Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 976/2023 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Massa n.617/2023 del 16.10.23, pubblicata il 17.10.2023 e non notificata, promossa da:
, Massa 27.01.1980, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ginetta Maneschi del Parte_1
Foro di Massa e Mauro Olcese del Foro di Genova, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mauro Olcese in Genova, Viale Franchini n°14
APPELLANTE
Contro
, Massa il 03.11.1956, , Massa il 12.12.1962, rappresentati CP_1 CP_2
e difesi dagli Avv.ti Guido Mussi del Foro di Massa e Roberto Pagliuca del Foro di Massa, come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Massa, via Dante n. 43
APPELLATI
avente a oggetto: usucapione servitu'
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Massa n. 617/2023, accogliere il presente appello, rigettando tutte le domande e le eccezioni avversarie perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
voglia accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale del diritto di servitù di minor distanza a favore del fabbricato, distinto al catasto urbano del Comune di Massa al fg. 69 mappale 861 sub 3, della sig.ra e più precisamente Parte_1 della porzione, compresa in detto mappale, che fuoriesce “a dente“ dal perimetro del fabbricato principale ed a carico del fondo di proprietà distinto al Catasto terreni al fg. 69 Parte_2 mappali 722 e 723, oggi distinto al fg. 69 rispettivamente mappali 1884 e 1883, del Comune di
Massa. Condannare conseguentemente i Sigg.ri e a restituire alla CP_1 CP_2
1
In via istruttoria, si insiste per la nomina di CTU, nomina richiesta anche da controparte all'udienza del 5.3.24, per accertare lo stato attuale del manufatto, raffrontandolo con la documentazione già prodotta in causa ed in particolare con l'aerofotogrammetrie del 1995 e del 1996 e con quanto risulta dalla CTU el 2015, per stabilire se nel corso degli anni vi sia stato o meno un aumento di Per_1 volume e/o di superficie o modifiche della sagoma o della posizione.”
PER GLI APPELLATI
“In tesi Respingersi l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza anche, se del caso,con diversa motivazione.
In ipotesi
Darsi atto che con sentenza 729/16 non impugnata e passata in giudicato il Tribunale di Massa ha condannato , dante causa dell'attuale convenuta, alla demolizione del manufatto oggetto Parte_3 della presente azione respingendo la domanda riconvenzionale di usucapione dallo stesso formulata con ogni conseguenziale pronunzia in merito al giudicato formatosi sul punto.
In ulteriore ipotesi
Dichiararsi la inesistenza e/o la nullità della donazione effettuata in data 15/4/15 per atto Vigliar rep.
83922 per tutte le motivazioni di cui alla memoria di replica 23/6/22.
In ogni caso
Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali maggiorate degli oneri di legge (15% di cui all'art. 2 D.M. 55/14 C.P.A. ed I.V.A.)
In via istruttoria
Disporsi, occorrendo, un supplemento peritale per accertare lo stato attuale del manufatto anche in relazione a quanto risultante dalla domanda di condono edilizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 117 e 118 cpc disporsi l'interrogatorio libero delle parti e ordinarsi l'ispezione del manufatto per cui è causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702bis c.p.c., ritualmente notificato, e CP_1 CP_2 esponevano quanto segue:
- di possedere i fondi iscritti ai mapp. 722 e 723 del fg. 69 in Massa, via Belvedere;
- che , padre di , era titolare del diritto di enfiteusi su un fondo Parte_3 Parte_1 confinante, dove aveva costruito un manufatto a distanza inferiore a quella richiesta – art. 21 del
PGR - rispetto al confine;
- di aver, pertanto, già agito in giudizio nei confronti di al fine di far demolire il Parte_3 manufatto da lui abusivamente costruito ed ottenere un risarcimento danni;
-che il Tribunale di Massa aveva condannato , con sentenza 729/2016, Parte_3 all'arretramento di detto manufatto e al risarcimento dei danni e delle spese di causa;
- che nelle more del giudizio, il diritto di enfiteusi anzidetto era stato donato alla figlia,
[...]
, con atto notarile del 15.04.2015. Parte_1
Gli attori, di conseguenza, agivano nuovamente in giudizio perché venisse accertato anche nei confronti della donataria la costruzione del manufatto, a dispetto delle distanze legali, e perché la donataria medesima fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla data della donazione all'effettiva liquidazione, danni da liquidarsi in via equitativa, ovvero all'esito di separato giudizio.
2 si costituiva tempestivamente mediante comparsa di risposta con la quale, a Parte_1 sua volta:
- eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti del giudicato conseguente al primo procedimento e l'inutilizzabilità delle prove raccolte in quella sede, richiedendo pertanto la conversione del rito;
- proponeva, in via riconvenzionale, una richiesta di usucapione della servitù per mantenere la costruzione a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, considerando che l'opera era stata realizzata nel 1980 e che si trovava nello stato attuale dal 1985, anno in cui era stata costruita una tettoia in palese violazione delle distanze legali;
- sollevava eccezione di nullità per indeterminatezza della richiesta di risarcimento danni, contestando la fondatezza della pretesa a causa dell'effetto retroattivo dell'usucapione e affermando che non era dovuto alcun risarcimento fino alla data di pubblicazione della sentenza nei confronti del padre, che aveva già risarcito il danno fino a tale momento.
Alla prima udienza di trattazione veniva assegnato termine alle Parti per dare corso alla mediazione obbligatoria giusta la previsione dell'art. 5 comma primo bis D.Lgs 28/2010.
Al termine del procedimento di mediazione, che si concludeva negativamente, la domanda diveniva procedibile e si disponeva la conversione del rito, come specificato nell'ordinanza del 7 maggio 2019, da considerarsi integralmente richiamata in questa sede.
Nella prima memoria ex articolo 183, co. VI cpc, le Parti sostenevano sostanzialmente le conclusioni iniziali. Solo la parte attrice aggiungeva la richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte.
La causa veniva istruita attraverso prove testimoniali.
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta richiedeva inoltre che, in caso di rigetto della domanda di usucapione, la condanna all'arretramento del manufatto fosse limitata a una distanza di 5 m dal confine. Solo nelle note di replica, ancora, il Legale degli attori chiedeva al giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza dell'atto di donazione a favore di , Parte_1 per mancanza dell'oggetto o per mancanza di una chiara volontà delle Parti, ai sensi degli articoli 1325 cc e 1418 cc. In particolare, si contestava che l'atto di donazione non contemplasse, né la durata della concessione del dominio utile, né l'obbligo per l'enfiteuta di migliorare il fondo, nonché quello di pagare un canone.
Con ordinanza del 18 luglio 2022, il primo Giudice, rilevando una possibile causa di nullità dell'atto di donazione dell'enfiteusi, in applicazione dell'articolo 101, comma II. c.p.c., rimetteva la causa sul ruolo per favorire il contradditorio tra le Parti sul punto.
In esito a detto termine, il Tribunale di Massa in composizione monocratica così statuiva:
“
PQM
RIGETTA la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù al mantenimento del fabbricato censito al catasto urbano del Comune di Massa al fg. 69 mapp. 861 sub. 3 a distanza di meno cinque metri rispetto al confine con i terreni ed il fabbricato rurale censiti al catasto terreni del Comune di Massa al fg. 69 mapp. 722 e 723;
ACCERTA che il fabbricato censito al catasto terreni del Comune di Massa al fg. 69 mapp.861 sub.
3 è stato oggetto di ampliamento (come evidenziato in blu nell'allegato C della relazione di consulenza redatta dal geom. ell'ambito della causa 1706/2009 R.G. Tribunale di Massa Per_1
e altrimenti risultante dalla planimetria costituente l'allegato A dell'atto Notaio Vigliar in data
3 15.4.2015 rep. 83922 racc. 6448) in violazione delle distanze minime stabilite dai regolamenti locali
(m. 6,5 all'epoca della realizzazione dell'ampliamento; m. 5 oggi) dal confine con i terreni e il fabbricato rurale censiti al catasto terreni del Comune di Massa al fg. 69 mapp. 722 e 723 e per
l'effetto CONDANNA alla riduzione in pristino mediante demolizione dell'ampliamento ed Parte_1 arretramento del fabbricato di cui al punto che precede fino ad almeno metri cinque dalla linea di confine con la proprietà attrice, come individuata negli allegati alla ctu redatta dal geom. Per_1 nell'ambito della causa 1706/2009 R.G. Tribunale di Massa.
CONDANNA a pagare a e , a titolo di risarcimento Parte_1 CP_1 CP_2 del danno per cui è causa, la complessiva somma di euro 2000,00 con rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 15.4.2015 al saldo.
RIGETTA e DICHIARA INAMMISSIBILI tutte le altre domande
CONDANNA a pagare a e , a titolo di refusione delle Parte_1 CP_1 CP_2 spese di lite, la complessiva somma di euro 8000,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa.”
Il Tribunale motivava la decisione assunta, in particolare, come segue:
- il dies a quo di decorrenza del termine per l'usucapione era da individuarsi, nel caso di specie, in rapporto alle opere successive, rispetto a quelle iniziali, nella misura in cui esse avevano inciso sulla volumetria, la sagoma e gli elementi essenziali, quali i muri perimetrali e le strutture orizzontali, così da realizzare ad ogni effetto una nuova costruzione, tale da determinare uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù;
- parte attrice aveva dimostrato, tramite testimonianze, che tra il 1989 e il 1991 era presente una tettoia aperta, nel sito dell'attuale costruzione, utilizzata per riparare autovetture;
- le dichiarazioni di e , che negavano l'esistenza della struttura fino Testimone_1 Testimone_2 al 2003, erano considerate inattendibili, poiché contraddette da rilievi fotografici aerei della
Regione Toscana;
- la costruzione oggetto di contesa presentava una struttura radicalmente diversa rispetto a quella originaria e l'onere probatorio afferente alla pretesa coincidenza del manufatto gravava, d'altra parte, sulla Pt_1
- la documentazione fotografica allegata alla CTU del geometra nel procedimento Per_1
1706/2009 del Tribunale di Massa, dimostrava che l'opera si presentava in muratura, chiusa su tutti i lati, con accessi attraverso porticine nei muri perimetrali e una copertura solida, comparabile a quella dell'edificio principale;
- parte attrice aveva prodotto foto aeree della Regione Toscana, risalenti al 1995 e al 1996, che mostravano già la presenza di un tetto stabile, in contrasto con la copertura precaria precedente, ma tali foto non chiarivano se il vano fosse completamente chiuso o se mantenesse le dimensioni dell'originale tettoia;
- parte attrice non aveva dimostrato che il manufatto attuale occupasse lo stesso volume in superficie della tettoia originaria, pertanto, il ricorso ex art.702bis c.p.c. notificato nel 2017 a non consentiva l'acquisto per usucapione;
Parte_1
- , d'altra parte, non poteva avvalersi, oltre che del possesso del suo dante Parte_1 causa, del proprio, ciò per far ritenere integrata l'invocata usucapione, attesa la tardività di tale deduzione, rispetto alle decadenze processuali ed alla prospettazione radicatasi di un'usucapione compiutasi in forza del possesso del padre, neppure essendo stato provato in fatto l'effettivo possesso in capo personale dell'allora convenuta;
- la questione della potenziale nullità della donazione del 2014 era assorbita dalla decisione di rigettare la domanda di usucapione;
4 - era stato, in definitiva, accertato che la costruzione in esame era stata realizzata a meno della distanza prevista dai regolamenti locali, norme additive delle disposizioni codicistiche, permettendo al proprietario confinante di richiedere rimedi come il risarcimento o la riduzione in pristino;
- la pretesa di risarcimento danno, in ossequio alla giurisprudenza in tema di costruzione a distanza non regolare, era fondata in re ipsa.
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo appello con atto Parte_1
25.10.2023, per i seguenti motivi.
I° MOTIVO- Il dies a quo di decorrenza del termine per l'usucapione-Violazione artt. 873 e 1158
c.c.
Con tale motivo ha inteso appellare la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui il Tribunale ha affermato che i muri perimetrali di una costruzione sono da considerarsi elementi essenziali e che, se realizzati in un momento successivo all'impianto originario del manufatto, identificano una nuova costruzione e la conseguente fissazione di un nuovo dies a quo per la maturazione dell'usucapione del diritto di distanza diverso da quella legale.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'errata valutazione dei muri perimetrali come inerenti alla sagoma e alla volumetria del fabbricato, piuttosto che come semplice completamento.
In merito, la ha evidenziato la presenza di una tettoia aperta fin dagli anni 1989-1991 , Pt_1 assumendo l'irrilevanza della presenza o meno di pareti laterali ai fini della configurazione di un manufatto stabile e consistente.
L'appellante, pertanto, ha chiesto riconoscersi il maturato termine per l'usucapione a partire quantomeno dal 27.06.1995, con dies ad quem al 01.02.2018, come comprovato dalle aerofotogrammetrie agli atti e dalla CTU Geom. el 2015. Per_1
II° MOTIVO Successione nel possesso ex art. 1146 II comma c.c. - Asserita novità della domanda – Asserita mancata prova del possesso ad usucapionem – violazione 1146 II comma
c.c. 167 cpc , 1140 c.c. e 1027 c.c..
Con tale motivo l'appellante ha contestato la decisione del Giudice di prime cure di considerare tardiva l'allegazione del possesso di da sommare a quello del padre ai Parte_1 fini di usucapione di servitù.
L'appellante ha assunto, infatti, che l'oggetto della causa era la pretesa di una servitù, ovvero di un diritto reale, così detto autodeterminato, con la conseguenza che la causa petendi era coincidente con il diritto stesso e con il bene in questione.
In forza di ciò, l'esposizione dei fatti o degli atti a sostegno del diritto rivendicato non era necessaria per identificare la domanda, ma era funzionale solo a dimostrare l'acquisto del diritto, poiché il fatto principale era rappresentato, comunque, dal citato diritto autodeterminato e non da altro: in ragione di ciò l'appellante ha sostenuto che in qualsiasi fase della causa era possibile dedurre un atto o un fatto diverso, rispetto a quello già dedotto per sostenere la domanda, senza che tale integrazione potesse essere considerata una nuova domanda, né un'implicita rinuncia alla valutazione del titolo precedentemente invocato.
ha, ancora, affermato che nel momento della donazione ella aveva acquistato Parte_1 un possesso idoneo all'usucapione sotto l'aspetto dell'animus possidendi, in base al fatto che, nel caso di specie, si era di fronte ad un contratto ad effetti reali idoneo a trasferire all'acquirente l'animus possidendi ai fini dell'usucapione.
L'appellante, dunque, nell'affermare che il Giudice di primo grado aveva sbagliato nel ritenere che i muri perimetrali costruiti successivamente costituissero una nuova costruzione,
5 erroneamente fissando l'inizio dell'usucapione dal 2003, ha insistito nei motivi di cui sopra, chiedendo, inoltre, la sospensione dell'esecutività della pronuncia ex art. 283 c.p.c. Si sono costituiti in giudizio di fronte a questa Corte, e , i CP_1 CP_2 quali hanno contestato tutto quanto dedotto in appello e hanno chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto.
In particolare, gli appellati hanno eccepito quanto segue.
In merito al I° motivo di gravame, gli appellati hanno ribadito la bontà di ciò che è stato affermato dal primo Giudice, circa i principi consolidati in materia di acquisizione per usucapione della servitù di distanza, sottolineando la corretta ricostruzione del Tribunale circa l'avvenuta radicale trasformazione del manufatto negli anni, così da ribadire che oggetto della causa era senza dubbio
“il corpo aggiunto a confine con la proprietà dei comparenti” e che, pertanto, non si poteva addivenire alla conclusione di reputare maturato il termine per usucapione ventennale.
In merito al II° motivo di gravame, parti appellate hanno esposto che il Giudice di prime cure aveva correttamente rilevato la novità della domanda attorea, con le pronunce conseguenti, ciò dichiarando, altresì, di riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado in quanto assorbite dall'accogliento della domanda principale e instando per un supplemento peritale ai fini di un accertamento dello stato attuale del manufatto.
A fronte di quanto sopra, trattata la sospensiva, definita come in atti, circa l'impegno a non eseguire la condanna di “facere”, in data 6.03.24 la Corte riteneva di fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione al 14.01.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Anticipata tale udienza, previa riassegnazione a nuovo Consigliere istruttore, al 12.11.2024, quest'ultimo, in esito a tale udienza, cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, riservando al
Collegio la decisione stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
Devesi rilevare, in primo luogo, come Parte appellante, dopo aver impugnato la sentenza nei termini sopra riportati, in sede di difese successive e, in particolare, nella conclusionale, ha articolato, di fatto, nuovi motivi in rito, numerati sub 1 e segg., invocando la nullità della sentenza stessa per violazione del contraddittorio, anche rispetto a deduzioni “ contra se” circa la possibile nullità del contratto di donazione che ha legittimato ad essere convenuta in primo Parte_1 grado, ma anche a proporre la domanda riconvenzionale oggetto degli originari motivi di gravame, il tutto con l'obiettivo di sollevare questioni che, alla luce anche dell'assenza di appello incidentale, oltre ad essere, pur afferendo ad ambiti verificabili di ufficio, di ormai dubbia ammissibilità, sono in primo luogo manifestamente infondate, se non pretestuose.
Va, infatti, posto in risalto, quanto alla mancata partecipazione al presente giudizio del concedente in enfiteusi, Ospedale di Massa, prima a , poi a , che l'assunto Parte_3 Parte_1 per cui , trattandosi di demolizione di una parte di manufatto, il concedente stesso avrebbe dovuto partecipare “ab origine” al processo, non tiene conto di quanto segue: - pacificamente, per averlo ammesso più volte nel giudizio e dichiarato alla P.A. in sede di istanze di sanatoria, la costruzione in esame è stata realizzata da , a partire, dagli anni '80; - all'udienza del 6.6.23 il Parte_3 medesimo Difensore, ora deducente, ha rivendicato il fatto che fosse, in realtà , il Parte_3 proprietario del fondo, come, addirittura riconosciuto negli atti di provenienza, facendo valere la natura del tutto apparente dell'intestazione catastale in capo al citato nosocomio, quale concedente, tanto da chiarire: “ …E' però notorio che i canoni enfiteutici non sono più pagati da tempo
6 immemorabile…”, requisito essenziale del contratto di enfiteusi;
- l'art.959 c.c., peraltro, stabilisce che il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni, così come l'art.963 c.c. offre una disciplina precisa rispetto al perimento totale o parziale del fondo, che va a coordinarsi con l'art. 975 c.c., con riferimento alle disciplina di miglioramenti ed addizioni, in deroga al principio generale di cui all'art.934 c.c., erroneamente invocato dalla deducente;
- a conferma dell'errata deduzione difensiva in esame merita di essere richiamata, in ordine alla particolarissima posizione dell'enfiteuta, rispetto alle prerogative dominicali, la sentenza Cass. sez. 2 n. 12169 del 12/08/2002 , secondo cui: “ In tema di procedimento civile, nel giudizio di "negatoria servitutis" promosso dall'enfiteuta nei confronti del proprietario confinante, il nudo proprietario non è litisconsorte necessario, non essendo al riguardo nemmeno configurabile
l'applicazione analogica dell'art. 1102, secondo comma, cod. civ. (che, nel riconoscere all'usufruttuario legittimazione attiva all'esperimento dell'azione confessoria e della negatoria servitutis, prescrive la chiamata in causa del proprietario), attesi i rigorosi limiti entro i quali è consentito farvi ricorso ai sensi dell'art. 12 delle preleggi nonché avuto riguardo alle caratteristiche proprie delle facoltà inerenti al diritto di usufrutto, ben più ristrette rispetto a quelle contenute nel diritto di enfiteusi: mentre infatti la previsione dell'art. 1012, secondo comma, cod. civ. trova, nella parte in cui dispone la necessaria partecipazione al giudizio del proprietario, la sua specifica "ratio" nella limitatezza e nella temporaneità del diritto di usufrutto, di guisa che il proprietario viene tutelato nel suo specifico interesse ad accertare
l'inesistenza di diritti di terzi sul suo immobile in funzione del pieno godimento di esso alla cessazione dell'usufrutto medesimo, tale esigenza viceversa non ricorre relativamente all'enfiteuta, in ragione degli ampi poteri del medesimo sul bene, che si estendono sino alla disposizione del diritto di enfiteusi e al diritto potestativo di affrancazione dell'immobile.”
Passando alla questione della nullità del contratto di donazione, erra detta appellante nel ritenere che oggetto necessario del giudizio sia divenuta la pronuncia sulla validità del contratto medesimo, atteso che nessuna delle Parti ha tempestivamente formulato tale domanda, sì che la questione, certamente rilevabile d'ufficio e deducibile oltre le ordinarie decadenze processuali, necessitava di una pronuncia specifica, nel caso anche previa integrazione del contraddittorio, rispetto al padre di , solo ove il primo Giudice avesse ritenuto fondato quanto Parte_1 incidentalmente rilevato, così da far valere i poteri officiosi correlati alla validità del contratto di cui si tratta, rispetto alle conseguenze dell'invalidità sull' oggetto del giudizio, quello ritualmente introdotto dagli attuali appellati e poi esteso, con tempestiva riconvenzionale, quanto a “petitum” e “causa petendi”, dall'odierna appellante, il tutto afferente all'accertamento o meno dell'usucapione della servitù di distanze vantata dalla medesima. Pt_1
A conferma, di quanto sopra, non a caso, la pronuncia nel merito del primo Giudice ha, quale presupposto necessario, pur implicito, oltre all'integrità del contraddittorio, il fatto che non vi erano i presupposti per dichiarare la nullità del contratto di donazione de quo, nullità, dunque, considerata, in via incidentale, infondata e, dunque, come detto, non necessitante di alcuna pronuncia rispetto alle tempestive pretese delle Parti: deve, in sostanza, essere escluso che il
Tribunale dovesse statuire sulla validità della donazione in questione, salva la necessità, non ravvisata, di farlo: il merito, occorre chiarire, non può darsi alcun credito alla diversa conclusione della Difesa secondo cui, dunque, a ben vedere, le scansioni processuali, che non sono nella Pt_1 disponibilità delle Parti, in funzione del principio del giusto processo, sarebbero in realtà del tutto vane ed in balia delle Parti medesime, le quali, in tesi, in una sorta di vortice senza potenziale fine, potrebbero, l'una o l'altra, secondo la convenienza, sollevare le più disparate questioni rilevabili di ufficio, per ampliare, in ogni momento, l'oggetto del giudizio ed il numero del soggetti chiamati a parteciparvi , anche facendo regredire il processo stesso, sul presupposto che ogni prospettazione di tal fatta dovrebbe trovare esito in una pronuncia specifica idonea a determinare un giudicato. Gli assunti dell'appellante, di cui alle difese finali, che confermano la validità del contratto e, allo stesso tempo, assumono, ai fini dell'art.1146 c.c., financo l'irrilevanza della validità stessa per decidere la causa, confortano la conclusione espressa, ponendo in risalto, allo stesso tempo, difese non scevre da contraddittorietà. Ciò detto, in via incidentale, osserva, in ultimo, la Corte che l'atto di donazione dell'enfiteusi del 15.4.2015 è certamente valido, poiché esso attiene, alla cessione del diritto reale minore di cui era effettivamente titolare il cedente, ex art. 957 c.c., ed integra un atto di disponibilità del diritto stesso del tutto legittimo, ai sensi dell'art.965 c.c., con gli effetti di cui all'art.967 c.c.: ciò descrive una fattispecie giuridica eterogenea rispetto alla costituzione di un nuovo diritto di enfiteusi, rendendo inconsistenti i dubbi del primo Giudice ( manifestati ex art. 101 c.p.c. e poi reiterati dagli
7 appellati, oltre che, inopinatamente, dall'appellante), dubbi che , peraltro, il Tribunale di Massa non ha fatto propri, in sede di decisione, attese le ragioni del rigetto, che, come detto, a ben vedere, presuppongono il riconosciuto valido subentro di nel diritto di enfiteusi di cui era Parte_1 titolare il padre, oltre che il possesso in capo alla stessa del manufatto ( pena una pronuncia inutiliter data). Prima di passare alla disamina dei motivi, come articolati nell'atto di citazione, dando copertura motivazionale, comunque, ad ogni aspetto della “ riformulazione” delle doglianze di cui alle già citate difese conclusive nel presente grado di giudizio, copertura in parte già data, merita di essere chiarito che la relazione tecnica settembre 2024, allegata, si noti, dalla Difesa alla Pt_1 precisazione delle conclusioni, in data 9.9.24, altro non può essere che una mera deduzione difensiva, rispetto ai documenti già ritualmente introdotti nel giudizio ( e non altri), pena la violazione dell'art.345 c.p.c., solo in tal senso, pertanto, dovendosi considerare detta allegazione ( vedasi Cass., n. 1614 del 19/01/2022 , secondo cui : “ La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello”, a fronte del rigore previsto per i nuovi documenti in senso proprio, ex plurimis anche recentemente Cass. n. 16289, 12/06/2024:
“ Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012.).” Va, in sostanza chiarito, rispetto alle rimostranze degli appellati, in rapporto alla natura oggettivamente “obliqua” della pretesa CTP, anche in termini di allegati documentali, che detta allegazione non può essere considerata nulla più che mere affermazioni della Difesa, afferenti, si noti, esclusivamente documenti già acquisiti al processo di primo grado ritualmente, così come, nella loro materialità, acquisiti.
L'ESAME DEI MOTIVI
Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva la Corte che è necessario confermare il principio di giurisprudenza secondo cui al fine di determinare il "dies a quo" per l'usucapione del diritto di mantenere una determinata opera a distanza non conforme a quella legale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare, anche al titolare del fondo servente, l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù ( ex plurimis Cass., sz.2, n.12733, 9.5.24). Tale consolidato assunto mira, chiaramente, a fare in modo che il possesso “ ad usucapionem” di una servitù di distanza sia connotato dalla presenza di elementi stabili che determinino il potenziale “peso” percepibile dal titolare del fondo servente, il che non coincide, necessariamente, né con l'inizio della costruzione, né, a ben vedere, con il completamento della stessa, potendosi individuare il “ dies a quo” anche prima di tale fase, ove siano già stati realizzati in precedenza gli elementi strutturali che integrano la violazione delle distanze medesime ( sì che, infatti, quale principio complementare, la Suprema Corte ha affermato con sent. sez 2, n. 14902 del 13/06/2013 : “ Non è configurabile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale allorché risulti che, nel corso del tempo necessario ai fini di tale acquisto, l'originario manufatto, consistente, nella specie, in un rudere fatiscente, sia stato demolito e sostituito con un immobile avente una differente altezza ed una diversa localizzazione rispetto alle fondamenta ed all'area di sedime del preesistente, così integrando gli estremi di una nuova costruzione e non di un intervento di ristrutturazione, con conseguente venir meno dell'identità del bene occorrente per l'unitarietà del possesso "ad usucapionem").
8 Ciò detto, merita di essere chiarito che la violazione delle distanze di cui si tratta è certamente ascrivibile fra le servitù, apparenti e continuative, rispetto alle quali la Suprema Corte, in tema di usucapione e di accessione del possesso, ha avuto modo di affermare ulteriori principi, in ragione dei quali va esaminato il materiale probatorio, anche rispetto al diritto, reale, di enfiteusi, principi che è utile richiamare, salvo quanto di seguito ulteriormente articolato. Vedasi, per l'effetto:
- Cass. sez.2, n. 1372 del 14/02/1997, secondo cui : “La deroga alla disciplina delle distanze fra le costruzioni, risolvendosi in una menomazione per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, integra una servitù che può costituirsi mediante il possesso "ad usucapionem" per la durata prevista dalla legge”;
- Cass, sez.2, n. 11131 del 15/05/2006 , secondo cui: “Nell'ipotesi di alienazione di un immobile realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ., il successore a titolo particolare che invochi l'acquisto per usucapione del diritto (servitù) di mantenerlo a distanza inferiore a quella legale può, in virtù del principio dell'accessione di cui al secondo comma dell'art.1146 cod. civ., unire al proprio possesso quello del suo dante causa, giacchè in materia di servitù - trattandosi di un diritto di natura reale - occorre fare riferimento al dato obiettivo del rapporto tra i fondi, non assumendo rilievo le persone che la esercitano e coloro che hanno un interesse contrario;
d'altra parte, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (come appunto quella in oggetto), è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio”
- Cass. sez.2 n. 17388 del 17/06/2021 secondo cui: “In tema di possesso idoneo all'usucapione, la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi" ( in tal senso, financo in tema di vedute, vedasi anche Cass. sez. 2, n. 10984 del 03/11/1998 , secondo cui: “ Ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (nella specie: servitù di veduta) è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, non essendo anche necessaria la continuità dell'utilizzazione delle opere);
- Cass. sez.3 n. 26521 del 20/11/2020 , secondo cui: “Qualora un contratto di enfiteusi stipulato in luogo di un precedente affitto agrario sia affetto da nullità, nondimeno può valere a fondare il possesso utile per l'usucapione del bene, ogni qualvolta il rapporto instauratosi da lì in avanti tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi", ossia dalla riferibilità del potere di fatto esercitato sul fondo alla pretesa titolarità di un diritto reale, anziché ai diritti derivanti da un mero rapporto obbligatorio...”;
- Cass. sez. 2, n. 25843 del 05/09/2023, secondo cui: “ E' ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".
Orbene, nel caso di specie, osserva la Corte, il fatto che l'opera sia stata terminata nel 2003, nello stato di fatto acquisito agli atti, da cui si desume come il manufatto in questione, da luogo di ricovero beni o auto, costituente un porticato, sia divenuto abitativo, con tamponamento dei muri fra i pilastri, salve aperture atte a consentire l'uscita sul fondo dominante, non può essere considerato, in sé, elemento idoneo ad individuare solo nel 2003 stesso il “ dies a quo” di cui si tratta, atteso che la violazione delle distanze invocata si era già determinata in precedenza, a prescindere dalla
“chiusura “ degli spazi esistenti fra i piloni di calcestruzzo ed a fronte di una copertura, divenuta, circa i materiali, da solo relativamente precaria, a stabile poiché in muratura.
In merito alla ritenuta corretta interpretazione, dunque, del principio di diritto sopra riportato, va esplorato se e da quando la costruzione “ de qua” presentasse i medesimi volumi, vuoti o pieni poco interessa, essendo rilevanti e sufficienti, onde palesare la potenziale servitù di cui si tratta, la costruzione degli elementi attestanti la stabilità del fabbricato, con riferimento a consistenza e immobilizzazione al suolo ( in questo senso vedasi Cass. sez.II, n.9679, 6.5.2014, secondo cui: “In tema di distanze legali, la veranda che chiude uno spazio aperto, ma resta allineata al profilo del fabbricato, pur determinando un ampliamento del volume delle superfici chiuse, non proietta in avanti l'edificio e, quindi, non ne riduce la distanza dal confine.”). Occorre, in buona sostanza, a fronte delle svolte premesse, considerare le seguenti circostanze:
9 - alla data del 26.8.2009, come da atto di citazione rivolto nei confronti del dante causa dell'attuale appellante, e lamentavano che sul mappale 861 CP_1 CP_2 del foglio 69, fosse già stato costruito: “…un corpo di fabbrica che si protende sino al confine con il fondo attoreo…( leggasi i mappali 722 e 723”) ( pag.2 della citazione), in violazione delle distanze del PRG, integrative di quelle civilistiche, in allora pari a 6,5 m.;
- con il ricorso ex art. 702bis c.p.c., del 20.12.17, origine del presente processo, gli attuali appellati, dato atto che la domanda del 2009 non era stata trascritta e che, nelle more, l'attuale appellante, il 15.4.2015, aveva ricevuto in donazione dal padre il diritto di enfiteusi sul mappale citato, deducevano, riportando il testo dell'originaria citazione e richiamando i relativi atti, di voler far valere la stessa violazione delle distanze, come accertata dal CTU nella precedente causa, onde poter ottenere un nuovo titolo al fine di dare corso alle statuizioni di cui alla sentenza n 729, 12.7.2016 Tribunale Massa, “inutiliter data”, rispetto agli obblighi di “facere”, con riferimento all'arretramento della costruzione a 6,5 m. dalla proprietà Parte_2
- va detto che nessuna deduzione circa la modifica di quanto già valutato nel primo processo veniva compiuta, rispetto al tempo successivo all'intervenuta donazione, come chiaramente desumibile anche dal contenuto della prima memoria ex art.183, comma 1, c.p.c., con cui gli allora ricorrenti, poi attori, ora appellati, contestavano solo la domanda di usucapione del diritto a costruire a distanza contraria a quella legale, domanda già proposta nel primo processo, ma tardivamente, dal dante causa di;
Parte_1
- muovendo, dunque, dagli esiti della CTU 26.5.2015, utilizzabile quale prova atipica, CTU prodotta anche in questa causa, a firma Geom si evince il rinvenimento, per quanto Per_1 qui occupa, di un “…piccolo ampliamento costruito sulla proprietà di parte convenuta (leggasi
)…”, in violazione delle distanze di cui al PRG, ciò descritto negli allegati sub A) Parte_3
e sub C), individuati nelle parti tratteggiate di colore blue, il tutto riportato anche sub allegato
D), in scala 1: 500, risultando, ancora, che il manufatto in contestazione presentava una copertura stabile, a scendere, dal fabbricato cui aderiva, raggiungendo il confine con la proprietà degli appellati;
- agli atti, come da allegati alla CTP 21.12.2009 Geom. , afferente al primo Persona_2 processo, risulta una domanda di condono edilizio 5.4.1986, con denuncia del fabbricato costruito da , in assenza totale di concessione, poi ottenuta 25.9.91, pratica cui Parte_3 erano allegate planimetrie del 1985 , a firma Architetto che non riportavano la Per_3 costruzione oggetto di causa, oltre a una perizia asseverata, a firma Geom Per_4 11.5.1989, in cui si dà atto che l'immobile era composto da un unico appartamento più veranda, al piano rialzato, cantina e locale di sgombero al piano seminterrato;
- tale documentazione risulta seguita, nel 2004, da un'ulteriore richiesta di sanatoria afferente alla : “…chiusura di porticato già autorizzato ed ampliamento funzionale…”, indicando nel 20.2.03 la data di ultimazione lavori, dovendosi precisare che tale domanda, in ogni caso, a prescindere dall'oggetto cui esattamente si riferisce, non riporta alcun ampliamento della struttura, ma attesta l'avvenuta chiusura di porticato esistente, per renderlo funzionale all'immobile ad uso abitativo cui aderiva, come chiaramente desumibile dalle foto 10.1.2005 allegate agli atti;
- rispetto a tali acquisizioni documentali, appaiono di particolare rilevanza le prove orali acquisite dal Tribunale, come da verbale 11.1.21, da cui emerge, in risposta al capitolato della con riferimento al doc. 4 di parte, in allora, convenuta, onde identificare il Pt_1 manufatto, che: - sia sia sia hanno rammentato CP_3 Parte_4 Parte_5 la costruzione della porzione di immobile in contestazione, in fase successiva all'edificio principale, costruzione avvenuta già nel maggio/giugno 1989, consistente in pilastri in cemento armato, come tali, dunque, inamovibili, con relativa copertura a mezzo tavole di legno, coperte da un ondulato, il tutto sul confine della proprietà Parte_2 CP_3 rectius, essendo sicura dell'anno, ma non del mese, affermando che poi la struttura era stata
“chiusa tutta”, senza saper dire l'anno di tale modifica, confermando Parte_4 pienamente, spiegando anche le ragioni per cui frequentava i luoghi, per poi specificare di avere il ricordo che, nel 1991, entrava dentro tale costruzione con la macchina, costruzione
10 che da un lato presentava già un muretto di altezza che, tuttavia, tale teste non sapeva precisare, rammentando con sicurezza, essendo in loco per eseguire lavori, Parte_5 che nel 1990/1991 tale costruzione vi era già e lui vi posteggiava la macchina, chiarendo, altresì, di non saper dire da quando era stata costruita, nel rammentare, peraltro, che da una parte vi era un muretto, una tamponatura di circa 1,5 m. di altezza);
- da ciò discende che la costruzione di quanto riportato nel doc. 4 citato, sottoposto ai citati testi ed evidenziante il manufatto di cui è causa, risale, nei termini indicati, certamente a non dopo il 1991, ciò a prescindere dal fatto che tale costruzione sia stata oggetto della domanda di condono del 2004;
- conferma detta considerazione il fatto che i testi indicati dagli odierni appellati, CP_4
e abbiano saputo riferire solo che, diversamente dagli altri testimoni,
[...] Testimone_3 certamente la costruzione in esame non vi era fino al 1991, non sapendo , peraltro, specificare altro, anche in ordine alle modifiche asseritamente apportate, neppure sapendo descrivere in cosa consistesse quella che era stata definita “ tettoia” dagli appellati medesimi ed ancor meno in ordine all'eventuale ampliamento, chiusura, tamponamento e destinazione a civile abitazione nel 2003 del manufatto ( vedasi i capitoli di cui alla memoria 2.9.19
Avv.Mussi, in rapporto al verbale 5.11.19): ciò, osserva la Corte, proprio per la vaghezza pressoché totale di tali deposizioni, pone in dubbio, financo, l'attendibilità in genere di detti testimoni e, allo stesso tempo, consente di apprezzare che, al di là del “ tamponamento” delle parti aperte della struttura in questione, già nel 2001 era maturato il ventennio occorrente per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione de qua in violazione delle distanze legali;
- a tal riguardo, occorre aggiungere che l'assunto, di cui anche alle difese finali degli appellati, per cui i testi della sarebbero falsi, è apodittico e si fonda, senza alcun elemento Pt_1 probatorio, sull'assunto unilaterale secondo cui i citali pilastri in calcestruzzo, fossero “ quattro paletti precari”, affermazione non condivisibile, oltre che indimostrata: al contrario, deve essere sottolineato, il fatto che i testi della odierna parte appellante neppure abbiano pienamente confermato il capitolato conforta tale giudizio ( sì che, semmai, il tema della falsità dei testi si pone, francamente, rispetto a quelli indicati degli attuali appellati, che, a dimostrazione di quanto poco informati fossero, hanno reso dichiarazioni nei termini citati, neppure in contrasto frontale con le altre deposizioni, onde evitare conseguenze di rilevanza penale);
- detto convincimento, devesi porre in risalto, trova conforto : - in quanto osservato dal CTU ella sua planimetria allegata sub C, da cui emerge la linea immaginaria idonea a Per_1 descrivere la parte dell'edificio di cui al mappale 861 costruita a distanza inferiore a 6,5 m. dai mappali 722 e 723, parte ben maggiore di quella afferente al manufatto di cui si controverte, in rapporto ai contenuti della sanatoria del 1991; - nel fatto che, d'altra parte, oggetto della causa, come da sentenza appellata, non oggetto di appello incidentale sul punto, è stato solo il piccolo manufatto descritto nella perizia sub citato allegato C, Per_1 evidenziato in blue, indicato anche nell'atto di donazione 15.4.15 Notaio Vigliar, a favore dell'attuale appellante, parte della costruzione segnatamente individuabile nella planimetria catastale allegata sub A, come locale di deposito, sporgente dal muro perimetrale, verso la proprietà degli appellati, con altezza da m. 2,45 a scendere fino a m.1,90;
- ulteriore elemento idoneo a supportare il convincimento espresso sono le aereofotogrammetrie della Regione Toscana, 27.6.1995 e 23.6.1996, che consentono di apprezzare la presenza del manufatto coperto, a mero conforto documentale, per quanto occorrente, delle deposizioni testimoniali indicate, idonee a descrivere compiutamente una costruzione , nel senso sopra indicato, con riferimento a strutture stabili ed essenziali idonee a rendere chiara al titolare del potenziale fondo servente, la presenza di una costruzione, nel caso di specie, di fatto, sul confine con la proprietà Parte_2
A fronte delle considerazioni svolte, allora, le conclusioni del primo Giudice non convincono, poiché la tamponatura completa delle pareti di un manufatto, stabile nel senso indicato, ancor più non totalmente aperto già nel 1991, non integra alcuna costruzione nuova, ai fini della lamentata violazione delle distanze, invocata nel presente giudizio, irrilevanti essendo le aperture lasciate , così come, per motivi estetici, la molto probabile variazione dell'altezza del
11 tetto, a scendere, va sottolineato, ciò non modificando, ancor meno in senso peggiorativo, i volumi della costruzione stessa.
Circa, ancora, la questione dei volumi, va sottolineato che le doglianze degli appellati non colgono nel segno, poiché acquisito al processo che il locale oggetto di causa, descritto nella
CTU e riconosciuto dai testi, sub doc. 4, con pilastri in calcestruzzo e copertura ( di tavole e onduline e poi di cemento, poco rileva, in quanto trattasi di copertura stabile funzionale ai pilastri di sostegno), risale a non dopo il 1991, nel 2001, “ipso iure”, avendo la sentenza di usucapione valenza meramente dichiarativa, la proprietà ra divenuta gravata dalla servitù di Parte_2 costruzione a distanza ridotta, nei termini accertati in sede di prima CTP ( quella agli atti del primo processo), a favore del fondo di cui è divenuta donataria: in merito, occorre Parte_1 aggiungere, è del tutto irrilevante la funzione abitativa assunta dal manufatto, non incidente sul
“peso” imposto al fondo servente, sì che, in buona sostanza, le prove orali e documentali acquisite depongono in modo inequivoco, preciso e convergente nel senso di ritenere il, possiamo oggi dire, “ vano” ricavato, chiudendo le pareti dell'originario locale di ricovero, costruito sul confine, come sopra, di volume corrispondente a quello precedente, se non inferiore, quanto, come detto, all'andamento del tetto. Da tale approdo, al di là di quanto in seguito si andrà a dire, circa gli effetti della sentenza del 2016, discende, allora, che la contestazione di qualsivoglia ampliamento successivo del locale stesso assume la valenza di una contestazione di aggravamento della servitù stessa, il cui onere probatorio incombeva sui deducenti e non è stato in qualsivoglia modo assolto.
Le considerazioni che precedono, a ben vedere, assorbono la contestazione della tardività della deduzione, certamente non secondaria, rispetto alla domanda in primo grado degli allora attori, circa l'aumento volumetrico, contestazione di cui non vi è traccia nell'atto di citazione, né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n.1, così da essere spesa, ampliando il “ thema probandum” solo con la seconda memoria degli attori medesimi, in modo, peraltro, del tutto generico e senza tenere conto del principio di cui all'art. 115 c.p.c., rispetto alla domanda riconvenzionale della trattandosi di fatti nella piena conoscenza degli allora Pt_1 resistenti/attori, il tutto, dunque, in violazione di principi inderogabili circa le scansioni processuali.
Quanto sopra espresso, dunque, consente alla Corte di ritenere fondato il primo motivo di gravame, senza alcuna necessità di ulteriore accertamento tecnico, superfluo, dilatorio , oltre che, financo, come detto, afferente ad una prospettazione difensiva inammissibile, occorrendo rammentare, in ultimo, che il problema della regolarità edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso “ ad usucapionem” ( vedasi la giurisprudenza già sopra invocata). In merito a detto ultimo profilo, l'invocato “revirement” , come da conclusionale degli appellati, non ha ragione d'essere, poiché non vi è alcuna insensatezza nel mantenere distinto il piano civilistico, da quello penale/urbanistico, con le regole e le potenziali conseguenze ripristinatorie a tutela della collettività, rispetto al diverso piano dei rapporti fra vicini: tale approdo risulta, d'altra parte, certamente convincente, tenuto conto dei plurimi ed anche immediati strumenti processuali che , in sede civile, i legittimati hanno per inibire la violazione delle norme sulle distanze, rispetto alla tutela della loro proprietà e del loro possesso, il non corretto, o meglio, inefficace, utilizzo degli stessi non giustificando la pretesa confusione fra piano civilistico e pubblicistico. L'individuazione del “ dies a quo” nel 1991 e, dunque, prudenzialmente, nel 31.12.1991, assorbe la pretesa residuale dell'appellante di indicare quale termine di decorrenza del possesso
“ad usucapionem” quello del 27.6.1995, in rapporto a quanto rappresentato nella fotogrammetria già trattata.
Passando al secondo motivo, che attiene, a ben vedere, a fronte anche delle difese degli appellati, all'effetto del giudicato relativo a , dante causa dell'odierna appellante e al Parte_3 tema della continuità del possesso fra i due, deve essere considerato quanto segue, al di là dell'errata qualificazione della fattispecie, nella titolazione del motivo, come “successione nel possesso” ex art. 1146, c.2, c.c., ove, in realtà, il codice regola l'istituto dell'”accessione del possesso”, che qui rileva:
12 - va rammentato, in primo luogo, che l'art. 2653, c.1 c.c. impone la trascrizione delle domande aventi ad oggetto la tutela dei diritti reali, ai fini dell'opponibilità ai terzi, ciò anche al fine di interrompere il possesso, quale situazione di fatto, trascrizione che, rispetto alla citazione di non ebbe, è pacifico, luogo;
Parte_3
- del tutto coerentemente, dunque, il comma 5 dello stesso art. 2653 c.c., esclude che la domanda giudiziale tesa ad interrompere il possesso “ad usucapionem”, abbia effetto riguardo ai terzi, in assenza di tale trascrizione, terzi fra cui, nel caso di specie, vi è la citata appellante, non convenuta nel già citato primo giudizio ( vedasi a contrariis Cass., sez.2,
n.10499, 21.5.15);
- detta alterità determina, nel caso di specie, che può avvalersi pienamente del Parte_1 possesso del suo dante causa, rispetto alla servitù di costruzione in deroga alle distanze legali, possesso che, quanto all'attuale appellante, non si è mai interrotto fino all'instaurazione del giudizio ex art. 702bis c.p.c. e che, pertanto, a fronte delle considerazioni esposte, si appalesa molto più che ventennale, nessun giudicato potendo essere opposto all'appellante medesima, che ha ricevuto in donazione il diritto di enfiteusi dell'immobile di cui si tratta nella situazione di fatto e di diritto che sussisteva alla data del 15.4.2015, allorquando, dunque, il ventennio era già maturato;
- in tal senso rimane assorbita ogni questione ex art. 1446 c.c., non occorrendo neppure che unisca al possesso del suo dante causa, il proprio, fermo restando che la Parte_1 Corte, diversamente dal primo Giudice, reputa sussistente la possibilità di far valere anche tale prospettazione: appare, infatti, indubbio che i diritti reali, fra cui le servitù, appartengono ai diritti autodeterminati, cioè ai quei diritti che si indentificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, con gli effetti conseguenti circa l'assenza di preclusioni processuali rispetto al divieto di “ius novorum”, in relazione alla domanda di accertamento della loro esistenza;
- conseguentemente, merita di essere evidenziato, anche assumendo quale “ dies a quo” una data successiva a quella del 1991, in particolare quella indicata sopra, risalente al 1995, l'usucapione medesima si sarebbe comunque perfezionata fin dal 2015, a fronte di un ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 2017;
- a tale ultimo riguardo, in ultimo, l'assunto per cui non avrebbe provato il suo Parte_1 possesso dall'atto di donazione risulta privo di fondamento, valendo il principio di cui all'art.1143 c.c., secondo cui l'acquisto in forza di un titolo di un diritto reale, nel caso di specie, del diritto reale di enfiteusi sull'immobile de quo, fa presumere il possesso del diritto stesso in capo all'acquirente, il che si riflette necessariamente sulla continuità del possesso del suo dante causa rispetto alla collocazione del manufatto in contestazione, con relativa servitù, accessoria alla “res” trasferita, in deroga alle distanze, servitù certamente, come detto, continua ed apparente;
- non a caso, va detto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come l'accessione nel possesso del diritto di proprietà, cui è certamente assimilabile l'enfiteusi, non richieda che nell'atto di trasferimento a titolo particolare sia fatta espressa menzione della servitù accessoria, nel caso, di distanze rispetto alla collocazione della costruzione trasferita ( in tal senso Cass., sez. 2, n.18909, 5.11.12, ove si legge, in ragione dei principi di ambulatorietà ed accessorietà delle servitù: “L'art. 1146, comma 2, cod. civ. dispone che " il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti". La questione di diritto sollevata dal ricorso può essere riassunta nel quesito se, ai fini dell'accessione del possesso di una servitù in capo al successore a titolo particolare del fondo preteso dominante, occorra che la servitù sia menzionata nell'atto di acquisto ovvero sia sufficiente l'acquisto del fondo. La Corte di appello ha optato per la prima soluzione, facendo proprio un indirizzo che può contare su alcuni arresti di questa Corte ( Cass. n. 3177 del 2006; Cass. n. 18750 del 2005; attengono invece a fattispecie diverse ed esprimono pertanto orientamenti non assimilabili a quello in esame le decisioni di questa Corte n. 6353 del 2010 e n. 22348 del 2011, richiamate dalla società controricorrente nella propria memoria ). La ragione di tale scelta risiede nel rilievo che l'art. 1146, comma 2, cod. civ. contempla
13 l'istituto della accessione del possesso in favore del solo " successore a titolo particolare ", qualifica che necessariamente richiede che chi lo invoca sia provvisto di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorché invalido o a non domino. Questa motivazione non appare però convincente ed è stata sottoposta a consapevole revisione da parte di questa Corte che, con la sentenza n. 20287 del 2008, ha affermato che l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art.1146, secondo comma, cod. civ., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo. Il Collegio ritiene di aderire a questo più recente orientamento. In suo favore depone, come pure è stato evidenziato, la considerazione che la servitù ha carattere accessorio rispetto alla res principale, qualità che fa sì che, come generalmente si ammette, per il principio della c.d. ambulatorietà, essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche in assenza di una sua espressa menzione nell'atto di trasferimento ( Cass. n. 20817 del 2011;Cass. n. 17301 del 2006; Cass. n. 6680 del 1995 ). Vero che si richiede, a tal fine, che il diritto di servitù sia stato trascritto, ma, tenuto conto del valore non costitutivo della trascrizione, è evidente che tale condizione non inficia la conclusione che un titolo di trasferimento della proprietà di un bene, nella specie un contratto, sia atto astrattamente idoneo a trasferire il connesso diritto di servitù, afferente il medesimo bene, pur in mancanza della sua espressa menzione nell'atto. L'affermazione secondo cui l'accessione del possesso opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre tali limiti, che viene generalmente richiamata dall'indirizzo contrario, non appare pertanto preclusiva, una volta evidenziato il principio dell'accessorietà della servitù e rilevato che, in forza di esso, il trasferimento del fondo a cui favore persiste la servitù trasferisce anche quest'ultima e costituisce, pertanto, titolo idoneo, proprio nel senso voluto dall'art. 1146, comma 2, cod. civ., a trasferire il connesso diritto. Che poi questo diritto non sussista, per essere l'alienante possessore ma non anche titolare del diritto di servitù, costituisce ipotesi che lungi dall'escludere l'applicabilità dell'art. 1146, rientra pienamente nella sua previsione, atteso che esso prevede l'accessione del possesso ad ogni utile fine e, quindi, anche ai fini dell'usucapione, consentendo in tal modo di superare le carenze del titolo traslativo…”); Per mera completezza, infine, non può tacersi che sono gli stessi appellati che hanno dedotto la sussistenza del possesso in capo a , citandola proprio all'indirizzo ove Parte_1 è sito il manufatto di cui si tratta e, d'altra parte, assumendo la sua legittimazione passiva rispetto alla loro “ actio negatoria servitutis”, sia rispetto alla tutela reale, che risarcitoria, sì che il primo Giudice, dunque, in tesi, avrebbe pronunciato inutilmente, secondo tale prospettiva difensiva (vedasi ex plurimis Cass. sez. 6 - 2, n. 5078 del 16/02/2022 secondo cui: “In tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come
"negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno.”). Anche il secondo motivo di appello, dunque, si appalesa fondato, le difese degli appellati non cogliendo nel segno, neppure potendo essere taciuto che la pretesa di dichiarare l'efficacia di giudicato della sentenza del 2016, rispetto a , si pone manifestamente al di fuori del Parte_3 presente perimetro processuale, muovendo dal fatto che non è parte del processo e Parte_3 che nessun interesse a tale accertamento può sussistere nel giudizio che occupa.
Le ulteriori richieste istruttorie, come da conclusioni degli appellati medesimi, sono del tutto superflue, rispetto agli approdi sopra esposti.
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Tutto quanto sopra precede, palesa come il gravame meriti accoglimento, dovendosi riconoscere la sussistenza della servitù sopra descritta, pronuncia da cui discende, in riforma della sentenza appellata, anche l'ordine di trascrizione ex art.2651 c.c., oltre che la riforma anche circa il risarcimento danni riconosciuto, in realtà insussistente.
14 Va, altresì, disposta la restituzione della somma pagata a tale ultimo titolo, in forza della sentenza qui riformata, come da precisazione delle conclusioni ( fermi gli effetti della riforma stessa circa eventuali somme ulteriormente corrisposte, ma non oggetto delle conclusioni come precisate).
Circa le altre difese ed eccezioni degli appellati ( e dell'appellante) si è già detto affrontando le questioni preliminari, parte della motivazione della Corte cui si rinvia, l'esito dell'appello palesando, in ultimo, l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art.96 c.p.c. nei confronti della Pt_1
Le spese di lite, in ultimo, non possono che seguire la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, sì che, in rapporto allo scaglione per giudizi di valore indeterminabile, reputa la Corte, viste le notule di entrambi i gradi, di tener conto di quanto chiesto, al netto, quanto al primo grado, di ingiustificate duplicazioni delle fase ( che rimangono uniche) e, quanto al giudizio di secondo grado, valutata, in senso riduttivo, circa il compenso liquidando, la sovrabbondanza/non pertinenza/infondatezza delle questioni sollevate in sede di difese finali, fermo l'aumento richiesto nella nota spese, riconosciuta anche la fase di trattazione/istruttoria, in ragione dell'attività svolta per la sospensiva.
In conclusione vanno, pertanto, riconosciuti i seguenti importi:
- primo grado: € 9.000,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre esborsi per € 1.066,60.;
- secondo grado: € 6.500,00 ( € 1.300,00, + € 850,00 + € 1850,00 + 2.500,00), oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre spese esborsi per € 977,97 ( € 994,42 – 16,15€, per spese non necessarie). In ultimo, occorre disporre la trascrizione della sentenza, ai sensi dell'art.2651c.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Massa
n.617/2023 del 16.10.23 pubblicata il 17.10.2023 e non notificata., la Corte così provvede:
DICHIARA ED ACCERTA, in riforma della sentenza appellata, l'intervenuta usucapione ventennale del diritto di servitù di minor distanza a favore del fabbricato, distinto al catasto urbano del Comune di Massa al fg. 69 mappale 861 sub 3, intestato a , in forza di atto di donazione di Parte_1 enfiteusi 15.5.2015, rep. 83922, racc. 6448, Notaio di Massa, e più precisamente Persona_5 della porzione, compresa in detto mappale, che fuoriesce “a dente“ dal perimetro del fabbricato principale, come evidenziata in blue nell'allegato C della C.T.U. a firma Geom di cui alla Per_1 causa n.1706/2009 RG Tribunale Massa, acquisita agli atti, oltre che risultante dalla planimetria allegata sub A, al citato atto di donazione, il tutto a carico del fondo di proprietà Parte_6
, distinto al Catasto terreni al fg. 69 mappali nn. 722 e 723, oggi distinto al fg. 69
[...] rispettivamente mappali 1884 e 1883, del Comune di Massa.
ORDINA alla Conservatoria dei RR.II., ora Ufficio di Pubblicità immobiliare – Agenzia delle Entrate, già Agenzia del territorio - competente per territorio di procedere alla trascrizione della sentenza, a favore del fondo indicato al capo che precede, intestato come sopra a , e contro i fondi Parte_1 indicati, sempre al capo che precede, di cui sono proprietari e;
CP_1 CP_2
DICHIARA TENUTI E CONDANNA e alla restituzione a CP_1 CP_2 [...]
della somma da questa corrisposta in forza della sentenza riformata, a titolo di risarcimento Parte_1 danno, pari ad € 2.541,42, comprensiva di accessori;
DICHIARA TENUTI E CONDANNA al pagamento delle spese di CP_1 CP_2 lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di , spese che liquida come segue: Parte_1
15 -primo grado: € 9,000,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre esborsi per € 1.066,60;
-secondo grado: € 6.500,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre esborsi per € 977,97.
Genova, lì 19.11.2024
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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