Sentenza 6 aprile 2020
Ordinanza collegiale 23 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
Decreto collegiale 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/01/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2025REG.PROV.COLL.
N. 09604/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9604 del 2020, proposto da
EL RI BI, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di BA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di BA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Sezione Terza, n. 462/2020, resa tra le parti, riguardante l’annullamento del provvedimento del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di BA prot. n. 271328 del 3.12.2013, notificato l’11.12.2013, e tutti gli altri atti ivi indicati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di BA e del Comune di BA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Basso e Fabio Caiaffa per delega dell'avvocato Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso 333/2014 la signora NA DD ha chiesto al Tar per la IA l’annullamento:
- del provvedimento del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata del Comune di BA prot. n. 271328 del 3.12.2013, notificato l’11.12.2013, con il quale è stata rigettata l’istanza di condono edilizio, presentata dalla ricorrente sull’immobile di sua proprietà sito in BA-Torre a Mare alla strada Scizze n. 18;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare del parere negativo espresso dall’Ufficio nell’istruttoria del 3 gennaio 2011, del parere negativo della Commissione locale del Paesaggio del 5 gennaio 2011 e del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici della Provincia di BA del 7 marzo 2011.
2. Le premesse in fatto così possono essere sintetizzate:
- la signora NA DD, era proprietaria insieme alla figlia RI EL BI, di un fondo sito in BA-Torre a Mare, riveniente da successione mortis causa del defunto marito IT BI, censito in catasto al foglio di mappa n. TO3, particella 284;
- su detto fondo sin dai primi anni ’60 insisteva un manufatto rurale con superficie di circa 50 m2, sul quale il defunto coniuge (deceduto il 7 febbraio 1976) aveva realizzato un intervento di ristrutturazione ed ampliamento, per complessivi ulteriori 30 m2, senza titolo edificatorio;
- con verbale di contravvenzione n. 978 del 10 agosto 1982 e successiva ordinanza diffida del Sindaco di BA prot. 86146 del 20 agosto 1982, il Comune di BA sanzionava le proprietarie del fondo perché l’intervento edilizio era stato realizzato in assenza di apposita concessione. In particolare, veniva rilevato che “ dallo stato di conservazione del manufatto si ritiene che i lavori siano stati realizzati diversi anni fa, pertanto si può ritenere attendibile la dichiarazione scritta resa dalle parti ” secondo la quale “ il fabbricato è venuto in nostro possesso così com’è attualmente e che l’ipotetico ampliamento può essere stato effettuato presumibilmente negli anni precedenti la morte del nostro congiunto ”, avvenuta nel febbraio 1976;
- la signora DD presentava una prima richiesta di condono edilizio per immobile ad uso residenziale, ai sensi della legge 47/85 avente ad oggetto: “ ristrutturazione di vecchia costruzione rurale per destinarla ad abitazione a piano terra; ampliamento della detta abitazione con realizzazione di nuovi vani abitabili ”, che il Comune di BA rigettava con nota prot. n. 83804 del 4 luglio 2003, perché non era stata presentata la prova del versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, richiesta dal Comune;
- la signora DD presentava altresì nuova domanda di sanatoria/condono ai sensi della legge 326 del 2003 in data 31 marzo 2004, relativamente allo stesso immobile sito in BA alla via Strada privata Scizze 18, Torre a Mare, avente ad oggetto: “ Ristrutturazione di vecchia costruzione rurale per destinarla ad abitazione a piano terra ed ampliamento della detta abitazione con realizzazione di nuovi vani abitabili. Il corpo di fabbrica ampliato è completato da una veranda ”;
- il Comune di BA rigettava la richiesta con il provvedimento del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata del Comune di BA prot. n. 271328 del 3.12.2013, notificato l’11.12.2013, in quanto l’intervento in oggetto era ritenuto come realizzazione ex novo di un immobile a seguito di demolizione del fabbricato rurale preesistente e veniva fatto risalire addirittura ad un periodo successivo all’entrata in vigore della L.R. 56/1980 prima e del P.U.T.T./p della ON IA entrato in vigore successivamente.
- nelle more del giudizio decedeva la originaria ricorrente ed il ricorso era ritualmente riassunto dalla figlia ed erede BI EL RI, odierna appellante.
3. A sostegno dell’impugnativa veniva formulato il seguente motivo di ricorso:
“ I. Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art. 51 L.R. 56/80, NTA del PUTT/p IA, Legge 326/2003). Eccesso di potere per erronea presupposizione. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà .”
La ricorrente deduceva che la ristrutturazione interessava un manufatto rurale risalente e tuttora esistente nonché l’ampliamento dello stesso e che tale intervento risaliva a metà degli anni ’70, con la conseguente inapplicabilità della L.R. 56/1980. Pertanto, il Comune di BA erroneamente avrebbe denegato il condono per l’intervento realizzato più di trenta anni fa, in quanto realizzato in assenza di concessione edilizia e non già per violazione di norme statali o regionali, in materia di tutela del paesaggio, all’epoca non ancora varate, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame della L.R. 56/80, così come del P.U.T.T./p della IA ed in contrasto con quanto previsto dall’art. 32, comma 27 della Legge 326 del 2003.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva in resistenza il Comune di BA.
5. Con sentenza n. 462/2020 pubblicata il 06.04.2020 il Tar per la IA, sez. III, ha rigettato il ricorso.
6. Avverso detta sentenza ha proposto appello la signora EL RI BI, unica erede della ricorrente in primo grado. Con un unico articolato motivo di appello si lamenta l’ error in iudicando e l’erroneo apprezzamento in fatto ed in diritto in relazione alla l. R. 56/1980, alle N.T.A. del P.U.T.T./P IA ed alla l. 326/2003. L’appellante sostiene che:
- diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non sarebbe stato affatto demolita (ma soltanto ampliata) la vecchia costruzione rurale, così come documentato dalla Relazione tecnica a firma dell’Ing. IT Gasparro;
- l’attività di risanamento dell’immobile interessato dalla richiesta di condono non vorrebbe dire che vi sia stata necessariamente una modificazione del fabbricato rurale preesistente, sicché non si potrebbe sostenere che la preesistente struttura morfologica rurale sia stata modificata solo perché adeguata ad un sufficiente standard di igiene e sicurezza;
- le opere in esame – almeno per la massima parte e con la esclusione di un piccolo ampliamento e la realizzazione di una veranda – sarebbero state realizzate prima dell’entrata in vigore dell’art. 51, lettera f, della L.R. IA 56/1980, con conseguente inapplicabilità di tale norma;
- il regime vincolistico dell’art. 51 della l.r. IA 56/1980 sarebbe omologo, ai fini del condono, ai vincoli presi in considerazione dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, cui fa riferimento l’art. 39, comma 20, della legge n.724 del 1994;
- con l’approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della ON IA (delibera di giunta n. 1748 del 15 dicembre 2001), il vincolo temporaneo di inedificabilità assoluta originariamente previsto dall’ art. 51, lett. f), della legge regionale n. 56 del 1980, sarebbe divenuto comunque “relativo”, ricadendo a maggior ragione nella disciplina dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985.
7. Con memoria depositata il 9.12.2023 l’appellante ha anche chiesto che venisse disposta una verificazione per appurare la realtà oggettiva e se, quindi, il vano preesistente fosse e sia rimasto uguale o, invece, sia stato sostituito da una nuova costruzione.
8. Si sono costituiti in giudizio il Comune di BA e la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di BA (quest’ultima con mera clausola di stile) per resistere all’appello.
9. Con ordinanza n. 731/2024 il Collegio ha disposto una verificazione a carico della ON IA (dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, con facoltà di delega ad un funzionario di comprovata esperienza) e che accertasse: “ a) l’effettiva preesistenza del fabbricato rurale oggetto del giudizio; b) se tale fabbricato non sia mai stato integralmente demolito o se lo sia stato in parte ed in che misura o se vi sia stata una completa demoricostruzione; c) se la domanda di condono ha riguardato solo ed esclusivamente alcuni ampliamenti, tenendo conto della perizia tecnica di parte redatta dall’Ing. IT Gasparri nonché di tutti gli atti depositati presso l’amministrazione comunale. ”
10. Il verificatore incaricato ha depositato la relazione il 9.7.2024.
11. All’udienza del 23.1.2025 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
12. L’esito della verificazione può essere così sintetizzato:
- domanda sub a): il tecnico ha confermato l’effettiva preesistenza del fabbricato rurale;
- domanda sub b): il verificatore ha escluso l’integrale demolizione ed anche la completa demo-ricostruzione, ma ha evidenziato che “ è ragionevole sostenere che l’immobile attualmente esistente sia il risultato di una serie di ampliamenti operati in momenti successivi su un fabbricato già esistente prima del 1975 (mai del tutto demolito), del quale sono state demolite le sole parti non coerenti con il processo di ampliamento realizzato nel corso degli anni. Facendo riferimento alle piante dell’edificio riportate nelle due istanze di condono, compatibilmente con tutto quanto innanzi evidenziato e considerato, si ritiene che le porzioni di muratura rimaste integre nel corso del processo di ampliamento iniziato prima del 1975 siano quelle evidenziate in verde in Figura 26 .”
- domanda sub c): l’ing. Orlando ha concluso che “ in ultima analisi, nonostante quanto puntualizzato nelle osservazioni prodotte dalla sig.ra BI - che di fatto si limitano a ribadire che l’istanza di condono fa riferimento a due distinte categorie di intervento operate sull’immobile, la ristrutturazione e l’ampliamento, alle quali vengono associate differenti aliquote per il calcolo dell’oblazione - si deduce che, in ragione di quanto espressamente asseverato dal tecnico e dal committente, l’istanza di condono debba intendersi riferita all’intero immobile sebbene lo stesso richiedente abbia sostenuto in principio che l’illecito consistesse nel solo ampliamento, salvo poi descrivere come abusivo l’intero immobile .”
13. L’esposizione chiara e precisa da parte del verificatore, che il Collegio condivide pienamente, ha rilevato che anche se la preesistenza del vecchio fabbricato è parzialmente confermata, i multipli abusi consistenti e le notevoli trasformazioni nel tempo, che confermano sostanzialmente la realizzazione di un organismo edilizio del tutto diverso, militano per la conclusione della legittimità del diniego operato dal Comune di BA.
14. Oggetto del presente giudizio è il diniego di sanatoria, motivato sulla demolizione e ricostruzione di un vecchio immobile rurale sito in zona vincolata, in quanto tale non suscettibile di sanatoria.
15. Più in particolare, l'intervento ricade nella fascia compresa tra 100 e 200 mt. dal perimetro interno del demanio marittimo e non rientra nella casistica degli interventi sanabili ai sensi delle N.T.A. del P.U.T.T. Inoltre, l’immobile insiste in area in cui vige il regime di tutela, salvaguardia e valorizzazione introdotto sia dal P.U.T.T./P., sia dall'art. 142 del d.lgs. n. 42/04, e le opere risultano realizzate dopo l'imposizione del vincolo di tutela paesaggistica già vigente con la L. R. n. 56/80 art. 51 lett. f).
16. Nell’appello in esame, l’appellante ritorna sul motivo di primo grado e sostiene che la demo-ricostruzione non sarebbe stata provata, tanto invece per quanto si dirà risulta dall’istruttoria del Comune, confermata dal verificatore ( che ha – con precisione - individuato anche la presumibile preesistenza legittima evidenziandola in verde nella figura 26 della sua relazione comunque non tale da escludere una quasi completa demo-ricostruzione con ampliamenti ed addizioni illegittime ).
17. In considerazione di quanto accertato con la verificazione, la tesi attorea dell’appellante non è idonea a superare le argomentazioni dell’amministrazione, dal momento che la vecchia struttura rurale è stata completamente trasformata ed ha avuto luogo una continua e sistematica trasformazione dell’originario corpo edilizio sine titulo ( potrà l’amministrazione nella successiva attività dimensionare l’intervento sanzionatorio limitandolo ai corpi aggiunti secondo le risultanze della verificazione ) .
18. In ogni caso, per giurisprudenza consolidata sui limiti del c.d. terzo condono l’appello non è fondato anche perché, trattandosi di una ristrutturazione edilizia “pesante” anche senza completa demolizione, non sarebbe sanabile in quanto insiste in zona plurivincolata (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 9856/2024). Come più volte affermato, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. terzo condono), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato. L’applicabilità della sanatoria, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, alle sole opere di restauro o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici è stata poi confermata anche dalla costante giurisprudenza penale secondo cui: “ in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ” (Corte Cass. n. 40676 del 2016).
19. L’appello va, pertanto, respinto.
20. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A carico dell’appellante vanno poste anche le spese della verificazione che saranno liquidato con provvedimento separato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di BA che si liquidano in Euro 3.000 (tremila/00), oltre oneri di legge. Compensa le spese di lite per la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di BA per la limitata attività difensiva. A carico dell’appellante sono anche poste le spese della verificazione che verranno liquidate con provvedimento separato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO