Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 30 marzo 2026
FATTO 1. L'odierna appellante, signora C., è proprietaria in Comune di La Maddalena di un fabbricato a destinazione residenziale, situato in area soggetta a vincolo paesaggistico, in relazione al quale ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003. 2. Nel corso dell'istruttoria, con atto 18 aprile 2007, n. 5280, il Comune inviava alla Regione autonoma della Sardegna l'istanza presentata dalla sig.ra C. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. 3. Di seguito a ciò, con atto del 9 dicembre 2015 la Regione trasmetteva alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/07/2025, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06521/2025REG.PROV.COLL.
N. 03136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3136 del 2023, proposto dal sig. IC Capaldo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Costanzo e Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Orazio Abbamonte in Roma, via Sistina, n. 121 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Petrella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Paletta in Roma, via Reggio Emilia, n. 88 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Ottava) n. 805/2023, pubblicata in data 6 febbraio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Luigi Maria D’Angiolella e Stefano Ruggiero in sostituzione dell’avvocato Vincenzo Petrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR Campania ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, da esso proposto avverso l’ordinanza n. 162 del 24 ottobre 2017, adottata dal Comune di Castel Volturno, di demolizione di opere abusive, nonché avverso gli atti del procedimento conclusosi con il rigetto della domanda di condono edilizio.
2. Ai fini che in questa sede rilevano, con il ricorso originario l’appellante ha, tra l’altro, rappresentato:
di essere proprietario di un immobile sito nel suddetto Comune, in località Ischitella, catastalmente censito al foglio 49 particella 149, acquisito, n data 20 gennaio 2006, a seguito di asta pubblica nell’ambito della procedura fallimentare n. 6891/1994, sul quale già insistevano le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata (costruzione sul lato sud del terreno “ di un manufatto aperto su tre lati della lunghezza di metri 17,60 e di larghezza metri 3,40 di altezza media di mt. 2,50 sostenuto da n. 12 pilastri in mattoni con soprastanti travi in legno a sostegno della copertura in legno ”; realizzazione “ in prosieguo di altro manufatto di metri 4,10 x 3,40 chiuso perimetralmente con legno” ; costruzione sul lato ovest “ di un manufatto di metri 23,00 circa di lunghezza e metri 7,00 di larghezza adibito a civile abitazione realizzato con muratura e legno con copertura a falda inclinata costituito da pilastri e travi in legno lamellare ”; realizzazione di “ una piscina interrata di forma irregolare pari ad un volume di metri cubi 200,00 circa”);
che in relazione alle opere contestate, inoltre, era stata adottata anche una precedente ordinanza di demolizione (n. 67 del 6 maggio 2013), tempestivamente impugnata con ricorso iscritto al numero RG 3478/13, a seguito della quale ha presentato, in data 2 agosto 2013, una domanda di condono ai sensi dell’art. 40 della l. n. 47 del 1985;
che, in assenza della previa notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria straordinaria e nonostante le interlocuzioni intercorse e le integrazioni documentali prodotte all’amministrazione, quest’ultima ha adottato l’ordinanza di demolizione avversata con il ricorso originario.
3. Con la sentenza appellata, il primo giudice ha, in sintesi, rilevato che l’istanza di condono è stata respinta con atto prot. 24934 del 5 maggio 2016, risultando, quindi smentita la deduzione diretta a contestare l’adozione dell’ordinanza di demolizione in assenza della previa definizione del procedimento di sanatoria straordinaria, dovendosi anche escludere carenze nella motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, stante la puntuale indicazione delle opere sanzionate, nonché dei vari vincoli insistenti sull’area interessata dall’intervento (sismico, paesaggistico e idrogeologico). Il primo giudice ha altresì escluso l’applicazione alla fattispecie dell’art. 40 della l. n. 47 del 1985, sul rilievo che la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi.
4. La parte appellante ha formulato specifiche critiche alla sentenza impugnata, chiedendone la riforma.
5. Il Comune appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per l’infondatezza delle censure dedotte.
6. Con memoria depositata il 12 giugno 2025, l’appellante ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso in appello.
7. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte, dovendo la sentenza impugnata essere confermata, sia pure con integrazioni della relativa motivazione.
9. Dalla documentazione prodotta dall’odierno appellante nel giudizio di primo grado, emerge che nel 1998 il competente Tribunale ha incaricato un CTU della redazione di una relazione tecnica relativa ai beni acquisiti al fallimento, nella quale è stato rilevato che il terreno in questione “ versava in completo stato di abbandono, incolto, con presenza di erbacce e, inoltre, sul fondo insistevano due containers e un capannone di 104,40 mq. ”; inoltre è stato rilevato che i due containers erano inutilizzabili mentre i muri del capannone erano quasi completamente crollati, tanto che lo stesso CTU ne consigliava la rimozione. Dalla stessa documentazione consta, inoltre, che, in esito alle attività espletate in data 14 febbraio 2002 dai militari dei Carabinieri su delega dell’autorità giudiziaria, è stata accertata l’occupazione abusiva del terreno da parte del sig. Raffaele Capaldo, padre dell’odierno appellante. Successivamente, in data 1° gennaio 2003, è stata accertata la presenza sul terreno de quo di “ uno chalet in legno con piscina ”.
9.1. Con decreto del 17 luglio 2006 emesso dal giudice delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’appezzamento di terreno è stato trasferito all’odierno appellante, con un prezzo di aggiudicazione di euro 37.686,27.
9.2. Come pure documentato in atti, l’istanza di condono è stata presentata dall’odierno appellante in data 2 agosto 2013, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985.
9.3. Deve convenirsi con l’appellante circa l’acquisizione, in assenza di elementi di segno contrario, di tutte le costruzioni insistenti sul terreno in questione, anche se abusive. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ Nel caso di vendita del suolo senza espressa menzione della costruzione esistente su di esso, si intende trasferita, in base al principio di accessione, anche la detta costruzione, in mancanza della costituzione di un diritto di superficie in favore del venditore o di terzi ” (Cass. civ., Sez. III, ordinanza, 28 giugno 2018, n. 17041; id. Sez. II, 21 novembre 2006, n. 24679).
9.4. Tale acquisizione, tuttavia, non è idonea a sorreggere la pretesa del deducente in quanto, come rilevato sia nel provvedimento di rigetto della domanda di condono sia nella sentenza appellata, non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per l’applicazione dell’art. 40 della l. n. 47 del 1985.
9.5. L’art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 dispone che: “ nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ”.
9.6. La giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato che la previsione del termine decadenziale di centoventi giorni stabilità dall’ultimo comma del sopra richiamato art. 40, indica che il tempestivo controllo in ordine alla legittimità urbanistico-edilizia del manufatto acquistato nella procedura esecutiva è predicato dalla stessa norma (Cons. St., sez. VI, 25 luglio 2023, n. 7246; id., 26 settembre 2023, n. 8534; id. Cons. Stato, Sez. II, Sent., 21/06/2024, n. 5531), rilevando, a tal fine, la data del decreto di trasferimento del bene, risalente, nel caso che ne occupa, al 2006, ove, invece, la domanda di condono è stata presentata solo diversi anni dopo e, segnatamente, nel 2013.
9.7. La giurisprudenza amministrativa ha anche chiarito che l’art. 40, comma 6 sopra richiamato costituisce una disposizione di stretta interpretazione perché ampliativa del raggio applicativo di una disciplina già di per sé eccezionale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 aprile 2024, n. 2388; cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 5653).
9.8. Va data continuità, dunque, all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la vendita all'asta, nell’ambito di una procedura espropriativa, non ha effetto sanante degli eventuali illeciti edilizi realizzati.
Né, in contrario, depone l'applicazione del principio generale del c.d. effetto purgativo derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene, effetto che riguarda più propriamente i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, e non già lo stato di fatto materiale e antigiuridico in cui in ipotesi si trovi il bene. Del resto, nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, vengano in rilievo opere abusive, l’unico aspetto espressamente preso in considerazione dal legislatore riguarda la scansione dei tempi per attivare la procedura di sanabilità delle opere, disponendo, all’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47 del 1985, che “ nell’ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge " (cfr, Cons. St., Sez. IV, 2 maggio 2017, n. 1996).
10. Quanto sopra esposto risulta dirimente ai fini dell’esclusione dell’applicazione della disposizione invocata dal deducente, risultando del tutto irrilevante l’asserita non conoscenza da parte dell’appellante del decreto di trasferimento – circostanza, peraltro, scarsamente plausibile -, posto che era onere dell’interessato presentare l’istanza di ammissione al beneficio in conformità alla disciplina di riferimento, operando il generale principio di autoresponsabilità, in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori o negligenze commessi nella presentazione della domanda. Come sopra evidenziato, la presentazione della domanda entro il termine prescritto dalla disposizione sopra richiamata è funzionale ad assicurare il tempestivo controllo da parte dell’amministrazione in ordine alla legittimità urbanistico-edilizia del manufatto acquistato nella procedura esecutiva.
11. Deve, altresì, rilevarsi, esclusivamente per completezza, che in relazione ad opere abusivamente realizzate, come nella fattispecie, in zona vincolata, l’ammissibilità del condono di cui al d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cons. Stato, Sez. VI, 01/09/2023, n. 8109). Del tutto generiche risultano, infatti, le asserzioni dell’appellante in ordine all’epoca di imposizione del vincolo suddetto, dovendosi anche rilevare che gli interventi abusivi che vengono in rilievo, come documentato in atti, si sono sostanziati in consistenti interventi di nuova costruzione, insistenti su area non solo tutelata sotto il profilo paesaggistico ambientale ma anche soggetta a vincolo idrogeologico, nonché gravata da rischio sismico.
12. Sia il rigetto della domanda di condono sia la conseguente ordinanza di demolizione integrano, per quanto esposto, atti vincolati, doverosamente e legittimamente adottati dall’amministrazione comunale.
13. In relazione, infine, alle deduzioni incentrate sulla necessità di apposita motivazione sull’interesse pubblico, concreto e attuale, alla demolizione, il Collegio rileva che l’obbligo di motivazione rafforzata è escluso dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile giammai assistito da alcun titolo, come nel caso di specie, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede nient'altro che le sottese ragioni di ripristino della legittimità violata. Tale principio non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso (Cons. Stato, Ad. pl., 17 ottobre 2017, n. 9; sez. II, 3 aprile 2024, n. 3052; id., 2 ottobre 2023, n. 8617 e 16 agosto 2023, n. 7785). E’ stato più volte ribadito che “ l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi ” (v. ancora Cons. Stato, Sez. II, 7 marzo 2024, n. 2220). L’affidamento legittimo tutelato è, infatti, quello ingenerato nel privato da provvedimenti amministrativi, ed è correlato all’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall’atto amministrativo, nonché più in generale alla stabilità dei provvedimenti amministrativi, ipotesi, questa, che – all’evidenza - non ricorre nella fattispecie in esame, in cui non sussiste alcun provvedimento favorevole sulla cui base siano state realizzate le opere in questione.
13.1. Pertanto non occorreva alcuna motivazione rafforzata in ordine alla valutazione di peculiari ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, essendo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio un atto vincolato e non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana (v. ex aliis , Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2023, n. 3001; id., 24 gennaio 2023, n. 755 e 3 novembre 2022, n. 9656).
14. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello è infondato e va, dunque, respinto.
15. Le peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, giustificano, nondimeno, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 3136 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO