2023, proposto da:
UI SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Berardi e Renato Giuseppe Fiorentino, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
Città di Piano di Sorrento - Settore politiche del territorio, servizio urbanistica e Comando di polizia municipale, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. 4845 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025, gli avvocati Renato Giuseppe Fiorentino e Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, n. 4845/2022 in data 19 luglio 2022, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del comune di Piano di Sorrento di diniego di condono edilizio n. 164 del 15 dicembre 2020 con contestuale ordine di demolizione e della successiva ordinanza n. 18 in data 23 marzo 2022, di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 164 del 2020, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e contestuale irrogazione della sanzione di € 20.000,00, impugnata con motivi aggiunti.
Il comune appellato si è costituito nel presente grado di giudizio e, in vista della trattazione, ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione dell’appello.
Nelle more l’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare con atto depositato in data 3 aprile 2024.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, in assenza di ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appellante riferisce di essere proprietario dell’unità immobiliare, distinta nel catasto dei fabbricati del comune di Città di Piano di Sorrento al foglio 10, part. 285, 280, 282 e 286, sulla quale ha realizzato un ampliamento non residenziale, adibito ad uso officina.
Per tale ampliamento, in data 15 novembre 2004 ha presentato istanza di condono edilizio, rientrante nella tipologia di abuso n. 1, ai sensi della legge 326 del 2003.
Il manufatto oggetto dell'istanza di condono edilizio ricade in una area soggetta a vincoli imposti sulla base di leggi statali (R.D. 3267 del 1923 e d.lgs. 42 del 2004, nonché d.lgs. n. 490 del 1999 e legge n. 1497 del 1939) e, afferma lo stesso appellante, per l’art. 32, commi 26 e 27, della legge n. 326 del 2003 le opere abusive non possono essere sanate qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli.
Con ordinanza n. 164 del 15 dicembre 2020 il responsabile del settore 7 antiabusivismo del comune di Piano di Sorrento ha rigettato l'istanza di condono in questione trattandosi di abuso di tipo 1, non sanabile in quanto realizzato su immobile ricadente in area vincolata e, contestualmente, ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate in assenza di permesso di costruire, consistenti nell’ampliamento di mq. 16,00 a destinazione non abitativa (officina meccanica), sull'immobile di via Traversa Petrulo 101-103 (ex 99) individuato in catasto al foglio n. 10, part. n. 282 (parte).
Con successiva ordinanza n. 18 del 2022, sulla base del sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale, il comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 ex art. 31 comma 4 bis d.P.R. n. 380 del 2001.
3. Il Tar Campania, dinanzi al quale tali atti sono stati impugnati, con sentenza in forma semplificata ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti in sintesi osservando:
- che nel provvedimento il ricorrente è indicato come conduttore/occupante del manufatto abusivo e ciò fa di lui il “responsabile” dell’abuso, cui legittimamente è stato ingiunto di rimuoverlo;
- che la dimostrazione dell’epoca di realizzazione dell’abuso è onere del richiedente e non del comune;
- che l’ordine di demolizione non deve contenere l’indicazione dell’area che verrà acquisita in caso di inottemperanza;
- che la competenza all’adozione dei provvedimenti repressivi in materia edilizia compete per legge al dirigente;
- che un provvedimento non può essere annullato solo per vizi formali se è sostanzialmente legittimo;
- che non può applicarsi la sanzione pecuniaria ex art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001, risultando nella specie applicato il precedente art. 31, fermo restando che anche l’invocato articolo 33 prevede in prima battuta la sanzione demolitoria;
- che è allo stato inammissibile per carenza di interesse la censura relativa al (solo) paventato atto di acquisizione;
- che non vi è prova in atti della presentazione di alcuna istanza di accertamento di conformità che avrebbe potuto, in astratto, incidere sull’efficacia della impugnata ordinanza di demolizione;
- che il diniego di condono (relativo ad abuso di tipologia 1 realizzato in zona vincolata) è legittimamente motivato con riferimento all’art. 32, comma 26, della legge n. 326 del 2003.
4. L’appellante ha formulato le seguenti censure.
Con il primo motivo, nel sostenere che la sentenza difetterebbe di motivazione, argomenta quanto segue.
Il termine di conclusione del procedimento con provvedimento espresso era di 24 mesi dal completamento dell’istanza. Il titolo edilizio in sanatoria si considerava rilasciato se, dopo ventiquattro mesi dal completamento della domanda, il comune non avesse emesso un atto di diniego (come previsto, per altre vicende, dall’art. 32 comma 37 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269).
Quindi sarebbe illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di diniego di condono adottato dopo tanti anni, il trascorrere dei quali avrebbe ingenerato il legittimo affidamento sulla sanabilità dell’abuso.
L’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione dovrebbe essere contemperata da un obbligo di motivazione rinforzato sull’interesse a demolire dopo il decorso di un ampio arco temporale (dal 2004 al 2020).
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, il SS UI è indicato come proprietario dell’immobile, sebbene l’autore dell’abuso, oggetto di sanatoria, era stato posto in essere dal sig. OV SS.
L’immobile sarebbe suscettibile di sanatoria non rientrando nelle ipotesi in cui la sanatoria è vietata dalla legge.
Afferma l’appellante che l’indicazione dell’area da acquisire, omessa nell’ordine di demolizione, gli avrebbe consentito di valutare se fosse più conveniente demolire o perdere la proprietà del bene abusivo.
Sostiene che la competenza non sarebbe del dirigente in ragione del numero di abitanti del comune.
Afferma che la non annullabilità per vizi di forma non sarebbe stata rilevabile d’ufficio ma avrebbe dovuto costituire oggetto di eccezione da parte del comune.
Con il secondo motivo si duole del mancato esame dei motivi aggiunti (che sono stati dichiarati improcedibili) non sussistendo il dedotto vizio di illegittimità derivata.
5. L’appello è infondato.
Preliminarmente va rilevato che la censura secondo cui sarebbe stato superato il termine di 24 mesi oltre i quali il titolo edilizio in sanatoria dovrebbe considerarsi rilasciato non risulta formulata in primo grado; invero in quella sede il ricorrente si doleva soltanto del lungo tempo trascorso e della mancanza di un onere motivazionale rafforzato sull’interesse a demolire.
La censura pertanto, stante il divieto di nova in appello, è inammissibile.
La censura è peraltro priva di fondamento non applicandosi in aree vincolate il descritto meccanismo del silenzio assenso.
Tanto premesso, in ordine logico va osservato quanto segue.
5.1. Il diniego di condono si fonda sul dato incontestabile per cui, trattandosi di abuso di tipo 1, ossia di ampliamento non residenziale, adibito ad uso officina, detto abuso non è sanabile in quanto commesso su immobile ricadente in area vincolata.
Per giurisprudenza costante, formatasi sulla normativa condonistica di cui al decreto legge n. 269 del 2003, il condono edilizio non è consentito se abbia ad oggetto “abusi maggiori” (cioè abusi riconducibili a quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al decreto legge n. 269 del 2003) commessi in zona sottoposta a vincolo in data precedente (cfr. fra le tante: Cons. Stato, sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4379).
5.2. Le contestazioni riguardanti i soggetti ai quali sarebbe dovuto essere notificato l’ordine di demolizione sono ininfluenti dal momento che l’appellante è rimasto proprietario del bene dalla data presunta dell’abuso all’attualità.
D’altra parte, in ordine alle esaminate censure va evidenziato che lo stesso appellante, fin dal ricorso introduttivo, ha affermato quanto segue: « L’odierno ricorrente UI SS è proprietario dell’unità immobiliare distinta nel catasto dei fabbricati del Comune di Città di Piano di Sorrento al F.10, Part. 285 – 280 -282 e 286.
In ordine alla quale il sig. UI SS, di propria iniziativa, aveva realizzato un ampliamento non residenziale, adibito ad uso officina e che in data 15.11.2004 aveva provveduto a depositare al prot. n. 25478 del Comune di Città di Piano di Sorrento istanza di condono edilizio, rientrante nella tipologia di abuso n. 1, ai sensi della legge 326/03 (pratica n. 41).
