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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1055/2024 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità amministratore di condominio”, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e , in persona del l.r.p.t., rappresentati
[...] Parte_9 Controparte_1
e difesi dagli avv.ti Giuseppe Sparano e Lorenzo Sparano, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Napoli, alla via Chiatamone n. 6
ATTORI
E rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Verde, presso il cui studio elett.mente CP_2 domicilia in Sant'Antimo, alla via Polito n. 5
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni attori, quali condomini del CP_3
” sito in Cesa, alla via Matteotti n. 40, citavano in giudizio nella qualità Parte_10 CP_2
di amministratore del predetto , al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni CP_3
per mala gestio in favore del , con vittoria di spese e compensi di lite. CP_3
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale CP_2 contestava in fatto e in diritto l'avverso atto di citazione, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 26.3.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea va dichiarata inammissibile.
Ed invero, lo scrivente ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito in forza del quale i singoli condomini non possono agire autonomamente nei confronti dell'ex amministratore per far valere eventuali irregolarità gestorie relative all'espletamento del mandato e ottenere il risarcimento dei relativi danni, ciò in quanto la legittimazione del singolo condomino ad agire per la tutela di un proprio diritto esclusivo non comporta la legittimazione ad agire per la tutela di analoghi diritti esclusivi degli altri condomini;
compete, pertanto, all'amministratore in carica, su autorizzazione dell'assemblea, agire nei confronti dell'amministratore uscente per ottenere il risarcimento del danno causato dalla sua mala gestio al condominio.
Le spese di lite del presente giudizio, attesa la decisione in mero rito e il carattere controverso in giurisprudenza delle questioni trattate, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 18.4.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1055/2024 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità amministratore di condominio”, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e , in persona del l.r.p.t., rappresentati
[...] Parte_9 Controparte_1
e difesi dagli avv.ti Giuseppe Sparano e Lorenzo Sparano, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Napoli, alla via Chiatamone n. 6
ATTORI
E rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Verde, presso il cui studio elett.mente CP_2 domicilia in Sant'Antimo, alla via Polito n. 5
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni attori, quali condomini del CP_3
” sito in Cesa, alla via Matteotti n. 40, citavano in giudizio nella qualità Parte_10 CP_2
di amministratore del predetto , al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni CP_3
per mala gestio in favore del , con vittoria di spese e compensi di lite. CP_3
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale CP_2 contestava in fatto e in diritto l'avverso atto di citazione, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 26.3.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea va dichiarata inammissibile.
Ed invero, lo scrivente ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito in forza del quale i singoli condomini non possono agire autonomamente nei confronti dell'ex amministratore per far valere eventuali irregolarità gestorie relative all'espletamento del mandato e ottenere il risarcimento dei relativi danni, ciò in quanto la legittimazione del singolo condomino ad agire per la tutela di un proprio diritto esclusivo non comporta la legittimazione ad agire per la tutela di analoghi diritti esclusivi degli altri condomini;
compete, pertanto, all'amministratore in carica, su autorizzazione dell'assemblea, agire nei confronti dell'amministratore uscente per ottenere il risarcimento del danno causato dalla sua mala gestio al condominio.
Le spese di lite del presente giudizio, attesa la decisione in mero rito e il carattere controverso in giurisprudenza delle questioni trattate, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 18.4.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro