Rigetto
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/08/2025, n. 7004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7004 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07004/2025REG.PROV.COLL.
N. 03912/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3912 del 2022, proposto da IO AP, FA AP, NC AP e OS Di GI, rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IO Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione quarta) n. 525 del 27 gennaio 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Ofelia Fratamico e udito per il Comune l’avvocato Giacomo Pizza;
Viste altresì le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla disposizione dirigenziale n. 20 del 13 febbraio 2019, con cui il Comune di Napoli ha respinto l’istanza di condono presentata dal sig. IO AP in data 15 dicembre 2004, ai sensi della legge n. 326/2003 per lavori abusivi eseguiti in via Arno n. 36 (pratica n. 8731/03), consistenti nella realizzazione di una mansarda avente struttura portante, pilastri e travi, in legno, di volume complessivo di 280 mc, per una superficie utile dichiarata di mq 70,00 e destinazione d'uso residenziale, ordinando la demolizione delle opere eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- da ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso del procedimento.
2. I signori IO AP, FA AP, NC AP e OS Di GI, comproprietari dell’immobile, hanno impugnato tale provvedimento dinanzi al T.a.r. per la Campania, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co. 25, della legge n. 326/2003; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, co. 2, l.n. 47/1985; eccesso di potere; difetto di motivazione; inesistenza dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, sviamento;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326; violazione art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento dei fatti; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; motivazione generica ed apodittica;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co. 25, della l.n. 326/2003; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, co. 2, l.n. 47/1985; eccesso di potere; difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, sviamento;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001; violazione del principio di proporzionalità e di correttezza amministrativa; errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria; arbitrarietà ed abnormità dell’agire amministrativo, ingiustizia manifesta;
e) violazione degli artt. 1 e ss. l.n. 241/90, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza e illogicità, carenza di motivazione, violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, contraddittorietà, violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità;
f) violazione di legge per omissione degli obblighi partecipativi di cui all’art. 7 della l.n. 241/1990; violazione del principio di partecipazione del soggetto al procedimento amministrativo; violazione del principio del contraddittorio; violazione del principio del giusto procedimento di legge.
3. Con la sentenza n. 525 del 27 gennaio 2022 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione in favore del Comune di Napoli delle spese di lite.
4. I signori IO AP, FA AP, NC AP e OS Di GI hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il loro appello a tre motivi così rubricati:
I – error in iudicando , violazione e falsa applicazione dell’art. 32 co. 25 della l.n. 326/2003, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 co. 2 l.n. 47/1985, eccesso di potere, difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, sviamento;
II – error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326; violazione art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento dei fatti; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; motivazione generica ed apodittica;
III – error in iudicando, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001; violazione del principio di proporzionalità e di correttezza amministrativa; errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria; arbitrarietà ed abnormità dell’agire amministrativo, ingiustizia manifesta.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 29 aprile 2025 e repliche del 9 e del 14 maggio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. Con note del 3 giugno 2025 gli appellanti hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati.
8. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Gli appellanti, proprietari dell’appartamento posto al quinto e sesto piano del fabbricato sito in Napoli, in via Arno 36, hanno dedotto di aver sottoposto il loro terrazzo - che versava in condizioni di totale degrado - “a cavallo tra il 1999 e il 2000”, ad alcuni interventi diretti a migliorarne le condizioni di vivibilità, che avevano anche aumentato la volumetria dell’immobile, di aver richiesto nel 2004 il condono ai sensi della legge n. 326/2003 per tali lavori, eseguiti senza titolo, ottenendo, però, dal Comune di Napoli un provvedimento di diniego per la presenza sui luoghi di causa di un vincolo paesistico-ambientale ostativo alla sanatoria e di aver invano impugnato dinanzi al T.a.r. il diniego stesso, vedendo respinto il loro ricorso.
10. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado gli appellanti hanno sostenuto, in via preliminare, che “ l’opera oggetto di condono ben (potesse) ricomprendersi tra quelle ammesse a sanatoria ai sensi dell’art. 32 comma 25 della legge n. 326/2003”, non avendo “le opere in questione…comportato un aumento di volumetria o di superficie superiore a quello consentito dal legislatore ed (essendo)…state completate alla data del 1° marzo 2000” e destinate a residenza.
11. Sempre nell’ambito del primo motivo gli originari ricorrenti hanno, poi, affermato la sanabilità, in ogni caso, degli interventi posti in essere, in quanto la loro realizzazione sarebbe stata “improduttiva di negativo impatto ambientale nel contesto territoriale circostante, caratterizzato da completa urbanizzazione realizzata peraltro mediante numerose opere similari” e l’erroneità della sentenza appellata, che avrebbe errato nel ritenere “non sussistente il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di diniego”, limitandosi a dichiarare l’esistenza del vincolo paesaggistico, senza richiedere il minimo accertamento in merito alla conformità urbanistica dell’immobile.
12. Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la mancanza del parere della Soprintendenza – autorità preposta alla salvaguardia del vincolo paesaggistico-ambientale – che sarebbe stato sempre necessario per il corretto svolgimento del procedimento e, con il terzo motivo, l’insufficiente valutazione da parte del T.a.r. della natura di semplice ristrutturazione e non di nuova costruzione dell’intervento in esame, non integrante, a loro dire, un organismo edilizio dotato di autonoma rilevanza, nonché l’omessa pronuncia dell’organo giudicante di primo grado sulla censura di impossibilità di eseguire il ripristino senza danni per la parte legittima e, dunque, sulla eventuale sostituibilità della sanzione demolitoria con quella pecuniaria.
13. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
14. In primo luogo, occorre osservare che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è costante nel riconoscere che “il condono edilizio non è consentito se abbia ad oggetto <<abusi maggiori>>, commessi in zona sottoposta a vincolo precedentemente alla realizzazione delle opere” (cfr. ex multis , Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2023, n.10159) e che “con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 d.l. n. 269/2003 è applicabile unicamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai nn. 4, 5 e 6 dell'all. 1 del citato decreto - dunque restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria - e, previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2023, n.10254).
15. Dai suddetti principi deriva l’infondatezza di tutte le doglianze articolate dagli appellanti in relazione sia alla pretesa indispensabilità di un accertamento in concreto dell’effettiva lesività del manufatto per il paesaggio, in realtà del tutto superfluo dinanzi all’ostatività del vincolo ai fini della sanatoria, sia all’asserito difetto di istruttoria e di motivazione al riguardo, anch’esso non sussistente.
16. Correttamente, inoltre, il primo giudice ha ritenuto che il Comune di Napoli, nel caso di specie, non avesse alcuna necessità di richiedere il preventivo parere della Sovrintendenza ex artt. 32, commi 26 e 27, l. 326/2003 e 32 e 33 l. 47/85, indispensabile solo quando l'opera abusiva, a differenza dell’ipotesi in questione, sia astrattamente sanabile sotto il profilo urbanistico, al punto che la pronuncia dell'Amministrazione competente in materia di paesaggio, che elimini l'ostacolo costituito dalla presenza del vincolo, costituisca il presupposto della sanatoria (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 23 dicembre 2024, n.10357.
17. Parimenti non meritevoli di accoglimento sono, infine, le censure svolte dagli appellanti circa la natura di semplice ristrutturazione e non di nuova costruzione dell’intervento edilizio posto in essere e in relazione alla asserita illegittimità dell’ordine di demolizione.
18. Dagli atti di causa emergono, infatti, da un lato, l’impossibilità di considerare il manufatto degli appellanti – realizzato attraverso la parziale chiusura del terrazzo del quinto piano, costituito da vari locali come cucina, soggiorno, camera da letto e un bagno, per un totale di 70 mq ed integrante comunque un immobile munito di specifica autonoma rilevanza - come il risultato di una semplice ristrutturazione, bensì come una nuova costruzione, dall’altro, la circostanza per la quale l'amministrazione pubblica è chiamata a decidere sull'applicabilità o meno della sanzione pecuniaria solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, e soltanto in virtù di un motivato accertamento tecnico che dia conto dell'impossibilità di eseguire la demolizione, senza che sia compromessa la parte legittimamente realizzata, con la conseguenza che l'omessa valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento all'ordinanza di demolizione ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341).
19. In conclusione, essendo tutti i motivi infondati, l’appello deve, perciò, essere integralmente respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge, in favore del Comune di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
NC Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO