TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6929/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6929/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6929 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FRANZA STEFANIA, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
PESENTI MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con decreto ingiuntivo n. 2064/19 emesso l'11.11.2019 il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva a di pagare a la somma di € 9.844,20, oltre interessi e spese, Parte_1 Controparte_2 liquidate in € 540,00, oltre contributo unificato, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il il quale lamentava l'assoluta Pt_1
infondatezza in fatto ed in diritto della domanda monitoria, contestando fermamente il debito dedotto, in quanto l'estratto conto certificato conforme non è sufficiente ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito nel giudizio di cognizione piena.
Faceva rilevare come l'istituto di credito nel ricorso non ha specificato in alcun modo se il capitale residuo eventualmente spettante alla banca includa anche il capitale relativo alle rate insolute;
non ha precisato il periodo in cui il mutuatario ha cessato il pagamento delle rate, né fino a quando sono stati corrisposti i pagamenti, né ha allegato un piano di ammortamento che potesse dare prova dei pagamenti eseguiti dal sig. . Parte_1
Eccepiva la nullità del contratto di prestito personale per illegittima indicazione del T.A.E.G. e per l'applicazione di tassi di interessi ultra –soglia; in particolare, lamentava una violazione del tasso soglia al momento della conclusione del contratto, poiché il T.E.G.M. ossia Il Tasso Effettivo Globale
Medio pubblicato dalla Banca D'Italia nel trimestre gennaio-marzo 2010 era pari a 12,53% per cui seguendo le disposizioni dettate dalla Banca Centrale il tasso soglia applicato era pari a 18,795%.
Ancora, in virtù dei costi del finanziamento, le condizioni previste contrattualmente (spese sollecito pagamento, recupero credito) il T.E.G. relativo alla prima rata pagata in ritardo è pari al 39,35% per cui si ravvisa un tasso ultra-soglia e di conseguenza si configura una pattuizione usuraia.
Il tasso soglia degli interessi veniva, dunque, superato in ogni momento e data la conseguente nullità delle clausole che pattuiscono tali tassi, l'opponente non deve riconoscere alla banca alcuna somma a titolo di interessi. Parte opponente lamentava, inoltre, l'omessa indicazione del valore effettivo del tasso realmente applicato al piano di ammortamento pattuito, in violazione del principio di trasparenza. Ciò comportava un discostamento tra il tasso individuato nel contratto e il tasso effettivamente applicato nel corso del rapporto, con conseguente nullità della pattuizione.
Inoltre, osservava come il piano di ammortamento, essendo richiamato, doveva necessariamente essere allegato al contratto.
Infine, a fronte delle doglianze prima elencate, il spiegava domanda Parte_1
riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare che nulla deve ad per debito Controparte_2
residuo, ma che anzi egli stesso è creditore della somma di € 902,50.
In conclusione, parte opponente chiedeva: 1) in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2064/2019 del 12.11.2019 r.g. 5895/2019, per violazione dell'art. 50, t.u.b.; 2) Accertare e dichiarare la vessatorietà e di conseguenza la nullità della clausola di determinazione degli interessi e delle penali;
3) sempre in via preliminare dichiarare nullo il contratto di prestito personale per difetto di causa, per mancanza del TAEG, per omessa allegazione del piano di ammortamento;
4) accertare e dichiarare il tasso di mora usurario e in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titoli di interessi;
5) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla deve ad per debito residuo ma che vanta rispetto alla Parte_1 Controparte_2 stessa di un credito di € 902,50 ovvero del diverso importo pagato in eccedenza il cui ammontare sarà determinato in corso di causa anche a mezzo CTU e di cui si richiede la restituzione;
6) In via subordinata, dichiarare manifestatamente eccessivo il tasso di interesse moratorio e si chiede la sua riduzione ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.; 7) condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la “ , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_2
eccepito, perché inammissibile, infondata in fatto e diritto oltre che non provata.
Concludeva chiedendo, in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via principale, nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 2064/2019 del
12.11.2019 del Tribunale di Nocera Inferiore.
In via subordinata, chiedeva di condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 9.844,20, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_2 contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese.
Il giudice istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 13/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ed entrambe le parti depositavano note nel termine;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
In premessa si rileva che la parte odierna opposta abbia adeguatamente provato la pretesa azionata, fondata su adeguata prova scritta, in quanto, così come evidenziano gli atti processuali, risultano presenti il contratto di prestito personale sottoscritto, l'estratto conto dei pagamenti effettuati e la contabile degli interessi di mora maturati sino al 06 novembre 2019.
Deve rilevarsi la temerarietà della questione in ordine al mancato deposito degli estratti conto, in quanto il contratto oggetto del presente giudizio non è un contratto di conto corrente, bensì un contratto di finanziamento relativo alla richiesta di un prestito personale. Trova dunque applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato in via monitoria non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (nel senso della applicabilità dei principi di cui alla richiamata sent. S.U. 2001 al caso di finanziamento, Cass. civ. ordinanza n. 17403 del 2020). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento.
Inoltre, deve aggiungersi che emerge, dagli atti, che il abbia in effetti pagato parte delle rate Pt_1
del finanziamento in questione: egli ha, quindi, dato esecuzione al contratto, con conseguente inammissibilità di qualunque doglianza in ordine al mancato riconoscimento dello stesso.
Né per altro rileva la mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento: la normativa in materia, ed in particolare l'art 117 TUB co 4, non prevede l'allegazione ai contratti del piano di ammortamento, potendosi allo stesso sopperire quando (come in questo caso) nel testo contrattuale siano previsti, analiticamente, gli interessi e tutte le altre condizioni del rapporto. Si ritiene, pertanto, sufficiente, l'allegazione del suddetto documento alla produzione in giudizio. Parimenti prive di pregio le doglianze in ordine all'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, in quanto le stesse sono state approvate per iscritto e la contestazione sollevata appare assolutamente generica;
allo stesso modo per iscritto la parte ha rinunciato ad ottenere il documento di sintesi, come risulta dal contratto.
Infondata, inoltre, appare l'eccezione di nullità del contratto per superamento dei tassi soglia degli interessi dovuti.
Ciò in quanto, così come risulta dalla CTU espletata, la verifica del TAEG applicato al contratto di prestito personale n. 8141562 è stata compiuta considerando tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito in considerazione di quanto disposto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
Infatti, così come riportato dal consulente tecnico d'ufficio, la stessa Banca d'Italia, con la Nota del
03 luglio 2013 chiarisce come: “anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”, specificando, tuttavia, che, “… per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i
Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”.
Orbene, dalla rivalutazione operata dal CTU, si evidenzia come il TAEG calcolato risulta conforme alla normativa “… Considerando tutti i costi affrontati dal mutuatario il TAEG ricalcolato è pari al
12,73% in luogo del 12,56% esposto in contratto e comunque coerente con le soglie di legge per il contratto di riferimento. Parimenti il saggio di mora non restituisce travalicazioni dei parametri di legge – senza neanche aumentare il TEGM di 2,1 p.p. -, ricordando che la comparazione di detto tasso con la soglia usuraria deve essere operata senza cumulo con gli interessi corrispettivi. Le analisi della verifica del TAEG si sono limitate alla verifica genetica di detta anomalia atteso che
l' non ha apportato alcuna modifica, nel corso del tempo, alle condizioni originarie e, CP_3 pertanto, non è stato attivato lo ius variandi, da parte della ”. Pt_2
Inoltre, dall'analisi dei pagamenti effettuati si evidenzia che le rate scadute e non pagate – pari ad euro 2.401,29 – ed il capitale residuo – euro 3.748,44 – risultano congrui con quanto esposto nel ricorso monitorio, considerando i pagamenti effettuati, come da estratto conto riversato in atti – tempestivamente, perché entro le preclusioni di legge del giudizio ordinario instaurato con l'opposizione - ove emerge che il mutuatario ha saldato le prime 5 rate e successivamente la settima, per un totale versato pari ad euro 1.324,42. Le rate non pagate, quindi, risultano essere la sesta e poi dall'ottava alla diciassettesima.
Anche il calcolo della mora sul capitale residuo è conforme rispetto a quanto operato dall'Istituto pari ad euro 3.694,65.
Quanto, poi, all'assunta nullità del contratto per difformità tra TAEG indicato in contratto e di quello effettivo, a parte l'inammissibilità della contestazione per difetto assoluto di determinazione della censura, va comunque evidenziato che la stessa non avrebbe avuto, in ogni caso, alcuna possibilità di accoglimento tenuto conto che il contratto tra le parti è stato concluso nel marzo del 2010, e dunque prima dell'introduzione ( e dell'efficacia normativa) dell'art. 125 bis TUB commi 6 e 7 (risalente al settembre del medesimo anno), che sanziona con l'applicazione dei cd. interessi sostitutivi il difetto di informazione sul TAEG applicato ai contratti di credito al consumo di valore inferiore ad euro
75.000,00 (la norma, per il periodo precedente, sanzionava la sola mancata indicazione del TAEG).
In mancanza di una norma vigente all'epoca del fatto, che prevedeva la nullità, la parte avrebbe potuto al più agire per far valere la responsabilità precontrattuale, provando però in maniera specifica che con Taeg diverso avrebbe contratto da altra banca a condizioni migliori e, pertanto, il relativo e concreto danno subito: tale prova è assolutamente mancante nel caso di specie.
Per tale motivo, l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale vanno rigettate, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con i parametri minimi per la fase decisoria, risoltasi nella ripetizione degli atti già svolta.
Parimenti in capo alla parte opponente soccombente vengono poste le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) rigetta la spiegata domanda riconvenzionale;
c) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) Pone definitivamente in capo a parte opponente le spese di CTU, liquidate in separato decreto. depositato telematicamente in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6929/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6929 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FRANZA STEFANIA, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
PESENTI MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con decreto ingiuntivo n. 2064/19 emesso l'11.11.2019 il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva a di pagare a la somma di € 9.844,20, oltre interessi e spese, Parte_1 Controparte_2 liquidate in € 540,00, oltre contributo unificato, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il il quale lamentava l'assoluta Pt_1
infondatezza in fatto ed in diritto della domanda monitoria, contestando fermamente il debito dedotto, in quanto l'estratto conto certificato conforme non è sufficiente ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito nel giudizio di cognizione piena.
Faceva rilevare come l'istituto di credito nel ricorso non ha specificato in alcun modo se il capitale residuo eventualmente spettante alla banca includa anche il capitale relativo alle rate insolute;
non ha precisato il periodo in cui il mutuatario ha cessato il pagamento delle rate, né fino a quando sono stati corrisposti i pagamenti, né ha allegato un piano di ammortamento che potesse dare prova dei pagamenti eseguiti dal sig. . Parte_1
Eccepiva la nullità del contratto di prestito personale per illegittima indicazione del T.A.E.G. e per l'applicazione di tassi di interessi ultra –soglia; in particolare, lamentava una violazione del tasso soglia al momento della conclusione del contratto, poiché il T.E.G.M. ossia Il Tasso Effettivo Globale
Medio pubblicato dalla Banca D'Italia nel trimestre gennaio-marzo 2010 era pari a 12,53% per cui seguendo le disposizioni dettate dalla Banca Centrale il tasso soglia applicato era pari a 18,795%.
Ancora, in virtù dei costi del finanziamento, le condizioni previste contrattualmente (spese sollecito pagamento, recupero credito) il T.E.G. relativo alla prima rata pagata in ritardo è pari al 39,35% per cui si ravvisa un tasso ultra-soglia e di conseguenza si configura una pattuizione usuraia.
Il tasso soglia degli interessi veniva, dunque, superato in ogni momento e data la conseguente nullità delle clausole che pattuiscono tali tassi, l'opponente non deve riconoscere alla banca alcuna somma a titolo di interessi. Parte opponente lamentava, inoltre, l'omessa indicazione del valore effettivo del tasso realmente applicato al piano di ammortamento pattuito, in violazione del principio di trasparenza. Ciò comportava un discostamento tra il tasso individuato nel contratto e il tasso effettivamente applicato nel corso del rapporto, con conseguente nullità della pattuizione.
Inoltre, osservava come il piano di ammortamento, essendo richiamato, doveva necessariamente essere allegato al contratto.
Infine, a fronte delle doglianze prima elencate, il spiegava domanda Parte_1
riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare che nulla deve ad per debito Controparte_2
residuo, ma che anzi egli stesso è creditore della somma di € 902,50.
In conclusione, parte opponente chiedeva: 1) in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2064/2019 del 12.11.2019 r.g. 5895/2019, per violazione dell'art. 50, t.u.b.; 2) Accertare e dichiarare la vessatorietà e di conseguenza la nullità della clausola di determinazione degli interessi e delle penali;
3) sempre in via preliminare dichiarare nullo il contratto di prestito personale per difetto di causa, per mancanza del TAEG, per omessa allegazione del piano di ammortamento;
4) accertare e dichiarare il tasso di mora usurario e in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titoli di interessi;
5) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla deve ad per debito residuo ma che vanta rispetto alla Parte_1 Controparte_2 stessa di un credito di € 902,50 ovvero del diverso importo pagato in eccedenza il cui ammontare sarà determinato in corso di causa anche a mezzo CTU e di cui si richiede la restituzione;
6) In via subordinata, dichiarare manifestatamente eccessivo il tasso di interesse moratorio e si chiede la sua riduzione ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.; 7) condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la “ , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_2
eccepito, perché inammissibile, infondata in fatto e diritto oltre che non provata.
Concludeva chiedendo, in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via principale, nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 2064/2019 del
12.11.2019 del Tribunale di Nocera Inferiore.
In via subordinata, chiedeva di condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 9.844,20, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_2 contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese.
Il giudice istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 13/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ed entrambe le parti depositavano note nel termine;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
In premessa si rileva che la parte odierna opposta abbia adeguatamente provato la pretesa azionata, fondata su adeguata prova scritta, in quanto, così come evidenziano gli atti processuali, risultano presenti il contratto di prestito personale sottoscritto, l'estratto conto dei pagamenti effettuati e la contabile degli interessi di mora maturati sino al 06 novembre 2019.
Deve rilevarsi la temerarietà della questione in ordine al mancato deposito degli estratti conto, in quanto il contratto oggetto del presente giudizio non è un contratto di conto corrente, bensì un contratto di finanziamento relativo alla richiesta di un prestito personale. Trova dunque applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato in via monitoria non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (nel senso della applicabilità dei principi di cui alla richiamata sent. S.U. 2001 al caso di finanziamento, Cass. civ. ordinanza n. 17403 del 2020). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento.
Inoltre, deve aggiungersi che emerge, dagli atti, che il abbia in effetti pagato parte delle rate Pt_1
del finanziamento in questione: egli ha, quindi, dato esecuzione al contratto, con conseguente inammissibilità di qualunque doglianza in ordine al mancato riconoscimento dello stesso.
Né per altro rileva la mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento: la normativa in materia, ed in particolare l'art 117 TUB co 4, non prevede l'allegazione ai contratti del piano di ammortamento, potendosi allo stesso sopperire quando (come in questo caso) nel testo contrattuale siano previsti, analiticamente, gli interessi e tutte le altre condizioni del rapporto. Si ritiene, pertanto, sufficiente, l'allegazione del suddetto documento alla produzione in giudizio. Parimenti prive di pregio le doglianze in ordine all'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali, in quanto le stesse sono state approvate per iscritto e la contestazione sollevata appare assolutamente generica;
allo stesso modo per iscritto la parte ha rinunciato ad ottenere il documento di sintesi, come risulta dal contratto.
Infondata, inoltre, appare l'eccezione di nullità del contratto per superamento dei tassi soglia degli interessi dovuti.
Ciò in quanto, così come risulta dalla CTU espletata, la verifica del TAEG applicato al contratto di prestito personale n. 8141562 è stata compiuta considerando tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito in considerazione di quanto disposto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
Infatti, così come riportato dal consulente tecnico d'ufficio, la stessa Banca d'Italia, con la Nota del
03 luglio 2013 chiarisce come: “anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”, specificando, tuttavia, che, “… per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i
Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”.
Orbene, dalla rivalutazione operata dal CTU, si evidenzia come il TAEG calcolato risulta conforme alla normativa “… Considerando tutti i costi affrontati dal mutuatario il TAEG ricalcolato è pari al
12,73% in luogo del 12,56% esposto in contratto e comunque coerente con le soglie di legge per il contratto di riferimento. Parimenti il saggio di mora non restituisce travalicazioni dei parametri di legge – senza neanche aumentare il TEGM di 2,1 p.p. -, ricordando che la comparazione di detto tasso con la soglia usuraria deve essere operata senza cumulo con gli interessi corrispettivi. Le analisi della verifica del TAEG si sono limitate alla verifica genetica di detta anomalia atteso che
l' non ha apportato alcuna modifica, nel corso del tempo, alle condizioni originarie e, CP_3 pertanto, non è stato attivato lo ius variandi, da parte della ”. Pt_2
Inoltre, dall'analisi dei pagamenti effettuati si evidenzia che le rate scadute e non pagate – pari ad euro 2.401,29 – ed il capitale residuo – euro 3.748,44 – risultano congrui con quanto esposto nel ricorso monitorio, considerando i pagamenti effettuati, come da estratto conto riversato in atti – tempestivamente, perché entro le preclusioni di legge del giudizio ordinario instaurato con l'opposizione - ove emerge che il mutuatario ha saldato le prime 5 rate e successivamente la settima, per un totale versato pari ad euro 1.324,42. Le rate non pagate, quindi, risultano essere la sesta e poi dall'ottava alla diciassettesima.
Anche il calcolo della mora sul capitale residuo è conforme rispetto a quanto operato dall'Istituto pari ad euro 3.694,65.
Quanto, poi, all'assunta nullità del contratto per difformità tra TAEG indicato in contratto e di quello effettivo, a parte l'inammissibilità della contestazione per difetto assoluto di determinazione della censura, va comunque evidenziato che la stessa non avrebbe avuto, in ogni caso, alcuna possibilità di accoglimento tenuto conto che il contratto tra le parti è stato concluso nel marzo del 2010, e dunque prima dell'introduzione ( e dell'efficacia normativa) dell'art. 125 bis TUB commi 6 e 7 (risalente al settembre del medesimo anno), che sanziona con l'applicazione dei cd. interessi sostitutivi il difetto di informazione sul TAEG applicato ai contratti di credito al consumo di valore inferiore ad euro
75.000,00 (la norma, per il periodo precedente, sanzionava la sola mancata indicazione del TAEG).
In mancanza di una norma vigente all'epoca del fatto, che prevedeva la nullità, la parte avrebbe potuto al più agire per far valere la responsabilità precontrattuale, provando però in maniera specifica che con Taeg diverso avrebbe contratto da altra banca a condizioni migliori e, pertanto, il relativo e concreto danno subito: tale prova è assolutamente mancante nel caso di specie.
Per tale motivo, l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale vanno rigettate, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con i parametri minimi per la fase decisoria, risoltasi nella ripetizione degli atti già svolta.
Parimenti in capo alla parte opponente soccombente vengono poste le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) rigetta la spiegata domanda riconvenzionale;
c) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) Pone definitivamente in capo a parte opponente le spese di CTU, liquidate in separato decreto. depositato telematicamente in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco