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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso depositato in data
25/10/2024 da
(C.F. ) cittadina statunitense, nata a [...] Parte_1 C.F._1
City (FL- Stati Uniti d'America) il 01.05.1963, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Consuelo Greco (C.F. e C.F._2 [...]
(C.F. ) e domiciliata in Piazza Giotti 6 Trieste Parte_2 C.F._3
Email_1 Email_2
contro
(C.F. cittadino italiano, nato a [...] il [...] ed CP_1 C.F._4
ivi residente in [...] convenuto- Contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 La ricorrente con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 24/10/2024 ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la sussistenza dei presupposti di legge e, conseguentemente, pronunciare la separazione personale dei coniugi; -
2. nulla in punto mantenimento essendo entrambi i coniugi indipendenti;
3. con vittoria di esborsi, compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Nell'atto introduttivo la signora ha esposto e documentato: Pt_1
a) di aver contratto matrimonio civile con il signor a Trieste in data CP_1
25/02/2023 optando per il regime della separazione dei beni. Il matrimonio è stato iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste, atto n. 10, P. 1, Vol. bis anno 2023;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) la ricorrente lavora “a distanza” con partita iva americana, vendendo spazi pubblicitari su piattaforme digitali mentre il resistente è impiegato presso la Viezzoli srl: entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
d) la casa coniugale è di proprietà della ricorrente.
2. La signora ha rappresentato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da Pt_1
escludere la possibilità di una ricostruzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Il Giudice delegato con decreto del 7/11/2024 ha fissato l'udienza del 13/03/2025 per la comparazione delle parti.
4.Verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, il Giudice ha quindi dichiarato la contumacia del signor che non si è costituito e ha rimesso la causa al Collegio per la CP_1
decisione.
5. Sulla base della documentazione in atti, questo Collegio: rilevato che la mancata costituzione in giudizio del convenuto conferma il disinteresse dello stesso nel perseguire un'eventuale conciliazione o la prosecuzione del rapporto coniugale o la separazione a condizioni diverse o comunque di opporsi alla separazione personale dalla moglie;
pagina 2 di 3 rilevato che parte ricorrente dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non avere nulla a pretendere nei confronti del marito che, rimasto contumace va comunque condannato a rifondere le spese del giudizio, attese le conclusioni della ricorrente. Le spese vengono liquidate nel rispetto del protocollo sottoscritto il 24 ottobre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza. condanna a rifondere le spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali CP_1
IVA e Cna Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Trieste, 13/03/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso depositato in data
25/10/2024 da
(C.F. ) cittadina statunitense, nata a [...] Parte_1 C.F._1
City (FL- Stati Uniti d'America) il 01.05.1963, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Consuelo Greco (C.F. e C.F._2 [...]
(C.F. ) e domiciliata in Piazza Giotti 6 Trieste Parte_2 C.F._3
Email_1 Email_2
contro
(C.F. cittadino italiano, nato a [...] il [...] ed CP_1 C.F._4
ivi residente in [...] convenuto- Contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 La ricorrente con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 24/10/2024 ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la sussistenza dei presupposti di legge e, conseguentemente, pronunciare la separazione personale dei coniugi; -
2. nulla in punto mantenimento essendo entrambi i coniugi indipendenti;
3. con vittoria di esborsi, compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Nell'atto introduttivo la signora ha esposto e documentato: Pt_1
a) di aver contratto matrimonio civile con il signor a Trieste in data CP_1
25/02/2023 optando per il regime della separazione dei beni. Il matrimonio è stato iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste, atto n. 10, P. 1, Vol. bis anno 2023;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) la ricorrente lavora “a distanza” con partita iva americana, vendendo spazi pubblicitari su piattaforme digitali mentre il resistente è impiegato presso la Viezzoli srl: entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
d) la casa coniugale è di proprietà della ricorrente.
2. La signora ha rappresentato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da Pt_1
escludere la possibilità di una ricostruzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Il Giudice delegato con decreto del 7/11/2024 ha fissato l'udienza del 13/03/2025 per la comparazione delle parti.
4.Verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, il Giudice ha quindi dichiarato la contumacia del signor che non si è costituito e ha rimesso la causa al Collegio per la CP_1
decisione.
5. Sulla base della documentazione in atti, questo Collegio: rilevato che la mancata costituzione in giudizio del convenuto conferma il disinteresse dello stesso nel perseguire un'eventuale conciliazione o la prosecuzione del rapporto coniugale o la separazione a condizioni diverse o comunque di opporsi alla separazione personale dalla moglie;
pagina 2 di 3 rilevato che parte ricorrente dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non avere nulla a pretendere nei confronti del marito che, rimasto contumace va comunque condannato a rifondere le spese del giudizio, attese le conclusioni della ricorrente. Le spese vengono liquidate nel rispetto del protocollo sottoscritto il 24 ottobre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza. condanna a rifondere le spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali CP_1
IVA e Cna Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Trieste, 13/03/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3