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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 3326/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
RT NI
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 24.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere disoccupata, con trascorsi lavorativi di bracciante, di essere affetta da patologie invalidanti nella misura non inferiore all'80% e di aver presentato invano all' domanda di CP_1 pensione anticipata di vecchiaia, respinta per insussistenza del requisito sanitario;
affermandone il diritto, ricorrendone i presupposti ed i requisiti, sia sanitario che di anzianità assicurativa e contributiva, avendo maturato n.
1.039 contributi settimanali pari ad oltre 20 anni,
a cui vanno aggiunte 22 settimane per maternità extra-lavorative, per complessive 1061 settimane, per aver cessato dal 31.12.2018 qualunque attività lavorativa, previa inutile proposizione di gravame amministrativo, agiva in giudizio per la declaratoria del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata con decorrenza di legge o differita di un anno ex art. 12 D.L. n. 78/2010, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare rappresentava CP_1 la sussistenza in capo alla parte ricorrente dell'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda azionata ed in particolare di quello contributivo e dello stato di disoccupazione, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario, ed in ogni caso invocando l'operatività dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2010 per la decorrenza della prestazione contesa, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.
A ben vedere, infatti, ricorrono tutti i requisiti (sanitario, assicurativo, contributivo e di disoccupazione) richiesti dalla legislazione vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.
Per comprendere le ragioni della decisione assunta occorre partire dall'analisi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 in cui è così disposto:
Pag. 2 di 14 <nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato contribuzione, fermi restando requisiti previsti dalla previgente normativa le pensioni ai superstiti.>>.
Dalla norma appena sopra richiamata emerge chiaramente che per la costituzione del diritto alla pensione di vecchiaia occorre che sia maturata un'anzianità assicurativa almeno ventennale ed il versamento di una contribuzione minima di almeno venti anni.
Ebbene, dalla comunicazione dell'estratto conto certificativo prodotta dalla parte ricorrente emergono le seguenti decisive circostanze:
1) la parte ricorrente alla data del 25-02-2025 godeva di una anzianità assicurativa ventennale, risultando versati contributi in suo favore dal 1979 al 2018;
2) i contributi settimanali totali dall'01.01.1979 al 31.12.2018 risultano i seguenti:
a) quelli collegati all'età pari a n. 940;
b) quelli in alternativa all'età pari a n. 1.039.
Sempre dalla comunicazione dell'estratto conto certificativo prodotta dalla parte ricorrente emesso l'01.03.2025 emerge l'accredito di contribuzione utile alla costituzione del diritto alla pensione fino al
31.12.2018, a confortare l'assunto di parte ricorrente sulla cessazione di attività lavorativa sin dal 2018 e, di conseguenza, sulla maturazione del requisito dello stato di disoccupazione già al momento della presentazione nel 2024 della domanda amministrativa
Pag. 3 di 14 per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata per cui è causa.
Non solo, occorre dare rilievo a quanto disposto dall'art. 1 del d.lgs.
n. 503/1992 per il requisito anagrafico ed in particolare alla deroga ivi disposta al comma 8 dell'elevazione dei limiti d'età.
Questo l'art. 1 appena citato:
<
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407 , è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito con modificazioni
Pag. 4 di 14 dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.>>
In virtù dell'art. 22 ter, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, inoltre, è stato previsto l'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita.
Pag. 5 di 14 Questo l'art. 22 ter, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009:
< A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.>>
In ogni caso, il requisito anagrafico innalzato all'aspettativa di vita per l'accesso al pensionamento risulta derogabile ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 sopra richiamato in caso di invalidità in misura non inferiore all'80%.
Tanto premesso, occorre tener conto delle conclusioni rese nell'elaborato peritale dal CTU incaricato nel presente giudizio dell'accertamento del requisito sanitario oggetto di specifica contestazione.
Ebbene, dall'elaborato peritale emerge chiaramente una riduzione della capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni
Pag. 6 di 14 confacenti alle sue attitudini, non inferiore all'80% a partire dal
13.03.2024, data della domanda amministrativa.
Il CTU ha valutato il complesso quadro patologico incidente sulle condizioni di salute della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate alla luce della documentazione medica prodotta ed ha concluso per la sussistenza del requisito della invalidità non inferiore all'80% dal 13.03.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la decorrenza del requisito sanitario.
Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso negli stessi termini riscontrati dal CTU nell'elaborato peritale.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata per ragioni di invalidità.
Tanto conforta le pretese avanzate dalla parte ricorrente quanto meno a decorrere dal 13.03.2025.
A ben vedere, infatti, anche per il trattamento pensionistico in esame opera la decorrenza trascorso un anno dalla maturazione del diritto all'accesso al pensionamento ex art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che si riporta:
<
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e
Pag. 7 di 14 integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
… (omissis)… >>.
La Suprema Corte di cassazione, interpretando la norma appena richiamata, con orientamento costante, ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “… (omissis)… Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17265).
5. - Dal punto di vista testuale, lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant'anni
(donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle disparate norme di riferimento (Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17263, punto 1.3. delle Ragioni della decisione).
A tale riguardo, rivestono rilievo dirimente la formulazione onnicomprensiva della disciplina vigente e la previsione di deroghe tipizzate (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191).
5.1.- Quanto al primo profilo, la norma, nella sua latitudine, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di
Pag. 8 di 14 vecchiaia anticipata, in quanto invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382).
Il tenore generale della disposizione priva di carattere decisivo l'argomento che non vi sia una specifica previsione indirizzata a tale platea di beneficiari e che il regime delle "finestre" sia, pertanto, inapplicabile.
5.2. - Quanto al secondo aspetto, l'introduzione di deroghe circoscritte non può non orientare l'interprete nell'annettere alla normativa in esame portata generale (Cass., sez. lav., 16 giugno
2uzr, n. 17309, punto 1.3. delle Ragioni della decisione).
6. - Sul piano sistematico, il carattere generale del differimento è avvalorato anche dalle "caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità", ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". La prestazione di cui all'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, si atteggia come "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez. VI-L, 8 giugno
2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre
2019, n. 31001)" (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791, punto
4 dei Motivi della decisione).
7. - Né si possono trarre argomenti di segno contrario dalla disciplina successiva (art. 24, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214), che, a decorrere dal primo gennaio 2012, ha abrogato il sistema delle "finestre mobili".
Pag. 9 di 14 La normativa sopravvenuta riguarda esclusivamente "i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata" (di recente,
Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22219, e 5 agosto 2024, n. 22063, punto 8 del Rilevato per entrambe le ordinanze).
8. - Anche le finalità della normativa, poste in risalto nel ricorso, depongono a favore dell'interpretazione consolidata.
Le previsioni di cui si discorre si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9 delle
Ragioni della decisione), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4 dei Motivi della decisione).
9. - Né giova obiettare che il legislatore ha apprestato una disciplina di speciale favore per chi presenti minorazioni di particolare gravità
(di recente, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17286, punto 1.5. delle Ragioni della decisione).
Come rimarca la parte ricorrente (pagine 4 e 5 del ricorso), tale disciplina non è in discussione e permane immutato il diritto delle persone invalide in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati.
Al regime protettivo così delineato, nondimeno, fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 e attinente a un distinto profilo della disciplina applicabile (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n.
1931).
Pag. 10 di 14 Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non lede né l'adeguatezza della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che la legge persegue, nell'accordare alle persone invalide in misura non inferiore all'80 per cento l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., e, di recente, Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22223 e n. 22220).
10. - Da tale orientamento, ribadito anche di recente (fra le molte,
Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22221, e 14 agosto 2023, n.
24612), che ha offerto esaustiva risposta alle obiezioni mosse nella decisione d'appello e nel controricorso, non vi sono ragioni di discostarsi.… (omissis)…”1.
Inoltre, con una recente pronuncia, sempre la Corte di cassazione ha escluso l'illegittimità costituzionale della norma in commento con una motivazione che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att.
c.p.c.: “… (omissis)… Occorre premettere che la pensione anticipata in questione non è una pensione di invalidità ma un trattamento diretto di vecchiaia e che questa Corte, nella sentenza n. 31001 del 27/11/2019 (Rv. 656526 - 01), cui occorre dare continuità, ha già precisato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22 - ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del
2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al
Pag. 11 di 14 trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.
Ciò posto, va detto che questa Corte ha già precisato l'applicabilità anche al tipo di prestazione di cui trattasi del sistema di accesso sulla base delle finestre al pensionamento: secondo Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 2382 del 03/02/2020, Rv. 656988 - 01 e Sez. L -, Ordinanza n.
1931 del 28/01/2021, Rv. 660289 - 01, invero, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del
D.Lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1 gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. Né può porsi questione di legittimità costituzionale della disciplina, atteso che
(come precisato da Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 19/10/2022,
Rv. 665844 - 01), in tema di pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi, l'applicazione della disciplina delle cd. "finestre" non determina un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari di tale pensione, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere
Pag. 12 di 14 alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione;
ne consegue la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del
2010, non essendo ravvisabile né la denunciata disparità di trattamento per violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, né il dedotto contrasto con l'art. 38 Cost., avendo il legislatore contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati da tale norma con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili. … (omissis)…”2.
Tanto chiarito, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 13.03.2025 e deve essere condannato l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal
13.03.2025, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo3.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accertamento del requisito sanitario alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. 2 Così Cass. n. 28646/2024.
Pag. 13 di 14 n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
– definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata per cui è causa a decorrere dal 13.03.2025 e, per l'effetto, condanna l' in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 13.03.2025, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le CP_1 spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Bari in data 24.11.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. n. 24276 /2024. 3 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.
Sezione Lavoro
N.R.G. 3326/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
RT NI
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 24.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere disoccupata, con trascorsi lavorativi di bracciante, di essere affetta da patologie invalidanti nella misura non inferiore all'80% e di aver presentato invano all' domanda di CP_1 pensione anticipata di vecchiaia, respinta per insussistenza del requisito sanitario;
affermandone il diritto, ricorrendone i presupposti ed i requisiti, sia sanitario che di anzianità assicurativa e contributiva, avendo maturato n.
1.039 contributi settimanali pari ad oltre 20 anni,
a cui vanno aggiunte 22 settimane per maternità extra-lavorative, per complessive 1061 settimane, per aver cessato dal 31.12.2018 qualunque attività lavorativa, previa inutile proposizione di gravame amministrativo, agiva in giudizio per la declaratoria del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata con decorrenza di legge o differita di un anno ex art. 12 D.L. n. 78/2010, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare rappresentava CP_1 la sussistenza in capo alla parte ricorrente dell'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda azionata ed in particolare di quello contributivo e dello stato di disoccupazione, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario, ed in ogni caso invocando l'operatività dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2010 per la decorrenza della prestazione contesa, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.
A ben vedere, infatti, ricorrono tutti i requisiti (sanitario, assicurativo, contributivo e di disoccupazione) richiesti dalla legislazione vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.
Per comprendere le ragioni della decisione assunta occorre partire dall'analisi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 in cui è così disposto:
Pag. 2 di 14 <nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato contribuzione, fermi restando requisiti previsti dalla previgente normativa le pensioni ai superstiti.>>.
Dalla norma appena sopra richiamata emerge chiaramente che per la costituzione del diritto alla pensione di vecchiaia occorre che sia maturata un'anzianità assicurativa almeno ventennale ed il versamento di una contribuzione minima di almeno venti anni.
Ebbene, dalla comunicazione dell'estratto conto certificativo prodotta dalla parte ricorrente emergono le seguenti decisive circostanze:
1) la parte ricorrente alla data del 25-02-2025 godeva di una anzianità assicurativa ventennale, risultando versati contributi in suo favore dal 1979 al 2018;
2) i contributi settimanali totali dall'01.01.1979 al 31.12.2018 risultano i seguenti:
a) quelli collegati all'età pari a n. 940;
b) quelli in alternativa all'età pari a n. 1.039.
Sempre dalla comunicazione dell'estratto conto certificativo prodotta dalla parte ricorrente emesso l'01.03.2025 emerge l'accredito di contribuzione utile alla costituzione del diritto alla pensione fino al
31.12.2018, a confortare l'assunto di parte ricorrente sulla cessazione di attività lavorativa sin dal 2018 e, di conseguenza, sulla maturazione del requisito dello stato di disoccupazione già al momento della presentazione nel 2024 della domanda amministrativa
Pag. 3 di 14 per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata per cui è causa.
Non solo, occorre dare rilievo a quanto disposto dall'art. 1 del d.lgs.
n. 503/1992 per il requisito anagrafico ed in particolare alla deroga ivi disposta al comma 8 dell'elevazione dei limiti d'età.
Questo l'art. 1 appena citato:
<
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407 , è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito con modificazioni
Pag. 4 di 14 dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.>>
In virtù dell'art. 22 ter, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, inoltre, è stato previsto l'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita.
Pag. 5 di 14 Questo l'art. 22 ter, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009:
< A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.>>
In ogni caso, il requisito anagrafico innalzato all'aspettativa di vita per l'accesso al pensionamento risulta derogabile ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 sopra richiamato in caso di invalidità in misura non inferiore all'80%.
Tanto premesso, occorre tener conto delle conclusioni rese nell'elaborato peritale dal CTU incaricato nel presente giudizio dell'accertamento del requisito sanitario oggetto di specifica contestazione.
Ebbene, dall'elaborato peritale emerge chiaramente una riduzione della capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni
Pag. 6 di 14 confacenti alle sue attitudini, non inferiore all'80% a partire dal
13.03.2024, data della domanda amministrativa.
Il CTU ha valutato il complesso quadro patologico incidente sulle condizioni di salute della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate alla luce della documentazione medica prodotta ed ha concluso per la sussistenza del requisito della invalidità non inferiore all'80% dal 13.03.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la decorrenza del requisito sanitario.
Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso negli stessi termini riscontrati dal CTU nell'elaborato peritale.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata per ragioni di invalidità.
Tanto conforta le pretese avanzate dalla parte ricorrente quanto meno a decorrere dal 13.03.2025.
A ben vedere, infatti, anche per il trattamento pensionistico in esame opera la decorrenza trascorso un anno dalla maturazione del diritto all'accesso al pensionamento ex art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che si riporta:
<
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e
Pag. 7 di 14 integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
… (omissis)… >>.
La Suprema Corte di cassazione, interpretando la norma appena richiamata, con orientamento costante, ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “… (omissis)… Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17265).
5. - Dal punto di vista testuale, lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant'anni
(donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle disparate norme di riferimento (Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17263, punto 1.3. delle Ragioni della decisione).
A tale riguardo, rivestono rilievo dirimente la formulazione onnicomprensiva della disciplina vigente e la previsione di deroghe tipizzate (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191).
5.1.- Quanto al primo profilo, la norma, nella sua latitudine, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di
Pag. 8 di 14 vecchiaia anticipata, in quanto invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382).
Il tenore generale della disposizione priva di carattere decisivo l'argomento che non vi sia una specifica previsione indirizzata a tale platea di beneficiari e che il regime delle "finestre" sia, pertanto, inapplicabile.
5.2. - Quanto al secondo aspetto, l'introduzione di deroghe circoscritte non può non orientare l'interprete nell'annettere alla normativa in esame portata generale (Cass., sez. lav., 16 giugno
2uzr, n. 17309, punto 1.3. delle Ragioni della decisione).
6. - Sul piano sistematico, il carattere generale del differimento è avvalorato anche dalle "caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità", ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". La prestazione di cui all'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, si atteggia come "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez. VI-L, 8 giugno
2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre
2019, n. 31001)" (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791, punto
4 dei Motivi della decisione).
7. - Né si possono trarre argomenti di segno contrario dalla disciplina successiva (art. 24, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214), che, a decorrere dal primo gennaio 2012, ha abrogato il sistema delle "finestre mobili".
Pag. 9 di 14 La normativa sopravvenuta riguarda esclusivamente "i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata" (di recente,
Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22219, e 5 agosto 2024, n. 22063, punto 8 del Rilevato per entrambe le ordinanze).
8. - Anche le finalità della normativa, poste in risalto nel ricorso, depongono a favore dell'interpretazione consolidata.
Le previsioni di cui si discorre si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9 delle
Ragioni della decisione), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4 dei Motivi della decisione).
9. - Né giova obiettare che il legislatore ha apprestato una disciplina di speciale favore per chi presenti minorazioni di particolare gravità
(di recente, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17286, punto 1.5. delle Ragioni della decisione).
Come rimarca la parte ricorrente (pagine 4 e 5 del ricorso), tale disciplina non è in discussione e permane immutato il diritto delle persone invalide in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati.
Al regime protettivo così delineato, nondimeno, fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 e attinente a un distinto profilo della disciplina applicabile (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n.
1931).
Pag. 10 di 14 Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non lede né l'adeguatezza della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che la legge persegue, nell'accordare alle persone invalide in misura non inferiore all'80 per cento l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., e, di recente, Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22223 e n. 22220).
10. - Da tale orientamento, ribadito anche di recente (fra le molte,
Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22221, e 14 agosto 2023, n.
24612), che ha offerto esaustiva risposta alle obiezioni mosse nella decisione d'appello e nel controricorso, non vi sono ragioni di discostarsi.… (omissis)…”1.
Inoltre, con una recente pronuncia, sempre la Corte di cassazione ha escluso l'illegittimità costituzionale della norma in commento con una motivazione che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att.
c.p.c.: “… (omissis)… Occorre premettere che la pensione anticipata in questione non è una pensione di invalidità ma un trattamento diretto di vecchiaia e che questa Corte, nella sentenza n. 31001 del 27/11/2019 (Rv. 656526 - 01), cui occorre dare continuità, ha già precisato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22 - ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del
2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al
Pag. 11 di 14 trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.
Ciò posto, va detto che questa Corte ha già precisato l'applicabilità anche al tipo di prestazione di cui trattasi del sistema di accesso sulla base delle finestre al pensionamento: secondo Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 2382 del 03/02/2020, Rv. 656988 - 01 e Sez. L -, Ordinanza n.
1931 del 28/01/2021, Rv. 660289 - 01, invero, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del
D.Lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1 gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. Né può porsi questione di legittimità costituzionale della disciplina, atteso che
(come precisato da Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 19/10/2022,
Rv. 665844 - 01), in tema di pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi, l'applicazione della disciplina delle cd. "finestre" non determina un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari di tale pensione, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere
Pag. 12 di 14 alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione;
ne consegue la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del
2010, non essendo ravvisabile né la denunciata disparità di trattamento per violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, né il dedotto contrasto con l'art. 38 Cost., avendo il legislatore contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati da tale norma con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili. … (omissis)…”2.
Tanto chiarito, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 13.03.2025 e deve essere condannato l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal
13.03.2025, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo3.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accertamento del requisito sanitario alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. 2 Così Cass. n. 28646/2024.
Pag. 13 di 14 n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
– definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata per cui è causa a decorrere dal 13.03.2025 e, per l'effetto, condanna l' in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 13.03.2025, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le CP_1 spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Bari in data 24.11.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. n. 24276 /2024. 3 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.