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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/01/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott. Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 939/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
19/06/2023 da:
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...]
133, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Alessandrini EL Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Piazza Cesare Battisti n. 5;
RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente a [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Ascani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Grottammare (AP), via Galilei n. 8;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 19/06/2023, , sulla premessa Parte_1
che in data 21/12/1980 contraeva matrimonio concordatario a AN AR (MC) con , nato a [...] il [...]; che il Controparte_1
matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile EL Comune di AN
AR (MC), Anno 1980, Atto n. 127, Parte 2, Serie A, Ufficio 1; che dall'unione coniugale nascevano due figli, divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che e presentavano ricorso per Parte_1 Controparte_1
separazione consensuale, depositato il 25/10/2007; che il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione con decreto n. cronol. 4505/2015 EL 09/04/2015; che dopo la separazione, i coniugi non avevano più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza, sicché la comunione morale e spirituale tra di loro era cessata e non poteva più essere ricostituita;
tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. La parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio, ma contestava tutto quanto ex adverso sostenuto, dedotto, richiesto e prodotto in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto.
Pertanto, chiedeva che venissero accolte le domande così come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Le parti comparivano davanti al giudice istruttore ELegato dal Presidente EL Tribunale di Ascoli Piceno in data 23/11/2023; il GI, dopo aver tentato la conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo “status”, riservando all'esito la fissazione ELl'udienza di prosecuzione, al solo fine di valutare una proposta conciliativa.
In data 24/11/2023, veniva emanata sentenza non definitiva sullo “status”; successivamente, le parti comparivano virtualmente dinanzi al Giudice istruttore ELegato all'udienza EL 19/12/2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e chiedevano emanarsi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto sulla base ELla proposta conciliativa già formulata dal GI all'udienza EL 23/11/2023; le parti chiedevano quindi che la causa venisse definita secondo il predetto accordo, già depositato telematicamente, così come sottoscritto da entrambi i coniugi e dai rispettivi difensori.
Il GI, dunque, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Collegio osserva che le condizioni riportate nell'accordo di cessazione degli effetti civili EL matrimonio appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi ELle parti, anche in considerazione ELle capacità economiche di entrambe.
Spese compensate, considerato l'esito EL procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, prende atto ELle condizioni ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio di seguito riportate: - corrisponderà in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT”.
- Spese compensate
Ascoli Piceno, 10/01/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott. Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 939/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
19/06/2023 da:
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...]
133, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Alessandrini EL Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Piazza Cesare Battisti n. 5;
RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente a [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Ascani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Grottammare (AP), via Galilei n. 8;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 19/06/2023, , sulla premessa Parte_1
che in data 21/12/1980 contraeva matrimonio concordatario a AN AR (MC) con , nato a [...] il [...]; che il Controparte_1
matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile EL Comune di AN
AR (MC), Anno 1980, Atto n. 127, Parte 2, Serie A, Ufficio 1; che dall'unione coniugale nascevano due figli, divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che e presentavano ricorso per Parte_1 Controparte_1
separazione consensuale, depositato il 25/10/2007; che il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione con decreto n. cronol. 4505/2015 EL 09/04/2015; che dopo la separazione, i coniugi non avevano più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza, sicché la comunione morale e spirituale tra di loro era cessata e non poteva più essere ricostituita;
tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. La parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio, ma contestava tutto quanto ex adverso sostenuto, dedotto, richiesto e prodotto in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto.
Pertanto, chiedeva che venissero accolte le domande così come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Le parti comparivano davanti al giudice istruttore ELegato dal Presidente EL Tribunale di Ascoli Piceno in data 23/11/2023; il GI, dopo aver tentato la conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo “status”, riservando all'esito la fissazione ELl'udienza di prosecuzione, al solo fine di valutare una proposta conciliativa.
In data 24/11/2023, veniva emanata sentenza non definitiva sullo “status”; successivamente, le parti comparivano virtualmente dinanzi al Giudice istruttore ELegato all'udienza EL 19/12/2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e chiedevano emanarsi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto sulla base ELla proposta conciliativa già formulata dal GI all'udienza EL 23/11/2023; le parti chiedevano quindi che la causa venisse definita secondo il predetto accordo, già depositato telematicamente, così come sottoscritto da entrambi i coniugi e dai rispettivi difensori.
Il GI, dunque, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Collegio osserva che le condizioni riportate nell'accordo di cessazione degli effetti civili EL matrimonio appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi ELle parti, anche in considerazione ELle capacità economiche di entrambe.
Spese compensate, considerato l'esito EL procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, prende atto ELle condizioni ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio di seguito riportate: - corrisponderà in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT”.
- Spese compensate
Ascoli Piceno, 10/01/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo