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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/11/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AL Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1763/2023 promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Vito Berretta, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Controparte_1 C.F._1
Termine, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
, in persona Controparte_2 dell'Assessore pro tempore,
-terzo pignorato-
Oggetto: opposizione ex art. 618-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.07.2023, l'odierna ricorrente chiede – previo annullamento e/o riforma dell'ordinanza di assegnazione emessa, in data 1.06.2023, dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 1057/2022 del Tribunale di Agrigento – condannarsi alla restituzione di quanto assegnato in virtù della suddetta Controparte_1 ordinanza nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio l'
[...]
, quale terzo pignorato, del quale va pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che, con atto di precetto notificato il 3.11.2022, – sulla scorta Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 834/2022, con cui era stata disposta la condanna di
“a conferire al fondo di previdenza Parte_1 complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con Fondo AM la somma complessiva di
2.630,57 euro (di cui 1.697,75 euro a titolo di TFR maturato relativamente al periodo compreso tra il mese di novembre 2019 e il mese di settembre 2020, 466,41 euro a titolo di contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e 466,41 euro a titolo di contributo dovuto dal datore di lavoro in egual misura) nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di 30,09 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge” – intimava alla società opponente di “conferire sulla posizione previdenziale complementare sottoscritta da con il Fondo Controparte_1
AM (…) la somma complessiva di € 2.630,57; corrispondere a la somma Controparte_1 di € 30,09 a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
corrispondere in favore dell'avv.
Calogero Termine, n.q. di difensore distrattario le seguenti somme (…) per complessivi € 1.067,86
(…) entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto di precetto”.
A seguire, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 18.11.2022, l'odierno opposto – dopo aver rappresentato che “a tutela del proprio credito, nei limiti di € 3.990,00 ivi comprese quanto precettato, gli interessi e la rivalutazione maturati e maturandi successivamente alla notifica del precetto, nonché le spese della presente procedura, intende procedere al pignoramento di ogni somma dovuta o debenda dall'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore” - citava “a Parte_1 comparire innanzi al Tribunale di Agrigento – Sezione Esecuzioni Mobiliari, Giudice Designando, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 28/1/2023” ed invitava “l'Assessorato alle Infrastrutture e
Mobilità della Regione Sicilia (…) a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. al creditore procedente”, avvertendolo altresì che “in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che in caso di mancata comparizione alla fissanda udienza o di mancata dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”.
All'esito della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 1057/2022, il Giudice dell'Esecuzione, in data 1.06.2023, assegnava “al creditore procedente la somma di cui appresso: Controparte_1
1) a totale soddisfo degli ammontari di cui in atto di precetto di pagamento (pari a Euro 2.630,57) somma dichiarata e staggita dal terzo e posta a disposizione della giustizia in osservanza all'atto di pignoramento che ha originato la procedura esecutiva in parola (...)”.
Tanto premesso, va osservato che rimedio generale di contestazione dell'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione di un procedimento esecutivo presso terzi ex art. 533 c.p.c. è l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto strumento di chiusura del sistema delle impugnazioni nelle azioni esecutive (cfr. Cass. 24 marzo 2017, n. 7706; Cass. 25 febbraio 2016, n.
3712); di regola, l'ordinanza di assegnazione di crediti, attesa la sua natura e funzione, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi esclusivamente per vizi suoi propri, ovvero degli atti pregressi, ove idonei a propagarsi ad essa, mentre non possono dedursi avverso la stessa fatti successivi alla sua pronuncia (cfr. Cass. 14 maggio 2013, n. 11566).
Orbene, appurato che il difetto di legittimazione attiva del creditore è un vizio formale/procedurale che deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, occorre, in primo luogo, distinguere il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore dal rapporto tra il lavoratore e il fondo di previdenza complementare, i quali – seppur correlati - sono giuridicamente autonomi.
Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sezioni Unite, 9 marzo 2015, n.
4684), la quale – dopo aver specificato che “la natura privatistica della previdenza integrativa o complementare (finalizzata a garantire ai futuri pensionati un reddito ulteriore rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria) emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario, e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro” - ha affermato che “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione. (…) La mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa, e quindi, in buona sostanza, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, trovano una conferma decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa – il che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la maturazione del diritto – il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro. Inoltre l'obbligazione che il datore di lavoro assume con il sistema di previdenza integrativa nei confronti del fondo non è monetizzabile a favore del lavoratore come accade invece per alcuni benefit, come ad esempio il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore di lavoro può scegliere di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente”.
In particolare, “l'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore;
esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire. Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione” (cfr. Cass., Sezioni Unite, 12 marzo 2015, n. 4949), con la conseguenza che solo lo scioglimento del mandato con cui il lavoratore incarica il datore di lavoro di accantonare risorse economiche vincolate alla finalità previdenziale – e non il mero inadempimento di quest'ultimo – determina il ripristino, in capo al lavoratore mandante, della titolarità delle somme affidate in gestione vincolata.
Alla luce di tali considerazioni, sussistendo tuttora tra datore di lavoro e lavoratore un assetto assimilabile ad un mandato, va disposto l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione emessa, in data 1.06.2023, dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E.
n. 1057/2022 del Tribunale di Agrigento.
Ciò nondimeno, con riguardo alla domanda volta alla condanna dell'odierno opposto alla restituzione delle somme a lui indebitamente assegnate, giova evidenziarsi che se da un lato “la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione (…) Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione
(Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003, Rv. 565364-01: così pure Sez. 3, Sentenza, n. 971 del
20/04/1963, Rv. 261373-01)”, o, come, nel caso di specie, la condanna alla restituzione delle somme assegnate, dovendo “ormai ritenersi superato – e comunque non condivisibile – il diverso orientamento espresso dalla isolata decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1602 del
19/03/1979, Rv. 397948-01, secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, e al giudice esaminare, “questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso”, salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio” (cfr. Cass. 11 maggio 2021, n.
12436), dall'altro la suddetta domanda di condanna alla restituzione è stata proposta per la prima volta nella fase di merito ed è, pertanto, inammissibile.
Infine, non appare condivisibile neppure la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opponente, in quanto la condanna per responsabilità aggravata presuppone alcune circostanze (segnatamente, la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria di controparte) di cui non è stata data prova nel caso di specie.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza di assegnazione emessa, in data 1.06.2023, dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 1057/2022 del Tribunale di Agrigento;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 7 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AL Di TA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AL Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1763/2023 promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Vito Berretta, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Controparte_1 C.F._1
Termine, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
, in persona Controparte_2 dell'Assessore pro tempore,
-terzo pignorato-
Oggetto: opposizione ex art. 618-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.07.2023, l'odierna ricorrente chiede – previo annullamento e/o riforma dell'ordinanza di assegnazione emessa, in data 1.06.2023, dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 1057/2022 del Tribunale di Agrigento – condannarsi alla restituzione di quanto assegnato in virtù della suddetta Controparte_1 ordinanza nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio l'
[...]
, quale terzo pignorato, del quale va pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che, con atto di precetto notificato il 3.11.2022, – sulla scorta Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 834/2022, con cui era stata disposta la condanna di
“a conferire al fondo di previdenza Parte_1 complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con Fondo AM la somma complessiva di
2.630,57 euro (di cui 1.697,75 euro a titolo di TFR maturato relativamente al periodo compreso tra il mese di novembre 2019 e il mese di settembre 2020, 466,41 euro a titolo di contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e 466,41 euro a titolo di contributo dovuto dal datore di lavoro in egual misura) nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di 30,09 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge” – intimava alla società opponente di “conferire sulla posizione previdenziale complementare sottoscritta da con il Fondo Controparte_1
AM (…) la somma complessiva di € 2.630,57; corrispondere a la somma Controparte_1 di € 30,09 a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
corrispondere in favore dell'avv.
Calogero Termine, n.q. di difensore distrattario le seguenti somme (…) per complessivi € 1.067,86
(…) entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto di precetto”.
A seguire, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 18.11.2022, l'odierno opposto – dopo aver rappresentato che “a tutela del proprio credito, nei limiti di € 3.990,00 ivi comprese quanto precettato, gli interessi e la rivalutazione maturati e maturandi successivamente alla notifica del precetto, nonché le spese della presente procedura, intende procedere al pignoramento di ogni somma dovuta o debenda dall'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore” - citava “a Parte_1 comparire innanzi al Tribunale di Agrigento – Sezione Esecuzioni Mobiliari, Giudice Designando, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 28/1/2023” ed invitava “l'Assessorato alle Infrastrutture e
Mobilità della Regione Sicilia (…) a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. al creditore procedente”, avvertendolo altresì che “in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che in caso di mancata comparizione alla fissanda udienza o di mancata dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”.
All'esito della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 1057/2022, il Giudice dell'Esecuzione, in data 1.06.2023, assegnava “al creditore procedente la somma di cui appresso: Controparte_1
1) a totale soddisfo degli ammontari di cui in atto di precetto di pagamento (pari a Euro 2.630,57) somma dichiarata e staggita dal terzo e posta a disposizione della giustizia in osservanza all'atto di pignoramento che ha originato la procedura esecutiva in parola (...)”.
Tanto premesso, va osservato che rimedio generale di contestazione dell'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione di un procedimento esecutivo presso terzi ex art. 533 c.p.c. è l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto strumento di chiusura del sistema delle impugnazioni nelle azioni esecutive (cfr. Cass. 24 marzo 2017, n. 7706; Cass. 25 febbraio 2016, n.
3712); di regola, l'ordinanza di assegnazione di crediti, attesa la sua natura e funzione, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi esclusivamente per vizi suoi propri, ovvero degli atti pregressi, ove idonei a propagarsi ad essa, mentre non possono dedursi avverso la stessa fatti successivi alla sua pronuncia (cfr. Cass. 14 maggio 2013, n. 11566).
Orbene, appurato che il difetto di legittimazione attiva del creditore è un vizio formale/procedurale che deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, occorre, in primo luogo, distinguere il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore dal rapporto tra il lavoratore e il fondo di previdenza complementare, i quali – seppur correlati - sono giuridicamente autonomi.
Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sezioni Unite, 9 marzo 2015, n.
4684), la quale – dopo aver specificato che “la natura privatistica della previdenza integrativa o complementare (finalizzata a garantire ai futuri pensionati un reddito ulteriore rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria) emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario, e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro” - ha affermato che “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione. (…) La mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa, e quindi, in buona sostanza, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, trovano una conferma decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa – il che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la maturazione del diritto – il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro. Inoltre l'obbligazione che il datore di lavoro assume con il sistema di previdenza integrativa nei confronti del fondo non è monetizzabile a favore del lavoratore come accade invece per alcuni benefit, come ad esempio il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore di lavoro può scegliere di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente”.
In particolare, “l'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore;
esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire. Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione” (cfr. Cass., Sezioni Unite, 12 marzo 2015, n. 4949), con la conseguenza che solo lo scioglimento del mandato con cui il lavoratore incarica il datore di lavoro di accantonare risorse economiche vincolate alla finalità previdenziale – e non il mero inadempimento di quest'ultimo – determina il ripristino, in capo al lavoratore mandante, della titolarità delle somme affidate in gestione vincolata.
Alla luce di tali considerazioni, sussistendo tuttora tra datore di lavoro e lavoratore un assetto assimilabile ad un mandato, va disposto l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione emessa, in data 1.06.2023, dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E.
n. 1057/2022 del Tribunale di Agrigento.
Ciò nondimeno, con riguardo alla domanda volta alla condanna dell'odierno opposto alla restituzione delle somme a lui indebitamente assegnate, giova evidenziarsi che se da un lato “la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione (…) Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione
(Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003, Rv. 565364-01: così pure Sez. 3, Sentenza, n. 971 del
20/04/1963, Rv. 261373-01)”, o, come, nel caso di specie, la condanna alla restituzione delle somme assegnate, dovendo “ormai ritenersi superato – e comunque non condivisibile – il diverso orientamento espresso dalla isolata decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1602 del
19/03/1979, Rv. 397948-01, secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, e al giudice esaminare, “questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso”, salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio” (cfr. Cass. 11 maggio 2021, n.
12436), dall'altro la suddetta domanda di condanna alla restituzione è stata proposta per la prima volta nella fase di merito ed è, pertanto, inammissibile.
Infine, non appare condivisibile neppure la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opponente, in quanto la condanna per responsabilità aggravata presuppone alcune circostanze (segnatamente, la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria di controparte) di cui non è stata data prova nel caso di specie.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza di assegnazione emessa, in data 1.06.2023, dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 1057/2022 del Tribunale di Agrigento;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 7 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AL Di TA