Il manufatto oggetto dell'istanza di condono edilizio L. 326/03 pratica n.41 (prot. n. 25748 del 15/11/2004), ricade in una area soggetta a vincoli imposti sulla base di leggi statali (R.D. 3267/1923 e D.Lgs. 42/2004 ed ex D.lgs n. 490/99 ed ex L. n. 1497/39) e per l'art.32, commi 26 e 27, della Legge n. 326/2003 le opere abusive non possono essere sanate qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli ».
In definitiva le censure innanzi riportate sono smentite dalle ammissioni dello stesso appellante, né egli ha mai sostenuto che l’abuso fosse stato commesso da altri, ditalchè anche la relativa tesi, prospettata solo in appello è inammissibile.
5.3. Inoltre la consapevolezza piena dell’appellante, espressa già in primo grado, che l’abuso di tipo 1 in area vincolata non è sanabile, esclude la formazione di qualsivoglia affidamento.
5.4. Tale dato, peraltro, esclude in radice che a carco dell’amministrazione gravi un obbligo motivazionale rafforzato: non sul diniego di condono, che è sufficientemente motivato con la evidente non sanabilità dell’abuso, non sull’ordinanza di demolizione, che è sufficientemente motivata con il carattere abusivo del manufatto.
L'ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell'accertamento dell'illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche.
Si tratta di una misura dovuta, che segue un procedimento vincolato, rigidamente disciplinato dalla legge, che non richiede né particolari garanzie procedimentali né un onere di ulteriore motivazione.
Invero, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abusività del manufatto, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso.
L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione è di natura vincolata con la conseguente inidoneità a invalidare gli atti del vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento, che in alcun modo avrebbe potuto condurre a un provvedimento di contenuto diverso ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, prima parte, della legge n. 241 del 1990, che non richiede, a differenza del secondo periodo dello stesso comma, una dimostrazione in giudizio da parte dell’amministrazione.
5.5. È infine infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione nell’ordinanza di demolizione dell’area da acquisire.
La mancata o inesatta indicazione dell'area di sedime, che deve essere acquisita nell'ipotesi d'inottemperanza all'ordine di demolizione, non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8793).
Detta mancanza può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 novembre 2024, n. 8779). È infatti l’atto di acquisizione al patrimonio comunale che deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l’eventuale area ulteriore, nei limiti insuperabili del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 13 ottobre 2023, n. 8923).
L’argomentazione secondo cui, ove l’area da acquisire fosse stata individuata nell’ordinanza di demolizione, egli avrebbe potuto valutare la “convenienza” dell’una o dell’altra opzione è una considerazione di mero fatto che, come tale, non è idonea a scalfire la legittimità dell’ordine di demolizione.
5.6. Per quanto riguarda il dedotto vizio di incompetenza del responsabile del settore antiabusivismo, premesso che la censura in primo grado non è formulata nei termini in cui è stata rimodulata in appello, va ricordato che, ai sensi dell’art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spettano al dirigente dell’ufficio tecnico comunale tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra cui la repressione degli abusi edilizi.
D’altra parte sul sito del comune, di pubblica consultazione, risultano attribuite all’ufficio antiabusivismo le competenze ad adottare, in presenza di un abuso, una serie di provvedimenti amministrativi e sanzionatori, tra cui l’ordine di demolizione.
5.7. La sentenza del Tar va poi confermata anche nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità dei motivi aggiunti non sussistendo i vizi di illegittimità derivata ivi formulati, dopo aver comunque precisato che « non si ravvisa alcuna illegittimità procedimentale nella azione comunale che ben poteva (in presenza di un’ordinanza di demolizione non sospesa e, quindi, pienamente efficace), procedere alla verifica dell’ottemperanza e, in mancanza, all’adozione dei consequenziali atti sanzionatori, non constando – come già rilevato al precedente punto h) - la pendenza di un procedimento di sanatoria ulteriore rispetto a quello definito con la gravata ordinanza ».
Coerentemente a quanto affermato dal primo giudice non vi è prova in atti che sia stata presentata al comune, dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione, alcuna ulteriore istanza di sanatoria che ne potesse paralizzare temporaneamente gli effetti, essendo peraltro confermato da parte dell’appellante che la demolizione non è stata eseguita e, dunque, l’ordinanza di ripristino è rimasta inottemperata.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del comune di Piano di Sorrento, di spese e competenze del grado di appello che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO